Infoservice Dati srl

Infoservice Dati srl Affidabilità e Competenza al Servizio
dei Professionisti e delle Aziende Vorresti avere un servizio "all inclusive" e senza sorprese?

Affidabilità e Competenza al Servizio
dei Professionisti e delle Aziende

Cerchi un partner affidabile per l'elaborazione delle buste paga? Hai bisogno di un supporto competente per l'assistenza previdenziale e la consulenza del lavoro? INFOSERVICE DATI è al tuo servizio per elaborarti buste paga e contributi. Il servizio di Elaborazione Buste Paga e Contributi è a disposizione per gli Studi prof

essionali e per i loro Clienti, per tutti i settori e tipologia di CCNL. La nostra struttura si è organizzata per fornire un servizio su misura delle esigenze del Cliente, dalle grandi aziende con migliaia di dipendenti fino alla micro impresa con un unico addetto. Tutto lo staff di INFOSERVICE vi da il benvenuto ed è lieto di essere a Vostra completa disposizione per qualsiasi richiesta...

Richiedete un preventivo online, vi risponderemo entro 24 ore dalla richiesta. Collegatevi al seguente indirizzo: http:/...
31/01/2014

Richiedete un preventivo online, vi risponderemo entro 24 ore dalla richiesta. Collegatevi al seguente indirizzo: http://tinyurl.com/infoservice

02/07/2013

Memorandum giugno 2013

02/07/2013

NOVITA'

Nuovi Servizi già attivi ed in corso di preparazione:

Comunicazione lavoro a chiamata - dal 3 luglio 2013 da inviare solo al Ministero del lavoro
Per maggiori informazioni contattate il nostro servizio paghe allo 0471 50 13 00

02/07/2013

Altri Servizi Professionali per Aziende

Servizi a disposizione di tutti i Clienti

INFOSERVICE DATI è in grado di offrire tutti i servizi tradizionali di contabilità e amministrazione, avvalendosi di esperti commercialisti, utilizzando i migliori software sempre aggiornati.
Offriamo inoltre un servizio di consulenza in materia fiscale, sulla privacy, etc.

02/07/2013

Call Center

Servizio addizionale per i Clienti Paghe

Servizio pensato per tutte quelle aziende che vogliono delegare a INFOSERVICE DATI le attività di "Sportello Dipendenti" relative alle domande e chiarimenti sul cedolino.

Un esperto paghe di INFOSERVICE DATI risponderà nei giorni successivi alla consegna del cedolino a tutte le richieste di chiarimento dei dipendenti dell'azienda Cliente.

Si tratta di un servizio ideato per dare voce alle esigenze che le azienda hanno e che permette agli uffici del personale di risparmiare tempo e risorse demandando a INFOSERVICE DATI l'assistenza sul cedolino ai dipendenti.

02/07/2013

Amministrazione del Personale

Servizio a disposizione di tutti i Clienti

Il Servizio di Amministrazione del Personale può essere richiesto in aggiunta al servizio di elaborazione buste paga e viene seguito dallo stesso team che si occupa dell'elaborazione dei cedolini paghe e contributi, in questo modo il Cliente ha un unico interlocutore per tutte le sue esigenze:
- Lettere di Assunzione/Licenziamento/Proroga
- Lettere di Richiamo (Sanzione Disciplinare)
- Apertura posizione contributiva INPS, etc
- Apertura posizione assicurativa INAIL
- Libro Unico
- Denunce d'infortunio
- Calcoli retributivi
- Budget del personale
- Comunicazioni on-line al Centro per l'impiego
- Invii telematici fondi previdenziali
- Assegni familiari
- Prospetto informativo disabili
- Voucher - Lavoro Occasionale di Tipo Accessorio
- Invio Prospetto Cassa Edile (per il settore edilizia)
- Invio Denuncia Trimestrale Lavoratori Agricoli (per il settore agricoltura)

02/07/2013

Consulenza del Lavoro e Gestione Risorse Umane

Un servizio mirato per Professionisti e Aziende

Con il servizio di Consulenza del Lavoro e Gestione Risorse Umane, INFOSERVICE DATI fornisce alle aziende e agli studi professionali, il supporto di un esperto e competente professionista in merito a qualsiasi problematica in materia di lavoro:
- Assunzioni
- Licenziamenti
- Controversie del Lavoro
- Crisi Aziendali
- Assistenza nelle Relazioni Sindacali
- Ricorso agli Ammortizzatori Sociali

