ARKè Servizi Contabili

ARKè Servizi Contabili ARKé Servizi Contabili svolge attività di assistenza contabile, fiscale e in materia di gestione del personale.

ARKè Servizi Contabili è un Centro di elaborazione dati, che svolge attività di assistenza contabile, fiscale, tributaria e gestionale rivolta sia a micro, piccole, medie imprese e professioni che a privati. La nostra struttura comprende professionisti abilitati dottori commercialisti e consulenti del lavoro, affiancati da un team di esperti in ogni settore dell'area amministrativa, contabile, fis

cale, tributaria, giuridica e giuslavoristica. La nostra attività ha come obiettivo lo sviluppo delle imprese e delle professioni che assistiamo, fornendo loro tutti i servizi di cui hanno bisogno per la realizzazione dei progetti di espansione. Il nostro approccio è di tipo globale, nel senso che vengono valutati tutti gli aspetti (contabile, fiscale, legale, finanziario, del personale, ecc.) ad esso connessi, nonché studiate e valutate ipotesi alternative al fine di consentire la scelta, tra varie soluzioni, di quella più aderente agli obiettivi di sviluppo pianificati. La nostra missione è quella di mettere a disposizione delle aziende clienti le competenze tecniche e le capacità professionali della nostra organizzazione per creare ''valore'', garantendo la piena soddisfazione di tutti i destinatari dei servizi erogati. AREA CONTABILE E FISCALE
Attraverso la piattaforma software per l’elaborazione dei dati contabili e fiscali al Cliente viene data, su richiesta, la possibilità di controllare in qualsiasi momento e direttamente sullo schermo del proprio PC la situazione Economico-Patrimoniale della propria Azienda, i partitari di tutti i clienti e fornitori (fatture emesse e ricevute, incassate e pagate, saldi dare e avere). Con la piattaforma informatica adottata dalla ARKè Servizi Contabili, per la gestione integrata delle contabilità dei Clienti, oltre ai servizi di gestione in remoto delle contabilità, vengono garantite le attività di base come la tenuta, controllo e verifica della contabilità, e il rispetto di tutte le incombenze previste dalla normativa civilistica e fiscale quali, ad esempio, la stampa dei libri e registri obbligatori e i seguenti adempimenti:

- Dichiarazioni dei Redditi Modello Unico
- Dichiarazioni e comunicazioni Iva
- Dichiarazioni Intrastat
- Dichiarazioni dei Sostituti d'Imposta
- Assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati (Modello 730, ISEE, RED)
- Registrazione Contratti di Locazione
- Pagamenti Telematici Modelli F24
- Gestione e deposito tramite invio telematico delle pratiche camerali

