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𝐋𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐧𝐨𝐦𝐨 𝐨𝐜𝐜𝐚𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞, 𝐚𝐭𝐭𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐥 𝐥𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞 𝐝𝐢 𝟓.𝟎𝟎𝟎 𝐞𝐮𝐫𝐨. (Leggi qui) 👇Le attività rese sotto l’egida del lavoro ...
07/09/2026

𝐋𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐧𝐨𝐦𝐨 𝐨𝐜𝐜𝐚𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞, 𝐚𝐭𝐭𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐥 𝐥𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞 𝐝𝐢 𝟓.𝟎𝟎𝟎 𝐞𝐮𝐫𝐨. (Leggi qui) 👇

Le attività rese sotto l’egida del lavoro autonomo occasionale beneficiano di un’esenzione dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dalla conseguente iscrizione alla Gestione Separata Inps. Il legislatore ha, infatti, individuato una soglia di compensi annui, al di sotto della quale le prestazioni occasionali vengono qualificate come non rilevanti ai fini dell’imposizione contributiva. Posto che nel conteggio del limite reddituale entrano in gioco le prestazioni complessivamente rese dal lavoratore, anche a beneficio di più committenti, la questione richiede la massima attenzione da parte di tutti i soggetti coinvolti nell’esecuzione del contratto.

Soglia dei 5.000 euro - Il D.L. 269/2003 contempla (art. 44, c. 2) a decorrere dal 1.01.2004 l’iscrizione alla Gestione Separata Inps per quanti esercitano attività di lavoro autonomo occasionale, a condizione che il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore a 5.000 euro. Ne consegue che l’obbligo di iscrizione all’Inps - Gestione Separata (che il lavoratore deve effettuare autonomamente una sola volta nell’arco dell’intera vita lavorativa) scatta soltanto se risulta superata la soglia descritta.
Obbligo contributivo - In parallelo all’iscrizione in Inps - Gestione Separata il superamento del limite reddituale fa scattare un obbligo contributivo a carico del committente e del lavoratore. Nello specifico, sui soli redditi che eccedono i 5.000 euro annui il committente:
- è tenuto a calcolare e versare all’Inps con Mod. F24 la quota di contributi a suo carico;
- trattiene sul compenso dovuto al lavoratore la quota di contributi a carico di quest’ultimo, da versare all’Inps con Mod. F24;
- invia apposita denuncia mensile telematica all’Inps a mezzo del Mod. UniEmens.
A quanto ammontano i contributi Inps - Sui compensi che eccedono la soglia di 5.000 euro annui il carico contributivo è ripartito 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del committente, da versare (e trattenere) con le modalità sopra descritte.
Al pari di quanto avviene per i collaboratori coordinati e continuativi (i quali scontano i contributi senza la franchigia prevista per gli occasionali) il carico contributivo varia a seconda della condizione professionale del lavoratore:
- per gli iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, i contributi sono pari al 33,72% dei compensi (di cui 11,24% a carico del lavoratore e 22,48% in capo al committente);
- per i soggetti già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria (ad esempio in qualità di lavoratori dipendenti) o già pensionati, i contributi sono pari al 24% dei compensi imponibili (di cui 8% a carico del lavoratore e il 16% in capo al committente).
Come si interpreta la soglia dei 5.000 euro - Viste le conseguenze economico-contributive previste in caso di superamento della soglia reddituale di cinquemila euro, è importante comprendere come tale soglia dev’essere interpretata.
Gli obblighi contributivi scattano solo se il lavoratore autonomo realizza (per effetto delle attività occasionali) un reddito annuo fiscalmente imponibile superiore a 5.000 euro, anche per effetto di prestazioni rese a favore di più committenti.
Il riferimento al reddito annuo (come chiarito dall'Inps con Circ. 6.07.2004 n. 103) è da intendersi nel senso che hanno rilievo gli emolumenti percepiti nell’arco di ciascun anno solare, intendendosi per tale il periodo 1.01 - 31.12.
Cosa chiedere al lavoratore occasionale - Al fine di rispettare gli adempimenti contributivi è fatto obbligo al lavoratore di:
- comunicare ai committenti, all’avvio della collaborazione, il superamento o meno della soglia reddituale;
- informare tempestivamente il committente, in costanza di collaborazione, del superamento della soglia reddituale.