02/07/2013

Buste Paga

Un servizio mirato per Aziende e Professionisti

Come si svolge il servizio di elaborazione Buste Paga?
Il Cliente direttamente o per il tramite dello Studio Professionale, può fornirci i dati su moduli da noi predisposti e inviandoceli via e-mail, fax o via web mediante l'applicativo "Pag-Entry Service".
L'elaborazione e la consegna dei cedolini avviene entro le date e le modalità concordate, gli elaborati vengono consegnati su file in formato "pdf" e inviati per e-mail o sono scaricabili dal nostro portale "TeamPortal" mediante accesso personalizzato da username e password.
Il servizio è stato studiato per rispondere in modo completo ed esaustivo alle esigenze dei Clienti, sia esse piccole, medie o grandi imprese sul territorio italiano. Il servizio è caraterizzato per garantire al Cliente un interlocutore dedicato con forti capacità di "problem solving", costantemente aggiornato e formato, sia professionalmente che relazionalmente, che verrà delegato ad esercitare tutte le attività di coordinamento dei processi paga, di integrazione e di comunicazione necessarie per il raggiungimento dei risultati concordati.
Viene inoltre garantito un servizio di stampa digitale a colori con logo aziendale, di imbustamento, di archiviazione ottica dei documenti ed eventualmente di spedizione direttamente ai dipendenti.
Le continue modifiche legislative in materia del lavoro, il L*L, gli aggiornamenti relativi alle denunce annuali, l'Uniemens e altri futuri necessari aggiornamenti per i nostri Clienti sono compresi nel prezzo iniziale. Questa è una garanzia che, nell'ottica della trasparenza del rapporto di collaborazione, ufficializziamo in fase contrattuale.
Il Servizio garantisce la corretta conservazione del L*L mediante il servizio di digitalizzazione semplificando la sua reperibilità negli anni mediante ricerche semplici e immediate effettuabili da una qualsiasi postazione con accesso al web.
Attraverso la Conservazione Sostitutiva Digitale la Vostra azienda potrà:
1. Eliminare la carta, i relativi sprechi e le difficoltà di gestione;
2. Eliminare gli spazi occupati dal L*L e la gestione degli stessi per renderli a norma;
3. Eliminare i costi di gestione che seppur siano spesso nascosti incidono notevolmente su questa attività;
4. Eliminare le inefficienze organizzative rendendo l'archiviazione del L*L omogenea;
5. Consultare immediatamente e facilmente il L*L da qualsiasi dispositivo con accesso al web;
6. Avere la garanzia sulla sicurezza e la riservatezza dei dati.

A richiesta del datore di lavoro c'è la possibilità di attivare per i propri dipendenti o solo per alcuni di essi, la visualizzazione online di:
1. Cedolino;
2. Prospetto Malattia / Maternità;
3. Prospetto situazione Ferie / Permessi;
4. Prospetto individuale TFR;
5. Modello CUD.

L'unico requisito per il dipendente è la disponibiltà di un accesso a Internet con la possibilità di leggere il formato pdf.
Il servizio di elaborazione delle paghe e contributi è svolto da professionisti del settore in grado di dare sempre il miglior servizio e di sollevare l'azienda da ogni incombenza.
Professionalità, qualità e precisione delle prestazioni sono i nostri valori da sempre.
Assicuriamo ai nostri Clienti sempre la massima qualità e tempestività delle prestazioni e la consegna di report precisi e affidabili in grado di dare informazioni complete in merito alle pratiche di elaborazione di paghe e contributi.
Il servizio comprende:
- Cedolini buste paga;
- Modello Uniemens;
- Modello F24;
- Prima nota stipendi;
- Gestione previdenza complementare;
- Prospetto ratei;
- Prospetto TFR;
- Modelli CUD;
- Modello 770;
- Accantonamento TFR;
- Autoliquidazione INAIL;
- Invii Telematici.

02/07/2013

DVR - Documento di Valutazione dei Rischi
dal 1° giugno 2013 sono cambiate le regole sulla sicurezza in azienda.