Nel fornire consulenza ed assistenza in qualsiasi campo della normativa tributaria valutiamo tutte le politiche aziendali che possono avere un riflesso fiscale, come ad esempio gli investimenti, le assunzioni di personale, le collaborazioni esterne, il ricorso all'indebitamento o al capitale di rischio. Individuiamo quale, tra varie possibili alternative, è la migliore per ottenere, nell'ambito degli obiettivi aziendali, l'ottimizzazione del carico fiscale. Elaboriamo strategie di pianificazione fiscale nazionale ed internazionale funzionali alle politiche di sviluppo aziendale. Garantiamo, inoltre, la necessaria rappresentanza ed assistenza tecnica in sede di contenzioso tributario attraverso i nostri professionisti abilitati. AREA LAVORO
Otre ai servizi contabili forniamo la necessaria assistenza nella gestione ed amministrazione del personale dipendente. Elaboriamo cedolini paga e svolgiamo tutti gli adempimenti connessi all'amministrazione del personale. Elaboriamo analisi e statistiche per la quantificazione, anche a livello previsionale, del costo del lavoro per la predisposizione dei budget aziendali e del controllo di gestione. Assistiamo, inoltre, le Aziende nelle vertenze sindacali, individuali e collettive, nei rapporti coi Sindacati dei lavoratori, nella pianificazione ed attuazione delle operazioni di riduzione, riconversione, riorganizzazione del personale, nella stipula e nell'applicazione dei contratti a livello provinciale, aziendale ed individuale, nella gestione del fine rapporto di lavoro e del contenzioso. Provvediamo anche alla formazione del personale delle Aziende nostre Clienti negli specifici settori amministrativo e contabile. AREA SOCIETARIA
In materia Societaria, grazie alla collaborazione dei nostri professionisti, assistiamo i clienti in tutte le fasi della vita sociale, dallo sviluppo del progetto imprenditoriale che porta alla scelta del modello societario da adottare, passando per l'implementazione, la verifica e la valutazione dell'intero sistema di controllo aziendale, fino alla eventuale cessazione della società. Interveniamo, inoltre, nella pianificazione ed attuazione di operazioni societarie straordinarie e nelle situazioni di crisi d'impresa. Studiamo, con il Cliente, la forma giuridica più opportuna (S.n.c., S.r.l., S.p.A., Cooperativa, ecc.) per il conseguimento degli obiettivi aziendali, nonché forniamo la consulenza e tutto il supporto necessario per le varie fasi della costituzione stessa. Offriamo consulenza in materia di diritto societario con riferimento a tutti gli adempimenti connessi alla normale attività sociale (rapporti tra i soci, tra questi e la società, tra società ed organi sociali). Affianchiamo le aziende nella verifica, nella valutazione e nella implementazione dell'intero sistema di direzione e controllo aziendale, con particolare attenzione alla valutazione di tutte le tipologie di rischio connesso ad ogni processo aziendale. Valutiamo l'opportunità di compiere operazioni straordinarie di ristrutturazione aziendale (cessione, conferimento, scorporo, fusione, trasformazione, ecc.), quando la struttura societaria utilizzata si rivela superata o comunque non più adeguata alle mutate esigenze aziendali o di mercato. Verifichiamo l'esistenza delle condizioni di uscita dalla crisi utilizzando i nuovi istituti dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, e i mezzi alternativi al fallimento introdotti con la riforma della Legge Fallimentare. Qualora esista la possibilità di recupero dell'equilibrio gestionale e finanziario, redigiamo il ' piano di risanamento' con l'indicazione del percorso da seguire per la soluzione della crisi. Altrimenti predisponiamo gli atti per l'avvio delle procedure concorsuali, prima di aggravare il dissesto e di pregiudicare gli interessi dei creditori.

20/01/2023

Il fenomeno delle cd. “partite IVA apri e chiudi”, che consiste nell’apertura di posizioni per un breve lasso di tempo, posizioni che poi vengono chiuse senza che i

30/06/2022

Dall'1.7.2022 dovranno emettere e-fattura mediante Sistema di Interscambio anche (art. 18 del DL 36/2022) i soggetti passivi che hanno aderito al "regime

+++ Nuovi adempimenti per la verifica del possesso della certificazione verde Covid – 19 nei luoghi di lavoro del settor...
14/10/2021

+++ Nuovi adempimenti per la verifica del possesso della certificazione verde Covid – 19 nei luoghi di lavoro del settore privato+++

Il decreto, appena emanato, presenta alcune criticità interpretative che richiederanno ulteriori integrazioni e precisazioni non appena vi saranno i necessari chiarimenti.

Questa è la disciplina:

1. I datori di lavoro privati devono assicurare il rispetto delle prescrizioni del decreto;
2. Nel periodo dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza dovuto al COVID-19, a chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, per accedere ai luoghi di lavoro in cui si effettua la prestazione, di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde;
3. La disposizione del punto precedente si applica anche a coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni. Quindi, ad esempio, anche il professionista che accede al luogo di lavoro, l’amministratore, il socio, il lavoratore somministrato, ecc., devono essere in possesso della certificazione verde;
4. Nell’ambito degli obblighi e delle funzioni di datore di lavoro, entro il 15 ottobre 2021, dovrai definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde da parte dei lavoratori. Pur potendo procedere anche con controlli a campione, questo studio ti consiglia di fare una verifica del possesso del Certificato Verde, a tutta la popolazione lavorativa. A tal fine potrai procedere sia con l’acquisizione del certificato in forma cartacea e sia utilizzando l’app da scaricare:
a. Per android su https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19&hl=it&gl=US
b. Per IOS https://apps.apple.com/it/app/verificac19/id1565800117.
Il soggetto dedicato a svolgere i controlli, puoi essere tu o un tuo delegato, in allegato troverai l’atto formale da predisporre per delegare un tuo collaboratore a svolgere tale attività di verifica. È consigliabile, al fine di evitare sanzioni, di redigere un registro delle verifiche effettuate, firmato dal soggetto incaricato del controllo (anch’esso in allegato);
5. Nel caso in cui i lavoratori comunichino di non essere in possesso della certificazione verde o siano privi della stessa al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;
6. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021. Data la normativa complessa, se necessario, ti spiegheremo i dettagli direttamente al telefono o in presenza;
7. È pertanto possibile per le aziende con meno di 15 dipendenti, sostituire temporaneamente il lavoratore privo della certificazione verde, stipulando un contratto a tempo determinato per sostituzione anche se di durata molto limitata;
8. Ad ogni buon conto è necessario evidenziarti che l’accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo del possesso della certificazione verde è punito con la sanzione da 600 a 1.500 euro, raddoppiata in caso di recidiva;
9. Ai datori di lavoro che non svolgessero le dovute verifiche secondo le prescrizioni, ovvero che non adottassero le misure organizzative per accertare il possesso da parte dei lavoratori della certificazione verde entro il 15 ottobre si applica una sanzione da 400 a 1.000 euro, raddoppiata in caso di recidiva;
10. Le sanzioni possono essere accertate dai tutti gli organi di controllo incaricati e sono irrogate dal Prefetto.

(in aggiornamento)

AREA LAVORO - STAFF

28/06/2021

Con il messaggio INPS 22.6.2021 n. 2371, in materia di assegno temporaneo per i figli minori introdotto dal DL 79/2021, sono state indicate le

+++ SUPERBONUS 110%, BOOM DI LAVORI ANCHE AL SUD! ++++++ SBARCANO SUL MERCATO ANCHE LE IMPRESE CINESI +++ Il Superbonus ...
26/04/2021

+++ SUPERBONUS 110%, BOOM DI LAVORI ANCHE AL SUD! +++
+++ SBARCANO SUL MERCATO ANCHE LE IMPRESE CINESI +++
Il Superbonus ha messo la freccia, insieme agli altri incentivi fiscali per l’edilizia - in particolare quello del 90% per rifare le facciate dei palazzi - e il sistema delle agevolazioni traina l’intera filiera delle costruzioni, che fa il tutto esaurito di aspettative, ma anche di vendite per prodotti come impianti termici e idrosanitari, ponteggi, pannelli solari.

E sul mercato arrivano le imprese cinesi. La Cnbm Group ha appena fatto un accordo con l’italiana Impretek annunciando un investimento di 150 milioni di euro e la creazione di 5mila posti di lavoro. Ma la sorpresa vera a proposito di Superbonus è che si sveglia anche il Mezzogiorno.

La geografia del superbonus
Non è vero, in altre parole, che il Sud sia immobile sul 110%. È il Cresme a smentire questa fotografia con due lavori: un aggiornamento congiunturale dell’indotto dei materiali edilizi e lo studio sull’impatto territoriale degli incentivi fiscali sull’edilizia, anticipazioni del Rapporto congiunturale che il centro di ricerca presenterà ai primi di giugno.
Vediamo il ragionamento del Cresme. La quota di investimento finanziato con il Superbonus nel Sud è il 34,7% del totale. Sono dati ufficiali, aggiornati al 30 marzo scorso, arrivano da Enea, Mise e Agenzia delle Entrate. La novità che tira fuori ora il Cresme è l’elaborazione sulle quote di investimenti al Sud degli altri incentivi fiscali per l’edilizia, prendendo in considerazione il periodo 2010-2018. Si potrebbe definire la propensione storica del Sud a investire in edilizia con gli incentivi fiscali. E dal confronto non risulta affatto rallentamento o immobilismo.

