Studio Fiscale Dott. Michele Maria Gatta

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Lo Studio fiscale Gatta - opera nel campo della consulenza del lavoro, fiscale, amministrativo-contabile ed in campo tributario e societario. Si occupa di contabilità e gestione paghe, offre alle imprese i servizi professionali in virtù delle conoscenze maturate negli anni e continuamente aggiornate attraverso la formazione continua obbligatoria. Nel rispetto del Codice Deontologico, lo studio Gat

ta ha stipulato una polizza professionale a garanzia dei suoi clienti. Consulenza del lavoro, consulenza amministrativa, fiscale e tributaria, dottori commercialisti - studi, paghe, stipendi e contributi. Comunicazione unica telematica Camera di Commercio per creazione nuove imprese, variazioni, cessazioni, rivolto a tutte le imprese, valido anche per Agenzia delle Entrate, Inps ed Inail. Attività: Amministrazione del personale, analisi di bilancio, assistenza in contenziosi tributari, consulenza del lavoro, consulenza fiscale, consulenze alle aziende, consulenze contabili, contabilita' aziendale, dichiarazione dei redditi, dichiarazioni fiscali, elaborazione di paghe, gestione paghe e contributi, modello 730.

29/11/2024

Rinvio del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi

Nel quadro dei lavori per la conversione del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, il Parlamento ha approvato un emendamento che prevede, per i titolari di partita IVA che nell’anno precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro, la proroga al 16 gennaio 2025 del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, in scadenza il prossimo 2 dicembre.
La proroga non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
I contribuenti potranno effettuare il versamento del secondo acconto in unica soluzione oppure in cinque rate mensili di pari importo, da gennaio a maggio 2025.

22/11/2024

Bonus Natale: erogazione solo su richiesta del dipendente

Il decreto Omnibus ha introdotto una tantum solo per il 2024 il c.d. Bonus Natale, che i lavoratori dipendenti hanno diritto a ricevere se presentano richiesta in cui autocertificano, sotto la loro responsabilità, il possesso dei requisiti di spettanza previsti dalla norma. Il bonus, in misura pari al massimo a 100 euro, deve essere erogato unitamente alla tredicesima mensilità.
Con la presente informativa, si fornisce un quadro generale della normativa in vigore e delle modalità per richiederlo e gestirlo in busta paga nonché il modello da far compilare e sottoscrivere ai dipendenti.

Il Bonus di 100 euro esenti da imposte, introdotto dalla Legge n. 143/2024, arriverà, insieme alla tredicesima mensilità, nelle buste paga di dicembre dei lavoratori pubblici e privati.
Ad averne diritto sono tutti i lavoratori coniugati, conviventi, separati, divorziati, single purché abbiano almeno un figlio fiscalmente a carico.
Il riconoscimento del bonus da parte del datore di lavoro però non è automatico, ma subordinato alla presentazione di un’apposita richiesta da parte del dipendente al proprio datore di lavoro.

Possono presentare domanda al proprio datore di lavoro (o ad uno a scelta dei datori in caso di più contratti part time) i lavoratori dipendenti che, con riferimento al periodo d’imposta 2024, possiedono tutti i seguenti requisiti:
1  reddito complessivo, percepito tra il 1° gennaio 2024 e il 12 gennaio 2025, non superiore a 28.000 euro (inclusi i redditi esenti o assoggettati ad imposta sostitutiva);
2  almeno un figlio fiscalmente a carico;
3  Irpef netta a debito da versare: ovvero l’IRPEF lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati) supera quello delle detrazioni spettanti.

NOTA BENE - Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, ma vanno inclusi anche i redditi esenti da imposte come quelli per locazioni con applicazione della cedolare secca, compensi sportivi etc. La legge prevede che a beneficiare del bonus possa essere solo uno dei due genitori lavoratori che hanno almeno un figlio fiscalmente a carico

In particolare:
1  nel caso di due lavoratori dipendenti, l’indennità spetta a uno solo di essi, ove siano coniugati, non legalmente ed effettivamente separati o conviventi di fatto;
2  nel caso in cui i genitori siano separati, divorziati o non coniugati il bonus spetta ad entrambi soltanto se non sono coniugati o conviventi con un altro lavoratore dipendente che abbia diritto al bonus.

