12/11/2024
Dal prossimo 01/01/2025 si applicheranno nuove regole per la certificazione dei corrispettivi di:
1. (APS) Associazioni di promozione sociale;
2. (ASD) Associazioni sportive dilettantistiche;
3. (ODV) Organizzazioni di volontariato;
4. E delle altre numerose tipologie di Enti che costituiscono il c.d. “Terzo settore” (ETS).
In particolare, mentre alcune tipologie di operazioni (cessioni/prestazioni) effettuate dagli ETS fino al 31/12/24 sono considerate «Fuori campo IVA» (conseguenza: NO partita IVA, NO rivalsa, versamento, dichiarazione, certificazione del corrispettivo), le medesime operazioni dal prossimo 01/01/2025 entrano nel sistema IVA ancorché in regime di esenzione dall’imposta.
Di conseguenza: SI apertura partita IVA, con tutti gli oneri connessi, versamento/dichiarazione in presenza di altre operazioni e, in assenza di opzioni, anche SI certificazione del corrispettivo con documento commerciale e codice «Natura N4»).
Ø L’obbligo di iscrizione al «RUNTS»: Registro Unico Nazionale Terzo Settore: dati rilevabili
Ø Attività «istituzionale» e attività «commerciale» dell’Ente: Operazioni «fuori campo IVA» e operazioni in «regime IVA»
Ø Cessioni e prestazioni a soci, associati, partecipanti: Passaggio da regime «fuori campo IVA» a regime «IVA esente» (cessioni di beni, prestazioni di servizi, somministrazione di alimenti e bevande, ecc.)
Ø 01/01/2025 DL 21 ottobre 2021 n. 146, conv. Legge del 17/12/2021 n. 215 (eventuale apertura della Partita IVA, obbligo di certificazione dei corrispettivi, ecc.)
Cos’è il terzo settore
C’è un sistema sociale ed economico che si affianca alle istituzioni pubbliche e al mercato e che interagisce con entrambi per l’interesse delle comunità.
Condivide con il “primo” e il “secondo” settore alcuni elementi:
Come il mercato, è composto da enti privati.
Come le istituzioni pubbliche, svolge attività di interesse generale.
Questi aspetti si rimescolano, dando vita ad un nuovo originale soggetto.
È il Terzo settore, un insieme di enti di carattere privato che agiscono in diversi ambiti, dall’assistenza alle persone con disabilità alla tutela dell’ambiente, dai servizi sanitari e socio-assistenziali all’animazione culturale. Spesso gestiscono servizi di welfare istituzionale e sono presenti per la tutela del bene comune e la salvaguardia dei diritti negati.
Il Terzo settore esiste da decenni ma è stato riconosciuto giuridicamente in Italia solo nel 2016, con l’avvio della riforma che lo interessa, ne definisce i confini e le regole di funzionamento.
Per far parte del Terzo settore è necessario essere:
Un ente privato che agisce senza scopo di lucro;
Svolgere attività di interesse generale (definite dalla legge), farlo per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
Essere iscritto al registro unico nazionale del Terzo settore.
Agire senza scopo di lucro non significa non avere profitti ma più semplicemente reinvestirli per finanziare le proprie attività, senza redistribuirli tra i membri delle proprie organizzazioni o ai propri dipendenti.
Per questo motivo, fanno parte degli enti del terzo settore anche imprese sociali, cooperative o anche semplici associazioni che svolgono attività commerciali.
Il terzo settore non è solo impegno sociale organizzato, ma è anche un motore importante dell’economia del paese, quella ispirata da finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale condivise.
In alcuni casi il Terzo settore viene sovrapposto – erroneamente – al non profit, un complesso di enti privati che agiscono senza redistribuire gli utili e, in molti casi, intervengono in ambiti simili (come assistenza sociale, cultura, sanità, cooperazione internazionale).
Nonostante le possibili affinità, il Terzo settore rappresenta un perimetro ben definito di enti sottoposti a regole precise.
Non tutti gli enti non profit possono entrare a far parte del Terzo settore: tra i principali requisiti c’è lo svolgimento di una o più attività di interesse generale.
Ci sono poi enti che vengono esclusi di default dalla legge, come nel caso di sindacati, partiti o alle fondazioni di origine bancaria, che sono enti non profit ma non possono essere di Terzo settore.
La meritorietà delle attività degli enti del Terzo settore viene riconosciuta anche attraverso la possibilità di accedere a benefici e agevolazioni. La riforma del Terzo settore chiede agli enti maggiori responsabilità, più trasparenza e responsabilità, a fronte di un regime di vantaggio e di opportunità di sostegno dedicate.
Le definizioni giuridiche
Legge delega 106 del 2016: “Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi”.
Codice del terzo settore (dlgs 117/2017): “Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”.
