Administrative management asd ssd

Administrative management asd ssd Scopo di questa pagina è quello di far conoscere le novità amministrative, contabili e gestionali inerenti il mondo delle Asd e Ssd

15/04/2016

ISTRUTTORI E SENTENZE INERENTI L'INQUADRAMENTO

Sono ormai tre le Corti d’Appello che hanno ritenuto sussistente un’area di “lavoro” sportivo che trova la sua individuazione nella disciplina delle prestazioni sportive e delle collaborazioni amministrativo – gestionali per come sono disciplinate dall’art. 67 primo comma lett. m del TUIR.

Alla nota sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 683/2014, citata anche dal Ministero del Lavoro nel suo interpello n. 6/2016 in senso adesivo (e che si colloca nel solco che lo stesso Ministero aveva già creato con la sua circolare del 21.02.2014), si è aggiunta la decisione della Corte d’Appello di Milano Sez. lav. n. 1172/2014 (si veda anche la successiva decisione del Tribunale dello stesso foro - Trib. Milano sez. lavoro 30.11.2015: “Nel caso in esame, infatti, la norma concerne i compensi sportivi erogati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche che il vigente ordinamento assoggetta ad un regime agevolato derivante dalla tradizionale distinzione tra attività sportiva professionistica, nella quale è riconosciuta una prestazione di lavoro, e attività sportiva dilettantistica”).

Si annovera anche la Corte d’Appello di Genova con la decisione n. 63/2016 pubblicata lo scorso 29 marzo.

La vicenda giudiziaria prende le mosse dall'appello interposto dalla Direzione Territoriale del Lavoro avverso la sentenza del Tribunale che aveva annullato l'ordinanza ingiunzione, opposta da una associazione sportiva dilettantistica, e condannato parte soccombente alle spese.

La Direzione Territoriale del Lavoro infliggeva alla associazione la maxi sanzione per avere impiegato due lavoratori non risultanti da libri o scritture obbligatorie.

Secondo la Direzione l'irregolarità riguardava i rapporti di collaborazione sportiva intercorsi in modo irregolare, in quanto realizzati in assenza dei requisiti per la non assoggettabilità a contribuzione essendo provato il carattere di abitualità della prestazione svolta a fronte della corresponsione di redditi non marginale. Il primo Giudice aveva accolto l'opposizione rilevando che l'ordinanza ingiunzione fondava solo sulla riconosciuta natura subordinata del rapporto di lavoro dei due istruttori.

La Direzione appellante lamentava l'erroneità della decisione deducendo che il provvedimento opposto non fondava sul presupposto individuato dal Giudice di primo grado, ma sulla natura professionale dell'attività svolta dagli istruttori e quindi sulla non riconducibilità dei relativi compensi all'area di esenzione di cui all'art. 67 TUIR.

Il Giudicante di secondo grado, dopo aver confermato che nel caso di specie era pacificamente esclusa la natura subordinata dei rapporti di lavoro indagati, coglie un passaggio della sentenza che è di interesse ai fini del noto dibattito sulla natura delle prestazioni sportive dilettantistiche sotto il profilo dell’inquadramento lavoristico.

Scrive la Corte d’Appello: "anche prescindendo dal corretto inquadramento degli istruttori nel novero di quanto previsto dall'art. 67 TUIR, non può configurarsi l'assoggettamento agli oneri previdenziali e lavoristici allorquando la prestazione di istruttore sia posta in essere da soggetti i cui compensi siano qualificati alla stregua di redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. m, TUIR, dovendo ritenersi nel caso di specie la sussistenza dei presupposti per la configurabilità dei redditi diversi quali l'iscrizione pacifica e documentalmente provata dell'associazione dilettantistica al registro Coni, la natura non subordinata dei rapporti di lavoro in questione e la non riconducibilità delle prestazioni all'esercizio di una professione".

