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Sosei Consulenza in materia di Sicurezza sul Lavoro e HACCP
Corsi di Formazione professionale

Siamo tra le prime aziende in Sardegna ad operare nel settore della Sicurezza sul Lavoro, nel settore Alimentare e della Qualità ed operiamo su tutto il territorio isolano. Il Testo unico sulla sicurezza, Dlgs 81/08 è il pilastro della normativa sulla sicurezza sul lavoro, subentra all’ex Dlgs. 626/94, è chiarisce quali obblighi e responsabilità devono rispettare le figure coinvolte nello scenario

lavorativo, considerando che, l’inosservanza di tali principi, comporta pesanti sanzioni economiche e penali. Di seguito riportiamo alcuni dei servizi offerti :
CONSULENZA PER IL D.LGS 81/08 TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO
- Incarico di R.S.P.P. Responsabile del servizio prevenzione e protezione
- Documento valutazione rischi (DVR) e Aggiornamento
- Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)
- Valutazione rischio rumore chimico vibrazioni stress interferenze incendio
- Valutazioni strumentali quali: Rilevazioni di rumore interno (D.Lgs.n°81/2008 s.m.i.); Rilevazioni di rumore esterno (Legge 447/95 e s.m.i.); Rilevazioni di vibrazioni mano braccio e corpo intero (D.Lgs.n°81/2008 s.m.i.); Rilevazioni di campi elettromagnetici (D.Lgs.n°81/2008 s.m.i.); Misure dinamometriche (D.Lgs.n°81/2008 s.m.i.); Misure microclimatiche (D.Lgs.n°81/2008 s.m.i.); Misure luxometriche (D.Lgs.n°81/2008 s.m.i.).
- Corsi di formazione in mateia di sicurezza sul lavoro: Lavoratori, Rspp datore di lavoro, Addetto Antincendio ed Emergenza, RLS, Addetto Primo soccorso ecc.
- Sorveglianza sanitaria, Visite mediche lavoratori
CONSULENZA PER L'AUTOCONTROLLO ALIMENTARE HACCP D.LGS 155/97 E Reg. CE 852/04
-Manuale Haccp Autocontrollo alimentare
-Corso Haccp addetto qualificato che manipola alimenti e non (ex libretto sanitario)
-Corso Haccp responsabile industria alimentare (ex libretto sanitario)
-Campionamento e Manuale per la Legionella
-Tamponi superficiali per i controlli delle superfici e dei prodotti
-Analisi Acqua obbligatoria per legge 31 e 152
-Studio etichette nutrizionali
CONSULENZA PER LA QUALITA'
-Sistemi di Gestione per la Qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2015;
-Sistemi di Gestione Ambientale in base alla norma UNI EN ISO 14001:2004;
-Sistemi di Gestione Alimentare in base alla norma UNI EN ISO 22000:2005;
-Sistemi di Rintracciabilità in base alla norma UNI EN ISO 22005:2008;
Gestione Pratiche SUAP con personale tecnico specializzato
La Sosei, per far fronte alle esigenze delle aziende, ha predisposto un pacchetto di servizi necessari ad ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Sicurezza sul Lavoro. Contattaci al tel. 070 8571539, via mail a [email protected] oppure vieni a trovarci su www.sosei.it

Valutazione di impatto acustico​Proteggiamo la tua quiete: Valutazione e Controllo dell’Inquinamento Acustico.Il rumore ...
03/04/2024

Valutazione di impatto acustico
​Proteggiamo la tua quiete: Valutazione e Controllo dell’Inquinamento Acustico.

Il rumore può essere un fattore di disturbo significativo, sia in ambienti domestici che lavorativi. L’esposizione prolungata a livelli sonori elevati può causare stress, danni all’udito e altri problemi di salute. Per questo motivo, è importante monitorare e controllare l’inquinamento acustico.

22/11/2022

22/11/2022
L’apparato sanzionatorio Per quanto riguarda l’apparato sanzionatorio, si consideri che, in base ai criteri indicati dal...
20/02/2022

L’apparato sanzionatorio

Per quanto riguarda l’apparato sanzionatorio, si consideri che, in base ai criteri indicati dalla legge delega, il sistema delineato dal nuovo decreto legislativo è basato sulla contravvenzione. In via generale ed in estrema sintesi, si rileva che il decreto prevede la pena dell’arresto da sei a diciotto mesi per il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione dei rischi cui possono essere esposti i lavoratori in aziende che svolgano attività con elevata pericolosità.

