Avvocato Penalista Bologna Ravenna Forli Cesena

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3️⃣ Responsabilità condivisa negli incidenti agli incrociNon sempre la colpa è solo del camionista! La responsabilità pu...
20/03/2025

3️⃣ Responsabilità condivisa negli incidenti agli incroci
Non sempre la colpa è solo del camionista! La responsabilità può essere condivisa se:
L’altro veicolo ha superato a destra o forzato il passaggio.
Il camion aveva segnalato correttamente, ma l’altro conducente non ha rallentato.
Entrambi i veicoli hanno attraversato l’incrocio senza rispettare le regole.

In questi casi, si applica l’articolo 2054 del Codice Civile, che prevede la divisione delle colpe al 50%, salvo prove contrarie.

4️⃣ Conclusione: Come evitare responsabilità agli incroci?
✅ Rispettare la segnaletica e la precedenza.
✅ Usare sempre le frecce per segnalare la svolta.
✅ Controllare gli angoli ciechi prima di muoversi.
✅ Non invadere l’incrocio se non si può liberarlo subito.
✅ Moderare la velocità per prevenire impatti gravi.

Se hai un caso specifico di cui vuoi discutere, dimmi pure! ⚖️

camionista che tampona auto e provoca morte conducente responsabilità
Responsabilità del camionista in un tamponamento con morte della vittima ⚖️
Se un camionista tampona un’auto e provoca la morte del conducente o dei passeggeri, la responsabilità dipende dalle circostanze dell’incidente e dalle norme del Codice della Strada e del Codice Penale.

1️⃣ Responsabilità generale del camionista in caso di tamponamento
In base all’art. 141 e 149 del Codice della Strada, il conducente deve mantenere una distanza di sicurezza sufficiente a evitare collisioni in caso di frenata improvvisa del veicolo che lo precede.
Di norma, il camionista è considerato responsabile se non ha rispettato questa regola.

Possibili cause di responsabilità del camionista:
✅ Eccesso di velocità
✅ Distrazione (uso del telefono, stanchezza, distrazione visiva)
✅ Mancato rispetto della distanza di sicurezza
✅ Condizioni stradali avverse non considerate ️
✅ Guasto ai freni non segnalato o manutenzione insufficiente

2️⃣ Conseguenze legali: Omicidio stradale (art. 589-bis Codice Penale)
Se dal tamponamento deriva la morte di una persona, il camionista può essere accusato di omicidio stradale.

Sanzioni previste:
Reclusione da 2 a 7 anni se il tamponamento è stato causato da imprudenza o negligenza.
Reclusione da 5 a 10 anni se il camionista era sotto effetto di alcol (tasso tra 0,8 e 1,5 g/l) o droghe leggere.
Reclusione da 8 a 12 anni se il tasso alcolemico supera 1,5 g/l o se il conducente era sotto effetto di droghe pesanti.
Revoca della patente fino a 30 anni nei casi più gravi.
❗ Aggravanti:
Se il camionista ha superato i limiti di velocità di oltre 50 km/h, ha attraversato con il rosso, guidava contromano o non aveva la patente in regola, la pena può aumentare.

3️⃣ Quando il camionista NON è responsabile?
Ci sono situazioni in cui la responsabilità non è totalmente del camionista:

✅ Frenata improvvisa e ingiustificata dell’auto → Se l’auto ha frenato senza motivo in autostrada o in condizioni pericolose.
✅ Veicolo in panne non segnalato → Se l’auto tamponata era ferma in carreggiata senza luci d’emergenza o triangolo.
✅ Guida imprudente del conducente dell’auto → Se l’auto ha cambiato corsia bruscamente o ha tagliato la strada.

In questi casi, la colpa può essere condivisa o ricadere interamente sull’automobilista.

4️⃣ Conclusione: Come evitare la responsabilità?
Mantenere sempre la distanza di sicurezza.
Adattare la velocità alle condizioni del traffico.
Evitare distrazioni (cellulare, mangiare alla guida, stanchezza).
Effettuare controlli regolari al veicolo (freni, pneumatici, luci).

