20/02/2022
Il contenuto del nuovo Testo Unico – Discipline specifiche
I Titoli da II a XI sono dedicati invece all’attuazione di specifiche direttive “particolari” in materia di salute e sicurezza sul lavoro rispetto alla direttiva “madre” 89/391/CEE.
In particolare, le disposizioni del Titolo II (articoli 62-68) corrispondono a quelle del Titolo II del D.Lgs. 626/1994, che recepiscono la direttiva 89/654/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza per i luoghi di lavoro oltre a riprendere alcune disposizioni contenute nel D.P.R. 303/1956 (recante norme generali per l’igiene del lavoro).
Il successivo Titolo III (articoli da 69 a 87), suddiviso in tre Capi:
Uso delle attrezzature di lavoro
Uso dei dispositivi di protezione individuale
Impianti ed apparecchiature elettriche.
Il Capo I (articoli da 69 a 73) corrisponde al Titolo III del D.Lgs 626/1994, che ha recepito la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro oltre a riprendere alcune disposizioni normative di cui al D.P.R. 547/1955 recante norme per la prevenzione degli infortuni.
In particolare, nel testo dello schema di decreto si segnala l’articolo 71, che disciplina gli obblighi del datore di lavoro, il quale riprende sostanzialmente la norma attualmente vigente all’articolo 35 del D.Lgs. 626/1994.
Inoltre, con riferimento alla norma che impone degli obblighi di informazione del datore di lavoro verso il lavoratore affinché disponga di ogni necessaria informazione e istruzione (articolo 73), si segnala che, per il datore di lavoro è previsto l’obbligo a provvedere ad una formazione adeguata e specifica dei lavoratori incaricati dell’uso di attrezzature che richiedano conoscenze e responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici (di cui al precedente articolo 71, comma 7). A tal riguardo, si attribuisce alla competenza della Conferenza Stato-regioni l’individuazione delle attrezzature di lavoro per cui sia richiesta una specifica abilitazione degli operatori, con il necessario riconoscimento di tale abilitazione, soggetti formatori e requisiti per la validità di formazione.
Il Capo II, recante “Uso dei dispositivi di protezione individuale” (articoli da 74 a 79), riporta in maniera sostanziale le norme contenute nel Titolo IV del D.Lgs 626/1994, di recepimento della direttiva 89/656/CEE.
Il Capo III, infine, in materia di “impianti ed apparecchiature elettriche” (articoli da 80 a 87), prende in considerazione le misure necessarie affinché i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica. Le previsioni in esso contenute derivano dal D.P.R. 547/1955, nonché dalle normative di buona tecnica esistenti.
Il Titolo IV (articoli 88-1 60) reca norme in materia di “Cantieri temporanei e mobili” ed è articolato in tre Capi.
Il Capo I recante le “Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili” (articoli da 88 a 104), riprende le norme del D.Lgs 494/1996 di recepimento della direttiva 92/57/CEE ed è costituito inoltre da una serie di allegati derivanti dal citato decreto legislativo e dal D.P.R. 222/2003.
Nel testo dello schema di decreto si segnala all’articolo 89 tra le definizioni in esso riportate quella di impresa affidataria (articolo 89, comma 1, lettera i)), definita come l’impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, si avvale di imprese subappaltatrici e o di lavoratori autonomi.
Si evidenzia inoltre che l’articolo 97, in materia di obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria, reca una disposizione non presente nel testo attualmente vigente del D.Lgs 494/1996. Tale disposizione, tra l’altro, pone a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria gli obblighi indicati all’articolo 26 del provvedimento in esame, in materia di “obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”.
Il Capo II recante “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota” (articoli da 105 a 160), contiene disposizioni derivanti dal D.P.R. 547/1955, dal DPR 164/1956, dal D.Lgs. 494/1996, dal D.Lgs. 626/1994 e dal D.Lgs. 235/2003. Questo insieme di norme è corredato da una serie di allegati. In particolare, oltre a disposizioni di carattere generale, l’articolato contiene norme riguardanti scavi e fondazioni, ponteggi e impalcature in legname, ponteggi fissi e movibili, costruzioni edilizie e demolizioni.