L’importo erogato a titolo di Bonus Natale deve essere calcolato in proporzione ai giorni di lavoro che hanno dato al lavoratore diritto alla retribuzione e alle relative detrazioni per lavoro dipendente. Non è rilevante che si tratti di un part-time orizzontale, verticale o ciclico.
Occorre dunque, ai fini del calcolo, dividere l’importo base di 100 euro per 365 e moltiplicarlo per i gironi detrazione riconosciuti al lavoratore a conguaglio nella mensilità di dicembre.

Esempio 1
In presenza di 3 giorni di aspettativa non retribuita richiesta dal lavoratore l’importo del bonus è pari a
100 euro / 365 gg. * 362 gg. = 99,18 euro
In caso di rapporto di lavoro cominciato il 1° giugno 2024, l’importo del bonus è pari a
100 euro / 365 gg. * 214 gg. = 58,63 euro

Come si richiede
È stata, inoltre, istituita una nuova specifica profilazione denominata “Delega Master”, attraverso la quale il titolare di posizioni contributive in più Gestioni previdenziali può individuare un unico intermediario abilitato a consultare le evidenze

FAC- simile modello di domanda
RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO PER I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI DI CUI art. 2 bis D.L. 113/2024 (c.d. Bonus Natale)

Con riferimento al diritto all’erogazione in busta paga del trattamento integrativo, previsto in caso di reddito complessivo non superiore a 28.000 euro, disciplinato dall’ art. 2 bis D.L. 113/2024 e spettante per l’anno 2024, nel rispetto delle previste modalità attuative, Io sottoscritto ___________________________________, codice fiscale ___________________________ dipendente/collaboratore dell’Azienda ______________________________________________________

COMUNICO

di richiedere l’applicazione del beneficio e tal fine dichiaro che:
- presumo che nell’anno 2024 il mio reddito complessivo non sarà superiore ad euro 28.000;
- di avere almeno un figlio fiscalmente a carico;
- (in caso di dipendente coniugato, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente) il coniuge o convivente non fruisce dello stesso trattamento;
- non ricado nelle fattispecie di incapienza fiscale, avendo debito Irpef da versare al netto delle detrazioni per lavoro dipendente a me spettanti.

C.F. Coniuge o convivente (se presente)______________________________
C.F. figlio__________________________________________

In ogni caso chiedo di verificare la capienza fiscale e le condizioni reddituali per l’applicazione del beneficio solo in sede di conguaglio.
DATA/LUOGO _________________________ FIRMA_______________________

Adempimenti del datore di lavoro
Il datore di lavoro è chiamato ad operare in due fasi:
Fase 1  anticipa l’importo spettante nella busta paga della tredicesima mensilità, se separata, oppure in quella di dicembre.
Fase 2  verifica in sede di conguaglio la spettanza del bonus e, qualora in tale sede l'indennità si riveli non spettante, provvede al recupero del relativo importo.

Occorre inoltre compensare nel modello F24 in data 16 gennaio 2025 quanto anticipato come importo a credito con uno dei seguenti codici tributo:
• 1703 se datore di lavoro privato;
• 174E in caso di datore di lavoro ente pubblico.
Il medesimo importo erogato dovrà essere esposto in CU 2025 e nel modello 770 2025, secondo le istruzioni che verranno fornite dall’Agenzia delle Entrate.

12/09/2022

200 euro autonomi: domande professionisti non prima del 20.9

Comunicato Casse private: niente click day . Ancora attesa sul decreto attuativo del bonus 200 euro per autonomi e professionisti sotto 35mila euro di reddito. A chi spetta.

Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando ha firmato piu di un mese fa il decreto che disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell'indennità una tantum da 200 euro per i lavoratori autonomi e dei professionisti, per il sostegno contro l'inflazione e il caro-energia ma la pubblicazione si fa attendere

L'ADEPP associazione delle casse private ha comunicato ieri che la scadenza delle domande per il bonus di 200 euro per i professionisti iscritti non sarà fissata prima del 20 settembre. Non c'è ancora una data certa vista la mancata pubblicazione del decreto ma viene specificato che due giorni dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta, sarà comunicata agli iscritti l’apertura dei termini per presentare la domanda, e che le istanze andranno presentate entro il 30 novembre (data entro cui inviare la dichiarazione dei redditi) cosi da consentire di fare l'autodichiarazione sul possesso del requisito del reddito con ccognizione di causa

Adepp assicura quindi che non servirà un “click day” day vero e proprio in quanto le risorse disponibili garantiscono la possibilità di ottenere il bonus a tutti gli aventi diritto.