Se hai bisogno di dettagli su un caso specifico, dimmi pure! ⚖️

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20/03/2025

ARRESTO PER BANCAROTTA A BOLOGNA – VICENZA RAVENNA MILANO AVVOCATO PENALISTA ARRESTO BANCAROTTA
ARRESTO PER BANCAROTTA A BOLOGNA – VICENZA RAVENNA MILANO AVVOCATO PENALISTA ARRESTO BANCAROTTA
bancarotta fraudolenta ed evasione fiscale

il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente ex articolo 19, secondo comma, d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 non può essere disposto su beni appartenenti alla persona giuridica ove si proceda per violazioni finanziarie commesse dal suo legale rappresentante, poiché gli articoli 24 ss. d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 non includono i reati fiscali tra le fattispecie criminose in grado di giustificare il suddetto provvedimento, tranne nel caso in cui la struttura societaria sia un apparato fittizio utilizzato dal reo per commettere gli illeciti così che ogni cosa intestata alla società sia invece immediatamente riconducibile alla disponibilità dell’autore del reato (Cass., Sez. III, 28 febbraio 2013 n. 9576; Cass. Sez. III, 19 settembre 2012-10 gennaio 2013 n. 1256; Cass. Sez. III, 4 luglio 2012 n. 25774; Cass. Sez. III, 29 agosto 2012 n. 33371; Cass. Sez. VI, 1 dicembre 2010 n. 42703). Il superamento dell’alterità della soggettività giuridica riconosciuta all’ente rispetto alle persone fisiche che agiscono per esso e nell’interesse di esso non può infatti – a parte l’ipotesi in cui già di per sé l’alterità non sussista, costituendo un’apparenza occultante il reo, che si avvale della persona giuridica allo stesso modo in cui potrebbe avvalersi di una persona fisica come prestanome (fattispecie simulatorie in cui non vi è compresenza di più soggettività, bensì traslocamento dell’unica in una maschera, un “guscio vuoto”) – non derivare da una fonte di legislazione primaria, che allo stato è identificabile nel d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, il quale esclude i reati tributari dalle fattispecie criminose idonee a giustificare la cautela in questione
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE ARRESTO BANCAROTTA
SEZIONE III PENALE

Sentenza 14 febbraio – 5 giugno 2013, n. 24519

(Presidente Squassoni – Relatore Graziosi)

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 18 maggio 2012 il Tribunale di Cagliari ha respinto l’istanza di riesame proposta da G.R. – indagato per il reato di cui all’articolo 10 bis d.lgs. 74/2000 per avere, quale rappresentante legale di Atlantis S.p.A., società in seguito fallita, omesso di versare la ritenuta alla fonte sugli emolumenti dei dipendenti nel periodo d’imposta 2007 – del decreto di sequestro preventivo, emesso il 5 aprile 2012 dal gip dello stesso Tribunale, avente ad oggetto una somma di denaro fino ad Euro 257.755 nella disponibilità del suddetto G.

Il riesame era stato richiesto per asserito difetto del fumus commissi delicti (vi sarebbe stata impossibilità oggettiva di adempiere all’obbligo di versamento), per violazione degli articoli 321 c.p.p. e 322 ter c.p. e adducendo che il sequestro avrebbe dovuto essere effettuato sui beni sociali, avendo il reato comportato semmai un indebito beneficio solo alla società.

Il Tribunale, in ordine al fumus, evidenziava che il sequestro preventivo richiede solo una sua valutazione sommaria, e che nella fattispecie si poteva ritenere sussistente la concretezza del reato intesa come fatto materiale (essendo stato accertato l’omesso versamento nei termini di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta). Il riferimento dell’indagato alle difficoltà finanziarie aziendali dimostrava poi la sua consapevolezza sia dei suoi doveri sia dell’inottemperanza agli stessi; se veramente vi fosse stata impossibilità di corrispondere le ritenute in proporzione alle retribuzioni pagate, avrebbe dovuto operare una riduzione proporzionale dei pagamenti fintanto che fosse consentito all’impresa di adempiere anche il proporzionale onere fiscale. Non sussisteva neppure impossibilità materiale di effettuare il versamento in conseguenza del concordato preventivo, giacché durante tale procedura il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, seppure sotto la vigilanza del commissario giudiziale; e per un versamento di imposta non sarebbe stata necessaria neppure la preventiva autorizzazione del giudice delegato, prevista solo per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione (articolo 167 l.fall.).

