Studio Brancatelli & Partners

Studio Brancatelli & Partners Management Consultant and Advances business solutions I servizi di cui sopra, vengono svolti in modo assolutamente professionale e fortemente personalizzato.

Lo studio Brancatelli, fondato a Bergamo nel 1993, nasce con l’intento e scopo di fornire, alle aziende, servizi per le loro politiche di sviluppo economico. Il core business dello Studio Brancatelli è rappresentato dalle seguenti attività:

- Ricerca spazi e/o aree commerciali, nelle principali piazze del nord e centro Italia;

- Intermediazione e trattazione di aziende commerciali, industriali,

artigianali.

- Svolgimento di pratiche e trattative, anche presso le pubbliche amministrazioni, per l’avviamento di nuovi punti vendita e/o unità locali. Ad ogni nostro cliente, viene assicurata assoluta discrezione, poiché nostro intendimento mantenere elevati standard etici.

21/06/2022

La mediazione, introdotta ex DLgs. 28/2010, è uno degli strumenti previsti per avere una alternativa al processo civile (ADR= Alternative dispute resolution) e risolvere così, senza processo, alcune controversie che vertono su diritti disponibili.

Scopo della mediazione civile (finalizzata alla conciliazione di controversie civili e commerciali) è il deflazionamento dell’enorme quantità di processi civili attraverso l’intervento di un soggetto terzo ed imparziale, per assistere a sua volta altri due o più soggetti coinvolti in una lite, per aiutarli ad individuare una soluzione di comune accordo ed evitare così che la lite stessa sfoci in un processo civile lungo e dispendioso.

La mediazione quindi è una vera e propria alternativa al processo civile.

Il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione per conto di un organismo, che è l’ente pubblico o privato presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione, dotato di un’abilitazione pubblica e soggetto alla vigilanza del Ministero della giustizia. A tal fine è stato infatti istituito il registro degli organismi abilitati, che determina criteri e modalità di iscrizione ed è altresì previsto un albo dei formatori per la mediazione.

25/03/2021

La legge 25 giugno 2020 n. 70 ha introdotto una nuova ipotesi di mediazione “obbligatoria” per il contenzioso relativo a obbligazioni contrattuali inadempiute in conseguenza della pandemia.

03/07/2013

Il Consulente tecnico di Parte

Consulente tecnico di parte - CTP La consulenza giudiziaria può anche prevedere l'intervento di altri professionisti che svolgono la propria opera non tanto per il giudice quanto per le parti in causa: il loro ruolo è detto consulente di parte (CTP). Il consulente tecnico di parte non è altro che un libero professionista, di regola operante in un determinato campo tecnico/scientifico, al quale una parte in causa -attuale o potenziale- conferisce un incarico peritale in quanto ritiene l’incaricato esperto in uno specifico settore. Non esistono tuttavia particolari preclusioni o indicazioni, nel codice di procedura civile, con riferimento ai CTP: talvolta vengono nominati dipendenti stessi di una Parte. In sostanza se un soggetto è coinvolto in una causa pendente o intende intraprenderne una (il caso dell’accertamento tecnico preventivo)- incarica una persona di propria fiducia (il consulente di parte appunto) affinché questa affianchi il consulente tecnico nominato dal giudice nell’esecuzione del suo incarico e svolga le proprie osservazioni a supporto o critica del risultato al quale il perito del giudice sarà giunto. L'art. 201 c.p.c. prevede che « Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche » In questo modo ciascuna parte in causa, di fronte alla nomina di un ausiliario tecnico da parte del giudice (il CTU infatti aiuta il giudicante nella risoluzione di problemi tecnico/scientifici ai fini della decisione della controversia), può essere difesa in modo appropriato in ragione della specificità delle osservazioni che il CTU, auspicabilmente, porterà all’attenzione dell’organo giudicante. Il consulente di parte assume un ruolo fondamentale per la risoluzione di questioni che, sempre più spesso, dipendono da valutazioni di carattere tecnico molto precise, operando all’interno di un rapporto professionale completamente disciplinato dal diritto privato. Il consulente tecnico di parte, infatti, è sempre pagato dalla parte che lo nomina (la quale potrà, al limite ed in caso di vittoria in causa, recuperare le spese di causa tra le quali rientrano quelle relative al proprio consulente) ed ha diritto di essere compensato in relazione alla propria parcella professionale (se presente), ma anche in base ad una eventuale convenzione stipulata con il cliente (la quale dovrà rispettare pur sempre i minimi previsti dalla propria tariffa professionale, potendo derogare invece ai massimi). Va precisato che, in ogni caso, è sempre il Giudice a decidere (nel caso di contestazione) quale sia il "giusto" compenso del CTP, anche in riforma delle eventuali tariffe professionali. L'incaricato dalla parte non deve necessariamente essere iscritto ad un albo professionale poiché il rapporto tra la parte che lo nomina ed il consulente è, più che altro, di natura fiduciaria. È tuttavia usuale, nonché logico, che vengano nominati professionisti esperti per tipologia di operazione (es. ingegneri, informatici, medici etc). La nomina di consulenti di parte è una facoltà, e non un obbligo, delle Parti le quali possono partecipare sempre ad ogni esame ed operazione peritale in prima persona (se lo desiderano). Al contrario del consulente tecnico nominato dal giudice, il perito di parte non deve neppure prestare giuramento (come avviene per i CTU in una apposita udienza) e non è tenuto a motivare il rifiuto di un incarico perché tutto ciò rientra nelle sue piene facoltà. Usualmente il CTP presenta osservazioni verbali e/o scritte al CTU il quale, tuttavia, può non aderirvi; quest'ultimo deve comunque darne conto nella relazione depositata in atti.