Nella maggior parte dei casi, però, il decreto legislativo prevede che al datore di lavoro si applichi la sanzione dell’arresto alternativo all’ammenda o la sola ammenda, con una graduazione delle sanzioni in relazione alle singole violazioni. Per favorire l’adeguamento alle disposizioni indicate dal decreto legislativo, al datore di lavoro che si metta in regola non è applicata la sanzione penale, ma una sanzione pecuniaria.



Nella stessa logica, il datore di lavoro che cominci ad eliminare concretamente le conseguenze della violazione o che adempia, pur tardivamente, all’obbligo violato ottiene, nel primo caso, una riduzione della pena, nel secondo caso la sostituzione della pena con una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 8.000 euro a un massimo di 24.000.

Ovviamente tale possibilità è esclusa quando il datore di lavoro sia recidivo o si siano determinati, in conseguenza della mancata valutazione del rischio, infortuni sul lavoro con danni alla salute del lavoratore.

I lavoratori, seppur considerati dalla normativa in primo luogo come destinatari delle tutele previste, sono però coinvolti nel sistema di sicurezza anche in una posizione di garanzia attiva rispetto alla tutela della propria e dell’altrui sicurezza e salute e quindi sono tenuti anche essi ad osservare una serie di obblighi.

Il D.lgs. 81/2008 è stato successivamente integrato dal D.lgs. n. 106 del 3 agosto 2009 recante Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per una visione completa ed esaustiva della normativa si rimanda al testo aggiornato e modificato (in allegato a questa pagina). Nel testo sono riportate in neretto le modifiche apportate dal Decreto 106.

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Il contenuto del nuovo Testo Unico – Discipline specifiche I Titoli da II a XI sono dedicati invece all’attuazione di sp...
20/02/2022

Il contenuto del nuovo Testo Unico – Discipline specifiche

I Titoli da II a XI sono dedicati invece all’attuazione di specifiche direttive “particolari” in materia di salute e sicurezza sul lavoro rispetto alla direttiva “madre” 89/391/CEE.

In particolare, le disposizioni del Titolo II (articoli 62-68) corrispondono a quelle del Titolo II del D.Lgs. 626/1994, che recepiscono la direttiva 89/654/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza per i luoghi di lavoro oltre a riprendere alcune disposizioni contenute nel D.P.R. 303/1956 (recante norme generali per l’igiene del lavoro).

Il successivo Titolo III (articoli da 69 a 87), suddiviso in tre Capi:

Uso delle attrezzature di lavoro
Uso dei dispositivi di protezione individuale
Impianti ed apparecchiature elettriche.
Il Capo I (articoli da 69 a 73) corrisponde al Titolo III del D.Lgs 626/1994, che ha recepito la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro oltre a riprendere alcune disposizioni normative di cui al D.P.R. 547/1955 recante norme per la prevenzione degli infortuni.

In particolare, nel testo dello schema di decreto si segnala l’articolo 71, che disciplina gli obblighi del datore di lavoro, il quale riprende sostanzialmente la norma attualmente vigente all’articolo 35 del D.Lgs. 626/1994.
Inoltre, con riferimento alla norma che impone degli obblighi di informazione del datore di lavoro verso il lavoratore affinché disponga di ogni necessaria informazione e istruzione (articolo 73), si segnala che, per il datore di lavoro è previsto l’obbligo a provvedere ad una formazione adeguata e specifica dei lavoratori incaricati dell’uso di attrezzature che richiedano conoscenze e responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici (di cui al precedente articolo 71, comma 7). A tal riguardo, si attribuisce alla competenza della Conferenza Stato-regioni l’individuazione delle attrezzature di lavoro per cui sia richiesta una specifica abilitazione degli operatori, con il necessario riconoscimento di tale abilitazione, soggetti formatori e requisiti per la validità di formazione.
Il Capo II, recante “Uso dei dispositivi di protezione individuale” (articoli da 74 a 79), riporta in maniera sostanziale le norme contenute nel Titolo IV del D.Lgs 626/1994, di recepimento della direttiva 89/656/CEE.
Il Capo III, infine, in materia di “impianti ed apparecchiature elettriche” (articoli da 80 a 87), prende in considerazione le misure necessarie affinché i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica. Le previsioni in esso contenute derivano dal D.P.R. 547/1955, nonché dalle normative di buona tecnica esistenti.
Il Titolo IV (articoli 88-1 60) reca norme in materia di “Cantieri temporanei e mobili” ed è articolato in tre Capi.
Il Capo I recante le “Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili” (articoli da 88 a 104), riprende le norme del D.Lgs 494/1996 di recepimento della direttiva 92/57/CEE ed è costituito inoltre da una serie di allegati derivanti dal citato decreto legislativo e dal D.P.R. 222/2003.
Nel testo dello schema di decreto si segnala all’articolo 89 tra le definizioni in esso riportate quella di impresa affidataria (articolo 89, comma 1, lettera i)), definita come l’impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, si avvale di imprese subappaltatrici e o di lavoratori autonomi.
Si evidenzia inoltre che l’articolo 97, in materia di obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria, reca una disposizione non presente nel testo attualmente vigente del D.Lgs 494/1996. Tale disposizione, tra l’altro, pone a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria gli obblighi indicati all’articolo 26 del provvedimento in esame, in materia di “obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”.



