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21/04/2017

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Novità in tema di benessere degli animaliPSR Campania 2014/20120MISURA 14-Benessere degli animaliSottomisura 14.1 Pagame...
20/04/2017

Novità in tema di benessere degli animali
PSR Campania 2014/20120

MISURA 14-Benessere degli animali

Sottomisura 14.1 Pagamento per il benessere degli animali

La misura 14 si compone di tre azioni , che possono essere scelte anche singolarmente:

Azione A: Aumento degli spazi disponibili.

Possono aderire all’azione A solo gli agricoltori che allevano soggetti che non beneficiano, antecedente al 15 maggio 2017, di uno spazio disponibile per capo pari o superiore ai valori previsti per l’accesso al sostegno della presente azione.

Azione B: Prolungamento del periodo di allattamento dei vitelli in allevamento dopo il parto nelle aziende bufaline da latte.

Possono aderire alla presente azione solo gli agricoltori titolari o legali rappresentanti di allevamenti dove tale pratica allevatoriale non fosse già applicata precedentemente al 15 maggio 2017, data di decorrenza degli impegni previsti dalla misura.

Azione C: Miglioramento delle condizioni di allevamento delle specie bovine e bufaline per contenere la diffusione di patologie.

La presente azione ha l’obbiettivi di assicurare una maggiore cura degli animali in conformità alle naturali esigenze della zootecnia impedendo l’insorgenza e/o la progressione di patologie negli allevamenti bovini/bufalini attraverso l’adozione di misure di profilassi diretta che siano di supporto, aggiuntive e complementari rispetto alle ordinarie pratiche di gestione dell’allevamento.

La misura 14 mira a promuovere la diffusione di tecniche e metodiche di allevamento finalizzate a migliorare le condizioni di salute e benessere degli animali.

Compendio unico in agricolturaEgr. Dottore, volevo sapere se ad oggi è ancora possibile godere delle agevolazioni fiscal...
20/04/2017

Compendio unico in agricoltura
Egr. Dottore, volevo sapere se ad oggi è ancora possibile godere delle agevolazioni fiscali per il compendio unico in agricoltura, sia in caso di acquisto a titolo oneroso, che in caso di acquisto a titolo gratuito

Risposta sintetica:Compendio unico solo per le donazioni

Motivazioni:

L’agevolazione fiscale per il compendio unico è stata abrogata, dal primo gennaio 2014, relativamente agli acquisti a titolo oneroso (art. 10 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall’art. 26 del d.l. 12 settembre 2013, n. 104).

Questa agevolazione era stata introdotta dalla legge di riforma dell’impresa agricola, ed era originariamente applicabile al trasferimento di terreni agricoli “a qualsiasi titolo”, quindi sia alla compravendita sia alla donazione.

La legge prevede che l’acquirente dei terreni agricoli che costituisce un compendio unico e si impegna a coltivarlo o condurlo come imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto per almeno dieci anni dal trasferimento è esente dall’imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di qualsiasi altro genere.
Dal primo gennaio 2014, con l’entrata in vigore della norma che prevede la soppressione di tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie in relazione agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, anche se previste in leggi speciali (art. 10 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall’art. 26 del d.l. 12 settembre 2013, n. 104), le agevolazioni per il compendio unico sembrano essere rimaste in vigore limitatamente ai soli atti a titolo gratuito (donazioni).

Il compendio unico è definito come l’estensione di terreno necessaria a raggiungere il livello minimo di redditività previsto dai piani regionali di sviluppo rurale per l’erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai Regolamenti dell’Unione Europea n. 1257/1999 e 1260/1999, ma le singole Regioni possono stabilire una diversa definizione di compendio unico. La legge prevede espressamente che i terreni agricoli costituiti in compendio unico possono essere anche non confinanti, purché siano funzionali all’esercizio dell’impresa agricola.

L’agevolazione comprende anche i fabbricati rurali posti al servizio dei terreni costituiti in compendio unico, come risulta espressamente dalla norma che prevede il vincolo di indivisibilità.

A fronte di questa agevolazione così ampia la legge pone una serie di vincoli a carico del beneficiario. Anzitutto l’acquirente deve impegnarsi espressamente a coltivare o condurre i terreni per almeno dieci anni dal trasferimento. Ciò significa che per dieci anni non potrà rivendere i terreni acquistati, e non potrà neppure concederli in affitto o comunque smettere di coltivarli. E’ inoltre previsto l’obbligo di costituire, con atto pubblico, il compendio unico. La legge precisa che il compendio unico deve essere sempre costituito al momento dell’acquisto dei terreni, ma al fine dell’estensione minima si può tenere conto anche dei terreni che sono già di proprietà dell’acquirente.