Viene pertanto confermato che non c'è assoggettabilità agli oneri previdenziali lavoristici in caso di prestazione resa da soggetti percettori di redditi diversi ex art. 67 primo comma lett. m) del TUIR. Seppur incidentalmente è fatto riferimento al superamento del modello duale di lavoro per dare spazio alla categoria del lavoro prestato nell’ambito dello sport dilettantistico in posizione di terzietà rispetto alla classica alternativa autonomia–subordinazione; infatti i proventi derivanti costituiscono “reddito diverso”, differenziando la fonte sia dal lavoro autonomo che dal lavoro subordinato.

In altri termini, è riconducibile alla fattispecie della prestazione d’opera resa nei confronti di società sportiva dilettantistica di cui all’art. 67 primo comma lett. m TUIR, la prestazione di attività in ambito sportivo dilettantistico a favore di una associazione dilettantistica iscritta al registro Coni, resa nell'ambito di una rapporto di natura non subordinata e non riconducibile all'esercizio di una professione da intendersi come abituale svolgimento di attività fonte di compensi non marginali.

Le associazioni dilettantistiche possono beneficiare delle prestazioni sportive degli istruttori, i relativi compensi seguono la disciplina di cui all'art. 67 TUIR. Questi compensi sono, pertanto, sottratti al regime impositivo dei compensi da lavoro essendo negata la fonte di percezione che giustificherebbe il prelievo. Ciò vuol dire conferire oggettività al rilievo secondo cui la norma individua una fattispecie astratta altra e diversa rispetto a quella lavorativa propriamente detta e la assoggetta ad un regime "separato", emergendo in modo netto la scelta del legislatore di differenziare il regime applicabile alle prestazioni d'opera in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche dalle ordinarie classificazioni codicistiche di lavoro subordinato o autonomo.

23/10/2015

NEWS 41/2015 PERDITA DELLA 398/91 PER ASD E SSD

Prima di tutto ricordiamo che ad oggi l'utilizzo di denaro contante superiore ai 1.000,00 €, comporta la decadenza dell'agevolazione prevista per le asd/ssd inerenti la 398/91. L’articolo 19 D.Lgs. 158/2015 ha eliminato, a far data dal primo gennaio 2017 tale sanzione.
Si ricorda che tale abrogazione varrà solo per le Asd con la Risoluzione n. 102/E/2014 dell'ADE la decadenza della sanzione dovrà trovare applicazione anche in caso di mancata tracciabilità da parte di associazioni non sportive.
Dopo questa breve premessa, ricordiamo i casi in cui si perde tale diritto che sono:
l’aspetto soggettivo: essere stata accertata la reale natura lucrativa dell’ente;
e quello del volume d’affari: aver superato i 250.000 euro di proventi commerciali incassati nel periodo di imposta.
Non costituisce causa di decadenza la mancata tenuta del registro riepilogativo su cui annotare i proventi commerciali, quando i comportamenti del contribuente siano tali da rendere comunque trasparente la scelta per il regime contabile e la ricostruzione degli incassi commerciali.
La Circolare n. 9/E/2013 dell’Agenzia delle entrate, afferma che il mancato rispetto dall'articolo 90, comma 18, L. 289/2002, con particolare riferimento alle norme ispirate a "principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati".
Comporti la decadenza dai benefici cosa che si ritiene non applicabile da parte dell'amministrazione finanziaria, poiché ente preposto a individuare tali elementi è il CONI in fase di iscrizione al registro la mancanza di tale requisito comporterà la non iscrizione nel registro.
Anche nel caso in cui non rispetti questo presupposto rimane comunque un ente non commerciale e come tale come indicato dalla normativa IVA sempre soggetto alla 398/91 per la parte inerenti l'IVA.
Se il soggetto su base associativa può dimostrare di non aver avuto scopo di lucro e di non aver superato i 250.000 euro di incassi commerciali, potrà utilizzare la Legge 398/1991 pur in presenza di statuto "antidemocratico".