Il Capo III (articoli da 157 a 160), infine, reca disposizioni in materia di sanzioni.
Il Titolo V (articoli da 161 a 166), suddiviso in due Capi (relativi rispettivamente alle disposizioni generali e alle sanzioni), reca disposizioni in materia di “Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro”. In sostanza, in esso vengono riprese le norme del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 di attuazione della direttiva 92/58/CE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
Le disposizioni del Titolo VI (articoli 167-171) corrispondenti a quelle del Titolo V del D.Lgs. 626/1994, che ha recepito la direttiva 90/269CEE, si applicano alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.
Il Titolo VII (articoli 172-179) reca disposizioni in materia di attrezzature munite di videoterminale, ribadendo il dettato del Titolo VI del D.Lgs. 626/1994 che ha recepito la direttiva 90/270/CEE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali.
Il Titolo VIII (articoli 180-220) reca disposizioni in materia di agenti fisici ed è suddiviso i 5 Capi, concernenti, rispettivamente, le disposizioni generali (Capo I), il rumore (Capo II), le vibrazioni (Capo III), i campi elettromagnetici (Capo IV) e le radiazioni ottiche (Capo V).
Più specificamente, il Capo I (articoli 180-186) contiene disposizioni di carattere generale che trovano applicazione nei confronti di tutti gli agenti fisici disciplinati dal titolo in materia, tra gli altri, di valutazione dei rischi, di informazione e formazione dei lavoratori, di sorveglianza sanitaria.
Il successivo Capo II (articoli 187-198), corrispondente al Titolo V-bis del D.Lgs. 626/1994, che ha dato attuazione alla direttiva 2003/10/CE, determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro e, in particolare, per l’udito.
Il Capo III (articoli 199-205) introduce le disposizioni relative al D.Lgs. 187/2005 che ha dato attuazione alla direttiva 2002/44/CE contenente prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.
Con il Capo IV (articoli 206-21 2) sono state mutuate le disposizioni di cui al D.Lgs. 257/2007, di attuazione della direttiva 2004/40/CE contenente prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori dai rischi derivanti dai campi elettromagnetici. Il Capo V (articoli 21 3-220), infine, prevede l’attuazione delle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dalle radiazioni ottiche artificiali di cui alla direttiva 2006/25/CE.
Il Titolo IX (articoli 221-265) reca disposizioni concernenti le sostanze pericolose ed è suddiviso in 3 Capi, concernenti la protezione da agenti chimici (Capo I), la protezione da agenti cancerogeni e mutageni (Capo II) e la protezione dai rischi connessi all’esposizione ad amianto (Capo III).
In particolare, il Capo I reca disposizioni corrispondenti al Titolo VII-bis del D.Lgs. 626/1994, introdotto dal D.Lgs. 25/2002, di attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e la sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.
Con il Capo II sono ribadite le disposizioni di cui al Titolo VII del D.Lgs. 626/1994, così come sostituito dal D.Lgs. 66/2000, emanato in attuazione delle direttive 97/42/CE e 99/38/CE che modificano la direttiva 90/394/CE in materia di protezione di lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
Il Capo III, infine, riconduce nel provvedimento in esame le disposizioni di cui al D.Lgs. 257/2006, di attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione all’amianto dei lavoratori durante il lavoro.
Il Titolo X (articoli 266-286) contiene le disposizioni del Titolo VIII del D.Lgs. 626/1994, con il quale è stata attuata la direttiva 90/679/CEE relativa alla protezione di lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione agli agenti biologici durante il lavoro.
Infine, il Titolo XI (articoli 287-297) corrisponde al Titolo VIII-bis del D.Lgs. 626/1994, introdotto dall’articolo 2 del D.Lgs. 233/2003, che ha recepito la direttiva 99/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori esposti a rischio di atmosfere esplosive.
Da ultimo, Titolo XII (articoli 298-303), reca “Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale”.
TITOLO XIII – NORME TRANSITORIE E FINALI
art. 304. Abrogazioni
art. 305. Clausola finanziaria
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