In ogni caso i terreni agricoli e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in compendio unico, sono considerati indivisibili per dieci anni dalla costituzione, e durante tale periodo non possono essere frazionati né con atti tra vivi, né a causa di morte. Ciò significa che è vietato qualsiasi atto che abbia per effetto il frazionamento del compendio unico, e anche in caso di morte del beneficiario delle agevolazioni il compendio non può essere frazionato tra gli eredi. Il vincolo di indivisibilità deve essere espressamente menzionato, da parte del notaio, negli atti con i quali viene costituito il compendio unico, e deve essere trascritto nei registri immobiliari a cura dei direttori degli uffici competenti, in modo che chiunque possa conoscerne l’esistenza.

La legge prevede espressamente la nullità degli atti che hanno per effetto il frazionamento del compendio unico. Il frazionamento del compendio è dunque reso, di fatto, impossibile. I terreni costituiti in compendio devono necessariamente rimanere uniti per il periodo di dieci anni previsto dalla legge.

La nullità non è invece prevista per la violazione dell’obbligo di coltivare per almeno dieci anni i terreni acquistati. Per chi non rispetta questo impegno, assunto nell’atto di acquisto, le conseguenze sono solo di carattere fiscale, e consistono nella perdita delle agevolazioni, con conseguente recupero delle imposte non pagate, oltre al pagamento degli interessi e delle sanzioni previste dalla legge. L’atto di vendita dei terreni acquistati con le agevolazioni, prima che siano passati dieci anni, è dunque valido se ha per oggetto l’intero compendio, perché la nullità è prevista dalla legge solo per gli atti che hanno come effetto il suo frazionamento.

Il frazionamento del compendio unico è vietato anche in seguito alla morte di chi aveva beneficiato delle agevolazioni. In questo caso, ovviamente, non si può impedire il trasferimento del compendio, ma la legge vuole evitare che i terreni che ne fanno parte siano divisi tra gli eredi del defunto. Anzitutto si prevede la nullità delle disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento del compendio, quindi non è valido un testamento che prevede la divisione dei terreni tra gli eredi. Ma sono previste limitazioni anche quando la successione è regolata dalla legge. I terreni costituiti in compendio unico devono essere assegnati interamente all’erede che lo richiede, e se gli altri beni del defunto non bastano a soddisfare le ragioni degli altri eredi, chi ha avuto in assegnazione il compendio deve versare un conguaglio in denaro. Il conguaglio deve essere pagato entro due anni dall’apertura della successione, con un interesse pari al tasso legale diminuito di un punto. Il credito degli altri eredi è garantito da ipoteca iscritta a tassa fissa sui terreni caduti in successione. Facciamo un esempio. Se alla morte dell’imprenditore agricolo gli eredi sono la moglie e due figli, in mancanza di testamento ciascuno di essi ha diritto a un terzo dell’eredità. Ma se gli unici beni del defunto erano i terreni costituiti in compendio unico da meno di dieci anni, essi devono andare interamente a uno degli eredi, per esempio uno dei figli, mentre la vedova e l’altro figlio avranno diritto di ricevere il controvalore in denaro di un terzo della proprietà. La legge non lo prevede espressamente, ma dato che la finalità è quella di impedire il frazionamento del compendio dovrebbe anche essere possibile costituire una società agricola tra gli eredi nella quale conferire l’intero compendio.

1° insediamento in agricoltura – Mis. 6.1.1 PREMIO DI 50.000 EURODi cosa si tratta:Si tratta di un premio di € 50.000 pe...
20/04/2017

1° insediamento in agricoltura – Mis. 6.1.1 PREMIO DI 50.000 EURO
Di cosa si tratta:

Si tratta di un premio di € 50.000 per giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo azienda agricola (€45.000 se la macroarea è A o B)

Cosa significa insediamento

Per “insediamento” deve intendersi l’acquisizione di un’azienda agricola da parte del giovane agricoltore che vi si insedi in qualità di unico capo azienda, assumendo per la prima volta la responsabilità civile e fiscale della gestione aziendale.

