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Fiscaldata srl La pagina ufficiale dello studio commerciale Fiscaldata srl, pubblicherà avvisi, adempimenti e novi

𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥𝐥𝐨 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐜𝐨𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐏𝐞𝐜 𝐚𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐞𝐧𝐭𝐢. (Leggi qui) 👇Il 2.06.2026 l'Amministrazione Finanziaria ha...
05/06/2026

𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥𝐥𝐨 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐜𝐨𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐏𝐞𝐜 𝐚𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐞𝐧𝐭𝐢. (Leggi qui) 👇

Il 2.06.2026 l'Amministrazione Finanziaria ha inviato via Pec in modo massivo ai contribuenti le comunicazioni relative al controllo formale delle dichiarazioni dei redditi 2024 per l'anno d'imposta 2023. Tra i giustificativi richiesti figurano le certificazioni uniche dei redditi da lavoro dipendente, assimilati e autonomi, pur trattandosi di documenti teoricamente già disponibili per il Fisco. L'invio coincide con un momento particolarmente gravoso sul piano tributario: si avvicina la scadenza dell'acconto Imu e si è nel pieno dei mesi (giugno e luglio) dedicati alla predisposizione delle dichiarazioni per le imposte in scadenza tra il 30.06 e il 20.07.2026.

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it

𝐅𝐚𝐭𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐞𝐥𝐞𝐭𝐭𝐫𝐨𝐧𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐞 𝐑𝐢𝐬𝐜𝐨𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞: 𝐬𝐜𝐚𝐦𝐛𝐢𝐨 𝐝𝐚𝐭𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐢 𝐩𝐢𝐠𝐧𝐨𝐫𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢. (Leggi qui) 👇L'evoluzione tecnologica e normativa h...
04/06/2026

𝐅𝐚𝐭𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐞𝐥𝐞𝐭𝐭𝐫𝐨𝐧𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐞 𝐑𝐢𝐬𝐜𝐨𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞: 𝐬𝐜𝐚𝐦𝐛𝐢𝐨 𝐝𝐚𝐭𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐢 𝐩𝐢𝐠𝐧𝐨𝐫𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢. (Leggi qui) 👇

L'evoluzione tecnologica e normativa ha trasformato la fattura elettronica da mero adempimento burocratico a strumento per la riscossione coattiva. Inizialmente la fattura elettronica serviva per contrastare l'evasione e come sistema di controllo di compliance, ma con il provvedimento 22.05.2026, n. 153611, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha reso operative le disposizioni attuative dell'art. 1, c. 5-bis, lett. b-ter) D.Lgs. 127/2015, rendendola fruibile per l'estensione del patrimonio informativo dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Tale evoluzione si inserisce nella più ampia ratio della "Riforma dell'Amministrazione fiscale" prevista dal PNRR, volta a superare l'inefficienza della riscossione mediante l'interoperabilità dei dati.

Sotto il profilo tecnico, il provvedimento definisce un perimetro d'azione estremamente preciso: l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi e al numero delle fatture elettroniche emesse dai debitori (titolari di partita Iva con carichi a ruolo) e dai loro coobbligati. Informazioni prima accessibili solo alla Guardia di Finanza, per funzioni di polizia, o all'Agenzia, per l'analisi del rischio.

L'analisi dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione si concentrerà sui "terzi pignorabili", ovvero cessionari o committenti (anch'essi titolari di partita Iva) verso i quali il debitore ha emesso fatture nei 6 mesi precedenti a quello della messa a disposizione dei dati. Le informazioni acquisite del terzo pignorabile saranno: il codice fiscale, la partita Iva, la denominazione o ragione sociale e il domicilio fiscale, ovvero i dati strettamente necessari all'avvio delle procedure esecutive. La gestione del flusso informativo seguirà una progressione modulare. Nella fase iniziale, lo scambio avverrà tramite canali PEC con file protetti da password robuste, mentre per la soluzione a regime è previsto un servizio automatizzato di scambio dati.

La capacità dell’ente di riscossione arriverà a individuare crediti pignorabili pressoché istantaneamente basandosi su transazioni reali dell'ultimo semestre. L’estensione della piena visibilità sui flussi attivi da fatturazione verso i committenti aumenta significativamente l’esposizione del debitore, rendendo necessaria una gestione preventiva e strutturata del debito fiscale al fine di preservare i rapporti commerciali con la clientela.

Il trattamento dei dati, che poggia sulla base giuridica dell'interesse pubblico e dell'esercizio di pubblici poteri, è stato validato dal parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali del 14.05.2026. Al fine di garantire la minimizzazione dei dati, le Direzioni Regionali e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione definiranno il numero di posizioni da segnalare basandosi sulla capacità operativa e su principi di proporzionalità, non eccedenza e gradualità.