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it

𝐒𝐜𝐚𝐝𝐞𝐧𝐳𝐞 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐞 𝐝𝐢 𝐒𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞. (Leggi qui) 👇Il 𝟏𝟔 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 torna un appuntamento importante con i versamenti fiscali...
04/09/2026

𝐒𝐜𝐚𝐝𝐞𝐧𝐳𝐞 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐞 𝐝𝐢 𝐒𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞. (Leggi qui) 👇

Il 𝟏𝟔 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 torna un appuntamento importante con i versamenti fiscali: IRPEF, IVA, ritenute, IRES, IRAP e altre imposte.
👉𝐈𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚: non aspettare l'ultimo giorno! Una verifica preventiva delle scadenze può evitare dimenticanze, sanzioni e inutili corse dell'ultimo minuto. La tranquillità fiscale parte dal controllo delle scadenze.
Controlla qui le scadenze:
[Scadenzario fiscale ufficiale – Agenzia delle Entrate](https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/scadenzario/main.php

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it

𝐏𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢: 𝐢 𝐝𝐞𝐭𝐭𝐚𝐠𝐥𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐞𝐝𝐨𝐥𝐢𝐧𝐨 𝐝𝐢 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔. (Leggi qui) 👇Nel rispetto della regola per cui le pensioni vengono ...
03/09/2026

𝐏𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢: 𝐢 𝐝𝐞𝐭𝐭𝐚𝐠𝐥𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐞𝐝𝐨𝐥𝐢𝐧𝐨 𝐝𝐢 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔. (Leggi qui) 👇

Nel rispetto della regola per cui le pensioni vengono pagate il 1° giorno bancabile del mese, l'Inps ha provveduto nella giornata di martedì 1.09 a liquidare in conto corrente il netto derivante dal cedolino di competenza dello stesso mese.
A partire sempre da martedì 1.09, i pensionati che optano per il pagamento in contanti possono recarsi all’ufficio postale per ritirare la somma.
Il pagamento in contanti è comunque soggetto alla soglia di 1.000 euro netti complessivi. Oltrepassato il valore, è necessario segnalare all’Inps il rapporto bancario su cui ricevere gli importi.
Analizziamo in dettaglio tutte le novità del cedolino di pensione di settembre.
Irpef e addizionali - Il compenso lordo dovuto per il mese di settembre è diminuito delle trattenute che Inps effettua per conto dell’Erario a titolo di:
- Irpef mensile;
- rate per saldo addizionale regionale e comunale anno 2025;
- rata per acconto addizionale comunale anno 2026.
Per quanto riguarda il saldo delle addizionali, quest’ultimo è dilazionato in 11 rate mensili, da gennaio a novembre dell’annualità corrente.
L’acconto, al contrario, è spalmato sempre nel 2026 in 9 rate mensili, da marzo a novembre.
Conguagli 730-2026 - Sul rateo di pensione di settembre i contribuenti che hanno indicato in dichiarazione dei redditi l’Inps come sostituto d’imposta sono interessati dai conguagli fiscali, derivanti dal calcolo definitivo dell’Irpef dovuta per l’annualità 2025.
Nel cedolino del mese è pertanto possibile trovare:
- un rimborso fiscale, se dalla dichiarazione dei redditi risulta un credito a favore del contribuente che non è stato ancora pagato ad agosto;
- una trattenuta sul netto, se dal Mod. 730 risulta un debito d’imposta.
Con riguardo a quest’ultima ipotesi, se il contribuente ha chiesto di pagare il debito fiscale a rate, le trattenute devono comunque concludersi entro novembre.
Di conseguenza, precisa la news dell’Inps, se i dati della dichiarazione sono stati trasmessi all’Istituto “dopo giugno” potrebbe “non essere possibile rispettare il numero di rate scelto dal dichiarante”.
Esposizione dei conguagli in cedolino - I rimborsi o le trattenute conseguenti alla liquidazione delle imposte con Mod. 730 sono esposti nel cedolino di settembre con voci distinte. In questo modo, precisa ancora l’Istituto, il pensionato “può comprendere più agevolmente quali operazioni sono state effettuate sulla propria pensione”.
Come controllare lo stato dei conguagli? - I pensionati che indicano in dichiarazione dei redditi l’Inps come sostituto d’imposta possono consultare lo stato dei conguagli fiscali grazie all’apposita piattaforma telematica “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino” disponibile su “inps.it - Pensione e Previdenza”.
Previo inserimento delle credenziali dell’identità digitale (utenze SPID, CIE o CNS) il contribuente ha la possibilità di:
- consultare i conguagli delle dichiarazioni Mod. 730 che l'Inps riceve dall’Agenzia Entrate;
- variare o annullare la trattenuta in cedolino della seconda rata di acconto di Irpef e/o cedolare secca.
Come scaricare la copia del cedolino? - I pensionati possono ottenere copia del cedolino collegandosi al servizio “Cedolino della pensione” presente in “inps.it - Pensione e Previdenza”.
Tra le funzionalità della piattaforma figura, oltre alla consultazione del cedolino, la possibilità di, ad esempio:
- confrontare i cedolini di più mensilità;
- conoscere le ragioni di eventuali variazioni dell’importo della pensione;
- recuperare e stampare la Certificazione Unica;
- gestire eventuali trattenute per deleghe sindacali.