Per le gestioni degli autonomi INPS ancora nessuna notizia certa.

200 Euro autonomi: beneficiari e requisiti
I beneficiari dell'indennità una tantum oggetto del decreto ministeriale sono:

lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS (commercianti artigiani professionisti esclusivamente iscritti alla gestione separata, coltivatori diretti coloni e mezzadri)
professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 che,
nel periodo d'imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.
già iscritti alle menzionate gestioni previdenziali alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti (19 maggio 2022)
con partita IVA e attività lavorativa avviata e
devono aver eseguito almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione previdenziale all'ente cui viene richiesta l'indennità, con competenza a decorrere dall'anno 2020.
Sulla base dei dati INPS, dovrebbero essere interessati dalla misura:

973mila commercianti,
859mila artigiani,
477mila iscritti alle casse professionali,
430mila coltivatori diretti, mezzadri e coloni e
261mila professionisti in gestione separata
ATTENZIONE Non è possibile ottenere il bonus 200 euro autonomi se si è già goduto dell'indennità come appartenenti ad altre categorie previste dal DL Aiuti 50 2022.

Bonus 200 euro autonomi: modalità per le domande
Le richieste andranno presentate all'ente di previdenza alla quale il soggetto interessato è obbligatoriamente iscritto, quindi :

all'INPS per gestione separata e gestioni speciali artigiani commercianti e agricoltura, con le modalità che saranno specificate dall'Istituto nazionale di previdenza
alle Casse private , nei termini e con i modelli che sono in corso di predisposizione da parte dei singoli Enti.
Per le Gestioni INPS di artigiani e commercianti, agricoltura e Gestione separata, si dovrà attendere anche l'emanazione delle istruzioni operative da parte dell'istituto nazionale di Previdenza.

24/06/2022

Bonus 200 euro per i lavoratori dipendenti: l’incertezza coinvolge tutti

Il capitolo sul Bonus 200 euro, introdotto dall’art. 31 del DL n. 50 del 17 maggio 2022,
per i lavoratori dipendenti, non accenna a frenare la sua ondata di incertezza. A creare
il maggiore imbarazzo è il momento di corresponsione, domanda legittima alla quale i
vari chiarimenti pervenuti hanno avuto il merito di generare ulteriore confusione. Per
quanto la gestione del bonus possa sembrare banale, da diversi anni le buste paga dei
lavoratori non si calcolano più con penna e calamaio e di conseguenza, ogni
implementazione normativa corrisponde ad un aumento delle procedure rilasciate
dalle software house che, in assenza della pubblicazione della circolare annunciata
dall’Inps non rilasceranno aggiornamenti tempestivi, lasciando ancora una volta
irrisolta la risposta su quando potrà essere effettivamente erogato il bonus una
tantum 200 euro.

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08/05/2022

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15/04/2022
8 Marzo 2022
08/03/2022

8 Marzo 2022

13/01/2022

Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali entro il 18 gennaio

L’INL, con nota n. 29 dell’11 gennaio 2022, congiuntamente al Ministero del lavoro, ha fornito le prime indicazioni operative relativamente all’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali (ex articolo 2222, cod. civ.), previsto dal novellato comma 1 dell’articolo 14, D.Lgs. 81/2008 (come modificato dall’articolo 13, D.L. 146/2021), e ha comunicato gli indirizzi mail degli Uffici territoriali a cui inoltrare le suddette comunicazioni.

Il D.L. 146/2021 ha, infatti, introdotto, a far data dal 21 dicembre 2021, un nuovo obbligo di comunicazione per i committenti che operano in qualità di imprenditori, finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.

L’obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della presente nota.

Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data di emanazione della presente nota, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021 e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022 compreso. Resta fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente alla data di pubblicazione della presente nota, secondo cui la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

L’obbligo di comunicazione, da effettuarsi all’ITL competente per territorio, e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione, avviene mediante sms o posta elettronica e comunque con le modalità operative di cui all’articolo 15, D.Lgs. 81/2015, già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente. Nel rispetto di tali modalità, pertanto, il Ministero del lavoro provvederà ad aggiornare/integrare gli applicativi in uso, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti. Nelle more, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di un’e-mail a uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale.

25/11/2021

Cartelle di pagamento: debiti INPS senza proroga di riscossione

La proroga della riscossione a cinque mesi dalla notifica non include gli avvisi di addebito INPS, i cui termini di pagamento restano fissati 60 giorni.
La proroga a 150 giorni per la definizione delle cartelle di pagamento notificate dal Fisco dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, prevista dal DL 146/2021 (il decreto Fisco-Lavoro collegato alla Manovra 2021), non si applica ai debiti INPS, per i quali resta fissato a 60 giorni il termine ultimo di pagamento. Lo chiarisce il messaggio n. 4131 del 24 novembre 2021, pubblicato dall’Istituto di previdenza sentito il parere dei ministeri competenti.

L’articolo 2 del DL n. 146 del 21 ottobre scorso, per le cartelle notificate dall’Agente della riscossione dal primo settembre fino alla fine dell’anno, concede 5 mesi di tempo (invece dei consueti 2 mesi) per il pagamento senza interessi né sanzioni e senza l’avvio di procedure di recupero del debito iscritto a ruolo.

Tuttavia, l’INPS ha evidenziato che la disposizione di legge non si applica agli avvisi di addebito con valore di titolo esecutivo che non rientrano nei termini indicati dal decreto stesso, che si riferisce ai debiti notificati dall’agente della riscossione e non anche a quelle notificate dall’INPS. Pertanto, la proroga non si applica alla:

riscossione delle somme di cui all’articolo 30 del dl 78/2010 ricade, quale attività gestionale avente ad oggetto contributi previdenziali, nella esclusiva competenza del predetto Istituto.

07/10/2021

Green pass e controlli ai lavoratori Fra disposizioni e problematiche operative

Dal prossimo 15 ottobre, sulla base di quanto stabilito dal nuovo art. 9-5epties del DL 52/2021, introdotto dal DL 127/2021, i datori di lavoro (o i loro delegati) saranno tenuti a verificare che non accedano al luogo in cui prestano la loro attività lavoratori che non siano in possesso del Green Pass, secondo le modalità operative che gli stessi datori di lavoro avranno preventivamente stabilito, nel rispetto di quanto attualmente previsto dal DPCM 17 giugno 2021 in relazioni alle verifiche del Green Pass. Non pochi sono i dubbi procedurali, soprattutto in relazione a quei lavoratori che, per natura contrattuale, risultano precari o non hanno una sede fissa di lavoro.
Il Consiglio dei ministri ha approvato all’unanimità il nuovo decreto che estende l’obbligo di green pass a tutto il mondo del lavoro, pubblico e privato, a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre, data in cui cessa lo stato di emergenza. Il decreto specifica che la certificazione verde si applica «a tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni». In base al nuovo art. 9-5epties del DL 52/2021, introdotto dal DL 127/2021, i datori di lavoro (o i loro delegati) saranno tenuti a verificare che non accedano al luogo in cui prestano la loro attività lavoratori che non siano in possesso del Green Pass, secondo le modalità operative che gli stessi datori di lavoro avranno preventivamente stabilito, nel rispetto di quanto attualmente previsto dal DPCM 17 giugno 2021 in relazioni alle verifiche del Green Pass. Per i trasgressori, sia lavoratori che datori di lavoro, sono previste sanzioni.

A far data dal 15 ottobre 2021 il Green pass Green pass sarà obbligatorio per entrare in tutti i luoghi di lavoro

I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a verificare il rispetto degli obblighi di green pass per l’ingresso al lavoro. Il controllo viene effettuato anche sui soggetti che svolgono formazione o volontariato. Gli stessi datori di lavoro definiranno le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro (ma potranno essere effettuate anche a campione), e individueranno i soggetti incaricati dei controlli al momento dell’accesso al lavoro e delle contestazioni delle violazioni, così come previsto in precedenza anche dal D.L. 105/2021.

