03/04/2025
NUOVA SCADENZA OBBLIGO DI STIPULA POLIZZA PER EVENTI CATASTROFALI
Il DL 39/2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo, ha differito il termine per stipulare le polizze a copertura dei danni causati dalle calamità naturali (art. 1 comma 101 ss. L. 213/2023, fissato al 31 marzo dal DL 202/2024, c.d. “Milleproroghe”, che aveva posticipato il termine originario del 31 dicembre 2024) come segue:
- per le imprese di medie dimensioni, il termine è rinviato al 1° ottobre 2025;
- per le piccole e microimprese, la stipula deve effettuarsi entro il 31 dicembre 2025;
- per le grandi imprese, la scadenza è rimasta quella del 31 marzo, ma il sistema sanzionatorio di cui all’art. 1 comma 102 L. 213/2023 si applica decorsi 90 giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo.
Tra le incertezze vi era la questione relativa ai beni condotti in locazione e al soggetto tenuto ad assicurarli.
L’art. 1-bis comma 2 del DL 155/2024, conv. L. 189/2024, ha precisato che l’oggetto della copertura assicurativa in questione “è riferito ai beni elencati dall’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa.
Il MIMIT, ha spiegato che il riferimento all’art. 2424 c.c. deve essere inteso come un mero rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro identificazione; pertanto, l’imprenditore “deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all’art. 2424 c.c., anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni”.
Il MIMIT prende in esame anche il caso in cui un immobile sia utilizzato sia come abitazione che come luogo di svolgimento per la propria attività di impresa. In questo specifico caso questo ricade nel perimetro dell’obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all’esercizio dell’attività.
Appare poco accettabile il rinvio pubblicato in Gazzetta proprio il giorno della scadenza ma a questa modalità dovremmo, ormai, essere abituati.