Al contrario la quota Sud degli incentivi utilizzati nello scorso decennio era del 13,2% contro l’86,8% del centro nord. Ecco, dunque, che il Superbonus, con il suo 34,7% attuale - contro il 65,3% del centro nord - fa un significativo balzo in avanti.
Qui si potrebbero dare numerose spiegazioni: per esempio, il Superbonus non è uno strumento di lotta contro l’economia sommersa come invece erano gli incentivi tradizionali del 50 e del 65%. Ma questo è un altro tema. Le Regioni che hanno fatto il balzo maggiore sono: la Sicilia da una quota del 2,69% al 7,8% del totale nazionale; la Calabria, da 0,87% a 5,8%, la Puglia dal 3,21% al 6,8%; la Campania dal 3,1% al 6,3%. Non è un caso che queste quattro regioni scalino le classifiche e si collochino rispettivamente al sesto, al nono, al settimo e all’ottavo posto. Solo per inciso, la Lombardia crolla dal 24,5% della quota nazionale degli incentivi tradizionali all’11% del Superbonus. Una lettura quasi rovesciata rispetto a quella che va per la maggiore.

L’impatto sul settore edilizio, finalmente si cresce!
Ma vediamo l’altro aspetto: l’impatto congiunturale sul settore edilizio. Assotermica, associazione dell’impiantistica termica registra per il residenziale un +20,5% a gennaio e un +50,7% a febbraio, mentre nel non residenziale si ferma a +10% e +36,6%. L’indice Cresme Lab, che fotografa il mercato dei materiali edili, fa registrare nel marzo 2021 un +71% rispetto al marzo 2020 e un+7,7% rispetto al 2019, accentuando il dato segnalato dal Sole 24 Ore nei giorni scorsi. Per gli impianti idro-termo-sanitari la crescita a marzo è addirittura del 106% rispetto al 2020 e una crescita del 28% rispetto al 2019. Sul fronte della manodopera, Cresme raccoglie il dato di gennaio di Ance Brescia: +9,9% rispetto al gennaio 2019.
Infine, l’indice del clima di fiducia delle imprese di costruzioni dell’Istat che è cresciuto costantemente da maggio 2020 fino a ottobre 2020, passando da 108 a 143 (2020=100), poi ha avuto una brusca interruzione a novembre e dicembre, riscendendo a 135, poi da gennaio è ripartito e a marzo si trova a 148 punti.

Fonte: IlSole24ore.
Arkè Servizi Contabili - AREA CONTABILE E FISCALE
Staff

30/03/2021
+ + + NOVITA' DECRETO RISTORI 4 + + + CARTELLE A RATE, ISTANZA SEMPLICE FINO A 100MILA EURO, ANCHE PER CHI E' DECADUTO D...
01/12/2020

+ + + NOVITA' DECRETO RISTORI 4 + + + CARTELLE A RATE, ISTANZA SEMPLICE FINO A 100MILA EURO, ANCHE PER CHI E' DECADUTO DA PRECEDENTI RATEAZIONI + + +

Via libera a nuovi piani di dilazione anche per i soggetti che fossero decaduti da precedenti rateazioni prima dell’8 marzo scorso senza che questi siano tenuti al pagamento delle rate scadute. A tale scopo, è sufficiente presentare la domanda entro il 31 dicembre 2021.

Con riferimento a tutte le istanze di rateazione presentate entro la fine dell’anno prossimo, per debiti non superiori a 100mila euro, inoltre, non è richiesta l’allegazione di alcuna documentazione che attesti lo stato di difficoltà del debitore. Sempre limitatamente alle istanze trasmesse entro il 2021, la causa di decadenza dal piano di rientro si verifica solo con il mancato versamento di 10 rate, anche non consecutive. Infine, sono ammessi alla richiesta di nuove dilazioni anche i soggetti decaduti, al 2019, dalle prime due edizioni della rottamazione.

Il Dl Ristori-quater, oltre allo slittamento al 1° marzo 2021 della scadenza del 10 dicembre prossimo della rottamazione-ter e saldo e stralcio, contiene numerose novità favorevoli ai contribuenti.

