Fiscal Team

Fiscal Team Servizi aziendali di elaborazione dati contabili, assistenza fiscale e tributaria,reddituale, contrattualistica mediante professionisti abilitati.

Centro Elaborazione Dati Contabili

06/10/2020

OTTOBRE-NOVEMBRE 2020: scadenze fiscali
Come sempre, i mesi di Ottobre e Novembre, sotto il profilo fiscale e degli adempi tributari, sono considerati dei mesi abbastanza “caldi”.
Quest’anno, un periodo particolare dovuto all’emergenza Covid19, caratterizzato dalle difficoltà economiche e finanziarie che possono aver generato carenza di liquidità ed una non facile gestione delle risorse finanziarie delle aziende, il Nostro Studio si è dotato di appositi strumenti tecnologicamente avanzati con l’obbiettivo di poter monitorare ed adempiere nel miglior modo possibile alle scadenze fiscali e tributarie imposte dalle normative vigenti.
I clienti, che hanno consentito, mediante apposite piattaforme software o registratori di cassa telematici il prelievo dei dati fiscali (fatture attive, passive, corrispettivi, ecc.) agli operatori dei Nostri Studi, hanno permesso di ottemperare in modo preciso e rapido agli obblighi normativi imposti, con lo scopo di far conseguire alle aziende clienti una migliore gestione delle risorse finanziarie.
Viste le prossime scadenze tributarie e previdenziali, per le quali si fornisce un preciso calendario degli adempimenti fiscali:
16 ottobre 2020 (rate imposte da Unico 2020, ritenute di acconto, iva mensile Settembre 2020, ritenute su distribuzione dividendi ed altro)
31 ottobre 2020 (rate imposte da Unico 2020, rateazione comunicazioni di pagamento, ecc.)
16 novembre 2020 (Iva terzo trimestre 2020, rate imposte Unico 2020, contributi IVS COM e ART per titolari di aziende e soci, ecc.)
30 novembre 2020 (II rata in acconto per imposte dovute per il periodo 2020, con possibile proroga al 30.04.2021, rate comunicazioni di pagamento, presentazione telematica comunicazione periodica IVA terzo trimestre 2020).
02 dicembre 2020 (presentazione modello Unico 2020, presentazione Modello Iarp 2020)
Gli importi dei versamenti da eseguire nei termini sopra descritti, sono già disponibili presso i nostri studi, compreso l’importo dell’Iva inerente il III trimestre 2020 (Luglio, Agosto e Settembre). Seguirà per le ditte clienti, apposita comunicazione dettagliata.
Fiscal team sas
Dr. Gianluca Carmani

L’articolo 18 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (cd. decreto fiscale 2020, convertito in legge 19 dicembre 2019 ...
02/07/2020

L’articolo 18 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (cd. decreto fiscale 2020, convertito in legge 19 dicembre 2019 n. 157) ha apportato alcune modifiche al regime dell’utilizzo del contante, intervenendo direttamente nel corpo degli articoli 49 e 63 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 contenente le disposizioni antiriciclaggio. Gli interventi si strutturano, da un lato, attraverso la progressiva riduzione della soglia quantitativa oltre la quale sussiste un divieto a effettuare transazioni tra privati in contanti dovendosi utilizzare esclusivamente strumenti tracciabili di pagamento; dall’altro, si è rimodulato il profilo sanzionatorio correlato relativamente al minimo edittale applicabile. Le misure in commento rappresentano uno degli strumenti individuati dal Legislatore per potenziare il contrasto all’evasione fiscale, al riciclaggio e alle altre attività illecite. Quanto all’intervento legato alla soglia del contante, è stato modificato l’articolo 49 del Dlgs 231/2007, rubricato “Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore” il quale vieta il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore, sino al 30 giugno 2020, a 3.000 euro e, dal 1° luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021, a 2.000 euro per poi essere ulteriormente ridotto a 1.000 euro dal 1° gennaio 2022.
Per le transazioni di importo pari o superiore a tale soglia è infatti necessario utilizzare obbligatoriamente strumenti tracciabili, come bancomat o carte di credito. Come chiarito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro con le Faq relative alla “prevenzione dei reati tributari” (di seguito anche solo le Faq), la limitazione all’utilizzo del contante e dei titoli al portatore rappresenta uno dei pilastri del sistema di prevenzione del riciclaggio di proventi da attività illecite. Tale limitazione è finalizzata a garantire la tracciabilità delle operazioni al di sopra di una certa soglia attraverso la canalizzazione di tali flussi finanziari presso banche, Poste S.p.A., Istituti di pagamento ed Istituti di moneta elettronica. Il divieto, pertanto, sussiste indipendentemente dalla natura lecita o illecita dell’operazione alla quale il trasferimento si riferisce, trattandosi di un illecito “oggettivo”, in cui non rilevano – per la sussistenza della violazione – le ragioni che hanno determinato il trasferimento dei valori. L’uso del denaro contante è stato quindi disincentivato attraverso una rimodulazione del tetto massimo di pagamento secondo le tempistiche e soglie di cui alla tabella che segue.

