07/01/2026
INFORTUNIO IN ITINERE.
Nell'ambito della disciplina più generica dell’infortunio sul lavoro, viene inquadrata e descritta la specifica casistica dell'Infortunio cosiddetto IN ITINERE. Tale fattispecie, disciplinata con le modifiche al “Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (d.p.r. 30 giugno 1965 n.1124)” introdotte con l’art. 12 del d.lgs. n.38 del 23 febbraio 2000, è costituita da quella particolare tipologia di infortunio che si verifica lungo il normale percorso che il lavoratore compie spostandosi:
- dal luogo della sua abitazione a quello di lavoro e viceversa;
- da un primo luogo di lavoro (es. un’azienda x) ad un altro (es. azienda y) qualora il lavoratore sia impegnato in diversi rapporti lavorativi;
- dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti e viceversa qualora non sia presente una mensa all’interno dell’azienda.
E' altresì importante, in quanto sovente oggetto di confusione e contestazione, inquadrare ciò che viene definito il “normale percorso” : a tale proposito la norma fa esplicito riferimento a quello PIU' BREVE E DIRETTO, vale a dire quello normalmente o abitualmente compiuto dal lavoratore, o magari non abituale, ma tuttavia giustificato da una concreta situazione di viabilità che impone di percorrerlo in quella determinata situazione.
Da ciò deriverebbe che, eventuali variazioni effettuate nei tragitti, se non sono frutto di necessità improrogabili, non fanno rientrare l'infortunio, tra quelli considerati come avvenuti in itinere.
Anche le eccezioni a tale esclusione sono specificamente disciplinate, prevedendo che una eventuale variazione del percorso farebbe rientrare l'infortunio nella fattispecie IN ITINERE se:
- sono effettuate per adempiere ad un ordine impartito dal datore di lavoro;
- derivano da una causa di forza maggiore (es. per la chiusura di una strada);
- esigenze improrogabili ed essenziali (es. deviazioni per impellenze fisiologiche o comunque brevissime soste);
- infine per adempiere obblighi penalmente rilevanti (es. come prestare soccorso in caso di incidenti).