16/04/2026
NOVITA' NORMATIVE 2026
INFORMATIVA AI LAVORATORI IN SMART WORKING
Il lavoro agile nato, in origine, come modalità della prestazione lavorativa “di nicchia” ed esploso in termini numerici con la pandemia, ha avuto, poi, uno sviluppo che, dopo il record di quegli anni, si è, comunque, assestato, su numeri di una certa importanza, in quanto, in alcune realtà aziendali, soprattutto se praticato in maniera massiccia, ha rappresentato per le imprese un mezzo per ridurre i costi generali e per i lavoratori uno strumento per conciliare meglio i tempi di vita e di lavoro.
La volontarietà dell’accordo individuale tra le parti (datore di lavoro e dipendente, sia pure all’interno di accordi aziendali presenti nelle realtà produttive medio-grandi), e la possibilità che lo stesso possa realizzarsi a termine, sono stati i motori che ne hanno favorito la crescita.
La novità normativa: legge n. 34/2026
Fatta questa brevissima premessa entro nel merito della novità introdotta con l’art. 6 della legge n. 34/2026, meglio conosciuta come legge annuale per le Piccole e Medie Imprese. Le disposizioni in essa contenute, però, relative ad alcuni articoli, hanno una portata generale in quanto sono immediatamente applicabili a tutti i datori di lavoro a prescindere dai limiti dimensionali.
È questo il caso previsto dall’art. 11, pienamente in vigore dal 7 aprile 2026 che inserisce una modifica ai contenuti dell’art. 3 del D.L.vo n. 81/2008, introducendo il comma 7-bis ove si stabilisce che nella attività svolta in modalità agile ove il datore di lavoro non ha alcuna disponibilità relativa al luogo di esecuzione della prestazione, gli assolvimenti degli obblighi di sicurezza debbono risultare compatibili con tale modalità.
Obblighi informativi e contenuto dell’informativa
Di conseguenza, sussiste un onere per il datore rappresentato da una informativa scritta al lavoratore ed al rappresentante della sicurezza nella quale sono individuati sia i rischi generali che quelli specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto, in particolare con l’utilizzo dei videoterminali. Tale informativa ha una cadenza almeno annuale (ovviamente, se cambiano alcune situazioni correlate al lavoro va fatta prima) ed il lavoratore ha l’obbligo di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro finalizzate a fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione al di fuori del perimetro aziendale (anche per quel che concerne la protezione dei dati).
Il datore non ha alcun potere organizzativo né disponibilità circa il luogo ove viene svolta l’attività (e, spesso, potrebbe anche non conoscerla in quanto la norma non obbliga ad inserire nell’accordo l’individuazione dello stesso).
Per qualsiasi informazioni o per ricevere un fac simile dell'informativa, potete contattare lo Studio Seiduesei di Broni (PV) allo 0385/569017 oppure mezzo mail a [email protected]