02/07/2013

Il Condulente Tecnico del Giudice (Ctu)
Il Ctu è il tecnico esperto che presta la sua opera ove normalmente lavorano giuristi, siano questi Avvocati, Giudici o PM, che con loro malgrado e con difficoltà si trovano a doversi occupare di questioni tecnico-scientifiche che non fanno parte del loro bagaglio culturale di conoscenza. Il Giudice o l’Avvocato talvolta si trovano ad affrontare e coordinare la discussione su argomenti scientifici di cui non hanno la necessaria competenza.
Spesso i contraddittori sono di prettamente di carattere tecnico animati dai tecnici. La discussione si circoscrive tra il perito e i consulenti, questa viene verbalizzata e poi se c’è qualcosa di non chiaro vengono chiesti agli esperti ulteriori chiarimenti. Si assiste assiste così al necessario tentativo di comunicazione tra due mondi, quello giuridico e quello tecnico, che spesso non si capiscono per terminologie utilizzate e per foma mentis. Le udienze nelle quali i consulenti tecnici si scontrano sono le più lunghe e sofferte, proprio per la complessità dei modi di comunicare, e lo sforzo è di tutti, avvocati, giudice, pm, consulenti, perito. L’avvocato della difesa deve interagire con il consulente tecnico della propria parte assistita esprimendogli le sue necessità giuridiche,cercando di far emergesse dalla perizia gli aspetti con maggior rilevanza giuridica.
Il Consulente o Perito quindi ha il dovere di informarlo in che misura la verità scientifica va incontro a quelle esigenze giuridiche di ricostruzione dei fatti. Si avvia dunque uno scambio di vedute ed esternazione di esigenze reciproche. In pratica l’avvocato ed il consulente sono un tramite che trasmettono al giudice una visione parziale dei fatti. Il giudice a sua volta,per avere una ricostruzione più autentica dei fatti e della verità, ascolterà il punto di vista del suo esperto di fiducia incaricando un perito d’ufficio che cercherà di comunicargli in modo critico la sua visione super partes dei fatti.

Torino
11/04/2013

Torino

Bologna
11/04/2013

Bologna

15/01/2013

Visualizza il profilo professionale di Simone Brancatelli (Italia) su LinkedIn. LinkedIn è la rete professionale più grande al mondo utilizzata dai professionisti come Simone Brancatelli per trovare collegamenti che possano segnalare candidati, esperti e business partner.

04/08/2011

Il Giurista di impresa, nella stesura dei diversi contratti, è un esperto di diritto amministrativo, bancario, finanziario, industriale, penale-commerciale, pubblico e privato sia nazionale che internazionale. Inoltre possiede nozioni di macro e micro economia e gestione aziendale.

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