FC Service Disbrigo Pratiche

FC Service Disbrigo Pratiche Siamo un'agenzia di disbrigo pratiche amministrative con sede in via Brugnoli 11/c Bologna. FC Service Sas di A. e A.

Chiarelli e C. è un'agenzia che si occupa di Disbrigo Pratiche Amministrative e Servizi Contabili, sia per Privati, Aziende e Professionisti. Offre consulenza per tutti gli adempimenti burocratici richiesti dalla Pubblica Amministrazione.

16/06/2022

Oggi 16 giugno scadenza acconto Imu.
I soggetti passivi effettuano il versamento dell'IMU dovuta al comune per l'anno 2022 in due rate, scadenti la prima il 16 giugno 2022 e la seconda il 16 dicembre 2022

14/10/2021

📅 Hai tempo fino a domenica 31 ottobre 2021 per presentare la domanda di Assegno Temporaneo per i minori senza perdere gli arretrati da luglio.

📌 Il termine ultimo, oltre il quale non sarà più possibile presentare la domanda di Assegno, resta comunque fissato al 31 dicembre 2021.

Scopri di più: https://bit.ly/3DcDQSf

13/10/2021

Obbligo Green Pass per Colf e Badanti
In base al Decreto n. 127 del 21/09/2021 a partire dal 15 ottobre 2021 è resa obbligatoria la certificazione verde COVID-19 per accedere ai locali di lavoro e accedere alle proprie attività allo stesso tempo, sarà compito dei datori di lavoro verificare il possesso di tale certificazione da parte del lavoratore.
Normativa
L'articolo 3 del Decreto Legge n. 127 del 21/09/2021 ha reso obbligatorio a partire dal 15 ottobre e fino (almeno) al 31 dicembre, termine di cessazione dello stato di emergenza, a chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 al fine di poter accedere ai luoghi in cui l'attività lavorativa è svolta. La disposizione si applica a tutti i lavoratori del settore privato e quindi ciò vale anche per colf, badanti e baby-sitter.
Alla nuova norma sono soggetti tutti i lavoratori, fatti salvi i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (comma 3).
Il certificato verde, o più comunemente, Green pass si ottiene:

15 giorni dopo aver effettuato la prima dose di vaccino o il vaccino monodose
completando il ciclo vaccinale;
con risultato negativo a un tampone molecolare nelle ultime 72 ore o rapido nelle 48 ore precedenti;
dopo la guarigione al COVID-19 nei 6 mesi precedenti.
Per quanto concerne la possibilità di ottenere la certificazione verde tramite risultato negativo a un tampone, non è previsto che il costo di tali esami sia a carico del datore di lavoro per cui saranno eventualmente i lavoratori stessi a dover sostenere il costo.
Visto quanto definito dal IV comma, a dover vigilare sul possesso dei requisiti saranno i datori di lavoro stessi, i quali dovranno definire le modalità di controllo entro il 15 ottobre 2021.
I lavoratori nel caso comunichino di non essere in possesso di Green Pass o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono da considerarsi assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza. L'assenza ingiustificata in questione, pur non avendo conseguenze disciplinari e non facendo decadere il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, causerà l'assenza della retribuzione e di qualsiasi altro compenso o emolumento.

Il comma 7 prevede poi la possibilità per il datore di lavoro (con meno di 15 dipendenti) di sospendere il lavoratore qualora l'assenza ingiustificata superi i 5 giorni. La sospensione non potrà essere superiore a 10 giorni (e comunque non potrà andare oltre il 31/12/21) e dovrà essere collegata ad un contratto di sostituzione. Ciò significa che, in particolare per quanto riguarda i datori di lavoro di badanti, colf, ecc, è ammessa la sostituzione temporanea del lavoratore impossibilitato al lavoro a causa dell'assenza di certificazione verde.

Eventuali sanzioni per il mancato rispetto delle norme sono previste sia per quanto riguarda il datore di lavoro sia per il lavoratore, in particolare:

è prevista una sanzione da 400 a 1.000 € per il datore di lavoro che non controlla il green pass;
è prevista una sanzione da 600 a 1.500 € per il lavoratore domestico che si reca al lavoro senza avere il green pass.
Infine va sottolineato come il licenziamento per assenza di Green Pass non è ammesso. Tuttavia (in base anche a quanto definito dall'associazione di categoria) nel caso dei contratti colf e badanti, i quali sono basati sul rapporto di fiducia, qualora questa condizione di fiducia tra le parti venga meno, è sempre possibile interrompere il contratto, ovviamente nel rispetto dei termini di preavviso.
L'assenza del lavoratore a causa del mancato possesso del Green Pass va considerata come assenza ingiustificata.

Fonte Caf CGN

04/01/2021

Pensioni, completati i pagamenti di gennaio da parte di Poste italiane. Per chi ha l'assegno accreditato in banca, però, ci sarà da attendere ancora qualche giorno.

Felice Anno nuovo a tutti🍀
01/01/2021

Felice Anno nuovo a tutti🍀

17/09/2020
20/07/2020
29/04/2020
07/04/2020
CONTRIBUTI 1 TRIM 2020 COLF E BADANTI"COMUNICAZIONE SOSPENSIONE CONTRIBUTI. L'articolo 37 del decreto legge 17 marzo 202...
03/04/2020

CONTRIBUTI 1 TRIM 2020 COLF E BADANTI
"COMUNICAZIONE SOSPENSIONE CONTRIBUTI. L'articolo 37 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ha disposto la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.
I pagamenti sospesi ai sensi del citato articolo, potranno essere effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Sono anche cambiati i moduli per il versamento dei contributi -Il sistema di pagamento tramite bollettino MAV è stato disattivato e sostituito con le modalità di pagamento pagoPA (pagamento online pagoPA e Avviso di Pagamento pagoPA), ai sensi del combinato disposto dell'attuale articolo 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e dell'articolo 15, comma 5bis, del D.L. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, a cui tutte le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate ad aderire, per consentire ai propri utenti di eseguire pagamenti elettronici in modalità uniforme nei loro confronti." (INPS)

01/04/2020

Dal 1 aprile autonomi e partite Iva possono fare domanda per l’indennità da 600 euro per il Coronavirus. Ma il sito non funziona, e le vecchie informazioni sono misteriosamente scomparse.

01/04/2020

Si tratta di email di phishing che notificano ai destinatari rimborsi fiscali inesistenti con l’obiettivo di raccogliere informazioni riservate.

Indirizzo

Via Brugnoli 11/C
Bologna
40122

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