Soglia contante Periodo
2.999,99 € sino al 30 giugno 2020
1.999,99 € 1 luglio 2020 – 31 dicembre 2021
999,99 € dal 1° gennaio 2022

Quanto invece alle sanzioni, le modifiche hanno interessato l’articolo 63 del Dlgs 231/2007 il quale allinea la sanzione minima edittale applicabile alla soglia dell’utilizzo del contante, disponendo che per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale è fissato a 2.000 euro mentre, per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale viene portato a 1.000 euro.

2 Ambito soggettivo
Il divieto di trasferimento a qualsiasi titolo di denaro contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera, oltre soglia, opera fra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche. Ai fini operativi dell’applicazione della norma di cui al novellato art. 49 riveste rilevante importanza l’individuazione dei soggetti coinvolti. Al riguardo, con le Faq è stato precisato come con le parole “soggetti diversi” si sia inteso fare riferimento ad entità giuridiche distinte. Si pensi, a titolo esemplificativo, a quei trasferimenti intercorsi tra due società, o tra il socio e la società di cui questi fa parte, o tra società controllata e società controllante, o tra legale rappresentante e socio o tra due società aventi lo stesso amministratore, o ancora tra una ditta individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono, per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o di pagamento dei dividendi.
Inoltre, nella violazione sono coinvolti entrambi i soggetti che hanno effettuato il trasferimento. Non solo, quindi, il soggetto che effettua la dazione di denaro ma anche quello che lo riceve, detto altrimenti anche colui che “subisce l’azione”, in quanto con il suo comportamento ha contribuito ad eludere e vanificare il fine della legge.
A completamento di queste indicazioni, va ricordato comunque come sia sempre possibile prelevare o versare in banca, per cassa, dal proprio conto corrente denaro contante di importo pari o superiore alla soglia stabilita in quanto tale operatività non configura un trasferimento tra soggetti diversi. Con l’avvio dal prossimo 1° gennaio 2021 della lotteria degli scontrini, saranno destinati a crescere i pagamenti con strumenti tracciabili in quanto garantiscono il raddoppio delle possibilità di partecipare all’estrazione di premi settimanali, mensili ed annuali non assoggettati ad alcuna imposizione fiscale.