Il Capo II recante “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota” (articoli da 105 a 160), contiene disposizioni derivanti dal D.P.R. 547/1955, dal DPR 164/1956, dal D.Lgs. 494/1996, dal D.Lgs. 626/1994 e dal D.Lgs. 235/2003. Questo insieme di norme è corredato da una serie di allegati. In particolare, oltre a disposizioni di carattere generale, l’articolato contiene norme riguardanti scavi e fondazioni, ponteggi e impalcature in legname, ponteggi fissi e movibili, costruzioni edilizie e demolizioni.

Il Capo III (articoli da 157 a 160), infine, reca disposizioni in materia di sanzioni.

Il Titolo V (articoli da 161 a 166), suddiviso in due Capi (relativi rispettivamente alle disposizioni generali e alle sanzioni), reca disposizioni in materia di “Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro”. In sostanza, in esso vengono riprese le norme del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 di attuazione della direttiva 92/58/CE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Le disposizioni del Titolo VI (articoli 167-171) corrispondenti a quelle del Titolo V del D.Lgs. 626/1994, che ha recepito la direttiva 90/269CEE, si applicano alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.

Il Titolo VII (articoli 172-179) reca disposizioni in materia di attrezzature munite di videoterminale, ribadendo il dettato del Titolo VI del D.Lgs. 626/1994 che ha recepito la direttiva 90/270/CEE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali.

Il Titolo VIII (articoli 180-220) reca disposizioni in materia di agenti fisici ed è suddiviso i 5 Capi, concernenti, rispettivamente, le disposizioni generali (Capo I), il rumore (Capo II), le vibrazioni (Capo III), i campi elettromagnetici (Capo IV) e le radiazioni ottiche (Capo V).

Più specificamente, il Capo I (articoli 180-186) contiene disposizioni di carattere generale che trovano applicazione nei confronti di tutti gli agenti fisici disciplinati dal titolo in materia, tra gli altri, di valutazione dei rischi, di informazione e formazione dei lavoratori, di sorveglianza sanitaria.

Il successivo Capo II (articoli 187-198), corrispondente al Titolo V-bis del D.Lgs. 626/1994, che ha dato attuazione alla direttiva 2003/10/CE, determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro e, in particolare, per l’udito.

Il Capo III (articoli 199-205) introduce le disposizioni relative al D.Lgs. 187/2005 che ha dato attuazione alla direttiva 2002/44/CE contenente prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.

Con il Capo IV (articoli 206-21 2) sono state mutuate le disposizioni di cui al D.Lgs. 257/2007, di attuazione della direttiva 2004/40/CE contenente prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori dai rischi derivanti dai campi elettromagnetici. Il Capo V (articoli 21 3-220), infine, prevede l’attuazione delle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dalle radiazioni ottiche artificiali di cui alla direttiva 2006/25/CE.

Il Titolo IX (articoli 221-265) reca disposizioni concernenti le sostanze pericolose ed è suddiviso in 3 Capi, concernenti la protezione da agenti chimici (Capo I), la protezione da agenti cancerogeni e mutageni (Capo II) e la protezione dai rischi connessi all’esposizione ad amianto (Capo III).

In particolare, il Capo I reca disposizioni corrispondenti al Titolo VII-bis del D.Lgs. 626/1994, introdotto dal D.Lgs. 25/2002, di attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e la sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.

Con il Capo II sono ribadite le disposizioni di cui al Titolo VII del D.Lgs. 626/1994, così come sostituito dal D.Lgs. 66/2000, emanato in attuazione delle direttive 97/42/CE e 99/38/CE che modificano la direttiva 90/394/CE in materia di protezione di lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Il Capo III, infine, riconduce nel provvedimento in esame le disposizioni di cui al D.Lgs. 257/2006, di attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione all’amianto dei lavoratori durante il lavoro.

Il Titolo X (articoli 266-286) contiene le disposizioni del Titolo VIII del D.Lgs. 626/1994, con il quale è stata attuata la direttiva 90/679/CEE relativa alla protezione di lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione agli agenti biologici durante il lavoro.

