23/09/2021
DISPOSIZIONI URGENTI SULL’IMPIEGO DI CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 IN AMBITO LAVORATIVO
Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, a chiunque svolge una attivita' lavorativa nel settore privato a qualsiasi titolo, sia come attivita' lavorativa che di volontariato o di formazione,e' fatto obbligo, ai fini dell'accesso
ai luoghi in cui la predetta attivita' e'svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19. Le disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale. I datori di lavoro sono tenuti a
verificare il rispetto delle prescrizioni e definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalita' operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano
effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi. I lavoratori , nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della
certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti
ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del
rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza
ingiustificata , il datore di lavoro puo' sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una
sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021. In caso di violazione sia del mancato controllo, sia della mancata organizzazione che della presenza del lavoratore sprovvisto di Certificazione Verde Covid 19, la
sanzione e' stabilita in euro da 600 a 1.500. Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.