Dal 01/01/2025 gli enti di tipo associativo che svolgono attività di prestazione di servizi o cessione di beni nei confronti dei propri associati dovranno aprire la partita Iva: questo tipo di attività, infatti, diventerà rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Quando si parla di enti associativi si fa riferimento in particolare alle associazioni di promozione sociale (Aps), agli altri enti del Terzo settore (Ets) in forma associativa, alle associazioni “generiche” ex art. 148 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir – dpr 917 del 1986), alle associazioni sportive dilettantistiche (Asd), etc. Le associazioni Onlus sono attualmente escluse da questa novità.
Quali sono le associazioni escluse dall’obbligo?
Sono escluse dall’obbligo di aprire partiva Iva le associazioni che non svolgono alcun tipo di attività commerciale rilevante ai fini Iva. Si tratta di associazioni che hanno solo ed esclusivamente entrate tipicamente istituzionali quali, ad esempio: quote associative, erogazioni liberali (donazioni), contributi pubblici che non abbiano natura di corrispettivo, e che non incassano quindi alcuna somma di denaro derivante dallo svolgimento di attività di natura commerciale nei confronti dei propri associati o di terzi (prestazioni di servizi o cessione di beni). Per tali associazioni non cambia nulla e anche dopo il 1° gennaio 2025 possono continuare ad operare con il solo codice fiscale.
ENTI ASSOCIATIVI E IVA
Le novità normative sull’Iva: panoramica delle modifiche legislative.
Le disposizioni valide fino al 31 dicembre 2024: dettagli sulle norme attuali e la loro validità.
Le modifiche introdotte con la nuova disciplina e l’impatto sugli enti associativi a partire dal 2025.
Il decreto legge n. 146 del 2021, all’art. 5, comma 15 quater ha introdotto disposizioni che vanno a modificare le previsioni recate dall’art. 4 del “Decreto Iva” (dpr n. 633 del 1972), commi 4, 5 e 6. Per un raffronto sintetico di come sono cambiate da un punto di vista letterale e sistematico le disposizioni di cui agli articoli 4 e 10 del Decreto Iva è possibile consultare la tabella a questo link. Di seguito, l’analisi punto per punto delle modifiche introdotte nel passaggio da esclusione a esenzione.
Prestazioni di servizi e cessioni di beni a soci, associati o partecipanti
Vengono considerate commerciali, in regime di esenzione ai sensi dell’art. 10, le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali a soci, associati o partecipanti, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali verso pagamento di corrispettivi specifici da parte di associazione politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona.
Nel passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione la formulazione è stata modificata poiché è stato introdotto il requisito che le cessioni di beni siano “strettamente connesse” alle prestazioni di servizi e dal novero delle associazioni agevolate sono “sparite” le associazioni sportive dilettantistiche.
Le associazioni sportive dilettantistiche (Asd)
Le Asd sono state oggetto di un ulteriore e separato comma dell’articolo 10 dove la previsione di esclusione di cui all’art. 4 portata nel regime di esenzione ha trovato una formulazione più ampia. Da notare che rispetto alla formulazione in ordine all’esclusione prima prevista all’articolo 4, nella formulazione esentativa sono ricomprese solo le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport e dell’educazione fisica, mentre le cessioni di beni sono confluite nel normale regime di imponibilità. Nel comparto sportivo dilettantistico si ricorda che è in vigore l’esenzione ex art. 36-bis del dl 75/2023, per il quale, con l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’art. 10 del “Decreto Iva” si attende entro fine anno un intervento di coordinamento al fine di evitare sovrapposizioni dei due contesti normativi.
Cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche
Sempre nel quarto comma dell’articolo 10 ha trovato riformulazione una previsione già contenuta nell’articolo 4 per i soli partiti politici rappresentati nelle assemblee regionali o nazionali, che vede oggi l’ambito di applicazione ampliato ai medesimi soggetti di cui al comma 1, vale a dire associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona. L’attività oggetto di questa previsione esentativa è la cessione di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche organizzate dagli enti sopra menzionati a loro esclusivo profitto.
Somministrazione di alimenti e bevande
L’aspetto forse più significativo della nuova formulazione normativa riguarda le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate da associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 3, comma 6, lett. e) della legge 25 agosto 1991, n. 287.
Nel testo recato dall’articolo 10 la somministrazione di alimenti e bevande da parte delle associazioni di promozione sociale, come sopra definite, per godere del regime di esenzione deve essere effettuata nei confronti di indigenti.
Il ve**re meno del requisito di “socio” a favore del requisito di “indigente” porta, a pieno titolo, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di soci e non soci nel regime di imponibilità ai fini dell’Iva.
Tabella di confronto tra attività esenti ed imponibili a partire dal 1° gennaio 2025.