Da tale data per le piccole aziende non è più possibile autocertificare la valutazione dei rischi ed è diventato obbligatorio redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) secondo le Procedure Standardizzate in materia di sicurezza sul lavoro Questa è solo l'ultima delle tante disposizioni che continuano ad aggiornare e modificare le norme che disciplinano la Salute e la Sicurezza dei lavoratori, dove le responsabilità maggiori ricadono sempre sui Datori di Lavoro e sugli RSPP.

Per queste ragioni abbiamo organizzato uno staff estremamente professionale, in grado di affiancare i ns. clienti e fornire loro tutte le risposte ai vari quesiti (anche via mail e/o fax) oltre che redigere Il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) secondo le indicazioni della Procedura Standardizzata elaborata dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ed emanata con Decreto Interministeriale del 30/11/2012, in maniera rigorosa, ponendo attenzione a tutte le prescrizioni normative, e standardizzata, ottenendo la stampa dei Moduli 1.1, 1.2, 2 e 3, richiesti dalla Procedura Standardizzata come contenuti obbligatori del DVR Standardizzato.

Una grande opportunità per tutti i nostri clienti, considerando che oltre il 90% delle imprese italiane ha meno di 10 lavoratori, oltre a tanti studi tecnici di professionisti che hanno soci o collaboratori nel proprio organico.

Il nostro staff procederà alla valutazione di tutti i rischi specifici con metodologie e studi riconosciuti dalla normativa (es.: STRESS lavoro-correlato con la metodologia INAIL, Rumore secondo la normativa tecnica nazionale UNI 9432:2008 e UNI 458:2005, Movimentazione manuale dei carichi secondo le normative internazionali ISO 11228-1:2003, ISO 11228-2:2007 e ISO 11228-3:2007, ecc) e la stampa dei relativi Rapporti di Valutazione.

Elaborati e documenti

Oltre al DVR standardizzato, verranno consegnate al cliente:

- l'Organigramma aziendale: la rappresentazione grafica immediata dell'azienda con l'individuazione dei ruoli e delle mansioni specifiche;

- il Mansionario aziendale: documento esterno al DVR che consente di associare ad ogni mansione il nominativo dei lavoratori operanti in azienda anche al fine di poter ottemperare gli obblighi di legge relativi a: valutazione dei rischi connessi a "stato di gravidanza, differenze di genere, età, provenienza da altri paesi e specifica tipologia contrattuale"; Informazione, formazione ed Addestramento; Sorveglianza Sanitaria; Uso di specifiche attrezzature di lavoro; uso di Dispositivi di Protezione Individuale, ecc.

Riferimenti normativi

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico della Sicurezza)

- D.M. 30/11/2012 (Procedure Standardizzate)

Di seguito riportiamo i quesiti più frequenti pervenutici e le relative risposte predisposte dal ns. staff operativo:

1 Che cosa sono le procedure standardizzate?

Le procedure standardizzate sono modelli di riferimento per effettuare la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro, al fine di individuare le misure di prevenzione e protezione più opportune ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

2 Quali sono i vantaggi delle procedure standardizzate?

In breve, la redazione del DVR secondo le procedure standardizzate consente di:
operare in maniera semplice e guidata;
essere certi di aver considerato tutti i rischi;
utilizzare un metodo oggettivo di valutazione;
mettersi al riparo da contestazioni da parte di un eventuale ispettore;
operare in maniera più veloce rispetto alla modalità classica.

3 A chi sono rivolte le procedure standardizzate?

Tutti i datori di lavoro di aziende che occupano fino a 10 lavoratori (art. 29, comma 5, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

NOTA: Con l'interpello n. 7 del 22 novembre 2012, il Ministero del Lavoro ha chiarito che nel caso in cui il datore di lavoro delle imprese fino a 10 lavoratori abbia già elaborato un proprio DVR, scegliendo di non autocertificare la valutazione, tale documento non dovrà essere necessariamente rielaborato con le indicazioni delle Procedure Standardizzate. Tuttavia, lo stesso Ministero riconosce i vantaggi dovuti all'elaborazione del DVR secondo le Procedure Standardizzate.

