28/03/2025
CHIARIMENTI - OBBLIGO PEC PER GLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ
1. SOGGETTI OBBLIGATI
Devono provvedere alla comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata gli amministratori e i liquidatori di:
società di persone e società di capitali
reti di imprese dotate di soggettività giuridica
Sono esclusi le società di mutuo soccorso, i consorzi e le società consortili e gli enti giuridici non costituiti in forma societaria, o non rivolti allo svolgimento di una attività imprenditoriale.
L'Obbligo riguarda tutti gli Amministratori, e in presenza di una pluralità di amministratori, deve essere iscritto un indirizzo PEC per ciascuno di essi.
Si precisa inoltre che, nelle società di persone, l'obbligo riguarda solamente i soci dotati di poteri di amministrazione.
2. TITOLARITÀ ESCLUSIVA DEL DOMICILIO DIGITALE
L'indirizzo di posta elettronica che l'amministratore deve comunicare per l’iscrizione nel registro delle imprese deve essere nella sua titolarità esclusiva e non è possibile indicare l'indirizzo di pec della società.
Nel caso in cui un medesimo soggetto svolga l’incarico di amministratore in favore di una pluralità di imprese, potrà indicare per ciascuna di esse un medesimo indirizzo di posta elettronica certificata, o - a propria scelta - decidere di dotarsi di più indirizzi differenti in relazione a ciascuna o a gruppi di esse.
3. DECORRENZA DELL'OBBLIGO
Il Ministero ha confermato l'applicazione
alle società costituite a decorrere dal 1° gennaio 2025 o che comunque presentino la domanda di iscrizione al registro successivamente a questa data
alle società che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, richiedano l'iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore/liquidatore
L’omissione della indicazione dell'indirizzo di pec degli amministratori e liquidatori da parte di una impresa soggetta all’obbligo, impedisce la positiva conclusione dell’iter istruttorio della domanda presentata; la Camera di commercio sospende il procedimento, assegnando il termine di 10 giorni, decorso il quale, in assenza di integrazione, procederà al rigetto della domanda.
Per le imprese già costituite alla data del 1° gennaio 2025, che non siano interessate da modifiche degli amministratori/liquidatori, il Ministero ha ritenuto opportuno assegnare il termine del 30 giugno 2025 per la comunicazione degli indirizzi pec dei propri amministratori, termine entro cui dovranno anche essere regolarizzati gli indirizzi pec già comunicati dagli amministratori qualora coincidessero con quello della società.
Il Ministero ha inoltre chiarito che in relazione a questa fattispecie non si applica il procedimento di attribuzione d'ufficio dei domicili digitali ma trova invece applicazione la sanzione di cui all'art. 2630 cc.
4. COSTO PER ACQUISTO PEC E COMUNICAZIONE PRESSO LA CCIAA DI COMPETENZA
· ACQUISTO PEC: Il costo della casella PEC con annesso servizio di assistenza diretta dal nostro ufficio, è di ,e 20,00 per ciascuna PEC;
· COMUNICAZIONE CCIAA: Il costo della comunicazione presso il Registro Imprese è di € 50,00;
· FIRMA DIGITALE: chiaramente al fine di procedere alla comunicazione presso la CCIAA di competenza è necessario che almeno un Amministratore sia munito di Firma Digitale. Il costo del dispositivo è di € 65,00.
Per info contattare CEDIF di Elvezio Gurrado
tel.: 091953370 - cell.: 329 392 2253 - mail: [email protected]