3 Soglia quantitativa e frazionamento
Nell’individuazione della soglia all’utilizzo del contante, l’articolo 49 del Dlgs 231/2007 pone un divieto individuando il limite massimo, stabilito dal 1° luglio 2020 a 1.999,99 euro, e utilizzando l’avverbio “complessivamente” da intendersi, secondo le Faq, al valore da trasferire. Il divieto riguarda, in via generale, il trasferimento in unica soluzione di valori costituiti da denaro contante e titoli al portatore di importo pari o superiore a 2.000 euro, a prescindere dal fatto che il trasferimento sia effettuato mediante il ricorso ad uno solo di tali mezzi di pagamento, ovvero quando il suddetto limite venga superato cumulando contestualmente le diverse specie di mezzi di pagamento. Non è ravvisabile invece la violazione nel caso in cui il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali da sostanziare operazioni distinte e differenziate (ad es. singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini “cash and carry”) ovvero nell’ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad es. pagamento rateale). In tali ultime ipotesi rientra, comunque, nel potere dell’Amministrazione valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto legislativo. A tale proposito, è stato anche chiarito come è possibile pagare parte in contanti e parte in assegno purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia dei 2.000 euro, oltre la quale è obbligatorio l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili. Inoltre a fronte di una fattura unica per la vendita di un bene, il cui importo è superiore al limite dei 2.000 euro, è possibile accettare il versamento di denaro contante a titolo di caparra a condizione che il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia, oltre la quale resta obbligatorio l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili. Al contrario, è possibile il pagamento di una fattura commerciale, d’importo complessivo pari o superiore a 2.000 euro, mediante l’emissione di più assegni bancari, ciascuno d’importo inferiore al limite di legge in quanto non si configura, in questo caso, l’ipotesi del cumulo e, pertanto, non dà luogo a violazione.
In altri termini il pagamento di una fattura d’importo complessivo pari o superiore a 2.000 euro, effettuato mediante l’emissione di più assegni bancari muniti dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e, se d’importo pari o superiore a 1.000 euro, della clausola di non trasferibilità, non determina il cumulo possibile oggetto di sanzione. Nell’ipotesi suddetta, infatti, gli assegni non sono tra loro cumulabili in quanto si tratta di mezzi di pagamento che, a differenza del contante ovvero dei titoli al portatore, lasciano traccia dell’operazione sia presso la banca in cui sono tratti sia presso quella che procede alla negoziazione.

4 Acquisti da non residenti
La soglia massima per l’utilizzo del contante è elevata a 15.000 euro in caso di acquisti effettuati da turisti non residenti presso commercianti al minuto o agenzie di viaggio e turismo. Così dispone l’articolo 3, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 245, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio 2019) con cui, non solo è stata incrementata la soglia fissata in precedenza a 10.000 euro, ma tra i soggetti beneficiari sono stati compresi anche i cittadini dell’Unione Europea e dello Spazio economico europeo (e non più solo i residenti in Paesi Extra UE). La deroga al limite dei 1.999,99 euro è riconosciuta a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:
a) all’atto dell’effettuazione dell’operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario o del committente nonché apposita autocertificazione di quest’ultimo, attestante che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;
b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest’ultimo copia della ricevuta della comunicazione preventiva all’Agenzia delle entrate in cui dovrà essere indicato il conto che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare. Si tratta in sostanza di una comunicazione necessaria per la fruizione della deroga. Infine, va segnalata la diversa comunicazione per le operazioni di importo non inferiore a 1.000 euro prevista dal comma 2-bis. Difatti, occorre comunicare periodicamente all’Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a mille euro (si ricorda che il riferimento ai 1.000 euro è rimasto formalmente invariato nonostante l’innalzamento a 2.999,99 euro del limite ordinario per l’utilizzo del contante, dal 1° luglio 2020 a 1.999,99 euro, da parte dalla legge di bilancio 2016 (L. 208/2015), secondo le modalità e i termini stabiliti con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

5 Credito di imposta
Al superamento della soglia dei 1.999,00 euro, si possono effettuare e ricevere solamente pagamenti tracciabili. Nel caso di utilizzo di carte di debito, di credito o prepagate imprese, esercenti e professionisti dovrebbero disporre di un POS – Point of Sale (si ricorda come non esista comunque una sanzione ad hoc che obblighi ad accettare pagamenti tracciabili sotto soglia e, di conseguenza, ad installare un POS) così da ricevere pagamenti elettronici. Sono in questo caso dovute commissioni agli intermediari. Per favorire l’utilizzo di mezzi alternativi al contante, diminuendo il relativo onere in capo a esercenti e professionisti, l’articolo 22 del decreto-legge n. 124 del 2019 ha per questo previsto il riconoscimento di un credito di imposta nella misura del 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate non solo con carte di debito o di credito, ma anche con carte prepagate o mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili, secondo quanto disposto e secondo le modalità, i termini ed il contenuto delle comunicazioni definiti dal provvedimento direttoriale n. 181301 del 29 aprile 2020. Il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione, spetta dal 1° luglio 2020 per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese unicamente nei confronti di consumatori finali, laddove invece l’obbligo di ricevere pagamenti elettronici non contiene analoga esclusione relativamente ai soggetti passivi di imposta.
Ulteriore condizione per avvalersene risiede nel limite dei ricavi o compensi relativi all’anno d’imposta precedente i quali non devono essere stati di ammontare superiore a 400.000 euro.