In primo luogo per tutte le domande presentate dopo l’entrata in vigore del decreto ed entro la fine del 2021 il limite di importo oltre il quale occorre documentare, con l’esibizione dell’Isee oppure con i dati di bilancio, lo stato di difficoltà del debitore viene elevato da 60mila a 100mila euro. Questo significa tra l’altro che fino al 31 dicembre 2021, ed entro i 100mila euro, il contribuente è libero di scegliere la durata che preferisce del piano di rientro, entro il limite massimo delle 72 rate mensili.

Inoltre, relativamente alle domande prodotte entro l’anno prossimo, la condizione di decadenza dalla dilazione si realizza solo con l’omissione di 10 rate, anche non consecutive. Si ricorda che, a regime, le rate impagate tollerate sono 5 e che, prima del Ristori-quater, l’ampliamento a 10 rate era consentito solo per le domande trasmesse entro fine 2020.

Altra novità riguarda i debitori che già prima dell’8 marzo scorso (data di inizio della sospensione dei pagamenti) erano incorsi nella decadenza da un piano di dilazione. Si stabbilisce per le domande presentate entro la fine del 2021 la concessione della nuova rateazione non sia subordinata al pagamento delle rate scadute. Potranno così essere accorpati, se del caso, debiti vecchi (cioè ante 8 marzo 2020) e nuovi (cioè successivi a tale data) in un unico piano di rientro.

Infine, anche i debitori decaduti dalla rottamazione uno (articolo 6 del Dl 193/206) e due (articolo 1 del Dl 148/2017) alla data del 31 dicembre 2019 sono ammessi alla richiesta di una nuova rateazione, alla pari di ciò che è stato già disposto per i decaduti dalla rottamazione ter. In queste ipotesi, peraltro, non è indicata alcuna data limite per la presentazione della domanda. Si ritiene peraltro che la novità risolva anche i casi dei soggetti che, alla data di trasmissione del modello di condono, erano già decaduti da una dilazione pregressa. Sul punto, si ricorda che secondo l’opinione di Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader), applicando le regole ordinarie, occorreva saldare tutte le vecchie rate non pagate. Con il decreto Ristori-quater, pertanto, poiché questa condizione è stata eliminata con riferimento alla totalità dei piani di rientro scaduti all’8 marzo scorso, si supera la limitazione rilevata dall’Ader.

Fonte: ILSOLE24ORE

Staff Arkè Servizi Contabili - AREA CONTABILE E FISCALE
Dott. Roberto Pinna

+ + + EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS + + +  CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER GLI OPERATORI + + +   MODALITA' E TE...
23/11/2020

+ + + EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS + + + CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER GLI OPERATORI + + + MODALITA' E TERMINI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE + + +

PREMESSA

L’art. 59 del DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. decreto “Agosto”), conv. L. 13.10.2020 n. 126, ha previsto la concessione di uno specifico contributo a fondo perduto agli esercenti attività econo­miche e commerciali nei centri storici dei Comuni turistici.

SOGGETTI INTERESSATI

L’art. 59 del DL 104/2020 convertito riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti (c.d. “centri storici”) dei Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri:

· per i Comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni;

· per i Comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni.

Comuni con maggiore presenza turistica straniera

Il criterio per rientrare nei Comuni agevolati è quindi legato alla presenza di turisti stranieri rispetto ai residenti nei suddetti Comuni, verificato “in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici”.

I Comuni interessati vengono di seguito riportati, secondo quanto indicato nelle istruzioni alla compilazione del modello di istanza per accedere al contributo in esame.

Cod.cat. Comune Prov.