Infine, il Titolo XI (articoli 287-297) corrisponde al Titolo VIII-bis del D.Lgs. 626/1994, introdotto dall’articolo 2 del D.Lgs. 233/2003, che ha recepito la direttiva 99/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori esposti a rischio di atmosfere esplosive.

Da ultimo, Titolo XII (articoli 298-303), reca “Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale”.

TITOLO XIII – NORME TRANSITORIE E FINALI

art. 304. Abrogazioni
art. 305. Clausola finanziaria

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Ferite gravi dell’addome: primo soccorso (ferite chiuse)Allertato il 118, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza – oltre a...
20/02/2022

Ferite gravi dell’addome: primo soccorso (ferite chiuse)

Allertato il 118, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza – oltre alle misure sommariamente elencate di prima risposta allo shock emorragico, a cui si rimanda per una più dettagliata trattazione – si deve far distendere il traumatizzato e si può fargli eseguire la manovra di flessione delle gambe sulle cosce a ginocchia flesse, che distendendo i muscoli della parete addominale, riduce il dolore in questo paziente.

È altrettanto importante garantire l’apertura delle vie aeree ed è assolutamente vietato dare da bere alla vittima, anche se questa ha sete.

Ferite gravi dell’addome: segni e sintomi

Nelle ferite chiuse i segni e i sintomi indicativi di un trauma sono il dolore addominale ed i segni di contusione addominale (ecchimosi, lividi); spesso, però, la vittima stessa trascura questi segni, perché non sono molto evidenti al loro esordio. Quando a questi si aggiungono quelli di un’emorragia interna (sete, spossatezza ed altri segni iniziali di shock emorragico), le probabilità di successo del successivo trattamento sanitario si riducono drammaticamente: per questa ragione il primo soccorritore, ricostruendo un’accurata dinamica del trauma, può fornire al 118 utili elementi per sospettare un meccanismo di lesione idoneo a causare un trauma addominale chiuso prima che s’instauri lo shock.

In caso di traumi penetranti o perforanti, l’evidenza delle lesioni (lacerazioni, ferite penetranti, fori d’entrata e d’uscita) rende fin troppo scontata la necessità dell’intervento precoce del 118.



Ferite gravi dell’addome: primo soccorso (ferite aperte)

Nelle ferite addominali aperte, dopo avere allertato il 118, bisogna far sdraiare la vittima a terra – come nelle ferite addominali chiuse – con le ginocchia flesse sull’addome; la manovra riduce il dolore in questo paziente.

Anche in questi casi non bisogna far bere il soggetto e se vomita occorre garantire la pervietà delle vie aeree.

L’intervento specifico sulla ferita mira a chiudere la breccia con una medicazione occlusiva; a diretto contatto della breccia si applica una medicazione sterile imbevuta di soluzione fisiologica, facendo attenzione a non toccare l’organo eventualmente esposto nel corso della medicazione.

Per tenere gli organi addominali al caldo ed evitare una pericolosa dispersione di calore attraverso la breccia, occorre coprire bene la medicazione.

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Traumi e lesioni toraco-addominaliTraumi del toraceUna delle conseguenze più gravi del trauma del torace è la lesione di...
20/02/2022

Traumi e lesioni toraco-addominali

Traumi del torace

Una delle conseguenze più gravi del trauma del torace è la lesione di una o più coste che può determinare una breccia nella parete toracica, creando una comunicazione fra torace e l’esterno e quindi l’afflusso d’aria nella cavità pleurica (pneumotorace).

La falda d’aria nelle cavità pleuriche ostacola i movimenti ventilatori dei polmoni – per cui il ferito respira con difficoltà – e può produrre una grave difficoltà respiratoria, fino al collasso polmonare ed al tamponamento dell’attività cardiaca (pneumotorace ipertensivo).

Il pneumotorace (PNX) è una delle principali cause di morte nei traumi gravi, e, assieme all’emorragia, è la più importante causa di morte prevedibile: per questo il PNX è stato paragonato ad un killer molto pericoloso perché, a differenza dell’emorragia, colpisce le sue vittime in silenzio.


Ferite gravi del torace: segni d’allarme

Di rilevante importanza è l’aumento della frequenza degli atti respiratori: una normale frequenza respiratoria varia tra 10 e 20 atti al minuto; una ventilazione con una frequenza maggiore di 20 è da considerarsi alta ed indice – oltre che di trauma toracico – di pneumotorace e di shock.