L’articolo 18 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (cd. decreto fiscale 2020, convertito in legge 19 dicembre 2019 n. 157) ha apportato alcune modifiche al regime dell’utilizzo del contante, intervenendo direttamente nel corpo degli articoli 49 e 63 del decreto legislativo 21 novembre 2007,...

29/06/2020

UNICO 2020: Pagamento al 20.08.2020
Dpcm in «Gazzetta Ufficiale». Interessati i contribuenti soggetti alle pagelle fiscali ma anche forfettari e minimi. Dal 21 luglio al 20 agosto si potrà versare con lo 0,40% in più
È ufficiale la proroga dei versamenti dell’Iva e delle imposte dirette (Irpef e Ires) in scadenza il 30 giugno. Per 4,5 milioni di partite Iva la scadenza si sposta al 20 luglio con la possibilità di allungare ancora i termini dal 21 luglio al 20 agosto “pagando” la maggiorazione dello 0,40 per cento. A prevederlo è il Dpcm (decreto del presidente del Consiglio dei ministri) del 27 giugno pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 29 giugno. Una proroga che era stata già annunciata con un comunicato del ministero dell’Economia.

La platea degli interessati
Lo slittamento dei versamenti d’imposta (non è interessata l’Irap perché il decreto rilancio ora all’esame della Camera ha cancellato il saldo 2019 e l’acconto 2020) riguarda imprese, professionisti, ditte e società che sono obbligati a compilare le pagelle fiscali (in gergo tecnico gli Isa) , ossia lo strumento che dallo scorso anno ha preso il posto degli studi di settore.

Ma non solo. Perché lo slittamento deciso dal Governo si applicherà anche alle partite Iva che sono nel regime forfettario e in quello dei minimi ormai in via di esaurtimento.

Nel complesso si tratta di una platea di oltre 4,5 milioni di partite Iva che potranno avere più tempo per onorare i versamenti in una fase di difficile congiuntura finanziaria a causa degli effetti del dopo lockdown.

23/06/2020
23/06/2020

BONUS VACANZE: ISTRUZIONI OPERATIVE

Il pagamento e la fatturazione dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 apre la strada al tax credit vacanza per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed&breakfast. Sia per le imprese che per il cittadino, le modalità applicative del credito di 500 euro, 300 euro o 150 euro sono state fornite dall’agenzia delle Entrate con il provvedimento 237174 del 17 giugno 2020.

Secondo l’articolo 176 del Dl 34/2020, le imprese interessate sono solo quelle sopra indicate (turistico ricettive; si sottolinea che né la norma né il provvedimento prevedono uno o più codici Ateco di riferimento) in possesso dei titoli previsti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva, sempre che aderiscano all’iniziativa e accettino il bonus, nonché dichiarino con atto notorio sostitutivo il possesso dei requisiti qualificanti. Si segnala che da più parti sono stati presentati emendamenti per allargare il tax credit anche ad altre imprese della filiera del turismo: ad esempio per il pagamento del corrispettivo di un pacchetto turistico o di servizi turistici collegati, disciplinati in base agli articoli 32 e 33 del Dlgs del 23 maggio 2011, n. 79, oppure per l’acquisto di biglietti aerei da compagnie italiane.

Il credito viene erogato alle condizioni previste dal comma 3 dell’articolo 176, vale a dire che:

le spese siano sostenute in unica soluzione in relazione ai servizi resi da un singolo fornitore a un componente del nucleo famigliare (spetta anche per i single),

il totale del corrispettivo sia documentato con fattura o documento commerciale (di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2016) o con scontrino/ricevuta fiscale con indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito,

il pagamento del servizio sia corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, diversi da agenzie di viaggio e tour operator. Quindi solo questi ultimi sono abilitati a intermediare l’acquisizione del servizio.

