07/10/2021
Green pass e controlli ai lavoratori Fra disposizioni e problematiche operative
Dal prossimo 15 ottobre, sulla base di quanto stabilito dal nuovo art. 9-5epties del DL 52/2021, introdotto dal DL 127/2021, i datori di lavoro (o i loro delegati) saranno tenuti a verificare che non accedano al luogo in cui prestano la loro attività lavoratori che non siano in possesso del Green Pass, secondo le modalità operative che gli stessi datori di lavoro avranno preventivamente stabilito, nel rispetto di quanto attualmente previsto dal DPCM 17 giugno 2021 in relazioni alle verifiche del Green Pass. Non pochi sono i dubbi procedurali, soprattutto in relazione a quei lavoratori che, per natura contrattuale, risultano precari o non hanno una sede fissa di lavoro.
Il Consiglio dei ministri ha approvato all’unanimità il nuovo decreto che estende l’obbligo di green pass a tutto il mondo del lavoro, pubblico e privato, a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre, data in cui cessa lo stato di emergenza. Il decreto specifica che la certificazione verde si applica «a tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni». In base al nuovo art. 9-5epties del DL 52/2021, introdotto dal DL 127/2021, i datori di lavoro (o i loro delegati) saranno tenuti a verificare che non accedano al luogo in cui prestano la loro attività lavoratori che non siano in possesso del Green Pass, secondo le modalità operative che gli stessi datori di lavoro avranno preventivamente stabilito, nel rispetto di quanto attualmente previsto dal DPCM 17 giugno 2021 in relazioni alle verifiche del Green Pass. Per i trasgressori, sia lavoratori che datori di lavoro, sono previste sanzioni.
A far data dal 15 ottobre 2021 il Green pass Green pass sarà obbligatorio per entrare in tutti i luoghi di lavoro
I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a verificare il rispetto degli obblighi di green pass per l’ingresso al lavoro. Il controllo viene effettuato anche sui soggetti che svolgono formazione o volontariato. Gli stessi datori di lavoro definiranno le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro (ma potranno essere effettuate anche a campione), e individueranno i soggetti incaricati dei controlli al momento dell’accesso al lavoro e delle contestazioni delle violazioni, così come previsto in precedenza anche dal D.L. 105/2021.
NOTA BENE - Sia nella pubblica amministrazione che nel settore privato il dipendente privo di Green Pass sarà considerato assente ingiustificato e a decorrere dal quinto giorno di assenza sarà sospeso dal rapporto di lavoro, fino ad avvenuta regolarizzazione della certificazione, e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Per quanto riguarda le imprese di dimensioni ridotte, con meno di 15 dipendenti, il lavoratore sarà assente ingiustificato già dal primo giorno e dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione, il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
Colf e badanti Una situazione diversa, invece, è quella di colf, baby sitter e badanti.
Nel loro caso il datore di lavoro, cioè la famiglia, "è tenuto a verificare che la dipendente abbia il green pass", in un settore che conta ancora una forte incidenza del lavoro nero che quindi sfugge a ogni controllo.
L’esenzione
L’obbligo di green pass, come già previsto dal precedente D.L. 105/2021, non si applicherà “ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”. In questa categoria di soggetti, per i quali verrà creata una Certificazione digitale dedicata, rientrano le persone affette da diverse patologie, tra cui gli immunodepressi e coloro che soffrono di gravi allergie ai farmaci o al cibo. Finché la certificazione digitale alternativa non sarà disponibile, possono essere utilizzate quelle rilasciate in formato cartaceo.
Le sanzioni
Sono previste dal decreto due tipologie di sanzioni distinte:
il lavoratore che entra nel luogo di lavoro non mostrando il certificato verde o omettendo i controlli è punito con sanzione da 600 a 1500 euro;
il datore del lavoro che non controlla i pass dei dipendenti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a 1.000 euro.
Quando scatta l’obbligo di green pass per il mondo del lavoro?
L’obbligo di ingresso in ufficio con il green pass scatta dal 15 ottobre per tutti i dipendenti pubblici. Vale anche per chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato, per accedere al posto di lavoro è necessario possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde.
Deve avere la certificazione verde anche chi svolge volontariato o formazione?
Il green pass diventa obbligatorio anche per chi svolge, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nella Pa o da privati, anche con contratti esterni
Green pass obbligatorio anche per l’idraulico e l’elettricista?
L’obbligo di green pass si applica anche all’idraulico o all’elettricista che svolge il suo lavoro nel pubblico e nel privato
Le partite Iva devono avere il certificato verde?
Sì, è stato stabilito che l’obbligo scatta anche per le partite Iva. Vuol dire che il pass vale anche per gli studi professionali e per i fornitori.
Chi deve effettuare i controlli sugli obblighi del green pass nel mondo del lavoro?
I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a verificare il rispetto degli obblighi di green pass per l’ingresso al lavoro nella Pa. Il controllo viene effettuato anche sui soggetti che svolgono formazione o volontariato. Entro il 15 ottobre i datori di lavoro definiranno le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, e individueranno i soggetti incaricati dei controlli al momento dell’accesso al lavoro e delle contestazioni delle violazioni.
Che succede a chi presenta una certificazione verde falsa?
Due le possibili frodi: contraffare o acquistare un certificato falso; spacciarsi per un’altra persona mostrando la certificazione di un’altra persona. Chi falsifica una certificazione verde rischia di incorrere nel reato di falsità materiale commessa dal privato: la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni, ridotta fino a un terzo. Chi usa un pass falso senza aver preso parte alla contraffazione commette il reato di uso di atto falso, ma le pene sono ulteriormente ridotte di un terzo. Sono reati procedibili d'ufficio: chiunque potrà denunciare la falsa certificazione, sia il personale addetto al controllo, sia qualsiasi altra persona. A carico di chi utilizza la certificazione di altri potrebbe applicarsi anche il reato di sostituzione di persona, punito con la reclusione fino a un anno. Per il delitto di sostituzione di persona non sono necessari i raggiri tipici della truffa. Quindi esibire un certificato verde di un’altra persona può far scattare il reato di sostituzione di persona.
I lavoratori privati che non presentano il green pass saranno licenziati?
No, saranno solo sanzionati: sanzioni pecuniarie e sospensione dello stipendio dal primo giorno per assenza ingiustificata. Non è previsto il licenziamento.