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it

𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫𝐛𝐨𝐧𝐮𝐬 𝐞 𝐦𝐚𝐧𝐜𝐚𝐭𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐢. (Leggi qui) 👇La Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate della Lombar...
03/06/2026

𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫𝐛𝐨𝐧𝐮𝐬 𝐞 𝐦𝐚𝐧𝐜𝐚𝐭𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐢. (Leggi qui) 👇

La Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate della Lombardia, con la risposta all’interpello n. 904-235/2026, ha chiarito che, in relazione alla cessione di immobili soggetti a interventi che hanno beneficiato del superbonus mai ultimati, non si applica la stretta sulle plusvalenze prevista dall’art. 67, c. 1, lett. b-bis) Tuir, ma l’imponibilità prevista alla lett. b). Di conseguenza, se il fabbricato non diventato abitazione principale è stato acquistato da oltre 5 anni al momento della vendita, non emerge alcun reddito imponibile ai fini Irpef.

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it

𝐒𝐜𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐬𝐢𝐦𝐦𝐞𝐭𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐞 𝐏𝐞𝐱: 𝐥’𝐀𝐠𝐞𝐧𝐳𝐢𝐚 𝐞𝐬𝐜𝐥𝐮𝐝𝐞 𝐥’𝐚𝐛𝐮𝐬𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐨. (Leggi qui) 👇L'Agenzia delle Entrate ha affrontato i...
01/06/2026

𝐒𝐜𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐬𝐢𝐦𝐦𝐞𝐭𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐞 𝐏𝐞𝐱: 𝐥’𝐀𝐠𝐞𝐧𝐳𝐢𝐚 𝐞𝐬𝐜𝐥𝐮𝐝𝐞 𝐥’𝐚𝐛𝐮𝐬𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐨. (Leggi qui) 👇

L'Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema della riorganizzazione di un gruppo societario familiare nella risposta all’interpello 25.05.2026, n. 107, confermando l’assenza di profili abusivi in un’operazione complessa articolata in una cessione infragruppo di partecipazioni e in una successiva scissione asimmetrica non proporzionale.
Il caso riguarda 3 società - Alfa (holding), Beta e Gamma - facenti capo a 2 rami familiari (Gruppo 1 e Gruppo 2) tra i quali erano sorti contrasti gestionali tali da compromettere la continuità aziendale.
La soluzione individuata prevedeva la cessione integrale delle partecipazioni di Gamma da Beta ad Alfa, a valore di mercato e in regime di participation exemption ex art. 87 del Tuir, seguita da una scissione parziale asimmetrica non proporzionale di Alfa a favore di 2 beneficiarie di nuova costituzione (Newco1 e Newco2), ciascuna interamente partecipata da un socio del Gruppo 2. Il Gruppo 1 sarebbe rimasto unico titolare della scissa Alfa.

L’Agenzia, conformandosi all’Atto di indirizzo del MEF del 27.02.2025 (prot. n. 7), ha prioritariamente verificato la sussistenza di un vantaggio fiscale indebito, quale primo dei 3 elementi costitutivi dell’abuso ex art. 10-bis L. 212/2000. La risposta ribadisce che nelle operazioni complesse (composte da più atti tra loro collegati e riconducibili a un disegno unitario) il vantaggio fiscale indebito deve essere ricercato nel risultato complessivo del collegamento, potendo la verifica riferirsi non solo alla ratio delle singole norme applicate, ma anche ai principi generali dell’ordinamento tributario.
Nel merito, l’Agenzia ha ritenuto che la neutralità fiscale della scissione (ex art. 173 del Tuir) non determini alcun vantaggio indebito, poiché l’operazione persegue il fine di consentire a ciascun socio o gruppo di soci di possedere una propria holding, operare autonomamente gli investimenti e gestire il passaggio generazionale. Condizione essenziale per escludere profili elusivi è che la scissione, anche non proporzionale, non surroghi lo scioglimento del vincolo societario e l’assegnazione di patrimonio ai soci al solo scopo di differire sine die la tassazione delle plusvalenze latenti e delle riserve di utili, usufruendo indebitamente del regime di neutralità.
La risposta conferma la prassi consolidata (si vedano le risposte agli interpelli nn. 36/2018, 421/2020 e 263/2023) che ha già riconosciuto la legittimità della scissione finalizzata all’effettiva continuazione dell’attività imprenditoriale.
Significativo il rilievo dato dall’Agenzia ai business plan prodotti dagli istanti: qualora le beneficiarie non svolgessero un’effettiva attività caratterizzata da uno sfruttamento economicamente profittevole degli asset assegnati, l’operazione risulterebbe volta a creare meri contenitori societari per differire la tassazione.