Altri segni di un trauma del torace da ricercare possono essere legati ad una frattura costale, che determina un’alterazione della forma della parete (asimmetrie) e una riduzione localizzata dei movimenti del torace o, a volte, un movimento paradosso della parete toracica, per cui la parte lesa, quando il soggetto inspira, rientra invece di espandersi e, a volte, sporge in espirazione (“volet costale”).

Nella perforazione toracica, oltre al foro sul costato, si nota sul fianco ferito la fuoriuscita di schiuma o liquido rossastro, accompagnato da un gorgoglio della ferita (“ferita soffiante”).

Ferite gravi del torace: altri segni e sintomi

Altri segni e sintomi di ferite gravi del torace sono il dolore toracico (il dolore è spontaneo nell’area traumatizzata ed è accentuato dai movimenti respiratori; esso si evoca anche alla palpazione dell’area traumatizzata) e la presenza segni di lesione della parete toracica (come ad esempio ferite cutanee ed ecchimosi); essi diventano molto importanti nella valutazione della gravità di un trauma toracico se si associano o non si associano ad uno dei segni d’allarme (fame d’aria, fratture costali, perforazioni toraciche).


Ferite gravi del torace: trattamento

Un grave trauma del torace, oltre al pneumotorace, può provocare danni agli organi contenuti nel torace (polmoni, pleure, cuore, grandi vasi) ed, anche, agli organi addominali (milza e fegato); ma sono tutte ferite chiuse, per cui il ruolo del soccorritore è quello di allertare il sistema territoriale 118 e, nell’attesa, praticare le manovre di bloccaggio del torace al solo scopo antidolorifico.

Aspettando l’ambulanza, un intervento specifico che il primo soccorritore può avviare in una “ferita soffiante” è quello di coprire il foro rilevato nella parete con una compressa sterile e fissarla con un cerotto per evitarne la contaminazione batterica. Nell’eseguire la medicazione è opportuno lasciare la garza aperta su un lato per permettere all’aria esterna di entrare attraverso la breccia.

Se non si rilevano segni d’allarme, probabilmente il danno prodottosi è legato ad una frattura costale semplice. Essa può essere trattata con delle manovre di bloccaggio del torace – sostegno con la mano del soccorritore del lato traumatizzato del torace; posizionamento del ferito in posizione antalgica semiseduta; posizionamento del braccio del soggetto ferito sul lato colpito della parete toracica e fasciatura con un triangolo (“fasciatura ad armacollo”) – che impediscano che le escursioni causino dolore. Queste misure rendono più agevole il trasporto del ferito in ospedale per ulteriori trattamenti sanitari.

Ferite gravi dell’addome

Le lesioni addominali si classificano in due tipologie specifiche:

• le ferite addominali chiuse, dovute a traumi contusivi, che provocano in cavità lacerazioni o rotture di vasi sanguigni o/e di organi addominali, determinando, quindi, emorragie interne gravi ed insidiose
• le ferite addominali aperte, le quali sono a loro volta suddivise, in base all’azione lesiva degli agenti causali, in
•ferite penetranti, prodotte da oggetti taglienti (lame, laniere, schegge di vetri, etc.) che attraversando la parete conficcandosi in addome, producono lesioni su vasi ed organi intercettati lungo il tragitto e gravi emorragie esterne
•ferite perforanti, in cui l’agente lesivo attraversa da parte a parte l’addome; i colpi d’arma da fuoco sono le cause più frequenti di questo tipo di ferite ed hanno un potere lesivo su organi e vasi maggiore non solo per l’imprevedibilità del tragitto (raramente un proiettile ha una traiettoria rettilinea nel corpo in cui penetra), ma anche per la maggiore potenza con cui l’agente lesivo devasta il corpo.
È molto importante, quindi, per prevedere la gravità di una ferita dell’addome, che il soccorritore sia in grado di descrivere il tipo ferita all’addome, quando allerta il 118.

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Fase D dell’ABCDEIn fase D (Disability  – disfunzionalità cerebrale e midollare), il primo soccorritore esegue una somma...
20/02/2022

Fase D dell’ABCDE

In fase D (Disability – disfunzionalità cerebrale e midollare), il primo soccorritore esegue una sommaria valutazione dello stato di compromissione cerebrale; se il paziente è cosciente va fatta anche una rapida ricerca dei segni di danno spinale.