Poiché le modalità di richiesta e di accesso del bonus vacanze sono esclusivamente digitali, l’impresa al momento del pagamento dovrà:

a) acquisire il codice univoco o il QR-code dal componente del nucleo familiare, che lo avrà preventivamente richiesto da PagoPA spa con la propria identità digitale Spid o carta di identità elettronica-Cie,

b) applicare la riduzione del corrispettivo dovuto con l’inserimento del codice univoco o del QR-code sulla fattura elettronica o sul documento commerciale, unitamente al codice fiscale dell’intestatario del documento fiscale (dal punto di vista Iva l’imponibile è globale comprensivo dello sconto operato),

c) inserire questo documento nell’area riservata del sito internet delle Entrate con una procedura web come illustrato nella Guida predisposta dall’Agenzia,

d) verificare con la stessa procedura web lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo applicabile,

e) confermare, a seguito della verifica, l’applicazione dello sconto.

Da questo momento, l’operazione non potrà più essere annullata e l’agevolazione si intende interamente utilizzata.

Come previsto dal comma 4 dell’articolo 176 del Dl 34/2020, il credito è utilizzabile esclusivamente in due parti: l’80% come riduzione sul corrispettivo dovuto in accordo con il fornitore (struttura ricettiva) presso il quale i servizi sono fruiti ed il restante 20in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi della persona fisica.

Per quanto riguarda il recupero dello sconto effettuato dall’impresa (max 80%), la procedura prevista è la seguente:

dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, questo è recuperabile con un credito d’imposta da fruire a scelta del fornitore o in compensazione (articolo 17 del Dlgs 241/1997), senza il limite di 700mila euro previsto dall’articolo 34 della legge 388/2000 (alzato a un milione per il solo 2020 dall’articolo 147 del Dl 34/2020) oppure con cessione, anche parzialmente, a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari.

La compensazione avverrà esclusivamente con i servizi telematici delle Entrate utilizzando un apposito codice tributo ad oggi non ancora disponibile.

La cessione avverrà tramite la piattaforma disponibile in una sezione riservata del sito internet delle Entrate.

23/06/2020

In arrivo la proroga dei versamenti per le imposte sui redditi

Comunicato Stampa N° 147 del 22/06/2020
Per tener conto dell’impatto dell’emergenza COVID-19 sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni
e, conseguentemente, sull’operatività dei loro intermediari, è in corso di emanazione il DPCM che proroga
il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA,
per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli
aderenti al regime forfetario.
Il termine di versamento in scadenza il 30 giugno sarà prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di
interessi.
Roma 22/06/2020

www.fiscal-team.it

19/06/2020

La garanzia pubblica per l'accesso al credito delle PMI e dei Professionisti è una agevolazione del Ministero dello sviluppo economico.

Da venerdì 19 giugno diventa possibile inviare le domande per i prestiti garantiti fino a 30mila euro, ora che è arrivat...
19/06/2020

Da venerdì 19 giugno diventa possibile inviare le domande per i prestiti garantiti fino a 30mila euro, ora che è arrivato il via libera della Commissione europea. Era questo l’ultimo tassello mancante dopo l’entrata in vigore - lo scorso 7 giugno - della legge di conversione del decreto Liquidità (Dl 23/2020), che ha apportato diverse modifiche alla disciplina dei mini finanziamenti garantiti al 100% dal Fondo di garanzia per le Pmi.

Come segnalato in precedenti interventi, le modifiche mirano ad allargare la platea dei soggetti beneficiari nonché a rendere la procedura più snella.

In questi giorni il gestore del fondo ha aggiornato la parte amministrativa della normativa, pubblicando il nuovo modello per la richiesta della garanzia (disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it, sezione “modulistica”) nonché una circolare (12/2020) esplicativa delle modifiche intervenute.

Il modello aggiornato per fare domanda

Analizzando la nuova documentazione messa a disposizione dal fondo, non si segnalano grandi novità nella versione aggiornata del modello “allegato 4-bis”. Le clausole da sottoscrivere e le informazioni da fornire sono in grande parte le stesse della precedente versione.

Trovano naturalmente spazio al punto 16 i nuovi parametri utili per il calcolo dell’importo massimo garantibile (il 25% del fatturato oppure il doppio della spesa salariale annua del beneficiario, riferiti all'anno 2019), nonché il riferimento alla possibilità di autocertificare i dati in assenza di bilancio o dichiarazione dell’anno precedente.