Si rimane a disposizione per ogni informazione o chiarimento.

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NEWS 34/2015 OBBLIGO DEFIBRILLATORE E TIPOLOGIEIl 20 gennaio 2016 salvo diversa proroga, scatta l'obbligatorietà  per le...
17/09/2015

NEWS 34/2015 OBBLIGO DEFIBRILLATORE E TIPOLOGIE

Il 20 gennaio 2016 salvo diversa proroga, scatta l'obbligatorietà per le SSD incluse ASD di dotarsi di defibrillatore semiautomatico, ad eccezione degli enti che svolgono attività sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio.
Viene data la possibilità ad enti esistenti nella stessa struttura di associarsi ai fini dell'attuazione di un simile obbligo, e ha statuito che le società "singole o associate possano demandare l'onere della dotazione e della manutenzione del defibrillatore semiautomatico al gestore dell'impianto attraverso un accordo che definisca anche le responsabilità in ordine all'uso e alla gestione".
Al fine di offrire la massima tutela della salute degli atleti, ha, infine, imposto alle associazioni che utilizzano (temporaneamente o permanentemente) un impianto sportivo di assicurarsi della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo.
Gli enti obbligati a dotarsi di defibrillatore sono invero tenuti anche a garantire la presenza di personale adeguatamente formato all'utilizzo del dispositivo. L'individuazione dei soggetti da formare verterà prevalentemente su coloro che "per disponibilità, presenza temporale nell'impianto stesso e presunta attitudine appaiono più idonei a svolgere il compito di first responder", mentre il numero di persone da formare "è strettamente dipendente dal luogo in cui è posizionato il DAE e dal tipo di organizzazione presente. In ogni caso si ritiene che per ogni DAE venga formato un numero sufficiente di persone".
Anche in ambito sportivo valgono le linee guida generali per la scelta del defibrillatore con alcune particolarità specifiche:
La prima distinzione riguarda la tipologia di persone che frequentano la struttura, se è frequentata anche da bambini sotto gli otto anni è fondamentale dotare il defibrillatore di “piastre pediatriche” o di un defibrillatore con “funzioni pediatriche”.
La seconda distinzione riguarda la struttura; è completamente al chiuso o ha anche aree all’aperto? (tipo un campo da calcio o calcetto), nel secondo caso è di fondamentale importanza che il DAE abbia superato i test di impermeabilità, sia alle polveri che all’acqua, e sia dotato di una borsa di trasporto contenente tutto il necessario.
Prima di concludere ultima considerazione riguarda la collocazione del defibrillatore. Il DAE deve essere collocato in un posto facilmente raggiungibile e ben visibile, protetto da una “teca” e con l’apposito cartello di legge posto sopra.

In merito alla formazione, è opportuno ricordare che per il personale formato deve essere assicurata l'attività di retraining ogni due anni.

09/09/2015

NEWS 33/2015 LE ATTIVITÀ COMMERCIALI NELLE ASD SDD

Con l'inizio della stagione sportiva 2015-2016 proliferano promozione, che come abbiamo visto nella news 30 del 13 Agosto devono rispettare determinati requisiti, offerte per servizi aggiuntivi offerti dalle strutture.
Quando una ASD o SSD oltre all'attività statutaria offre servizi aggiuntivi che per loro natura sono commerciali devono rispettare i requisiti previsti dal comune di appartenenza, dalla cciaa del proprio comune e dalle leggi nazionali.
Un classico esempio che negli ultimi periodi spopola nelle strutture sono i servizi estetici offerti ai propri associati e non.
Può sorgere una domanda del tutto naturale, ma una Asd o Ssd può gestire un centro estetico?
Nei termini essenziali esposti nel quesito la risposta è in linea di principio certamente positiva: una a.s.d. può senz’altro svolgere, accanto alla propria attività istituzionale, attività commerciali, fra le quali le più frequenti sono la pubblicità, la somministrazione di alimenti e bevande, la fornitura di servizi per il benessere fra di esse rientrano certamente anche quelle indicate nel quesito.
In base all’art. 149, co. 4, T.U.I.R., le associazioni sportive dilettantistiche sono espressamente escluse dall’applicazione dei primi due commi del medesimo articolo, il primo dei quali stabilisce che “Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta”. Ciò significa che anche qualora i proventi derivanti dall’attività commerciale svolta fossero superiori a quelli derivanti dall’attività istituzionale, l’Associazione non perderebbe comunque la qualifica di ente non commerciale e le conseguenti agevolazioni.
Va però sottolineato con grande forza che tutto quanto qui sopra esposto vale se, e solo se:

- l’attività principale svolta dall’associazione è effettivamente quella sportiva dilettantistica;

- se vengono rispettate tutte le disposizioni di legge sull’organizzazione e funzionamento delle associazioni (assenza di scopo di lucro, democraticità, effettività del rapporto associativo, ecc.);

- se tutti i proventi derivanti dall’attività commerciale sono destinati al finanziamento dell’attività sportiva svolta.

Qui basti comunque ricordare ancora una volta che l’attività sportiva non può e non deve mai essere una sorta di “copertura” per svolgere attività commerciali avvalendosi delle importanti agevolazioni spettanti allo sport dilettantistico.

La risoluzione 38/E DEL 2010 dell'agenzia delle entrate alla risposta al quesito 3 nel terzo capoverso recita " le prestazioni relative ai servizi estetici non rientrano, quindi, nell’ambito applicativo del richiamato articolo 148, comma 3, del TUIR, in quanto dette prestazioni non si pongono direttamente come naturale completamento dell’attività sportiva, potendo le stesse essere rese anche separatamente e indipendentemente dall’esercizio di detta attività."

Per svolgere tale attività quindi oltre alla emissioni della ricevuta fiscale occorre possedere i requisiti previsti dalla normativa.

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03/09/2015

NEWS 32/2015 LE ULTIME DAL JOBS ACT NELLO SPORT

Nelle news precedenti abbiamo affrontato alcuni profili della legge 183/2014 e i suoi decreti applicativi per il mondo sportivo. Ma le difficoltà non si esauriscono.

Oltre all'art. 2 del già noto decreto 81/2015 sulle collaborazioni coordinate e continuative, oggetto dei precedenti interventi, sono anche altri i punti contenuti nel medesimo articolato sui quali il mondo delle associazioni in generale e quello sportivo in particolare attendono auspicabili risposte dal Ministero competente.

Partiamo, dall'art. 54 che prevede la possibilità di "stabilizzare" le collaborazioni coordinate e continuative "anche a progetto" e i titolari di partita Iva mediante la loro assunzione con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato previi idonei atti di conciliazione. Detta assunzione "comporta l'estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro". Ciò porta a ritenere che questa "sanatoria” possa aver luogo anche per le collaborazioni coordinate e continuative a carattere amministrativo - gestionale poste introdotte dal comma tre dell'art. 90 della legge 289/02. Qualche dubbio potrebbe esserci, invece, per il c.d. “esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”, fattispecie accomunabile alla precedente ma con caratteristiche proprie. Il tenore letterale delle disposizioni lo escluderebbe ma, se fosse vera l’applicabilità per le collaborazioni amministrative gestionali si creerebbe una sperequazione non giustificabile, stante l’analogia evidente tra i due istituti.

L’art. 48 prevede, per le prestazioni di lavoro accessorio, per singolo lavoratore, un ammontare non superiore a euro 2.000 annui, rivalutabili, per “committenti imprenditori o professionisti”, e di 7.000 euro per i rimanenti.

Assodato che per le associazioni che svolgono solo attività istituzionale il limite non possa che essere quello maggiore, il problema è in quale categoria inserire le società di capitale e cooperative sportive dilettantistiche, nonché le associazioni, anche non sportive, dotate di partita Iva e svolgenti “attività commerciale”.