4 Chi altro può utilizzare le procedure standardizzate?

Tutti i datori di lavoro di aziende che occupano fino a 50 lavoratori (art. 29, comma 5, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) con le eccezioni di cui all'art. 29, comma 7, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

5 Chi non può utilizzare le procedure standardizzate?

Le Procedure Standardizzate non possono essere utilizzate dalle seguenti aziende:
Aziende che occupano più di 50 lavoratori.
Aziende che occupano fino a 50 lavoratori le cui attività riguardano:

1. aziende industriali a rischio rilevante di cui all'art. 2 del D.Lgs.. 334/1999 e s.m.i.;

2. centrali termoelettriche;

3. impianti ed installazioni nucleari;

4. fabbricazione e deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

5. esposizione dei lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto.

6 Per lavoratori si intendono solo dipendenti?

NO! I lavoratori non coincidono sempre con i dipendenti e secondo l'art. 2, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 la loro casistica è più ampia: il lavoratore è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Sono equiparati ai lavoratori anche:
il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;
l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del Codice civile;
il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;
i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile;
il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.

7 Quali categorie non rientrano nel computo dei lavoratori occupati?

Ai fini della determinazione dell'organico aziendale, cui è collegato l'obbligo di valutazione dei rischi in base alle Procedure Standardizzate o meno, NON devono essere conteggiati solo i seguenti:
i collaboratori familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo);
i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento;
gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale;
i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro. L'esclusione dal computo avviene solo in caso di assenza con diritto alla conservazione del posto (malattia, infortunio, gravidanza, congedo parentale e aspettativa);
i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio nonché prestazioni che esulano dal mercato del lavoro;
i lavoratori a domicilio ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente;
i volontari, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile;
i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili;
i lavoratori autonomi;
i collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori a progetto, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente;
i lavoratori in prova.

8 Le procedure standardizzate sono già pubblicate in Gazzetta Ufficiale?

Le Procedure Standardizzate sono state approvate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro il giorno 16 maggio 2012, hanno ricevuto parere favorevole dalla Conferenza Stato Regioni in data 25 ottobre 2012, e sono state emanate con Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 (comunicazione in G.U. n. 285 del 6 dicembre 2012).

9 Da quando le aziende fino a 10 dipendenti dovranno effettuare la valutazione dei rischi?

L'articolo 29 del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.), così come modificato dalla cosiddetta "legge di stabilità" (L. 24 dicembre 2012, n. 228 pubblicata in S.O. della G.U. il 29/12/2012, n. 212), prevede che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possano autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi fino al 3° mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale succitato e, comunque, non oltre il 30 Giugno 2013. Con la nota n. 32/2583 del 31 gennaio 2013 è lo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a precisare che il termine ultimo di validità della autocertificazione dei rischi è il 31 maggio 2013. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota n. 32/2583 del 31 gennaio 2013

10 Chi è il responsabile della valutazione dei rischi?

Effettuare la valutazione dei rischi è responsabilità del Datore di Lavoro che, in relazione all'attività e alla struttura dell'azienda, coinvolgerà i seguenti soggetti: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Medico Competente (ove previsto), il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), i dirigenti e i preposti, i lavoratori e le eventuali altre persone esterne all'azienda in possesso di specifiche conoscenze professionali.

11 Con quali modalità dovrà essere conservato il documento di valutazione dei rischi?

Il documento di valutazione deve essere conservato presso l'unità produttiva alla quale si riferisce. Inoltre, deve essere munito di data certa e riportare le firme del Datore di lavoro e, ai soli fini della prova della data certa, anche dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (se persona diversa dallo stesso datore di lavoro), dal Medico Competente (nominato solo nei casi in cui fosse obbligatoria la sorveglianza sanitaria) e dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

12 Quali sono le sanzioni in caso di mancato adempimento della valutazione dei rischi?


per omessa redazione del DVR: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da €2.500 a €6.400. La pena è aumentata a 4/8 mesi nelle aziende a rischio di incidente rilevante e con l`esposizione a rischi biologici, cancerogeni/mutageni, atmosfere esplosive;
per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione e protezione, dispositivi di protezione individuale, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità: ammenda da €2.000 a €4.000;
per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l`individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed adeguata formazione: ammenda da €1.000 a €2.000.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, CONSULTATE IL SEGUENTE INDIRIZZO...
http://www.infoservicebz.it/sito_it/dvr.html

Sito dell'azienda Infoservice dati srl

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Bolzano
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