Centro di Assistenza fiscale e sociale Zirilli

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MODELLO 730 - MODELLO UNICO PERSONE FISICHE - CALCOLO IMU - ISEE/ISE – Pensione, Anzianità E Reversibilità - Assegno Di Invalidità - Disoccupazione - Immigrazione etc.

 Nuova misura di sostegno alle   con   minori a carico.Dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 sarà possibile presentare la do...
24/06/2021



Nuova misura di sostegno alle con minori a carico.
Dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 sarà possibile presentare la domanda per la nuova misura di sostegno ai nuclei familiari con figli minori a carico che non hanno diritto all'Assegno per il Nucleo Familiare .

📌 Le domande verranno lavorate mensilmente e quindi non è necessario presentarle nella prima data utile (giovedì 1° luglio).

Per le domande che saranno presentate entro il 30 settembre 2021 l'assegno temporaneo sarà riconosciuto dal mese di luglio.

22/01/2021

10/01/2021

✅ Dal 01 Gennaio 2021 e’ possibile richiedere il nuovo Isee rivolto al diritto allo studio ✅

L'Isee universitario 2021 è il modello Isee che le famiglie e studenti universitari devono utilizzare obbligatoriamente per usufruire delle agevolazioni, come ad esempio la no tax area università, le prestazioni per il diritto allo studio e per calcolare le tasse universitarie ✏️📚

✅ ISEE2021 ✅È possibile richiedere l'ISEE 2021 per confermare il diritto alle prestazioni come il   e il Reddito di Citt...
05/01/2021

✅ ISEE2021 ✅

È possibile richiedere l'ISEE 2021 per confermare il diritto alle prestazioni come il e il Reddito di Cittadinanza .

Le prestazioni di gennaio verranno pagate sulla base dell'ISEE 2020, l'acquisizione è automatica.

⚠️Per evitare la sospensione del pagamento di febbraio del Reddito di Cittadinanza, gli utenti sono invitati a presentare entro il 31 gennaio l'ISEE 2021.⚠️

📍 AUMENTO INVALIDITA' CIVILEL'Inps conferma che l'aumento per gli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titola...
28/10/2020

📍 AUMENTO INVALIDITA' CIVILE
L'Inps conferma che l'aumento per gli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione è riconosciuto d’ufficio (non è quindi necessaria alcuna domanda da parte degli interessati).
👉 Tuttavia, se i redditi personali hanno subito una variazione nel corso del 2020 oppure non sono stati comunicati all’INPS, l’interessato deve presentare preliminarmente una domanda amministrativa di ricostituzione reddituale.

L'aumento avverrà con le mensilità di Novembre e Dicembre 2020 (diversamente da quanto comunicato in precedenza).

Infine, i pensionati che percepiscono la pensione in contanti dovranno obbligatoriamente dotarsi di un conto corrente bancario o postale, di un libretto postale o di una carta prepagata.

📍 Leggi qui il testo integrale:

Coronavirus: le misure dell’INPS Ufficio Stampa Atti Atti Ufficiali Circolari, Messaggi e Normativa Sentenze Iscrizione Newsletter Audizioni Il Piano di comunicazione Guide Bookinps – Concessione sale convegni Social Media Foto Notizie Dossier Diritti e obblighi in materia di sicurezza sociale n...

❌È stata pubblicata la circolare inps n.107 del 23/09/2020 sull’aumento delle pensioni AGLI INVALIDI CIVILI.I requisiti ...
24/09/2020

❌È stata pubblicata la circolare inps n.107 del 23/09/2020 sull’aumento delle pensioni AGLI INVALIDI CIVILI.
I requisiti sono:
✅età anagrafica tra 18 e 60 anni;
✅un reddito personale annuo non superiore 8.469,63 se non coniugati, se coniugati un reddito non superiore a 14.447,42.
L’importo potrà essere incrementato fino a 651,51€ per tredici mensilità.
⚠️Per ottenere l’aumento é necessario PRESENTARE apposita domanda⚠️

Gli  , tuttavia, non riguarderanno indistintamente tutte le pensioni di invalidità civile, in quanto dovranno essere ass...
18/07/2020

Gli , tuttavia, non riguarderanno indistintamente tutte le pensioni di invalidità civile, in quanto dovranno essere assicurati una serie di requisiti, anche reddituali.