Se, sotto un profilo sostanziale, appare di difficile messa in dubbio l’ipotesi che le società di capitale sportive e le cooperative non siano imprese, è altrettanto vero che, per le associazione che magari in maniera marginale abbiano proventi di natura commerciale si possa giungere alla medesima conclusione.

Ma tale sottile distinguo si ritiene non porti a “risolvere” il problema.

Quando si fa riferimento al termine impresa non vi è dubbio che si faccia riferimento alla attività nella sua “oggettività” e, pertanto, rientrerebbero anche tutte le nostre associazioni e società che svolgono attività commerciale anche senza scopo di lucro.

Ma, in questo caso, il termine usato è imprenditore. L’art. 2082 del codice civile identifica come tale: “chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi”.

Proprio qui si rileva lo spartiacque. I nostri enti senza fine di lucro, svolgono una attività economica non fine a se stessa ma come mezzo per raggiungere risorse da destinare a finalità istituzionali extraeconomiche.

Pertanto se, in molti casi, svolgono una attività di impresa non si ritiene che possano, nella generalità, essere definiti anche imprenditori. A medesima conclusione si può giungere valutando la deroga alla norma di carattere generale prevista dalla lettera d del secondo comma dell’art. 2 per le collaborazioni sportive per le quali non si applica, in presenza di eterorganizzazione, la disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Non vi è dubbio che il legislatore abbia considerato l’attività sportiva come una specialità tra le varie prestazioni d’opera e, pertanto, si ritiene, anche da questo punto di vista, che non sia applicabile la ratio (evitare che la prestazione accessoria possa mascherare una prestazione di lavoro subordinato) che ha portato alla limitazione a 2.000 euro per gli imprenditori e i professionisti.

Se così fosse ci troveremmo di fronte alla possibilità, per tutte le sportive, ma anche per gli altri enti del terzo settore privi di scopo di lucro, di utilizzare, per le prestazioni accessorie, l’importo di 7.000 euro.

È altrettanto vero che tale tesi, per le importanti conseguenze, in termini sanzionatori derivanti da una eventuale mancata condivisione da parte del Ministero, è auspicabile che sia confermata (o esclusa) con un documento di prassi amministrativa.