NOTA BENE - Sia nella pubblica amministrazione che nel settore privato il dipendente privo di Green Pass sarà considerato assente ingiustificato e a decorrere dal quinto giorno di assenza sarà sospeso dal rapporto di lavoro, fino ad avvenuta regolarizzazione della certificazione, e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Per quanto riguarda le imprese di dimensioni ridotte, con meno di 15 dipendenti, il lavoratore sarà assente ingiustificato già dal primo giorno e dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione, il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

Colf e badanti Una situazione diversa, invece, è quella di colf, baby sitter e badanti.
Nel loro caso il datore di lavoro, cioè la famiglia, "è tenuto a verificare che la dipendente abbia il green pass", in un settore che conta ancora una forte incidenza del lavoro nero che quindi sfugge a ogni controllo.

L’esenzione

L’obbligo di green pass, come già previsto dal precedente D.L. 105/2021, non si applicherà “ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”. In questa categoria di soggetti, per i quali verrà creata una Certificazione digitale dedicata, rientrano le persone affette da diverse patologie, tra cui gli immunodepressi e coloro che soffrono di gravi allergie ai farmaci o al cibo. Finché la certificazione digitale alternativa non sarà disponibile, possono essere utilizzate quelle rilasciate in formato cartaceo.

Le sanzioni

Sono previste dal decreto due tipologie di sanzioni distinte:
il lavoratore che entra nel luogo di lavoro non mostrando il certificato verde o omettendo i controlli è punito con sanzione da 600 a 1500 euro;
il datore del lavoro che non controlla i pass dei dipendenti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a 1.000 euro.

Quando scatta l’obbligo di green pass per il mondo del lavoro?

L’obbligo di ingresso in ufficio con il green pass scatta dal 15 ottobre per tutti i dipendenti pubblici. Vale anche per chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato, per accedere al posto di lavoro è necessario possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde.

Deve avere la certificazione verde anche chi svolge volontariato o formazione?

Il green pass diventa obbligatorio anche per chi svolge, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nella Pa o da privati, anche con contratti esterni

Green pass obbligatorio anche per l’idraulico e l’elettricista?

L’obbligo di green pass si applica anche all’idraulico o all’elettricista che svolge il suo lavoro nel pubblico e nel privato

Le partite Iva devono avere il certificato verde?

Sì, è stato stabilito che l’obbligo scatta anche per le partite Iva. Vuol dire che il pass vale anche per gli studi professionali e per i fornitori.

Chi deve effettuare i controlli sugli obblighi del green pass nel mondo del lavoro?

I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a verificare il rispetto degli obblighi di green pass per l’ingresso al lavoro nella Pa. Il controllo viene effettuato anche sui soggetti che svolgono formazione o volontariato. Entro il 15 ottobre i datori di lavoro definiranno le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, e individueranno i soggetti incaricati dei controlli al momento dell’accesso al lavoro e delle contestazioni delle violazioni.

Che succede a chi presenta una certificazione verde falsa?

Due le possibili frodi: contraffare o acquistare un certificato falso; spacciarsi per un’altra persona mostrando la certificazione di un’altra persona. Chi falsifica una certificazione verde rischia di incorrere nel reato di falsità materiale commessa dal privato: la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni, ridotta fino a un terzo. Chi usa un pass falso senza aver preso parte alla contraffazione commette il reato di uso di atto falso, ma le pene sono ulteriormente ridotte di un terzo. Sono reati procedibili d'ufficio: chiunque potrà denunciare la falsa certificazione, sia il personale addetto al controllo, sia qualsiasi altra persona. A carico di chi utilizza la certificazione di altri potrebbe applicarsi anche il reato di sostituzione di persona, punito con la reclusione fino a un anno. Per il delitto di sostituzione di persona non sono necessari i raggiri tipici della truffa. Quindi esibire un certificato verde di un’altra persona può far scattare il reato di sostituzione di persona.

I lavoratori privati che non presentano il green pass saranno licenziati?

No, saranno solo sanzionati: sanzioni pecuniarie e sospensione dello stipendio dal primo giorno per assenza ingiustificata. Non è previsto il licenziamento.

