Studio Commercialistico Filippo Vagliasindi

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NUOVA SCADENZA OBBLIGO DI STIPULA POLIZZA PER EVENTI CATASTROFALIIl DL 39/2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del ...
03/04/2025

NUOVA SCADENZA OBBLIGO DI STIPULA POLIZZA PER EVENTI CATASTROFALI

Il DL 39/2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo, ha differito il termine per stipulare le polizze a copertura dei danni causati dalle calamità naturali (art. 1 comma 101 ss. L. 213/2023, fissato al 31 marzo dal DL 202/2024, c.d. “Milleproroghe”, che aveva posticipato il termine originario del 31 dicembre 2024) come segue:
- per le imprese di medie dimensioni, il termine è rinviato al 1° ottobre 2025;
- per le piccole e microimprese, la stipula deve effettuarsi entro il 31 dicembre 2025;
- per le grandi imprese, la scadenza è rimasta quella del 31 marzo, ma il sistema sanzionatorio di cui all’art. 1 comma 102 L. 213/2023 si applica decorsi 90 giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo.
Tra le incertezze vi era la questione relativa ai beni condotti in locazione e al soggetto tenuto ad assicurarli.
L’art. 1-bis comma 2 del DL 155/2024, conv. L. 189/2024, ha precisato che l’oggetto della copertura assicurativa in questione “è riferito ai beni elencati dall’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa.
Il MIMIT, ha spiegato che il riferimento all’art. 2424 c.c. deve essere inteso come un mero rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro identificazione; pertanto, l’imprenditore “deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all’art. 2424 c.c., anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni”.
Il MIMIT prende in esame anche il caso in cui un immobile sia utilizzato sia come abitazione che come luogo di svolgimento per la propria attività di impresa. In questo specifico caso questo ricade nel perimetro dell’obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all’esercizio dell’attività.
Appare poco accettabile il rinvio pubblicato in Gazzetta proprio il giorno della scadenza ma a questa modalità dovremmo, ormai, essere abituati.

19/03/2025

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OBBLIGO POLIZZA CATASTROFALE PER LE IMPRESE ENTRO IL 31/03/2025E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbr...
05/03/2025

OBBLIGO POLIZZA CATASTROFALE PER LE IMPRESE ENTRO IL 31/03/2025

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio scorso il decreto (DM 18/2025) che attua l’obbligo di stipulare un’assicurazione per la protezione da rischi catastrofali, introdotto dalla L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), che ha definito, tra l’altro, le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali, le regole per la determinazione e l’adeguamento periodico dei premi, l’assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici e i massimali di copertura delle polizze.

Entro il 31 marzo, quindi, le imprese interessate dalla disposizione dovranno dotarsi delle polizze contro i danni causati dalle calamità naturali.

Diversi dubbi della disciplina primaria sembrano rimasti irrisolti.
Una prima criticità riguarda la platea dei soggetti tenuti all’obbligo assicurativo.

L’art. 1 comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento alle imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia “tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese
Restano fuori, per espressa previsione di legge, solo le imprese agricole ex art. 2135 c.c..

Il secondo dubbio riguarda l’oggetto della copertura assicurativa in questione.
Sembra tacito che esso riguardi tutte immobilizzazioni a qualsiasi titolo impiegate per l’esercizio dell’attività di impresa con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni”.

Infine, non chiare appaiono le sanzioni che dovrebbero essere comminate alle imprese inadempienti: per l’art. 1 comma 102 della L. 213/2023, dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese “si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.
Stando, quindi, alla formulazione della norma, i soggetti che non stipulano vedrebbero limitato e/o escluso l’accesso alla generalità delle misure pubbliche di sostegno per le imprese, non solo, quindi, a quelle disposte a seguito delle calamità naturali.

RIAPERTURA  ROTTAMAZIONE quater RUOLI L. 197/2022 PER I CONTRIBUENTI DECADUTIL’art. 3-bis commi 1 e 2 del DL 202/2024 co...
03/03/2025

RIAPERTURA ROTTAMAZIONE quater RUOLI L. 197/2022 PER I CONTRIBUENTI DECADUTI

L’art. 3-bis commi 1 e 2 del DL 202/2024 conv. L. 15/2025 ha previsto una riammissione alla rottamazione dei ruoli di cui alla L. 197/2022, circoscritta ai debitori che avevano presentato la relativa domanda.
Non siamo in presenza di una nuova rottamazione dei ruoli, quindi nella domanda di riammissione, il cui termine scade il 30 aprile 2025, non possono essere indicati debiti non oggetto della precedente domanda, ancorché si riferiscano a carichi consegnati entro il 30 giugno 2022, bensì alla possibilità, per i contribuenti decaduti che hanno omesso o ritardato il pagamento di una o più rate, di essere riammessi ai benefici previsti.
Possono essere riammessi i debitori decaduti dalla dilazione il 31 dicembre 2024, quindi coloro i quali hanno pagato tardi, non hanno pagato o hanno pagato in misura insufficiente una o più rate (questi debitori non devono, di conseguenza, pagare la rata scadente il 28 febbraio 2025, considerato che riceveranno un nuovo piano di pagamento a seguito della domanda di riammissione).
Entro il 30 aprile 2025 occorre presentare domanda, a seguito della quale ci sarà la riliquidazione delle somme d’ufficio entro il 30 giugno 2025
La domanda sembra necessaria quand’anche non ci siano importi da versare (è il caso del debitore decaduto dalla rottamazione per tardivo pagamento di una o più rate).
Il carico potrà essere dilazionato in 10 rate di pari ammontare scadenti:
- le prime due il 31 luglio 2025 e il 30 novembre 2025;
- le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.
È anche possibile pagare in unica soluzione entro il 31 luglio 2025.
Il tardivo versamento delle rate, contenuto nei 5 giorni, non ha effetti pregiudizievoli (art. 1 comma 244 della L. 197/2022, richiamato dall’art. 3-bis).
Presentata la domanda di rottamazione il debitore è considerato adempiente a tutti gli effetti quindi non possono essere disposti pignoramenti né fermi o ipoteche e, inoltre, non opera il blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
Rimangono i fermi e le ipoteche adottati alla data della domanda, mentre non possono proseguire le procedure esecutive immobiliari ormai avviate, salvo ci sia stato un incanto con esito positivo.

27/05/2023

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08/07/2022

Le due associazioni denunciano le disfunzioni con cui commercialisti e contribuenti devono fare i conti in questi giorni

22/06/2022

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