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28/08/2015

NEWS 31/2015 OBBLIGATORIETÀ DELLA SCIA PER VENDITA MATERIALE SPORTIVO AGLI ASSOCIATI

Dopo la pausa estiva riprendono le news di carattere amministrativo, fiscale e gestionale rivolte al mondo delle Asd e Ssd, il tema di oggi riguarda la maggioranza delle Asd e Ssd che per incrementare le proprie entrate cede ai soci beni per lo svolgimento dell'attività fisica,intraprendono all’interno della sede sociale delle attività a carattere tipicamente commerciale e da assoggettare a tassazione, al fine di incrementare i proventi conseguiti e poter così contare su maggiori disponibilità per il perseguimento delle proprie finalità sociali.
L’associazione sportiva dilettantistica che intende svolgere stabilmente attività di cessione di materiale sportivo in favore dei propri associati non dovrà richiedere particolari autorizzazioni amministrativema è tenuta alla presentazione della SCIA – Segnalazione Certificata di inizio attività di cui all’art. 16 D.Lgs. n. 114 del 1998 così come modificato nel 2010 ed inoltre, esercitando un’attività indubbiamente economica anche se solo in via accessoria e sussidiaria rispetto a quella istituzionale di promozione e organizzazione di attività sportiva, deve comunque iscriversi al REA nell’ambito della provincia nella quale esercita l’attività.
In merito al necessario rispetto degli adempimenti di carattere amministrativo di cui sopra si è anche espresso il Ministero dello Sviluppo Economico con una interessante recente risoluzione, la n. 22710 del 18 febbraio 2015 la quale in sintesi conferma la doverosità delle segnalazioni indicate.
Il Ministero, nel formulare la risposta al quesito, richiama, riportandolo per intero in corsivo virgolettato, quanto specificato dall’Agenzia delle entrate con nota del 21 novembre 2013 (consulenza giuridica n. 954-17/2013) in riferimento alla fattispecie di un’asd che esercitava attività di somministrazione di alimenti e bevande anche su aree pubbliche.
In ragione di quanto confermato dall’amministrazione finanziaria, infatti, il Ministero chiarisce come non residui alcun dubbio in merito alla qualificazione come commerciale dell’attività di cessione di beni nuovi prodotti per la vendita al pari dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande anche se svolte esclusivamente in favore dei propri associati e ciò in diretta attuazione dei commi 3 e 4 dell’art. 148 TUIR, norma che disciplina fiscalmente il trattamento dei proventi conseguiti da parte degli enti non commerciali a carattere associativo e come ormai pacificamente statuito anche dalla Cassazione di cui viene citata a titolo esemplificativo la pronuncia n. 11456 del 2010.
Premessi i concetti e le norme di cui sopra la risoluzione afferma, pertanto, che: “con riferimento alla specifica richiesta dell’istituto applicabile ai fini dell’avvio dell’attività di cessione di materiale sportivo agli associati, la scrivente ritiene che tale attività, potendo ritenersi assimilabile ad una attività rivolta ad una cerchia determinata di soggetti, sia assoggettabile alla SCIA di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, così come modificato dall’articolo 66 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i..
L’associazione in parola, inoltre, esercitando un’attività economica, anche se solo in via accessoria e sussidiaria, deve iscriversi al REA – Repertorio Economico Amministrativo – nell’ambito della provincia nella quale esercita l’attività.
Infine, si precisa che l’esercizio di tale ulteriore attività di vendita, in quanto non prevalente e strumentale all’attività istituzionale, non comporta, ad avviso della scrivente, modifiche dell’atto costitutivo”.

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13/08/2015

NEWS 30/2015 LA PUBBLICITÀ DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE.

Questa news ultima prima delle vacanze estive, verte su un tema abbastanza semplice ma che se mal utilizzata intesa la pubblicità può far scattare il primo controllo dell'agenzia delle entrate, della SIAE e della finanza.
Infatti la pubblicità è una attività riservata alle Aziende che cercano nuovi clienti. Le associazioni no profit non cercano nuovi clienti ma nuovi soci che perseguano i fini istituzionali che avete scritto nel vostro Statuto. Per questo le Associazioni, ad esempio, non possono fare annunci sui siti di coupon d’acquisto proponendo delle “offerte” con sconti o regali o prove gratuite.
Ecco perchè, sempre di più, quando il Fisco decide di controllare una Associazione, per prima cosa va sul vostro sito internet, sulle vostre pagine Facebook, fa un giro a vedere i vostri manifesti e volantini, etc etc.
Ma quindi: una Associazione può fare un volantino/manifesto? La risposta è SI, ma dipende da come lo fa. Ci sono infatti delle buone regole da seguire:
1. Sempre indicare per esteso il nome della Associazione o Società e la sua “natura”
2. Scrivete a chiare lettere che l’ingresso nelle strutture dell’Associazione è riservato ai soci.
3. Scrivete a chiare lettere che le attività sono riservate ai soci.
4. Se siete affiliati ad una organizzazione nazionale mettete il logo di essa ed esplicitate se le attività che fate sono aperte a tutti i loro tesserati.
5. Se siete una ASD attenzione al valore che dovete dare alle Competizioni e alle attività didattiche e formative.
6. Non “vendete” una attività. Proponete invece di associarsi alla vostra Associazione per fare quella attività. Per fare un esempio: non “Venite a fare un corso di cucina a soli 100 euro” bensì: “Diventa nostro socio! Potrai partecipare ai nostri corsi per soli 100 euro di rimborso spese”
Questo ultimo punto è quello fondamentale. Tutta la vostra comunicazione deve essere tesa a trovare nuovi soci e non a vendere una attività o promuovere un evento. Quando pensate ad un volantino, un manifesto o al vostro sito web quindi, tenete conto di questo principio. Quale messaggio sto facendo passare verso chi mi leggerà? Che gli sto chiedendo di diventare socio o che gli sto vendendo qualcosa? Se state vendendo qualcosa per il Fisco state instaurando non il rapporto Associazione-Socio ma quello Attività Commerciale-Cliente.
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25/06/2015

