Appalti e Garanzie

Appalti e Garanzie Appalti e Garanzie nasce dalla fusione di un Team di Professionisti, che da anni opera nel settore della Consulenza e delle Garanzie da Prestare.

Appalti e Garanzie nasce dalla fusione di un Team di Professionisti, che da anni opera nel settore della Consulenza e delle Garanzie da Prestare, negli appalti pubblici.

http://amp.ilsole24ore.com/pagina/ABGzSCdB
13/03/2019

http://amp.ilsole24ore.com/pagina/ABGzSCdB

Le modifiche al Dlgs 122/05 in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire apportate dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Dlgs 14/19)

19/12/2017

Sono nulle le fideiussioni omnibus conformi allo schema predisposto dall’ABI, Alberto Mager, Cassazione Civile, Sez. I, 12 dicembre 2017, n. 29810.

23/09/2017

22/09/2017 – Via alla nuova edizione di Macroscuola. L’iniziativa, promossa da Ance Giovani, chiede agli studenti delle scuole medie di pe...

23/09/2017

22/09/2017 - Le Regioni e il Consiglio Superiore dei beni Culturali hanno espresso parere positivo sul Piano strategico ‘Grandi progetti beni cu...

01/09/2017

I fabbricati rurali sono nella più completa confusione, per le lettere delle Entrate e i rincari per alcune tipologie: ecco come orientarsi, più o meno

07/06/2017

BibLus-net
linee guida Anac, Autorità nazionale anticorruzione - logo Anac
Appalti e contratti: chi può rilasciare le garanzie fideiussorie a corredo dell’offerta?
9 luglio 2015/da BibLus-net
Appalti e contratti, l’Anac spiega che gli organismi che possono rilasciare garanzie fideiussorie sono le banche, le assicurazioni e gli intermediari presenti negli elenchi della Banca d’Italia

Dopo una serie di segnalazioni pervenute su garanzie fideiussorie rilasciate da soggetti non autorizzati, l’Anac ha pubblicato il Comunicato del 1° luglio 2015, in cui spiegato che, in base all’articolo 75 del Codice Appalti, la garanzia fideiussoria può essere bancaria, assicurativa o rilasciata da soggetti iscritti nell’albo degli intermediari, previsto dal Testo Unico Bancario, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile.

Dal momento che l’Albo unico degli intermediari non è stato ancora istituito e che dal 12 maggio 2015 ha preso avvio il regime transitorio di dodici mesi, fino al 12 maggio 2016 gli intermediari abilitati al rilascio delle garanzie previste dal Codice dei Contratti, sono soltanto quelli iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del Testo unico bancario.

In particolare, si tratta di società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia e con un capitale determinato dalla Banca d’Italia in relazione al tipo di attività.

Le Stazioni Appaltanti dovranno quindi verificare che le garanzie a corredo dell’offerta siano rilasciate da soggetti preventivamente autorizzati e inseriti negli elenchi della Banca d’Italia.

La Banca d’Italia ha messo a disposizione anche un elenco dei soggetti non autorizzati.



Di seguito proponiamo il testo completo del Comunicato dell’Anac e il file PDF da scaricare.

Comunicato del Presidente del 1° luglio 2015

Oggetto: Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici in ordine agli intermediari autorizzati a rilasciare le garanzie a corredo dell’offerta previste dall’art. 75 e le garanzie definitive di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/06 costituite sotto forma di fideiussioni.