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it

𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥𝐥𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐫𝐢𝐭𝐚𝐫𝐝𝐚𝐧𝐨 𝐥𝐚 𝐥𝐢𝐪𝐮𝐢𝐝𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐫𝐢𝐦𝐛𝐨𝐫𝐬𝐢 𝟕𝟑𝟎. (Leggi qui) 👇L'art. 5, c. 3-bis D.Lgs. 175/2014, consente all’...
02/09/2026

𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥𝐥𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐫𝐢𝐭𝐚𝐫𝐝𝐚𝐧𝐨 𝐥𝐚 𝐥𝐢𝐪𝐮𝐢𝐝𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐫𝐢𝐦𝐛𝐨𝐫𝐬𝐢 𝟕𝟑𝟎. (Leggi qui) 👇

L'art. 5, c. 3-bis D.Lgs. 175/2014, consente all’Agenzia Entrate di effettuare controlli preventivi sui rimborsi derivanti dai Mod. 730 entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
Il rimborso che risulta spettante al termine dei controlli è erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate al contribuente, con tempistiche diverse rispetto a chi riceve le somme in busta paga o nel cedolino di pensione. Analizziamo la questione in dettaglio.
Quando scattano i controlli dell’Agenzia delle Entrate? - i controlli preventivi scattano in presenza di un Mod. 730 (ordinario o precompilato) che presenta modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata (art. 5, c. 3-bis D.Lgs. 175/2014).
Tali modifiche operate dal contribuente devono, in alternativa:
- determinare un rimborso superiore a 4.000 euro;
- incidere sulla determinazione del reddito o dell’imposta e presentare elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Rimborso superiore a 4.000 euro - i controlli preventivi dell’Agenzia scattano, ai sensi del citato c. 3-bis, nel caso di presentazione “della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata” che determinano “un rimborso di importo superiore a 4.000 euro”.
Elementi di incoerenza: il provvedimento dell'Agenzia - la seconda macro-casistica che fa scattare i controlli dell’Agenzia delle Entrate riguarda il Mod. 730 che riporta modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata, tali da incidere sulla determinazione del reddito o dell’imposta, e che presenta elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia.
Con riguardo al Mod. 730 presentato nell’annualità corrente, si fa riferimento ai criteri definiti con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 17.06.2026, n. 182408.
Il documento precisa che gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi Mod. 730-2026 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, sono individuati:
- nello “scostamento per importi significativi rispetto ai dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente”;
- nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche.
Possono altresì essere selezionate per i controlli le dichiarazioni dei redditi, con esito a rimborso, in presenza di situazioni di rischio dovute a irregolarità rilevate negli anni precedenti.
Tempistiche di erogazione dei rimborsi - effettuati i controlli, l’Agenzia provvede a liquidare i rimborsi direttamente al contribuente, senza che intervenga il sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico). La procedura di liquidazione delle somme ha tuttavia tempistiche diverse (e, di norma, superiori) rispetto a quelle dell’erogazione in busta paga o nel cedolino di pensione.
L’Agenzia provvede infatti ad erogare i rimborsi “a partire dal mese di dicembre entro il 6° mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione” ovvero dalla “data della trasmissione, se questa è successiva” al termine sopra citato.
Modalità di erogazione dei rimborsi - l’Agenzia provvede a liquidare i rimborsi sul conto corrente bancario o postale (dotato di codice IBAN) comunicato dal contribuente con i canali indicati nelle istruzioni per la compilazione del Mod. 730-2026 (portale “agenziaentrate.gov.it – Schede informative e servizi – Dichiarazioni – 730/2026”).
Se non sono state fornite le coordinate bancarie, il rimborso è erogato tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.A.