Tre ipotesi per adeguare la vecchia domanda

Di grande interesse sono, invece, i chiarimenti forniti dal fondo con la circolare, con particolare riferimento agli obblighi documentali dei soggetti che intendono adeguare una richiesta di finanziamento inoltrata con le vecchie regole alle nuove e più favorevoli condizioni. Secondo la norma originaria, infatti, era possibile ottenere un finanziamento garantito dell’importo massimo di 25mila euro rimborsabile in 6 anni. Adesso l’importo è aumentato a 30mila euro e la durata è salita a 10 anni.

La circolare dettaglia diverse ipotesi.

● Soggetto che ha presentato domanda con le vecchie regole ed è stato ammesso alla garanzia del fondo, ma non ha ancora ricevuto le somme del finanziamento: in questo caso l’adeguamento alle nuove condizioni non richiede l’invio del nuovo modulo “allegato 4-bis”, ma la banca dovrà solo inviare al fondo una richiesta di conferma della garanzia già concessa (andrà comunque sottoscritta la nuova documentazione bancaria per l’adeguamento delle condizioni del finanziamento ancora da erogare);

● Soggetto che ha presentato domanda con le vecchie regole, è stato ammesso alla garanzia del fondo ed ha ricevuto l’erogazione delle somme: qui gli scenari cambiano a seconda di come si gestisce l’adeguamento del finanziamento. Se si stipula un finanziamento “integrativo”, distinto dal precedente, allora andrà inviato al fondo un nuovo modulo per la richiesta di garanzia. Se invece si stipula un nuovo finanziamento che estingue il precedente, oppure si concorda un addendum al contratto in essere, allora non è necessario avanzare una nuova richiesta al fondo;

● Il terzo scenario riguarda chi ha ricevuto l’erogazione di un finanziamento senza chiedere la garanzia del fondo (pur integrando i parametri secondo le vecchie regole): in questo caso l’accesso alla garanzia, con contestuale aumento del finanziamento fino a 30mila euro, è sempre necessaria una richiesta al fondo, ma se l’aumento dell’importo avviene con un finanziamento “integrativo” del precedente dovranno presentarsi al fondo due moduli “allegato 4-bis” (uno per ogni contratto).

● La quarta ipotesi, non esaminata dalla circolare ma ovvia, riguarda chi non ha ancora fatto istanza: in questo caso, dal 19 giugno è possibile procedere con la richiesta sulla base delle regole definite dalla legge di conversione.

La garanzia pubblica per l'accesso al credito delle PMI e dei Professionisti è una agevolazione del Ministero dello sviluppo economico.

Sul sito www.fiscal-team.it,  in documentazione, si è provveduto a pubblicare l'inserto contenente le istruzioni operati...
11/06/2020

Sul sito www.fiscal-team.it, in documentazione, si è provveduto a pubblicare l'inserto contenente le istruzioni operative per accedere al contributo fondo perduto per le aziende e professioni per il mese di maggio 2020.
Fiscal Team sas
Dr. Gianluca Carmani

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11/06/2020

DAL 15 GIUGNO IL VIA DELLE DOMANDE PER IL FONDO PERDUTO
Pronta l’istanza per richiedere l’erogazione del contributo a fondo perduto, che dovrà essere trasmessa in via telematica a partire dal pomeriggio di lunedì 15 giugno. Nella tarda serata del 10 giugno, l’agenzia delle Entrate ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il provvedimento che regola la modulistica, i termini e le modalità di predisposizione delle domande per il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del decreto rilancio (Dl 34/2020), unitamente alle relative specifiche tecniche.

Il perimetro soggettivo
Il contributo spetta ai contribuenti con partita Iva, salve alcune esclusioni soggettive, che hanno conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni e che, nel mese di aprile 2020, hanno rilevato un fatturato inferiore ai due terzi di quello di aprile 2019. Per chi ha iniziato l’attività nel 2019, quest’ultimo requisito non è richiesto.