L’assunzione delle responsabilità fiscali e civili è accertata come di seguito:

l’apertura, per la prima volta della P.IVA per l’attività agricola intrapresa;
l’iscrizione per la prima volta al registro delle imprese agricole presso la C.C.I.A.A;
l’apertura, per la prima volta, della posizione previdenziale ed assistenziale presso l’INPS;
il titolo di proprietà o un contratto di affitto fondi rustici regolarmente registrato.
La data di primo insediamento corrisponde alla data di iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura (CCIAA). Possono partecipare al 1° bando, gli insediati entro 1 anno dalla presentazione della domanda di aiuto (6 mesi per i bandi successivi).

L’insediamento si conclude a seguito dell’attuazione del piano aziendale. L’attuazione del piano aziendale deve esser effettuata entro 36 mesi.

Chi può farlo (Beneficiari)

Giovani di età non superiore a 40 anni (non aver compiuto 41 anni al momento della presentazione della domanda di aiuto) che, per la prima volta, si insediano in un’azienda agricola in qualità di unico capo azienda e che possiedono adeguate qualifiche e competenze professionali.

Il beneficiario per poter accedere all’aiuto deve:
1. avere età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda di aiuto;
2. insediarsi per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di unico capo azienda;
3. presentare un Piano di Sviluppo Aziendale;
4. possedere un’adeguata qualifica e competenza professionale. Il giovane può acquisire tali condizioni entro 36 mesi decorrenti dalla data di assunzione della decisione di concessione del premio;
Il piano d’azione deve prevedere che il beneficiario si impegna a rispondere alla condizione di “Agricoltore in attività”, come definito dall’art. 9 del Regolamento (UE) 1307/2013, entro 18 mesi dalla data di insediamento.

Requisiti

Il Piano di Sviluppo Aziendale deve dimostrare che, al termine del periodo di implementazione dello stesso, sarà conseguito un aumento della Produzione Standard aziendale. Pertanto si deve attivare la misura 4.1.2 oppure la misura 6.4 o ancora entrambi.

L’azienda agricola oggetto di insediamento, al momento della presentazione delle domande di premio, dovrà risultare di dimensione economica, espressa in termini di produzione standard compresa tra € 12.000 ed € 200.000 nelle macroaree C e D e tra € 15.000 ed € 200.000 nelle macroaree A e B.

L’attuazione del Piano aziendale deve iniziare entro 9 mesi dalla data di ricezione dalla data di decisione iniziale di concessione dell’aiuto.

Entità del premio

Il premio di insediamento di 50.000 euro a fondo perduto (no restituire), sarà erogato in due rate di cui la prima del 60% alla notifica della determina e la 2° ad obbiettivi raggiunti, in un periodo massimo di cinque anni dalla data della decisione con cui si concede l’aiuto.
Il premio risulta di € 50.000,00 nelle macroaree C e D e fino a € 45.000,00 nelle macroaree A e B.

Investimenti per le aziende agricole – Mis. 4.1.1 (finanz. 50% fino 70%)Di cosa si tratta:Contributo a fondo perduto (no...
20/04/2017

Investimenti per le aziende agricole – Mis. 4.1.1 (finanz. 50% fino 70%)
Di cosa si tratta:

Contributo a fondo perduto (no restituzione) del 50% (elevabile al 70% se zona svantaggiata, IVA a carico), per investimenti materiali tesi al miglioramento/realizzazione delle strutture produttive aziendali, all’ammodernamento/completamento della dotazione tecnologica e al risparmio energetico.

Cosa è finanziato

1. costruzioni/ristrutturazioni di immobili produttivi (strutture di allevamento, opifici, serre e depositi);
miglioramenti fondiari per: o impianti di fruttiferi; o le produzioni zootecniche: realizzazione degli elementi strutturali per la gestione dei pascoli aziendali; o sistemazioni dei terreni aziendali per evitare i ristagni idrici e l’erosione del suolo; o la viabilità aziendale: realizzazione di strade poderali (totalmente comprese nei limiti dell’azienda) e spazi per la manovra dei mezzi agricoli;
impianti anticracking, impianti antibrina, impianti di ombreggiamento per la tutela delle caratteriste merceologiche ed organolettiche delle produzioni vegetali;
acquisto di macchinari, trattori ed attrezzature per la realizzazione delle produzioni aziendali anche per la prima lavorazione e trasformazione (esclusivamente per prodotti compresi nell’allegato 1 del Trattato);
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili dimensionati esclusivamente in riferimento alle esigenze energetiche dei processi produttivi aziendali.
In tutti i casi gli impianti di produzione di energia:

non devono utilizzare biomassa da produzioni agricole a tanto dedicate;
non devono utilizzare biomassa classificabile come rifiuto; non devono comportare occupazione di suolo agricolo.
L’energia termica cogenerata deve presentare una quota minima di utilizzo (autoconsumo, vendita, cessione a titolo gratuito) pari al 50%;

per la vendita diretta delle produzioni aziendali: realizzazione/ristrutturazione di locali destinati alla vendita e relative attrezzature;
investimenti immateriali: acquisizione di programmi informatici e di brevetti/licenze strettamente connessi agli investimenti di cui sopra.
Tipologia di sostegno

L’aiuto è concesso sotto forma di contributo del 50% in conto capitale: NO RESTITUIRE (elevabile al 70% se zona svantaggiata), sulla spesa ammissibile fino ad un massimo di 1.500.000 €.

La percentuale di sostegno, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 50%. L’aliquota è maggiorata del 20% se:

gli interventi sono sovvenzionati nell’ambito del PEI;
gli investimenti sono collegati ad operazioni di cui agli articoli 28 e 29 (biologico) del reg. (UE) n. 1305/2013;
l’azienda ricade in zone montane o soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all’art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
imprese agricole condotte da agricoltori di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda, che possiedono adeguate qualifiche e competenze professionali e si sono insediati in queste imprese agricole in qualità di capo azienda nei 5 anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno.
Beneficiari

Aziende agricole nella forma individuale, società semplice, di persona, cooperativa e di capitali

Condizioni di eleggibilità del richiedente:

deve essere in possesso dei beni su cui realizzare gli investimenti;
l’impresa deve risultare iscritta ai registri della C.C.I.A.A sezione speciale aziende agricole al codice ATECO 01;
la dimensione economica aziendale, espressa in termini di Produzione Standard, deve risultare pari o superiore a 12.000 euro nelle macroaree C e D ed a 15.000 euro nelle macroaree A e B;
non possono accedere alla presente tipologia di intervento le imprese aventi titolo a presentare domanda sulla tipologia di intervento 4.1.2.
Affidabilità: non essere stato oggetto di revoca degli aiuti comunitari – anche per rinuncia – nella precedente (misura 121) o nell’attuale programmazione nei due anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto per la medesima tipologia d’intervento;
non essere oggetto di procedure concorsuali;
non essere oggetto di cause interdittive ai sensi della c.d. certificazione antimafia;
non aver subito condanne nell’ultimo triennio per reati nel campo alimentare o di frode in commercio, per reati contro la Pubblica Amministrazione;
essere in regola con la legislazione previdenziale.
Condizioni di eleggibilità dell’aiuto:

Il sostegno è concesso per investimenti riguardanti le attività di produzione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli appartenenti all’Allegato I del TFUE e di seguito elencati: carni e altri prodotti primari di origine animale, latte, uve, olive, cereali, legumi, ortofrutticoli, fiori e piante, piante officinali e aromatiche, miele e altri prodotti dell’apicoltura, colture industriali (compreso colture tessili ed escluse quelle per la produzione di biomassa), piccoli frutti e funghi, tabacco e foraggi.

Gli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione sono ammissibili se:

i prodotti agricoli, sia in entrata che in uscita, appartengono all’Allegato I del TFUE;
i prodotti trasformati e i prodotti venduti sono per almeno due terzi di origine aziendale.

20/04/2017

Invest. agevolati giovani agricoltori – Mis. 4.1.2 (finanz. 70% fino 90%)
Di cosa si tratta:

Contributo a fondo perduto (no restituzione) del 70% (elevabile al 90% se zona svantaggiata, IVA a carico), per investimenti materiali tesi al miglioramento/realizzazione delle strutture produttive aziendali, all’ammodernamento/completamento della dotazione tecnologica e al risparmio energetico.

In pratica sono le stesse identiche condizioni della misura 4.1.1 solo che il finanziamento è del 70% elevabile fino al 90% (la 4.1.1 è 50% elevabile a 70) però la possono richiedere solo chi ha inoltrato con esito positivo la 6.1.1 (ciò implica:

iscrizione CCIAA massimo da 1 anno per il primo bando (6 mesi per i successivi);
max 40 anni (non aver compiuto 41 prima della presentazione della domanda).

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