Fase D dell’ABCDE

In fase D (Disability – disfunzionalità neurologica), il soccorritore esegue una valutazione più estesa dello stato di compromissione cerebrale – che ha preso inizio già in fase A, quando si determina se il paziente è cosciente o privo di sensi -, impiegando lo schema mnemonico AVPU; questa azione è finalizzata a determinare se il traumatizzato dal punto di vista neurologico è stabile o in evoluzione (miglioramento/peggioramento); pertanto se un traumatizzato spinale è:

•sveglio e cosciente, è nello stadio “A” (Allert)
•confuso, ma, alla chiamata, apre gli occhi o risponde, è nello stadio “V” (Verbal)
•in coma, ma reagisce agli stimoli dolorosi (Pain), è nello stadio “P”
• in coma non reattivo agli stimoli, è nello stadio “U” (Unresponsive).
Il coma non consente la successiva rilevazione dei segni di danno spinale, per questo si deve considerare il traumatizzato di tipo “P” o “U” come un soggetto a rischio di danno midollare.

Subito dopo il controllo del livello di coscienza, su soggetto sveglio e cosciente – tipo “A” oppure tipo “B” portato nello stadio “A” con sollecitazioni verbali o con lievi stimoli tattili – si procede alla ricerca dei segni di danno spinale, che, con la raccolta della dinamica del trauma, sono i principali indicatori di sospetta lesione della colonna.



Ricerca dei segni di danno spinale

La ricerca dei segni di danno spinale si basa sulla raccolta di informazioni fornite dallo stesso traumatizzato e su azioni che il soccorritore esegue in cui è indispensabile la collaborazione della vittima.

La presenza di dolore spontaneo o provocato dalla palpazione sulla schiena è uno dei segni di trauma spinale: pertanto, in fase D, al soggetto traumatizzato il soccorritore dovrà chiedere se ha dolore ed evocarlo toccando leggermente il collo, il dorso ed i fianchi posteriormente. Il dolore riferito al collo o alla schiena può accentuarsi se il traumatizzato tenta di muoversi (dolore motorio): per non scatenarlo, quindi, il soggetto resta immobile (nel ricercare questo segno il soccorritore non dovrà mai chiedere all’infortunato di muoversi, ma raccogliere solo la sua testimonianza!).

Alterazioni della sensibilità (formicolio, intorpidimento, riduzione della sensibilità fino all’insensibilità negli arti), perdita della motilità volontaria o involontaria per paralisi e la perdita involontaria di urine e feci sono, in progressione, segni sempre più gravi di una possibile lesione midollare.

Lo stato d’incoscienza, per l’impossibilità di valutare un soggetto privo di sensi, fa presupporre la presenza di un danno spinale, fino all’esecuzione di specifici accertamenti diagnostici.

Bisogna sospettare una lesione midollare quando è presente uno solo di questi segni, mentre, al contrario, non è possibile escludere un lesione midollare, se il traumatizzato non presenta dolore o uno degli altri segni.

Probabilmente non è in atto nessuna lesione del midollo spinale se la vittima riesce a:

•sentire il pizzicotto su entrambe le mani ed entrambi i piedi
•muovere in successione entrambe le mani ed entrambi i piedi
•stringere con entrambe le mani le mani del soccorritore
•spingere con entrambi i piedi, opponendosi alla forza sulle estremità esercitata dal soccorritore.
Può esser insorto un danno midollare inferiore se il traumatizzato riesce a:

•sentire il pizzicotto sulle mani, ma non sui piedi
•muovere entrambe le mani ma non i piedi
•stringere con entrambe le mani le mani del soccorritore, ma non può spingere con entrambi i piedi.
Può manifestarsi un danno midollare a livello del midollo cervicale quando il traumatizzato non riesce a:

•muovere in successione entrambe le mani ed entrambi i piedi
•stringere con entrambe le mani una mano del soccorritore spingere con entrambi i piedi.


Fase E dell’ABCDE nel trauma cranico

Solo in fase E (Esposure – esposizione della ferita), il primo soccorritore scopre il cranio – se coperto – per ricercare i danni specifici dell’azione traumatica (contusioni, tumefazioni, ferite lacero-contuse del cuoio capelluto; fratture della scatola cranica). Se nel corso delle fasi precedenti in altre parti del corpo si sono individuate altre eventuali lesioni non comportanti un immediato pericolo di sopravvivenza del paziente, ma una complicazione della patologia in corso (traumi degli arti, ferite lacero-contuse extracraniche, etc.), in fase E vanno valutate, togliendo gli abiti che impediscono l’accesso all’area traumatizzata e poi medicate e/o comunicate al personale sanitario.

Sempre in questa fase, subito dopo la valutazione, occorre coprire il paziente, per contrastare l’ipotermia e l’immanente rischio di shock termico del traumatizzato: in queste circostanze la coperta isotermica (o metallina), a diretto contatto con paziente è un valido ausilio; ma anche una normale coperta oppure lo stesso riutilizzo dei suoi indumenti possono esser sufficienti allo scopo quando la mantellina non è disponibile. Infine, occorre tener a mente che il capo è una potente fonte di dispersione termica; per questo, se c’è rischio d’ipotermia, occorre asciugarlo se bagnato e coprirlo.