L’Autorità ha ricevuto segnalazioni di stazioni appaltanti in merito al protrarsi del fenomeno, già oggetto di specifica trattazione nella Determinazione n. 1 del 29.07.2014, relativo alla presentazione, da parte degli operatori economici, di garanzie a corredo dell’offerta ex art. 75 e di garanzie definitive ex 113 del d.lgs. 163/06 costituite sotto forma di fideiussione, rilasciate da intermediari non autorizzati.
L’art. 75 del d.lgs. 163/06 prevede che, qualora la garanzia sia costituita sotto forma di fideiussione, quest’ultima può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, purché questi siano iscritti nell’albo degli intermediari di cui all’articolo 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario – d’ora in avanti T.U.B.) che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
L’art. 113 del Codice prevede che la garanzia definitiva è costituita sotto forma di polizza fideiussoria con le modalità individuate dall’art. 75 del Codice.
Sul punto, si precisa che l’Albo unico degli intermediari di cui al citato art. 106 del d.lgs. 385/1993 (previsto a seguito della modifica apportata al T.U.B. dall’art. 28, comma 1, del d.lgs. 19 settembre 2012 n. 169), non è stato ancora istituito e che, dalla data del 12 maggio 2015, ha preso avvio il regime transitorio di dodici mesi volto ad assicurare l’ordinato passaggio dal vecchio al nuovo regime normativo. Pertanto, fino al 12 maggio 2016, continuerà ad applicarsi, per gli intermediari non iscritti al nuovo albo unico, il regime antecedente secondo cui gli intermediari abilitati al rilascio delle garanzie previste dal Codice dei Contratti, sono soltanto quelli iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107 del T.U.B. (nella formulazione antecedente alla riforma intervenuta con il d.lgs. n. 169/2012).
Al fine di assicurare che le garanzie in argomento, preordinate ad assicurare la serietà e l’affidabilità dell’offerta e l’esatto adempimento della prestazione, siano rilasciate da soggetti preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia e sottoposti ai controlli prudenziali dell’Organismo di vigilanza, gli operatori economici e le stazioni appaltanti dovranno verificare che le polizze fideiussorie presentate ai sensi degli artt. 75 e 113 del Codice siano state rilasciate dai soggetti iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia al seguente indirizzo:
https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html #.
Si segnala, altresì, che la Banca d’Italia ha inserito sul proprio sito internet anche un elenco dei soggetti non legittimati allo svolgimento dell’attività bancaria e finanziaria in Italia e un elenco di segnalazioni di abusiva attività bancaria e finanziaria ricevute da Autorità di vigilanza estere, che potranno essere consultati nei casi dubbi.
Inoltre, si chiarisce che, in caso di presentazione di una cauzione provvisoria rilasciata da un soggetto non autorizzato, la stazione appaltante dovrà procedere all’esclusione del concorrente dalla procedura di affidamento. Come già evidenziato nella determinazione dell’Autorità n. 4 del 10.10.2012, l’art. 75 del Codice presenta un contenuto immediatamente prescrittivo e vincolante, tale per cui deve ritenersi che la presentazione della cauzione provvisoria configuri un adempimento necessario a pena di esclusione. La garanzia provvisoria, infatti, assolve allo scopo di assicurare la serietà dell’offerta e di costituire una liquidazione preventiva e forfettaria del danno nel caso non si addivenga alla stipula del contratto per causa imputabile all’aggiudicatario. Pertanto, essa è un elemento essenziale dell’offerta e non un mero elemento di corredo della stessa. Inoltre, si evidenzia che l’esclusione dell’offerta non corredata da idonea garanzia provvisoria (e dunque la presentazione di una fideiussione rilasciata da un soggetto non autorizzato) discende anche dall’interpretazione sistematica dei commi 1 e 8 dell’art. 75, risultando incoerente escludere un concorrente che presenta la garanzia priva dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto e non escludere quello che non presenta la fideiussione.
Pertanto, come già evidenziato nella determinazione dell’Autorità n. 1 del 08.01.2015, il combinato disposto dell’art. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter del Codice, consente la sanatoria di «ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità riferita alla cauzione provvisoria, a condizione che quest’ultima sia stata già costituita alla data di presentazione dell’offerta e rispetti la previsione di cui all’art. 75, comma 5 del Codice, vale a dire decorra da tale data. Diversamente sarebbe alterata la parità di trattamento tra i concorrenti».

07/06/2017

06/06/2017 - Incentivare la realizzazione di diagnosi energetiche e di piani di efficientamento energetico nelle piccole e medie imprese (PMI). ...

21/05/2017

I problemi causati dall'acqua meteorica su balconi, terrazze piane o con bassa pendenza e tetti sono i motivi per cui serve una buona impermeabilizzazione

07/05/2017

Art. 103. Garanzie definitive

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria;

2. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

7. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

8. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

9. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

10. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese".

11. È facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

12/02/2017

03/02/2017 – Semplificare e velocizzare le procedure per la ricostruzione dando la priorità a scuole e alloggi temporanei. È il cu...

12/02/2017

09/02/2017 – Sarà eliminato il limite al numero di incarichi che un singolo professionista potrà assumere per la riparazione dei d...

29/01/2017

Sono gli Enti locali/Comuni i soggetti chiamati a svolgere sul territorio di rispettiva competenza le funzioni fondamentali di protezione civile, qual...

Indirizzo

Traversa I° Torrazzo 6
Catanzaro
88100

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Appalti e Garanzie pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Condividi