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BENEFICIO INVENTARIO AVVOCATO BOLOGNA
COME DIFENDERSI DA UNA BANCAROTTA FRAUDOLENTA PROCESSO COMPLESSO E COMPLICATO DA STUDIARE E DIFENDERSI CON CURA

Riguardo poi alla seconda doglianza, il Tribunale ha rilevato l’applicabilità dell’articolo 322 ter c.p., in quanto esteso ai reati tributari dall’articolo 1 comma 143 L. 24 dicembre 2007 n. 244, essendo stato contestato il reato come commesso nel luglio 2008, cioè in coincidenza con la scadenza del termine per la presentazione annuale della dichiarazione del sostituto d’imposta, quindi in epoca ben successiva all’entrata in vigore della estensione suddetta. L’articolo 322 ter c.p., poi, è applicabile integralmente ai reati tributari, per cui il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente è disponibile non soltanto per il prezzo ma anche per il profitto del reato.

Quanto alla assoggettabilità dei beni del legale rappresentante della società, in luogo dei beni sociali, al sequestro, osservava il Tribunale che la giurisprudenza di questa Suprema Corte insegna che per i reati commessi nell’interesse della persona giuridica il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente sui beni della persona fisica non richiede per la sua legittimità la preventiva escussione del patrimonio dell’ente.

2. Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso il difensore del G., articolandolo su tre motivi: il primo motivo denuncia violazione dell’articolo 321 c.p.p. per assenza del fumus commissi delicti; il secondo ancora violazione dell’articolo 321 c.p.p., nonché dell’articolo 322 ter c.p.; il terzo propone eccezione di manifesta incostituzionalità dell’articolo 1 comma 143 l. 244/2007 rispetto agli articoli 2, 3, 27, 42 e 53 Cost.

Considerato in diritto

3. Il ricorso non è fondato.

3.1 Il primo motivo sostanzialmente riproduce il primo motivo della richiesta di riesame, senza apportarvi, del resto, reali novità: all’epoca dei fatti la società amministrata dall’indagato sarebbe stata in una situazione di grave dissesto economico e le risultanze delle indagini non consentirebbero di stabilire l’astratta configurabilità del reato. Si tratta evidentemente di un motivo di natura fattuale, che implica una cognizione preclusa al giudice di legittimità ed è pertanto in questa sede inammissibile.

3.2 Il secondo motivo a sua volta ripropone sostanzialmente il secondo motivo della richiesta di riesame. Si richiama, infatti, l’articolo 1 comma 143 della legge finanziaria 2007 (l. 24 dicembre 2007 n. 244) che estende ai reati di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10 bis, 10 ter, 10 quater e 11 d.lgs. 74/2000 le disposizioni dell’articolo 322 ter c.p., “in quanto applicabili”, deducendone che la confisca per equivalente di cui al primo comma di tale articolo attiene solo al prezzo dell’illecito, e nel caso di specie il risparmio dell’Imposta avrebbe realizzato invece l’ipotesi del profitto del prezzo del reato, di cui al secondo comma, che, se applicato nella fattispecie, darebbe luogo ad una – illegittima per la legge penale – analogia in malam partem. E comunque il beneficio dell’illecito sarebbe stato fruito dalla società, per cui i beni di questa avrebbero dovuto essere sequestrati.