NEWS 29/2015 ADMINASTRIVE MANAGAMENT ASD SSD

LEGGE 183/2014 E LE COLLABORAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Ricercare Nella legge 183/2014 con i suoi innumerevoli decreti attuativi, conosciuta con il nome di Jobs Act, una risposta ai molteplici interrogativi che pone l’inquadramento, sotto il profilo della disciplina del diritto del lavoro, delle prestazioni sportive dilettantistiche o, come riporta la norma, delle “collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche” è lavoro arduo e difficile.
La scelta che ha regolamento questa legge è quella Fornero viene data dall'articolo 1 “Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro”.
Da questo quindi si può desumere dell’art. 67 del Tuir, che in tutti quei casi in cui nella collaborazione sportiva dilettantistica si presenta l’etero - direzione da parte del datore di lavoro con conseguente subordinazione gerarchica ci si trovi di fronte ad un rapporto di lavoro dipendente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2094 del codice civile.
Analogamente ove la prestazione venisse svolta in via principale, ancorché non esclusiva, in favore di più fruitori ci troveremmo di fronte al classico esercizio di arti e professioni, con conseguente assoggettamento ad imposte e gestione previdenziale del rapporto.
Cerchiamo di capire invece cosa cambia in tutte quelle prestazioni lavorative che vengono svolte con modalità riconducibili all’area che era stata occupata prima dalle collaborazioni coordinate e continuative e poi da quelle a progetto.
Per queste tipologie l'Articolo 2, si cita testualmente " si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro”. Da ciò si può desumere che ci si trova ad un “restringimento” dell’area della individuazione del rapporto di lavoro come autonomo.
Infatti, pur in assenza della etero – direzione, quando sussiste la etero – organizzazione comunque si dovranno applicare le norme sul rapporto di lavoro subordinato, ma sempre nel medesimo articolo alla lettera D, viene enunciato che “alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”.
Questa esclusione favore dei sodalizi sportivi dilettantistici sembra ricondurre, in loro favore, una presunzione di autonomia delle prestazioni d’opera che con le medesime vengono poste in essere. Questo perché l’eccezione normativa, proprio perché tale, debba avere una interpretazione letterale e tassativa.
Dubbio che può sorgere da questa eccezione e che già esisteva nel mondo degli istruttori dilettanti e se i compensi percepiti siano o no da assoggettare a contributi previdenziali.
Infatti, sotto tale profilo, per le attività sportive la distinzione tra lavoro autonomo e subordinato è parzialmente priva di significato in quanto, in entrambi i casi, trovano applicazione le medesime aliquote contributive (33%).
Il problema, quindi, diventa sapere se dette collaborazioni siano integralmente riconducibili alla previsione di cui all’art. 67, comma 1, lett. m, del Tuir, (espressamente richiamato dal comma 3 dell’art. 90 della legge 289/02) e, come tali, in quanto redditi diversi, non soggetti a contribuzione oppure alla previsione di cui all’art. 50, comma 1, lett. c–bis, del Tuir e, come tali, soggette a contribuzione?
La previsione normativa sembra farle rientrare come nel vecchio sistema cioè integralmente riconducibili all'Articolo 67 del TUIR, si attendono chiarimento del ministero a tal proposito.

Si rimane a disposizione per ogni informazione o chiarimento.