Gli aumenti saranno erogati a tutti gli invalidi civili totali (di cui parla l'articolo 12, primo comma, della legge 118/1971) che abbiano compiuto i 18 anni (in luogo dei 60 richiesti dalla normativa vigente) e che non godano, in particolare, di redditi su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro.

Nulla cambia, dunque, per invalidi non al 100% o per coloro che abbiano redditi superiori a tale

Aumentano le pensioni di invalidità, ma non per tutti. Sulla scia della pronuncia della Consulta, il D.L. Rilancio conferma l'istituzione di un fondo ad hoc con dotazione pari a 46 milioni per il 2020

16/05/2020

✅Reddito d’emergenza

Il decreto Rilancio ha istituito il Reddito di emergenza “Rem”, quale misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le domande per il Rem devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020 e il beneficio è erogato in due quote. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n.4 /2019, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

Inoltre, è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;

b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile, inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio;

c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000; il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE);

d) un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore ad euro 15.000.

⭕️ Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, né con le indennità del presente decreto.

Per poter usufruire della prestazione, nel nucleo familiare non devono esserci componenti che, al momento della domanda,
si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;

b) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi

c) essere percettori di reddito di cittadinanza ovvero di misure aventi finalità analoghe;

14/05/2020

Il prevede la proroga delle indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza -19 in particolare:
✅ai professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità Covid 19, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata AUTOMATICAMENTE anche per il mese di aprile 2020;
✅ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto, iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.( A tal fine il soggetto deve presentare all’Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui sopra);
✅ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;
✅ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità Covid 19, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.
✅ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. La stessa indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
✅ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
✅agli operai agricoli a tempo determinato, che sono già stati beneficiari dell’indennità di 600 euro di marzo, è stata riconosciuta un’ulteriore indennità per il mese di aprile pari 500 euro.
✅ ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, che ne avevano già i requisiti del decreto-legge n.18/2020 ossia con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità per il mese di aprile e maggio pari a 600 euro; la medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. Tali categorie di lavoratori non hanno diritto all'indennità se titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore del decreto.
Restiamo tuttavia, in attesa della pubblicazione del decreto in gazzetta ufficiale e delle circolari esplicative .

04/04/2020

✅ COMPILAZIONE DOMANDE BUONI SPESA

L’assistenza per la compilazione delle domande per i buoni spesa indetti dai comuni è disponibile telefonicamente ai seguenti recapiti: 09651816471 - 3493583555.

Per chiunque abbia necessità di recarsi per il nostro ufficio, vista l’emergenza sanitaria, si prega di richiedere apposito appuntamento ai numeri sopra indicati.

Pensioni di APRILE in pagamento dal 26 MARZO !
20/03/2020

Pensioni di APRILE in pagamento dal 26 MARZO !

𝗠𝗜𝗦𝗨𝗥𝗘 𝗣𝗘𝗥 𝗜𝗟 𝗦𝗘𝗧𝗧𝗢𝗥𝗘 𝗔𝗚𝗥𝗜𝗖𝗢𝗟𝗢 - Decreto Legge "Cura Italia"- Emergenza Covid-19
18/03/2020

𝗠𝗜𝗦𝗨𝗥𝗘 𝗣𝗘𝗥 𝗜𝗟 𝗦𝗘𝗧𝗧𝗢𝗥𝗘 𝗔𝗚𝗥𝗜𝗖𝗢𝗟𝗢 - Decreto Legge "Cura Italia"- Emergenza Covid-19

Indirizzo

Via Gorizia 4
Bova Marina
89035

Orario di apertura

Lunedì 15:30 - 18:00
Martedì 09:30 - 12:00
Giovedì 09:30 - 12:00
Venerdì 15:30 - 18:00

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