L736 Venezia VENEZIA

L746 Verbania VERBANO-CUSIO-OSSOLA

D612 Firenze FIRENZE

H294 Rimini RIMINI

I726 Siena SIENA

G702 Pisa PISA

H501 Roma ROMA

C933 Como COMO

L781 Verona VERONA

F205 Milano MILANO

L500 Urbino PESARO E URBINO

A944 Bologna BOLOGNA

E463 La Spezia LA SPEZIA

H199 Ravenna RAVENNA

A952 Bolzano BOLZANO-BOZEN

A794 Bergamo BERGAMO

E715 Lucca LUCCA

F052 Matera MATERA

G224 Padova PADOVA

A089 Agrigento AGRIGENTO

I754 Siracusa SIRACUSA

H163 Ragusa RAGUSA

F839 Napoli NAPOLI

B354 Cagliari CAGLIARI

C351 Catania CATANIA

D969 Genova GENOVA

G273 Palermo PALERMO

L219 Torino TORINO

A662 Bari BARI

Soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea

Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea (es. taxi e noleggio con conducente), l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è invece riferito all’intero territorio dei suddetti Comuni (e non solo, quindi, ai “centri storici”).

Condizione del calo del fatturato

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, dei suddetti esercizi nelle zone A dei citati Comuni, sia inferiore ai 2/3 dell’am­montare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.

Soggetti che hanno iniziato l’attività

Il contributo spetta anche in assenza di tale condizione del calo del fatturato, in relazione ai soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.7.2019 nelle zone A dei suddetti Comuni.

Secondo quanto indicato nel provv. Agenzia delle Entrate 12.11.2020 n. 352471, il contributo non spetta ai soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.7.2020.

DETERMINAZIONE E MISURA DEL CONTRIBUTO

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una diversa percentuale al­la dif­ferenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l’am­mon­tare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019.

La percentuale varia a seconda della fascia di ricavi/compensi in cui si trova il soggetto nel periodo d’imposta 2019 (soggetti “solari”). In particolare, il contributo spetta nelle seguenti misure:

· 15%, per i soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;

· 10%, per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 400.000,00 e fino a 1 milione di euro;

· 5%, per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 1 milione di euro.

Contributo minimo

L’ammontare del contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, ai soggetti che soddisfano i requisiti richiesti, in misura non inferiore a:

· 1.000,00 euro, per le persone fisiche;

· 2.000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Tali importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.7.2019 al 30.6.2020.

Contributo massimo

L’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000,00 euro.

Irrilevanza fiscale del contributo

Il contributo a fondo perduto in esame è un contributo in conto esercizio, che però:

· non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;

· non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR;

· non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

PRESENTAZIONE DELL'APPOSITA ISTANZA PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO

Per accedere al contributo a fondo perduto in esame occorre presentare un’apposita istanza all’Agen­zia delle Entrate, secondo le modalità e i termini stabiliti con il relativo provv. 12.11.2020 n. 352471.

DIVIETO DI CUMULO CON IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DELLA FILIERA DELLA RISTORAZIONE

Per espressa previsione normativa, il contributo a fondo perduto di cui all’art. 59 del DL 104/2020 non è cumulabile con il contributo per le imprese della ristorazione di cui al precedente art. 58.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L’Agenzia delle Entrate eroga il contributo a fondo perduto di cui all’art. 59 del DL 104/2020:

· sulla base delle informazioni contenute nell’istanza;

· mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale corrispondente all’IBAN indicato nell’istanza.

L’Agenzia delle Entrate verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo co­dice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.

CONTROLLI SUCCESSIVI

Successivamente all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle Entrate effettua:

· il controllo dei dati dichiarati, ai sensi degli artt. 31 ss. del DPR 600/73 in materia di accerta­mento delle imposte sui redditi;

· ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi te­lematici, ai dati delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA nonché ai dati delle dichiara­zioni IVA;

· controlli specifici per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali.

SANZIONI

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spet­tante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle Entrate:

· recupera il con­tributo non spettante, con i relativi interessi;

· irroga le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’art. 13 co. 5 del DLgs. 471/97 (dal 100% al 200% del contributo indebitamente percepito), con possibilità di applicare il ravve­di­mento operoso.

