16/03/2020
PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER I LAVORATORI: COSA PREVEDE?
ll documento enuncia in 13 punti le misure volte a contrastare e prevenire la diffusione del nuovo coronavirus nei luoghi di lavoro.
In sintesi:
1) obbligo di informazione: si deve rimanere a casa se con febbre oltre 37.5° e si deve informare immediatamente il datore di lavoro in caso di sintomi, con obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda;
2) controlli all’ingresso del posto di lavoro: il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea e se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.
3) limitazione dei contatti con i fornitori esterni: per l’accesso di fornitori esterni si devono individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale. Va ridotto anche l’accesso ai visitatori. Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo;
4) pulizia e sanificazione: occorre garantire la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi nonché negli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e snack). L’azienda può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga);
5) precauzioni igienico sanitarie: è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. Non è previsto l'obbligo di mascherine per chi non manifesta sintomi. Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche;
6) organizzazione aziendale: si dispone la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza. Viene altresì prevista la possibilità di una rimodulazione dei turni con piani di turnazione e utilizzo dello smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza, al fini di ridurre al massimo i contatti;
7) ammortizzatori sociali e ferie: si da la possibilità al datore di lavoro di utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutando sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni. Laddove questi non fossero sufficienti, è possibile utilizzare i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti.
8 stop trasferte e riunioni: vengono sospese e annullate tutte le trasferte e i viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordati o organizzati. Non sono consentite neanche le riunioni in presenza (solo quelle urgenti ma con un numero ridotto di persone e a un metro di distanza interpersonale);
9) orari ingresso-uscita scaglionati: si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa). Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni;
10) gestione di un caso sintomatico: nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, e sarà necessario procedere al suo allontanamento/isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria. L’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute, anche al fine di individuare eventuali “contatti diretti” della persona;
11) sorveglianza sanitaria: non deve essere interrotta la sorveglianza sanitaria periodica, perché rappresenta un'ulteriore misura di prevenzione di carattere generale. Questo sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. Il medico deve collaborare con il datore di lavoro e i servizi sanitari e le Autorità Sanitaria, garantendo un alto livello di informazione e segnalazioni.