Fase E dell’ABCDE nel trauma spinale

In fase E (Esposure – esposizione della ferita) del trauma spinale, il soccorritore, nel ricercare i danni specifici dell’azione traumatica, deve fare molta attenzione ad evitare manovre che provochino una lesione midollare; pertanto, la ricerca di eventuali tumefazioni e deformità della schiena, la palpazione di ciascuna vertebra è opportuno che siano eseguite dal personale sanitario esperto (questi stessi operatori provvederanno, se è indispensabile per una più precisa valutazione, a togliere gli abiti che impediscono l’accesso all’area traumatizzata).

In attesa degli operatori allertati dal 118 il compito principale del primo soccorritore è di contrastare l’ipotermia postraumatica con l’utilizzo degli indumenti del paziente, quando la metallina non è disponibile.

In caso di sospetto trauma spinale, non far mai all’infortunato:

NON flettere, estendere, ruotare la schiena
per farlo bere, vomitare, rialzare
NON spostarlo dalla scena dell’infortunio, trascinandolo per le ascelle o le gambe, sollevandolo in braccio o in spalla
se è cosciente, invitarlo a rimanere fermo.

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Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale: primo soccorsoCome si diceva, l’approccio del traumatizza...
06/02/2022

Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale: primo soccorso

Come si diceva, l’approccio del traumatizzato s’avvia con la valutazione delle sue condizioni generali (valutazione primaria), che ha lo scopo di comprendere rapidamente se c’è un imminente pericolo di vita, individuando eventuali alterazioni dei parametri vitali (stato di coscienza e attività respiratoria). Il compito principale di questa procedura è di contrastare il più precoce killer per il tessuto cerebrale: l’insufficiente apporto di ossigeno all’encefalo. Analogamente al protocollo di rianimazione cardiopolmonare di base, le differenti tappe della sequenza valutativa sono contraddistinte dalla delle prime lettere dell’alfabeto; la sequenza nel trauma, a differenza della RCP, alla ABC aggiunge altre 2 lettere la D e la E.

Nella fase A (Airway – apertura delle vie aeree) occorre valutare la coscienza e garantire la pervietà delle vie aeree.

Nella fase B (Breathing – sostegno del respiro), se il paziente è incosciente, occorre valutare il respiro con la manovra GAS

•se non respira, è necessario avviare le manovre di RCP (respirazione artificiale e compressioni cardiache esterne), eseguendo una cauta iperestensione del capo*
•se respira, controllare la vittima evitando di effettuare la posizione laterale di sicurezza.
Se il soggetto respira, in fase C (Circulation – sostegno dell’attività cardiocircolatoria), si palpa il polso radiale per valutare lo stato pressorio in funzione del contrasto dello stato di shock; se si rilevano emorragie – altro pericoloso killer per il tessuto cerebrale -, vanno immediatamente tamponate, ad eccezione delle epistassi e delle otorragie, che richiedono uno specifico trattamento (che verranno trattate nel modulo C).

* Sulla base delle linee guida ERC (2005) ai soccorritori laici viene indicato di aprire le vie aeree utilizzando sempre la stessa manovra di iperestensione del capo e sollevamento del mento, anche nel trauma.
Fase D dell’ABCDE

In fase D (Disability – disfunzionalità neurologica), il soccorritore esegue una valutazione più estesa dello stato di compromissione cerebrale – che ha preso inizio già in fase A, quando si determina se il paziente è cosciente o privo di sensi -, impiegando lo schema mnemonico AVPU; questa azione è finalizzata a determinare se il traumatizzato dal punto di vista neurologico è stabile o in evoluzione (miglioramento/peggioramento); pertanto se un traumatizzato spinale è:

•sveglio e cosciente, è nello stadio “A” (Allert)
•confuso, ma, alla chiamata, apre gli occhi o risponde, è nello stadio “V” (Verbal)
•in coma, ma reagisce agli stimoli dolorosi (Pain), è nello stadio “P”
• in coma non reattivo agli stimoli, è nello stadio “U” (Unresponsive).
Il coma non consente la successiva rilevazione dei segni di danno spinale, per questo si deve considerare il traumatizzato di tipo “P” o “U” come un soggetto a rischio di danno midollare.

Subito dopo il controllo del livello di coscienza, su soggetto sveglio e cosciente – tipo “A” oppure tipo “B” portato nello stadio “A” con sollecitazioni verbali o con lievi stimoli tattili – si procede alla ricerca dei segni di danno spinale, che, con la raccolta della dinamica del trauma, sono i principali indicatori di sospetta lesione della colonna.