12/06/2015

NEWS 28/2015 ADMINASTRIVE MANAGAMENT ASD SSD

LA NON DEMOCRATICITÀ NON RIQUALIFICA UNA ASD

Come abbiamo ribadito più volte affinché un ente possa beneficiare della defiscalizzazione delle entrate sociali occorre che siano presenti gli elementi citati dall'art. 148 cc 8 del TUIR, uno di questi elementi è rappresentato dall'Effettiva esistenza di un rapporto associativo e che tale sia democratico.
Questa news deriva dalla sentenza 8 del 13/04/2015 della Commissione Tributaria Regionale di Aosta la quale condanna l’eccessivo formalismo adottato dall’Agenzia delle Entrate nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche.
I giudici statuiscono in maniera decisa e circostanziata che la perdita della qualifica di ente non commerciale da parte di una asd necessita di contenuti probatori di maggior peso rispetto a quelli di natura meramente formale utilizzati dall’Amministrazione finanziaria.
La lite prende le mosse da una verifica operata dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una asd alla quale veniva disconosciuta la natura di ente non commerciale e il diritto all’utilizzo del regime fiscale forfettario di cui alla legge n. 398/91 per riscontrata violazione del principio di democraticità interna all’ente e mancata registrazione della modifica della denominazione sociale dell’associazione.
L’asd impugnava gli avvisi di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale che accoglieva in toto le ragioni dell’ente. L'amministrazione proponeva appello alla sentenza di primo grado riportando che non erano state validamente considerate le ragioni poste dagli accertatori alla base della contestata perdita della qualifica di ente non commerciale da parte della associazione.
Riportava come elementi di sostegno alla propria tesi una scarsa partecipazione dei soci alla vita sociale desunta principalmente dall'esiguo numero dei soci partecipanti alle adunanze assembleari; l'assemblea dei soci veniva convocata, oralmente, una volta l'anno; la mancanza dell'atto costitutivo, del registro ai fini della progressiva numerazione della documentazione passiva del registro D.M. 11 febbraio 1997, del libro soci, del libro verbali delle assemblee e del modello 770; la mancanza d'ordine della tenuta della contabilità.
I Giudici nell'udienza sentiti gli elementi dell'amministrazione, fondano il rigetto in ragione della considerazione che: “La perdita di qualifica di un ente non commerciale necessita di contenuti di maggior peso di quelli utilizzati. In particolare non basta la convocazione verbale dell'assemblea e la scarsa partecipazione diretta o per delega dei soci all'assemblea di una associazione sportiva dilettantistica per determinare la perdita di qualifica di ente non commerciale”.
Continua la pronuncia dicendo che “La violazione del principio di democraticità presuppone pertanto una indagine, di tipo qualitativo, molto più approfondita e accurata, non certo basata solo su semplici indizi o circostanze. La scarsa partecipazione numerica ai momenti assembleari e la convocazione verbale dell'assemblea non può essere utilizzata quale scorciatoia dagli uffici finanziari per disconoscere i benefici fiscali delle ASD, in quanto non hanno alcun presupposto giuridico nell'ambito delle norme tributarie di settore; L'eventuale violazione del principio di democraticità può comportare, e solo in alcuni casi, la perdita delle agevolazioni fiscali previste dal comma 3 dell'articolo 148 del TUIR, ma non comporta in alcun modo, come pretende l'Amministrazione finanziaria, la perdita della qualifica di ente non commerciale, infine, l'art. 149, commi 1 e 2, del TUIR, in materia di perdita della qualifica di ente non commerciale, non si applica alle associazioni sportive dilettantistiche.
Da quanto detto possiamo enunciare che La sentenza in commento smonta dalla radice l’impianto accertativo sul quale si fondavano le contestazioni formulate dall’ufficio e condanna gli automatismi seguiti dall’Amministrazione finanziaria che in realtà non trovano riscontro nelle disposizioni normative vigenti.

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