Il calcolo del fatturato
Come riportano le istruzioni al modello per la compilazione dei campi riferiti all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi valgono una serie di indicazioni:
●devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’Iva) con data di effettuazione
dell’operazione compresa tra il 1° e il 30 aprile, comprese le fatture differite emesse nel
mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile;
• occorre tenere conto delle note di variazione (articolo 26 del Dpr 633/1972), con data aprile;
• i commercianti al minuto e gli altri contribuenti (rticolo 22 del Dpr 633/1972), devono considerare l’ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell’Iva) delle operazioni effettuate nel mese di aprile;
• concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
• nei casi di operazioni effettuate in ventilazione ovvero con applicazione del regime del
margine ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso
il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’Iva, l’importo può essere riportato
al lordo dell’Iva (sia con riferimento al 2019 che al 2020);
• per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini Iva, come ad esempio le cessioni
di tabacchi, giornali e riviste, all’ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi
rilevanti ai fini Iva.

Il dato dei ricavi o compensi
Le istruzioni alla modulistica approvata con il provvedimento del 10 giugno indicano i campi delle dichiarazioni dei redditi riferite al 2019 da cui si trae il dato relativo ai ricavi o compensi da confrontare con la soglia di 5 milioni.

La trasmissione
Il provvedimento stabilisce che le istanze potranno essere predisposte mediante un software reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia (o da operatori specializzati) e trasmesse (anche mediante intermediari) attraverso i canali telematici del fisco (Entratel), oppure mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale «Fatture e corrispettivi». La trasmissione potrà essere effettata a partire da lunedì 15 giugno (dal primo pomeriggio, come precisato dal comunicato stampa delle Entrate) e fino al 60° giorno successivo, cioè al 13 di agosto. Se il richiedente è un erede che continua l’attività del defunto, il canale di trasmissione si apre invece dal 25 giugno e termina al 24 agosto.

Nel periodo previsto per la trasmissione, i contribuenti possono inviare istanze sostitutive di quelle già inviate, oppure trasmettere una apposita revoca dell’istanza, da intendersi come rinuncia totale al contributo. La rinuncia può essere trasmessa anche oltre il termine ultimo per l’invio delle istanze.

L’antimafia
Qualora il contributo spettante (calcolato in base a specifiche percentuali applicate al calo del fatturato, per classi di ricavi 2019) sia di importo superiore a 150 mila euro, il modello della istanza, comprensivo dell’autocertificazione antimafia, è predisposto in formato Pdf, firmato digitalmente e inviato esclusivamente via Pec (all’indirizzo: [email protected]). Non saranno accettate Pec con allegate istanze non firmate digitalmente. Anche le rinunce ad istanze per importi superiori a 150 mila euro, si inviano via Pec e con modello firmato digitalmente.

L’attività iniziata entro il 30 aprile 2020
Il contributo spetta anche ai contribuenti che hanno iniziato l’attività nel 2020, ma non oltre il 30 aprile. In ogni caso, il contributo non spetta a chi ha cessato l’attività alla data di trasmissione dell’istanza.

Per i contribuenti che hanno avviato l’attività dal 1° gennaio 2019, per i quali il contributo non richiede diminuzioni di fatturato (aprile 2020/aprile 2019), il contributo, come prevede il provvedimento, si calcola come segue. Se il fatturato di aprile 2020 è inferiore (per qualunque importo) a quello di aprile 2019, le percentuali previste dal decreto rilancio (20%, 15% o 10% a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi 2019) si applicheranno alla differenza tra i due fatturati. Qualora invece il fatturato di aprile 2020 risulti uguale o maggiore di quello del medesimo mese del 2019, il contributo spetta nella misura minima (1.000 euro per le persone fisiche e 2mila euro per i soggetti collettivi)

Il codice Iban
Il contributo sarà erogato mediante bonifico sul codice Iban indicato nella istanza. L’agenzia verificherà preventivamente la corretta intestazione del codice Iban mediante un software specifico.

Indirizzo

San Gaetano N. 2
Capoliveri
57031

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 12:00
Martedì 09:00 - 12:00
Mercoledì 09:00 - 12:00
Giovedì 09:00 - 12:00
Venerdì 09:00 - 12:00

Telefono

+390565935119

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