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it

𝐍𝐮𝐨𝐯𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐝𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐢 𝐥𝐢𝐪𝐮𝐢𝐝𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐈𝐯𝐚 𝐬𝐮 𝐝𝐢𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐨𝐦𝐞𝐬𝐬𝐞. (Leggi qui) 👇Con provvedimento 28.08.2026, n. 239129 l'Agen...
01/09/2026

𝐍𝐮𝐨𝐯𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐝𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐢 𝐥𝐢𝐪𝐮𝐢𝐝𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐈𝐯𝐚 𝐬𝐮 𝐝𝐢𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐨𝐦𝐞𝐬𝐬𝐞. (Leggi qui) 👇

Con provvedimento 28.08.2026, n. 239129 l'Agenzia delle Entrate ha definito gli aspetti operativi della nuova procedura che consente all'amministrazione di liquidare, senza precludere l'ordinaria azione di accertamento, l'Iva dovuta dai contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione annuale o l'hanno presentata priva dei quadri necessari per la liquidazione dell'imposta. In tali casi, l'Agenzia può calcolare, anche con procedure automatizzate, l'imposta dovuta sulla base dei dati già in proprio possesso, ossia le fatture elettroniche emesse e ricevute, i corrispettivi telematici trasmessi allo Sdi, le comunicazioni delle liquidazioni periodiche e i versamenti effettuati, senza considerare l'eventuale credito risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente. L'esito viene comunicato al contribuente, che entro 60 giorni potrà versare tramite modello F24 imposta, interessi al 3,5% e la sanzione per omessa dichiarazione ridotta a 1/3, senza possibilità di compensazione né di rateizzazione ai sensi dell'art. 3-bis D.Lgs. 462/1997; i relativi codici tributo saranno istituiti con apposita risoluzione.

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it

VI AUGURIAMO BUONE VACANZE!Grazie per la fiducia che ci dimostrate ogni giorno. Ci rivediamo a settembre, più carichi ch...
07/08/2026

VI AUGURIAMO BUONE VACANZE!
Grazie per la fiducia che ci dimostrate ogni giorno. Ci rivediamo a settembre, più carichi che mai! ☀️🏖️🍹

𝐍𝐮𝐨𝐯𝐞 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐬𝐮𝐥 𝐟𝐫𝐢𝐧𝐠𝐞 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐭 𝐚𝐮𝐭𝐨 𝐚𝐳𝐢𝐞𝐧𝐝𝐚𝐥𝐞. (Leggi qui) 👇Il decreto Omnibus conferma i coefficienti del fring...
06/08/2026

𝐍𝐮𝐨𝐯𝐞 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐬𝐮𝐥 𝐟𝐫𝐢𝐧𝐠𝐞 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐭 𝐚𝐮𝐭𝐨 𝐚𝐳𝐢𝐞𝐧𝐝𝐚𝐥𝐞. (Leggi qui) 👇

Il decreto Omnibus conferma i coefficienti del fringe benefit per le auto in uso promiscuo introdotti dalla legge di Bilancio 2025 (10% per le elettriche, 20% per le plug-in, 50% per le altre), introducendo 2 maggiorazioni aggiuntive dal 2026: il 5% per gli optional non acquistati dal dipendente e il 50% per i veicoli più datati. Le stesse maggiorazioni si applicano anche al regime precedente basato sulle emissioni di CO2, esteso a tutto il 2025. Viene inoltre chiarito che, in caso di riassegnazione del veicolo, continua ad applicarsi la disciplina originaria; per stabilire la normativa applicabile è rilevante la sola data di concessione del veicolo al lavoratore, non più quella di immatricolazione o di stipula del contratto.

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it

𝐂𝐚𝐫𝐛𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢: 𝐩𝐫𝐨𝐫𝐨𝐠𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐬𝐜𝐨𝐧𝐭𝐨 𝐚𝐜𝐜𝐢𝐬𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐨 𝐚𝐥 𝟐𝟓 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨. (Leggi qui) 👇Nella seduta del 4 agosto, il Consiglio dei Mini...
05/08/2026

𝐂𝐚𝐫𝐛𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢: 𝐩𝐫𝐨𝐫𝐨𝐠𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐬𝐜𝐨𝐧𝐭𝐨 𝐚𝐜𝐜𝐢𝐬𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐨 𝐚𝐥 𝟐𝟓 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨. (Leggi qui) 👇