Quanto alla cessione in regime Pex, l’Agenzia ne conferma la legittimità come operazione realizzativa a valore di mercato, senza individuare vantaggi indebiti nel ricorso all’esenzione ex art. 87 del Tuir in presenza dei relativi requisiti.
Ai fini Iva, la scissione è irrilevante (ex art. 2, c. 3, lett. f) D.P.R. 633/1972), mentre la cessione di partecipazioni è esente (ex art. 10, n. 4). L’Agenzia rammenta l’obbligo di rettifica della detrazione ex art. 19-bis2, c. 7.
Quanto all’imposta di registro e alle imposte ipotecaria e catastale, la scissione sconta le imposte in misura fissa, non ravvisandosi contrasti con la ratio delle relative disposizioni, a condizione che gli immobili trasferiti siano effettivamente strumentali all’attività d’impresa delle beneficiarie.

La risposta conferma, dunque, un approccio pragmatico dell’Amministrazione Finanziaria che, in linea con l’Atto di indirizzo del 2025, dà priorità all’analisi del vantaggio fiscale indebito e, in assenza di questo, ritiene superfluo l’esame degli ulteriori requisiti dell’abuso, valorizzando le ragioni imprenditoriali concrete della riorganizzazione.

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it

𝐑𝐨𝐭𝐭𝐚𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞-𝐪𝐮𝐚𝐭𝐞𝐫, 𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐥'𝟖.𝟎𝟔.𝟐𝟎𝟐𝟔.(Leggi qui) 👇Il 31.05.2026 scade la prossima rata della rottamazione-quater,...
29/05/2026

𝐑𝐨𝐭𝐭𝐚𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞-𝐪𝐮𝐚𝐭𝐞𝐫, 𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐥'𝟖.𝟎𝟔.𝟐𝟎𝟐𝟔.(Leggi qui) 👇

Il 31.05.2026 scade la prossima rata della rottamazione-quater, che riguarda i contribuenti che sono in regola con i versamenti. In considerazione dei 5 giorni di tolleranza e dei differimenti in caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno ritenuti tempestivi i pagamenti effettuati entro l’8.06.2026. Per mantenere i benefici deve essere rispettato il piano di definizione agevolata delle cartelle. Lo ricorda una nota dell’Agenzia Entrate-Riscossione del 27.05.2026.

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it

𝐓𝐫𝐚𝐬𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐭𝐞𝐥𝐞𝐦𝐚𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐞𝐢 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢 𝐭𝐫𝐚𝐦𝐢𝐭𝐞 𝐬𝐨𝐟𝐭𝐰𝐚𝐫𝐞. (Leggi qui) 👇Nella riunione organizzata da AssoSoftware insi...
28/05/2026

𝐓𝐫𝐚𝐬𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐭𝐞𝐥𝐞𝐦𝐚𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐞𝐢 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢 𝐭𝐫𝐚𝐦𝐢𝐭𝐞 𝐬𝐨𝐟𝐭𝐰𝐚𝐫𝐞. (Leggi qui) 👇

Nella riunione organizzata da AssoSoftware insieme all’Agenzia delle Entrate e Sogei, dedicata alla sperimentazione delle nuove soluzioni software, è stato reso noto che la trasmissione telematica dei corrispettivi tramite software sarà operativa a partire dal 2027.
La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri tramite soluzioni software che garantiscano la sicurezza e l'inalterabilità dei dati è prevista dall'art. 24 D.Lgs. 1/2024. Ai sensi del decreto, le soluzioni software devono consentire la piena integrazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico per semplificare e rendere meno onerose le operazioni degli esercenti.