Ricerca dei segni di danno spinale

La ricerca dei segni di danno spinale si basa sulla raccolta di informazioni fornite dallo stesso traumatizzato e su azioni che il soccorritore esegue in cui è indispensabile la collaborazione della vittima.

La presenza di dolore spontaneo o provocato dalla palpazione sulla schiena è uno dei segni di trauma spinale: pertanto, in fase D, al soggetto traumatizzato il soccorritore dovrà chiedere se ha dolore ed evocarlo toccando leggermente il collo, il dorso ed i fianchi posteriormente. Il dolore riferito al collo o alla schiena può accentuarsi se il traumatizzato tenta di muoversi (dolore motorio): per non scatenarlo, quindi, il soggetto resta immobile (nel ricercare questo segno il soccorritore non dovrà mai chiedere all’infortunato di muoversi, ma raccogliere solo la sua testimonianza!).

Alterazioni della sensibilità (formicolio, intorpidimento, riduzione della sensibilità fino all’insensibilità negli arti), perdita della motilità volontaria o involontaria per paralisi e la perdita involontaria di urine e feci sono, in progressione, segni sempre più gravi di una possibile lesione midollare.

Lo stato d’incoscienza, per l’impossibilità di valutare un soggetto privo di sensi, fa presupporre la presenza di un danno spinale, fino all’esecuzione di specifici accertamenti diagnostici.

Bisogna sospettare una lesione midollare quando è presente uno solo di questi segni, mentre, al contrario, non è possibile escludere un lesione midollare, se il traumatizzato non presenta dolore o uno degli altri segni.

Probabilmente non è in atto nessuna lesione del midollo spinale se la vittima riesce a:

•sentire il pizzicotto su entrambe le mani ed entrambi i piedi
•muovere in successione entrambe le mani ed entrambi i piedi
•stringere con entrambe le mani le mani del soccorritore
•spingere con entrambi i piedi, opponendosi alla forza sulle estremità esercitata dal soccorritore.
Può esser insorto un danno midollare inferiore se il traumatizzato riesce a:

•sentire il pizzicotto sulle mani, ma non sui piedi
•muovere entrambe le mani ma non i piedi
•stringere con entrambe le mani le mani del soccorritore, ma non può spingere con entrambi i piedi.
Può manifestarsi un danno midollare a livello del midollo cervicale quando il traumatizzato non riesce a:

•muovere in successione entrambe le mani ed entrambi i piedi
•stringere con entrambe le mani una mano del soccorritore spingere con entrambi i piedi.


Fase E dell’ABCDE nel trauma cranico

Solo in fase E (Esposure – esposizione della ferita), il primo soccorritore scopre il cranio – se coperto – per ricercare i danni specifici dell’azione traumatica (contusioni, tumefazioni, ferite lacero-contuse del cuoio capelluto; fratture della scatola cranica). Se nel corso delle fasi precedenti in altre parti del corpo si sono individuate altre eventuali lesioni non comportanti un immediato pericolo di sopravvivenza del paziente, ma una complicazione della patologia in corso (traumi degli arti, ferite lacero-contuse extracraniche, etc.), in fase E vanno valutate, togliendo gli abiti che impediscono l’accesso all’area traumatizzata e poi medicate e/o comunicate al personale sanitario.

Sempre in questa fase, subito dopo la valutazione, occorre coprire il paziente, per contrastare l’ipotermia e l’immanente rischio di shock termico del traumatizzato: in queste circostanze la coperta isotermica (o metallina), a diretto contatto con paziente è un valido ausilio; ma anche una normale coperta oppure lo stesso riutilizzo dei suoi indumenti possono esser sufficienti allo scopo quando la mantellina non è disponibile. Infine, occorre tener a mente che il capo è una potente fonte di dispersione termica; per questo, se c’è rischio d’ipotermia, occorre asciugarlo se bagnato e coprirlo.



Fase E dell’ABCDE nel trauma spinale

In fase E (Esposure – esposizione della ferita) del trauma spinale, il soccorritore, nel ricercare i danni specifici dell’azione traumatica, deve fare molta attenzione ad evitare manovre che provochino una lesione midollare; pertanto, la ricerca di eventuali tumefazioni e deformità della schiena, la palpazione di ciascuna vertebra è opportuno che siano eseguite dal personale sanitario esperto (questi stessi operatori provvederanno, se è indispensabile per una più precisa valutazione, a togliere gli abiti che impediscono l’accesso all’area traumatizzata).

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