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Vietato sciare in stato di ebbrezza.Il 1° gennaio 2022 entrerà in vigore il DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 40 ...
22/10/2021

Vietato sciare in stato di ebbrezza.

Il 1° gennaio 2022 entrerà in vigore il DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 40 il quale, all’art. 31 prevede che:
“1. E' vietato sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche.”

Ma cosa è inteso per “stato di ebbrezza” sulle piste da sci ?
Il decreto non prevede una soglia limite e non vi è, attualmente, una risposta assoluta.
È necessaria quindi una interpretazione della volontà del legislatore.

Si potrebbe infatti adottare, per analogia, la soglia indicata dal Codice della Strada di 0,5 mg per litro però, lo stesso codice, prevede anche soglia 0 (zero) per coloro che sono neopatentati oppure che guidano mezzi pesanti, mezzi di lavoro ecc. per tutelare quindi gli utenti da coloro che non sono esperti oppure che guidano mezzi professionali.

Come invece condiviso da autorevoli giudici ed avvocati, la soglia intesa dal legislatore è quella dello 0 (zero) per cento perché:

1. già sopra lo 0 (zero) le abilità sono compromesse così come meglio descritto nella tabella “TABELLA DESCRITTIVA DEI PRINCIPALI SINTOMI CORRELATI AI DIVERSI
LIVELLI DI CONCENTRAZIONE ALCOLEMICA” pubblicata dal Ministero della Salute (ex Art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007 n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 2 ottobre 2007, n. 160):


2. il legislatore ha specificato che il divieto è per “uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche” quindi anche per le sostanze tossicologiche per le quali, ovviamente, non vi è una soglia minima. Ecco allora che le due fattispecie possono essere accomunate rimanendo inteso che anche per l’uso di bevande alcoliche vi è un divieto assoluto.

Ad ogni modo, indipendentemente dalla soglia che il legislatore ha inteso per “lo stato di ebrezza”, si tratta di una novità importante che comporterà inevitabilmente delle ripercussioni nella gestione dell’alcool da parte degli sciatori, ristoratori sulle piste da sci, per gli organi accertatori ma anche per gli stessi gestori degli impianti che andranno valutati nella maniera più opportuna.

Le sanzioni previste dallo stesso decreto sono oltretutto importanti:
- ai trasgressori si applica infatti la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 1.000 euro (art. 33 c. 2 lett. m).
Inoltre, se lo sciatore causa un danno a terzi, si configura anche un reato penalmente rilevante con l’aggravante dello stato di ebbrezza.

Indirizzo

Piazza Mazzini
Bolzano
39100

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