Nella seduta del 4 agosto, il Consiglio dei Ministri che ha prorogato fino al 25 agosto 2026 la riduzione di 17 centesimi al litro sul prezzo del gasolio usato come carburante, già introdotta con il decreto legge del 27 luglio 2026 e in scadenza il 6 agosto.
Dal 25 agosto, come precisato dalla Presidente Meloni, tornerà in vigore il meccanismo delle accise mobili, che consente di finanziare una riduzione delle accise sfruttando il maggior gettito IVA incassato dallo Stato quando sale il prezzo del petrolio, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
Fonte: fiscoetasse.com

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it

𝐑𝐨𝐭𝐭𝐚𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞 𝐬𝐨𝐠𝐥𝐢𝐞 𝐝𝐢 𝐭𝐨𝐥𝐥𝐞𝐫𝐚𝐧𝐳𝐚. (Leggi qui) 👇Il decorso del termine del 31 luglio 2026 impone un’attenta verifica i...
04/08/2026

𝐑𝐨𝐭𝐭𝐚𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞 𝐬𝐨𝐠𝐥𝐢𝐞 𝐝𝐢 𝐭𝐨𝐥𝐥𝐞𝐫𝐚𝐧𝐳𝐚. (Leggi qui) 👇

Il decorso del termine del 31 luglio 2026 impone un’attenta verifica in ordine alle conseguenze derivanti dal mancato versamento della prima o unica rata della definizione agevolata. La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha introdotto regole rigide sulla decadenza, parzialmente modificate dal D.L. n. 38/2026. Per inquadrare la posizione del contribuente insolvente occorre distinguere nettamente tra il pagamento in unica soluzione e il piano rateale.

Veniamo al caso del pagamento in unica soluzione. Questa fattispecie ricade nell'articolo 1, comma 95, lettera a), della Legge 199/2025, per la quale il legislatore ha ripristinato l'applicazione dei cinque giorni di tolleranza. Come confermato dall'Agenzia delle entrate-Riscossione con la FAQ n. 11, il versamento dell'intero debito è considerato valido se effettuato entro mercoledì 5 agosto 2026; pertanto, la decadenza interviene solo se il pagamento avviene oltre tale data ed in tal caso riemerge tutto il debito originario, comprensivo di sanzioni ed interessi, e le eventuali somme versate vengono imputate in acconto al debito stesso.

Totalmente diverso è lo scenario per coloro che hanno scelto di dilazionare il debito. I pagamenti rateali ricadono nell'ipotesi della lettera b) del medesimo comma 95, per la quale la norma non prevede la tolleranza dei 5 giorni. Un versamento della prima rata non eseguito entro il 31 luglio si configura pertanto come omesso o tardivo. Tuttavia, il contribuente non decade immediatamente dalla sanatoria, poiché la norma stabilisce che l'inefficacia si verifica esclusivamente in caso di mancato versamento di due rate, anche non consecutive. Il problema, quindi, viene di fatto rinviato al 30 settembre 2026: essendo consentito rimanere in arretrato con una singola rata del piano, il contribuente, attualmente, non ha perso i benefici, ma ha già utilizzato – con la prima scadenza – il beneficio dell’unica rata “saltata” tollerabile.
A fare la differenza sarà la seconda rata, in scadenza il 30 settembre 2026. Un ulteriore mancato pagamento tempestivo entro questa data comporterebbe l'accumulo di due rate insolute, determinando l’inefficacia della sanatoria.

Occorre sottolineare con forza che il mancato versamento della prima rata al 31 luglio ha già fatto venir meno il primo ed unico ritardo consentito, e che i termini successivi sono pertanto tassativi. A partire dalla seconda rata e fino alla penultima, ogni termine di versamento dovrà essere rigorosamente rispettato, senza alcuna tolleranza di 5 giorni, diversamente i benefici saranno persi. Un'eccezione è prevista unicamente per l'ultima rata del piano (ipotesi di cui alla lettera c), per la quale il legislatore ha espressamente ripristinato il periodo di tolleranza di cinque giorni.

Al fine di evitare errori, occorre inoltre ricordare (vedi FAQ n. 12) che nel prosieguo del piano, la somma versata per la rata successiva andrà sempre a coprire in automatico la rata precedente rimasta impagata. Quindi, se il contribuente omette la rata di luglio e versa regolarmente la rata di settembre, il sistema imputerà quel pagamento alla scadenza più vecchia (luglio). In questo modo la sanatoria è temporaneamente salva, in quanto vi è sempre una sola rata non pagata, ma si innesca un effetto trascinamento della rata saltata. In assenza di un riallineamento con il versamento di due rate congiunte, questo ritardo si ripercuoterà sull'ultima rata del piano. Configurandosi l'ipotesi della lettera c), e pur beneficiando in quel frangente dei cinque giorni di tolleranza, l'assenza del saldo finale determinerà la decadenza dalla rottamazione, proprio al termine del percorso.