L’indebita percezione del contributo è inoltre soggetta alla pena della reclusione da 3 mesi a 6 anni ai sensi dell’art. 316-ter c.p. (o sanzione ammi­ni­strativa in determinate circostanze).

fonte: banca dati Eutekne

Per ulteriori approfondimenti e per richiedere una consulenza questi sono i nostri recapiti:

Tel +39 070684621 - mail: [email protected]

STAFF AREA CONTABILE E FISCALE - dott. Roberto Pinna, skype "roberto.arke"

+ + + PROROGATI I TERMINI DI NOTIFICA DELLE CARTELLE + + + + + + Nel decreto legge anche la sospensione dei pagamenti si...
19/10/2020

+ + + PROROGATI I TERMINI DI NOTIFICA DELLE CARTELLE + + +

+ + + Nel decreto legge anche la sospensione dei pagamenti sino a fine anno, con obbligo di pagare entro fine gennaio + + +


Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge in tema di riscossione esattoriale, prorogando di due anni i termini decadenziali, nonché prescrizionali in scadenza a fine anno.
Vi è anche un ampliamento della sospensione dei termini di pagamento delle cartelle esattoriali, che, secondo il vigente testo, è scaduta il 15 ottobre.
Stando alla bozza, sono postergati al 31 gennaio 2021 i termini di pagamento scadenti dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 (il termine era fissato al 15 ottobre 2020) derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione.
In teoria, la proroga, riguarda anche avvisi di addebito INPS e accertamenti esecutivi, ma, come noto, l’Agenzia delle Entrate sostiene che la proroga opera sì per gli accertamenti esecutivi, ma solo quando il carico è trasmesso all’Agente della riscossione. Insomma, un modo per dire che non c’è la proroga, visto che il carico è affidato all’esattore decorsi i termini di pagamento.
Dovrebbero del pari essere sospesi i versamenti di rate da dilazione dei ruoli che scadono dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 (anche in tal caso, il termine era del 15 ottobre). Queste somme andranno pagate, in unica soluzione, entro il 31 gennaio 2021.
Bisogna evidenziare che per le domande di dilazione accolte se riferite a domande presentate sino al 31 dicembre 2020, la decadenza non si ha, come di consueto, per effetto del mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive, ma di dieci.
Anche i pignoramenti di stipendi e salari, sono sospesi sino a fine anno. Considerati i vari rinvii normativi, pure le procedure di blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni risultano sospese sino a fine anno.
La vera novità del DL è la proroga, indiscriminata e per ben due anni, dei termini di notifica delle cartelle di pagamento.
Rammentiamo che, in merito alle notifiche delle cartelle, i termini possono, a seconda della fattispecie e del comparto di riferimento, essere di prescrizione o di decadenza: è con riferimento ai termini decadenziali che la proroga attribuisce un notevole vantaggio all’esattore, posto che, pure in assenza di proroga, i termini di prescrizione possono in ogni momento essere interrotti.
Invece, l’ultimo periodo acquista molta importanza, ed è formulato in modo da non lasciare spazio a diverse opzioni interpretative: tutti i termini decadenziali e prescrizionali di notifica delle cartelle di pagamento in scadenza a fine 2020, slittano al 31 dicembre 2022, e non possono esserci dubbi al riguardo.
Per fare un esempio, i 36-bis sull’anno 2016 (dichiarazione presentata nel 2017), in scadenza a fine anno, slittano al 2022.
Sospesi anche i pignoramenti
Come molti ricorderanno, il legislatore aveva già tentato di introdurre una norma identica per gli accertamenti, ma ora il tutto è contenuto nell’art. 157 del DL 34/2020, che ha previsto uno strano “sdoppiamento” tra emissione e notifica dell’atto.
Se il testo del decreto verrà confermato, gli Agenti della riscossione avranno due anni di tempo in più per notificare le cartelle che avrebbero dovuto essere notificate a fine anno.
In modo analogo a quanto era successo per la proroga degli avvisi di accertamento, manca la ciliegina sulla torta: l’affermazione, magari proveniente da esponenti apicali degli Agenti della riscossione, secondo cui si tratta di norme favorevoli ai contribuenti, che così facendo avranno più tempo per pagare.

Fonte: banca dati Eutekne

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