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it

𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢 𝐈𝐧𝐩𝐬 𝐬𝐨𝐜𝐢 𝐒𝐫𝐥: 𝐧𝐨 𝐚𝐥𝐥’𝐢𝐬𝐜𝐫𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐦𝐚𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐝’𝐮𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨. (Leggi qui) 👇Le sedi territoriali dell'Inps procedono ...
27/05/2026

𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢 𝐈𝐧𝐩𝐬 𝐬𝐨𝐜𝐢 𝐒𝐫𝐥: 𝐧𝐨 𝐚𝐥𝐥’𝐢𝐬𝐜𝐫𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐦𝐚𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐝’𝐮𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨. (Leggi qui) 👇

Le sedi territoriali dell'Inps procedono con frequenza all'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti dei soci di Srl, in particolare quando la società non ha dipendenti e il socio riveste anche la carica di amministratore. La logica seguita dall’Istituto è la seguente: se nessun dipendente svolge attività operativa, sarà il socio a farlo. Da questa premessa l'Istituto ricava quasi sempre l'obbligo contributivo. La Corte di Cassazione, tuttavia, è di tutt’altro avviso. L'art. 1, c. 203 L. 662/1996 richiede che il socio partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Non basta essere soci, né rivestire la carica di amministratore ma occorre una partecipazione concreta, stabile e personale all'attività d'impresa, distinta dal mero esercizio dei poteri gestori o dall'apporto di capitale.
La qualità di socio di una società di capitali non attribuisce di per sé alcun titolo a prestare opera all'interno della società, se non sulla base di un rapporto specifico, che può essere di lavoro dipendente, di collaborazione o di altro tipo. In assenza di tale rapporto, la presenza del socio nell'organigramma non giustifica l'iscrizione previdenziale.

L'Inps tende a ricavare il presupposto contributivo dalla struttura formale della società. Assenza di dipendenti, socio unico, coincidenza tra socio e amministratore, sono elementi che l’Istituto considera come prova implicita di un'operatività personale del socio e le sedi territoriali applicano questo schema in modo sostanzialmente uniforme, indipendentemente dalle specificità del caso concreto. La Cassazione ha però chiarito che l'onere della prova grava sull'Istituto, non sul contribuente. L'Inps deve dimostrare i presupposti dell'obbligo contributivo attraverso un accertamento concreto e articolato, dal quale emerga una stabile ingerenza del socio nell'attività aziendale. Un'iscrizione fondata sulla sola assenza di dipendenti non soddisfa questo requisito. Gli elementi rilevanti ai fini probatori riguardano l'attività effettiva del socio, quindi la presenza costante in azienda, la supervisione degli acquisti e delle vendite, la gestione del magazzino, i rapporti diretti con clienti e fornitori, il coinvolgimento continuativo nel ciclo produttivo o commerciale. Si tratta, evidentemente, di elementi fattuali, non desumibili dalla struttura societaria. Una società può operare senza dipendenti avvalendosi di collaboratori esterni, consulenti o servizi in outsourcing. L'amministratore può limitarsi all'indirizzo strategico e al coordinamento, senza mai intervenire materialmente sull'attività esecutiva. In questi casi l'iscrizione alla gestione commercianti non è dovuta.

Una volta accertata la legittimità dell'iscrizione, occorre individuare correttamente la base su cui calcolare i contributi dovuti. L'art. 3-bis D.L. 384/1992 stabilisce che l'ammontare del contributo annuo è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef per l'anno di riferimento. La norma richiama espressamente la categoria reddituale definita dal Tuir, e non una nozione autonoma elaborata in sede previdenziale. La Cassazione ha chiarito questo punto con un orientamento ormai consolidato, formatosi a partire dalle sentenze nn. 29779/2017 e 21540/2019, e confermato fino alle pronunce nn. 16811/2023 e 16813/2023.
La base imponibile contributiva non coincide con qualsiasi reddito percepito dal soggetto assicurato, ma si restringe ai soli redditi qualificabili come redditi d'impresa secondo le regole fiscali ordinarie. Purtroppo, nella fase amministrativa, l'Istituto tende a confermare l'iscrizione anche di fronte a documentazione contraria, rinviando ogni verifica concreta in sede giudiziale. Il rischio concreto è che un accertamento che dovrebbe essere analitico e specifico si riduca a un automatismo basato sulla struttura formale della società. L'opposizione segue il rito previdenziale, disciplinato dall'art. 442 e ss. c.p.c., con termini di decadenza normalmente più stringenti rispetto a quelli previsti in materia tributaria. Chi riceve un avviso bonario o un provvedimento di iscrizione, quindi, deve verificare se l'Istituto abbia effettivamente provato il lavoro personale e abituale del socio, oppure si sia limitato a presumerlo; se manca tale prova, la pretesa è infondata e va contestata tempestivamente.