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it

𝐈𝐥 𝐅𝐢𝐬𝐜𝐨 𝐚𝐝 𝐀𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨. (Leggi qui) 👇Le sospensioni estive dei termini fiscali non determinano un arresto generalizzato dell...
03/08/2026

𝐈𝐥 𝐅𝐢𝐬𝐜𝐨 𝐚𝐝 𝐀𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨. (Leggi qui) 👇

Le sospensioni estive dei termini fiscali non determinano un arresto generalizzato dell'azione amministrativa. Infatti, sulla base dell’attuale normativa, accanto alle tregue codificate, permangono adempimenti e attività istruttorie che proseguono senza soluzione di continuità e che richiedono un presidio operativo anche nel mese di agosto. Il quadro delle sospensioni può essere così sintetizzato:
- art. 37, c. 11-bis D.L. 223/2006: congela dal 1.08 al 4.09 i termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori;
- art. 7-quater, c. 17 D.L. 193/2016: sospende nel medesimo arco temporale i termini di 30 giorni per il pagamento delle somme da controllo automatizzato (artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972) e formale (art. 36-ter D.P.R. 600/1973);
- art. 10, c. 1, lett. a) D.Lgs. 1/2024 inibisce dal 1.08 al 31.08 l'invio delle comunicazioni di irregolarità, salvi i casi di indifferibilità e urgenza.

Le esclusioni sono numerose e insidiose. In 1° luogo, la sospensione istruttoria non opera per le richieste formulate nel corso di accessi, ispezioni e verifiche presso i locali del contribuente, né nell'ambito delle procedure di rimborso Iva. In questi casi, la documentazione richiesta dai verificatori dell'Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza in sede di controllo "sul campo", così come quella funzionale all'erogazione del rimborso, deve essere prodotta nei termini ordinari, anche in pieno agosto. In secondo luogo, nessuna sospensione riguarda l'attività di notifica degli atti impositivi: infatti, la tregua (art. 1, L. 742/1969) riguarda i soli termini processuali, sicché gli avvisi di accertamento, gli atti di recupero e gli schemi di atto possono essere validamente notificati anche a Ferragosto.
Il profilo di maggiore delicatezza operativa riguarda il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis L. 212/2000: ricevuto lo schema d’atto, il contribuente dispone di 60 giorni per le controdeduzioni ovvero, in alternativa, di 30 giorni per l'istanza di accertamento con adesione (art. 6, c. 2-bis D.Lgs. 218/1997). Ma soltanto il primo termine beneficia della sospensione 1.08 - 4.09, essendo stato qualificato dall'Agenzia delle Entrate, nelle risposte rese in videoconferenza il 5.02.2025, come termine per la trasmissione di documenti e informazioni. Viceversa, il termine per l'istanza di adesione è escluso da qualsiasi tregua, in coerenza con Cass., ord. 5.06.2015, n. 11632, che ha negato l'estensione della sospensione feriale ai procedimenti amministrativi. In concreto: per uno schema di atto notificato il 10.07.2026, le controdeduzioni scadono il 13.10.2026 (60 giorni più 35 di sospensione), mentre l'istanza di adesione va presentata entro il 10.08.2026.
Analoga attenzione merita il termine di 15 giorni per l'istanza di adesione successiva alla notifica dell'avviso preceduto da schema di atto, che l'Agenzia considera perentorio: l'istanza tardiva è invalida anche se presentata entro il termine di ricorso. Questa situazione di incertezza comporta la necessità di monitorare la Pec per l'intero mese di agosto, vista la possibilità di notifica di avvisi bonari "urgenti" (tipicamente per l’imminente decadenza dei termini di controllo) ovvero di atti impositivi e richieste connesse a verifiche o rimborsi. Viceversa, i versamenti ordinari in autoliquidazione, non rientrando nell'art. 7-quater, seguono le ordinarie scadenze, ferma la rimessione al 20.08 per i versamenti in scadenza dal 1° al 20 del mese (art. 37, c. 11-bis, n. 2). In assenza di un intervento di razionalizzazione del legislatore, la delega delle credenziali, la mappatura preventiva delle pratiche con termini non sospesi e un calendario condiviso delle scadenze di agosto costituiscono, ad oggi, l'unico presidio efficace contro decadenze non rimediabili.

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 www.Fiscaldata.it

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