Per quanto riguarda la prima parte del motivo, cioè l’interpretazione dell’ambito di applicabilità dell’articolo 322 ter c.p., consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte ha ormai chiarito l’applicabilità integrale di tale norma, giurisprudenza rispetto alla quale le osservazioni svolte nel ricorso non sono idonee a consentire mutamento. È evidente ictu oculi, infatti, che l’articolo 1, comma 143, L. 244/2007 si riferisce all’intero articolo 322 ter c.p.: poiché, dunque, il rinvio integrale rende applicabili ai reati tributari entrambi i commi dell’articolo 322 ter c.p., la loro applicazione non costituisce interpretazione estensiva, per cui non si pone alcun problema di violazione del principio di legalità della legge penale. D’altronde il rapporto tra il primo e il secondo comma della norma non comporta, nel caso dei reati tributari, l’inapplicabilità di entrambi, giacché la differenza tra profitto e prezzo del reato (e quindi la sussistenza dell’uno e/o dell’altro) discende dalla natura del reato stesso (cfr. Cass., sez. III, 7 luglio 2010 n. 35807, che trae fondamento a proposito dei reati tributari proprio da S.U. 25 giugno 2009 n. 38691) e non si pone pertanto su un piano astratto ed esterno alla fattispecie criminosa (non sussiste infatti una norma che definisca la nozione di profitto del reato, locuzione utilizzata in maniera meramente enunciativa nelle varie fattispecie in cui è inserita, assumendo quindi un’ampia “latitudine semantica” da colmare in via interpretativa, occorrendo allo scopo non solo una correlazione diretta del profitto con il reato ma altresì una stretta affinità del profitto con l’oggetto del reato stesso:cfr. ancora S.U. 25 giugno 2009 n. 38691, nonché S.U. 2 luglio 2008 n. 26654). E, nelle fattispecie criminose tributarie, la giurisprudenza ha individuato il profitto come integrato da qualsiasi vantaggio patrimoniale derivante dalla imposta evasa (da ultimo Cass. sez. III, 2 dicembre 2011-16 gennaio 2012 n. 1199 e Cass. sez. V, 10 novembre 2011-17 gennaio 2012 n. 1843); non si vede pertanto il motivo per ritenere inapplicabile a tali fattispecie criminose il sequestro preventivo in quanto finalizzato alla confisca per equivalente di un profitto nel caso concreto di indubbia sussistenza.

Né infine, si osserva ad abundantiam, porta alcuna incidenza interpretativa in senso contrario il recente intervento del legislatore sul primo comma dell’articolo 322 ter c.p., laddove le parole “o profitto” sono state inserite a chiudere appunto il suddetto comma dall’articolo 1 L. 6 novembre 2012 n. 190 (in probabile correzione di precedente omissione, dato che in precedenza il comma già si riferiva a “beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo”).

Per quanto concerne, poi, il fatto che il sequestro abbia colpito i beni della persona fisica anziché i beni sociali, è stato chiarito dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte che il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente ex articolo 19, secondo comma, d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 non può essere disposto su beni appartenenti alla persona giuridica ove si proceda per violazioni finanziarie commesse dal suo legale rappresentante, poiché gli articoli 24 ss. d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 non includono i reati fiscali tra le fattispecie criminose in grado di giustificare il suddetto provvedimento, tranne nel caso in cui la struttura societaria sia un apparato fittizio utilizzato dal reo per commettere gli illeciti così che ogni cosa intestata alla società sia invece immediatamente riconducibile alla disponibilità dell’autore del reato (Cass., Sez. III, 28 febbraio 2013 n. 9576; Cass. Sez. III, 19 settembre 2012-10 gennaio 2013 n. 1256; Cass. Sez. III, 4 luglio 2012 n. 25774; Cass. Sez. III, 29 agosto 2012 n. 33371; Cass. Sez. VI, 1 dicembre 2010 n. 42703). Il superamento dell’alterità della soggettività giuridica riconosciuta all’ente rispetto alle persone fisiche che agiscono per esso e nell’interesse di esso non può infatti – a parte l’ipotesi in cui già di per sé l’alterità non sussista, costituendo un’apparenza occultante il reo, che si avvale della persona giuridica allo stesso modo in cui potrebbe avvalersi di una persona fisica come prestanome (fattispecie simulatorie in cui non vi è compresenza di più soggettività, bensì traslocamento dell’unica in una maschera, un “guscio vuoto”) – non derivare da una fonte di legislazione primaria, che allo stato è identificabile nel d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, il quale esclude i reati tributari dalle fattispecie criminose idonee a giustificare la cautela in questione.

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