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it

𝐀𝐭𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐩𝐢𝐠𝐧𝐨𝐫𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐚𝐥 𝐯𝐢𝐚. (Leggi qui) 👇L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha trasmesso migliaia d...
26/05/2026

𝐀𝐭𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐩𝐢𝐠𝐧𝐨𝐫𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐚𝐥 𝐯𝐢𝐚. (Leggi qui) 👇

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha trasmesso migliaia di atti di pignoramento sui conti correnti con ordine alle banche di pagare entro 60 giorni le somme dovute. La campagna di notifiche massiva era già pianificata ed esposta nel piano operativo 2026 dell'ente, in cui si fissava come obiettivo la trasmissione di circa 120.000 atti di pignoramento presso terzi, la metà di questi concentrati nel Lazio, Lombardia e Campania.
Terminata la rottamazione restano due le alternative per i debitori per liberare i conti pignorati: il pagamento del debito richiesto al terzo (il saldo delle cartelle/avvisi) o la dilazione, operazione però che si complica in caso di presenza di cartelle oltre i 120.000 euro che richiedono, per accedere alle rate che si comprovi, documentandola, la situazione di temporanea difficoltà economica.

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it

𝐏𝐫𝐨𝐫𝐨𝐠𝐚 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐬𝐨𝐠𝐠𝐞𝐭𝐭𝐢 𝐈𝐒𝐀: 𝐮𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐚𝐥 𝟐𝟎.𝟎𝟕.𝟐𝟎𝟐𝟔. (Leggi qui) 👇La proroga versamenti ISA 2026 è arrivata, questa...
25/05/2026

𝐏𝐫𝐨𝐫𝐨𝐠𝐚 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐬𝐨𝐠𝐠𝐞𝐭𝐭𝐢 𝐈𝐒𝐀: 𝐮𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐚𝐥 𝟐𝟎.𝟎𝟕.𝟐𝟎𝟐𝟔. (Leggi qui) 👇

La proroga versamenti ISA 2026 è arrivata, questa volta, dentro un decreto nato per altro. Il D.L. 22.05.2026 n. 89 (c.d. D.L. Accise), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22.05.2026 ed entrato in vigore il 23.05.2026, contiene il differimento dei versamenti fiscali collegati alle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva.
Non si tratta di una proroga generalizzata. L'art. 6 del decreto riguarda i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi entro il limite previsto dal relativo decreto di approvazione. Per questi soggetti, i pagamenti ordinariamente in scadenza al 30.06.2026 possono essere effettuati entro il 20.07.2026 senza alcuna maggiorazione. La norma concede anche una seconda finestra. Il contribuente può versare entro il trentesimo giorno successivo al 20.07.2026, applicando sulle somme dovute una inedita maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo. Il termine aritmetico del trentesimo giorno cade il 19.08.2026, ma - tenuto conto della sospensione degli adempimenti estivi - il termine effettivo si sposta al 20.08.2026.
Il perimetro soggettivo è ampio, ed è in linea con quanto già avvenuto con una certa costanza negli anni precedenti. Il differimento non riguarda soltanto chi applica materialmente gli indicatori. Si estende anche ai contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA, compresi quelli nel regime di vantaggio di cui all'art. 27, c. 1, del D.L. 98/2011, e i contribuenti in regime forfetario disciplinato dall'art. 1, cc. da 54 a 89, della L. 190/2014. Rientrano inoltre i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, purché l'entità partecipata possieda i requisiti previsti dalla disposizione.È opportuno ricordare che i soggetti non interessati dalla proroga - persone fisiche senza partita Iva, società con ricavi superiori al limite ISA e tutti coloro che non rientrano nel perimetro dell'art. 6 del D.L. 89/2026 – devono invece versare il saldo 2025 e il primo acconto 2026 entro il 30.06.2026. Chi intende avvalersi del differimento ordinario di trenta giorni può versare entro il 30.07.2026, applicando la maggiorazione dello 0,40%.

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it

𝐅𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐚 𝐚𝐥 𝐫𝐢𝐥𝐚𝐬𝐜𝐢𝐨𝐒𝐌𝐀𝐑𝐓 𝐂𝐀𝐑𝐃 💳 Si informa la gentile clientela che siamo abilitati al rilascio, direttamen...
22/05/2026

𝐅𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐚 𝐚𝐥 𝐫𝐢𝐥𝐚𝐬𝐜𝐢𝐨
𝐒𝐌𝐀𝐑𝐓 𝐂𝐀𝐑𝐃 💳
Si informa la gentile clientela che siamo abilitati al rilascio, direttamente presso i nostri uffici di Via Murano N.8 (Cz), della Smart card o Carta Nazionale dei Servizi contenente gli elementi di sicurezza necessari per l’identificazione in rete per l’accesso ai siti istituzionali come INAIL, Agenzia delle Entrate, Regione, Comune, Camere di Commercio ecc..
Concordare appuntamento per il ritiro telefonando allo 0961/34951.

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it

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