01/10/2021

Green pass per colf e badanti

Il nuovo Decreto Legge 127 del 21/09/2021 rende obbligatorio, dal 15 ottobre al 31 dicembre, il possesso della certificazione di vaccinazione da covid 19 per poter accedere al luogo di lavoro.
L'obbligo é rivolto a coloro che svolgono una qualsiasi attività lavorativa nel settore privato quindi anche per colf, badanti e baby sitter.
Il Green pass si ottiene in caso di:
- vaccinazione per il Covid-19 valida per l'Unione Europea;
- effettuazione di test molecolare, negativo, effettuato da meno di 72 ore o antigenico rapido, negativo, da meno di 48 ore;
- essere guariti dal Covid-19 negli ultimi 6 mesi.

GREEN PASS PER COLF E BADANTI: VERIFICA
Il green pass dovrà essere richiesto dalla persona che farà entrare il lavoratore in casa, che sia il datore, l'assistito o un parente. La verifica può avvenire sia utilizzando l'applicazione VerificaC19 scaricabile dai market Android o Apple o acquisendo una copia cartacea del green pass del lavoratore per coloro che hanno difficoltà nella gestione informatica.

GREEN PASS PER COLF E BADANTI: SANZIONI
Il D.L. 21 settembre 2021, in vigore dal 15 ottobre, prevede importanti sanzioni per i datori di lavor che non controllano il green pass, da 400 a 1.000 €, mentre il lavoratore domestico che si reca al lavoro senza avere il green pass può subire una sanzione da 600 a 1.500 €.

GREEN PASS PER COLF E BADANTI: COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO
Il datore di lavoro deve attivare una procedura per la verifica del Green pass dei propri lavoratori messa a disposizione nel modo seguente:
1- stampa, di un documento che attesti l'effettuazione della procedura, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 21.09.2021, n.127, e l'esito della verifica. Il datore quindi dovrà indicare se il collaboratore é provvisto o meno del Green pass. Tale stampa va firmata e conservata dal datore.
2- Nel caso di colf o badante che non é in possesso di Green pass, lettera di impossibilità di ricevimento delle prestazioni lavorative con sospensione di erogazione della retribuzione. Nella lettera si precisa che il lavoratore potrà rientrare quando presenterà al datore il Green pass o comunque dopo il 31.12.2021. La norma prevede però che non si possa prendere alcun provvedimento disciplinare in tal caso, ne tantomeno procedere al licenziamento. Al lavoratore verrà quindi conservato il posto di lavoro ma non percepirà la retribuzione e non vi sarà maturazione di alcun ulteriore costo quale tredicesima, ferie, tfr e contributi.
Si ritiene che il lavoratore domestico, pur non godendo della stabilità di rapporto, non possa essere licenziato per effetto della mancanza del Green pass, nemmeno subito dopo il suo rientro. Il licenziamento potrebbe infatti essere ricondotto comunque alla mancanza di Green pass ed essere giudicato nullo, improduttivo di effetti, espondedo il datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni arretrate. Il consiglio pertanto è quello di evitare il licenziamento ed eventualmente concordare una risoluzione consensuale.

30/09/2021

Al via stralcio cartelle fino a 5mila euro

Entro il 31 ottobre saranno annullati in automatico i debiti di importo residuo inferiore a 5mila euro al 23 marzo 2021, affidati all’agente di riscossione nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2000 il 31 dicembre 2010. A fornire istruzioni e regole dello stralcio dei debiti previsto dall'art.4 del Decreto Sostegni, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 11/E, emanata d'intesa con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Secondo quanto evidenziato nel comunicato stampa che accompagna la circolare, il limite di 5mila euro va calcolato in relazione agli importi dei singoli carichi e possono accedere allo misura le persone fisiche che hanno percepito nell’anno d’imposta 2019 un reddito imponibile fino a 30mila euro e gli enti che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30mila euro. L’Agenzia delle Entrate effettuerà le verifiche sul possesso dei requisiti da parte dei contribuenti, segnalerà i codici fiscali che restano fuori per il superamento del requisito reddituale ed entro il 30 settembre darà il via all’annullamento. Il contribuente - si legge - potrà verificare l'annullamento dei debiti controllando la propria posizione debitoria con le modalità rese disponibili dall’agente della riscossione.

Indirizzo

27, Via Giovanni Pascoli
Campagnano Di Roma
00063

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