04/10/2021
𝐌𝐢𝐬𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐢 𝐬𝐢𝐜𝐮𝐫𝐞𝐳𝐳𝐚 𝐚𝐝𝐞𝐠𝐮𝐚𝐭𝐞
👉 Lo sapevate che il Regolamento UE 2016/679 (meglio noto con l’acronimo inglese GDPR) impone ai Titolari del Trattamento di analizzare i rischi e di approntare misure di sicurezza “adeguate”❓
🔹 Nel GDPR non vi è un esplicito riferimento a quali possano essere queste misure se non, tra le poche citate, la “Cifratura” e la “Pseudonimizzazione”, ritenuti esempi di adeguatezza in funzione della 🛡 Protezione dei Dati Personali delle persone fisiche.
🔹 Una citazione la merita anche il “Principio di Minimizzazione” che, se applicato correttamente, aiuta l’azienda (o ente) a dimostrare 🎯 la propria “Compliance” con il GDPR.
🔹 Rimane comunque, in capo al Titolare, l’onere di dimostrare di aver eseguito un’attenta analisi (approccio “risk based”) per approntare, sin dall’inizio, le misure Fisiche e Tecnologiche adeguate alla propria tipologia di trattamenti.
🔹 Per misure Fisiche va inteso l’insieme di “barriere fisiche” 🛡 e di “procedure interne” poste a protezione dei dati.
🔹 Tra quelle Tecnologiche invece possiamo citare per esempio gli Antivirus, i Firewall, le Password, gli Screensaver automatici con blocco, 💻 l’Autenticazione a 2 fattori, i canali VPN ecc.
👉 Il tutto va a garantire non solo la 🛡 Protezione dei Dati ma anche quello che è il secondo fine del GDPR, ovvero la Libera Circolazione degli stessi, in modo da renderli fruibili in sicurezza.
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‼️ EVITATE LE PESANTI ‼️
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