14/05/2020
Il prevede la proroga delle indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza -19 in particolare:
✅ai professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità Covid 19, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata AUTOMATICAMENTE anche per il mese di aprile 2020;
✅ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto, iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.( A tal fine il soggetto deve presentare all’Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui sopra);
✅ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;
✅ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità Covid 19, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.
✅ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. La stessa indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
✅ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
✅agli operai agricoli a tempo determinato, che sono già stati beneficiari dell’indennità di 600 euro di marzo, è stata riconosciuta un’ulteriore indennità per il mese di aprile pari 500 euro.
✅ ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, che ne avevano già i requisiti del decreto-legge n.18/2020 ossia con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità per il mese di aprile e maggio pari a 600 euro; la medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. Tali categorie di lavoratori non hanno diritto all'indennità se titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore del decreto.
Restiamo tuttavia, in attesa della pubblicazione del decreto in gazzetta ufficiale e delle circolari esplicative .