Studio Spera Sergio Commercialista/Revisore Contabile

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30/04/2018

Phishing: attenzione alle false mail con oggetto “Rimborso Canone Rai”

Nuove false mail inviate in nome dell’Agenzia delle Entrate, questa volta attinenti a un fantomatico rimborso del canone Tv. Lo ha reso noto la medesima Agenzia con apposito comunicato stampa del 24 aprile 2018. Le mail hanno come oggetto “Rimborso Canone Rai” e invitano gli utenti a compilare un modulo contenuto all’interno di un sito con un nome fraudolento.
Tramite comunicato stampa datato 24 aprile 2018 l’Agenzia delle Entrate ha messo in evidenza che, negli ultimi giorni, sono tornate a circolare nuove false mail inviate in nome dell’Agenzia.
I messaggi, nel caso di specie, hanno ad oggetto il “Rimborso Canone Rai”.
Si tratta di messaggi del tutto fasulli che:
- sono inviati da un indirizzo per nulla riconducibile all’Agenzia delle Entrate;
- invitano gli utenti a compilare un modulo contenuto all’interno di un sito con un nome fraudolento (www.rimborso.rai.it)
- celano un tentativo di truffa.
L’Agenzia raccomanda, a coloro che hanno ricevuto queste mail, di eliminarle e di non cliccare sui collegamenti, soprattutto di non fornire alcun dato anagrafico ovvero i dati relativi alla propria carta d’identità.

26/02/2018

INVIO DATI ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA: invio dati per gli amministratori di condominio per gli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico.

Entro il prossimo 28 febbraio scade il termine per l’invio con modalità telematiche della comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle spese di ristrutturazione edilizia e del risparmio energetico da parte degli amministratori di condominio.

Si ricorda che mercoledì 28 febbraio scade il termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, da parte degli amministratori di condominio, della comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio, con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, antisismici e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
Soggetti obbligati alla trasmissione
Gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre dell’anno di riferimento, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le spese sostenute con riferimento:
• agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali;
• agli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La comunicazione da parte degli amministratori contiene la tipologia e l’importo complessivo di ogni intervento, le quote di spesa attribuite ai singoli condòmini, nell’ambito di ciascuna unità immobiliare.
L’adempimento va effettuato utilizzando esclusivamente il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate. Gli enti possono avvalersi inoltre degli intermediari abilitati.
Si ricorda che rientrano tra gli intermediari abilitati i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
— gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
— gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
— gli iscritti negli albi degli avvocati;
— gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
— le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
— le associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnicolinguistiche;
— i Caf – dipendenti;
— i Caf – imprese;
— i notai iscritti nel ruolo indicato nell’art. 24, della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
— coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale;
— gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari.
Tipologie di invio e scarto della comunicazione
Gli invii possono essere ordinari, sostitutivi o di annullamento; di seguito si evidenziano le differenze :
1) invio ordinario: è la comunicazione con cui si inviano i dati richiesti. E' possibile inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento. I dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati;
2) invio sostitutivo: è la comunicazione con la quale si opera la completa sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata e acquisita con esito positivo dal sistema telematico;
3) annullamento: è la comunicazione con cui si richiede l’annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente trasmessa e acquisita con esito positivo dal sistema telematico. L’annullamento di una comunicazione sostitutiva determina la cancellazione di tutti i dati contenuti nella sostitutiva, senza ripristinare quelli della comunicazione sostituita. Nel caso di scarto dell’intero file contenente le comunicazioni, inviato entro il termine del 28 febbraio, il soggetto obbligato effettua un nuovo invio ordinario entro il predetto termine ovvero, se più favorevole, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso di trasmissione di codici fiscali non validi entro il termine del 28 febbraio, il soggetto obbligato effettua un ulteriore invio ordinario, contenente esclusivamente i dati relativi ai codici fiscali segnalati, entro il predetto termine ovvero, se più favorevole, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Nei casi diversi da quelli appena evidenziati, la correzione dei dati trasmessi entro il termine di cui del 28 febbraio deve essere effettuata entro i cinque giorni successivi al predetto termine. L’annullamento dei dati trasmessi entro il termine del 28 febbraio è effettuato entro i cinque giorni successivi alla medesima scadenza. I dati contenuti nelle comunicazioni inviate sono utilizzati per la elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Cessione del credito: adempimenti dell’amministratore
Si ricorda che qualora sia avvenuta nel corso del 2017 la cessione del credito fiscale da parte di un condominio ad un soggetto terzo l’amministratore è tenuto a comunicare all’amministrazione finanziaria i dati del cedente, i dati del cessionario e la quota ceduta. Il condomino che cede il credito, se i dati della cessione non sono già stati indicati nella delibera condominiale che approva gli interventi, deve comunicare all’amministratore del condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando, oltre ai propri dati, la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo.

20/02/2018

I Modelli INTRASTAT dal 2018

Con provvedimento n. 194409 del 25 settembre 2017, l’Agenzia delle Entrate, di concerto con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e d’intesa con l’ISTAT, ha adottato alcune misure di semplificazione in merito all’obbligo di presentazione dei Modelli INTRASTAT, in attuazione dell’articolo 50, comma 6, D.L. n. 331/1993, come modificato dal D.L. 244/2016.
Il D.L. 193/2016 aveva già abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi riguardanti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea. Tuttavia, il D.L. 244/2016 ha mantenuto in vigore il suddetto adempimento comunicativo sino al 31 dicembre 2017.
Di conseguenza, dal 1° gennaio 2018, non dovranno più essere presentati gli elenchi riepilogativi – aventi periodi di riferimento a partire da tale data – relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute.
Resta, invece, inalterato l’obbligo di presentazione, entro il 25 gennaio 2018, dei modelli INTRASTAT relativi all’ultimo trimestre 2017 ed al mese di dicembre 2017, così come l’obbligo di comunicare eventuali rettifiche agli elenchi riepilogativi riferiti a periodi (mensili o trimestrali) antecedenti.
ACQUISTI
Di seguito, si espongono in forma tabellare le novità relative ai Modelli INTRA 2-bis e INTRA 2-quater.

Modello - Periodicità di presentazione - Obbligo di presentazione:
INTRA 2-bis:
Mensile, se l’ammontare totale trimestrale degli acquisti intracomunitari di beni è uguale o superiore a 200.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti
Sì, ai soli fini statistici.

Trimestrale, se l’ammontare totale trimestrale degli acquisti intracomunitari di beni è inferiore a 200.000 euro in tutti e quattro i trimestri precedenti No, né ai fini fiscali, né statistici
INTRA 2-quater Mensile, se l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute è uguale o superiore a 100.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti Sì, ai soli fini statistici
Trimestrale, se l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute è inferiore a 100.000 euro in tutti e quattro i trimestri precedenti No, né ai fini fiscali, né statistici

I contribuenti non tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi ai fini statistici, non avendo raggiunto la soglia di 200.000 o di 100.000 euro, assolvono l’obbligo mediante gli adempimenti comunicativi all’Agenzia delle Entrate di cui all’articolo 21 D.L. 78/2010, ovvero di cui all’articolo 1 D.Lgs. 127/2015, cioè con la comunicazione dei dati delle fatture obbligatoria o facoltativa.
CESSIONI
Di seguito, si espongono, invece, in forma tabellare le novità relative ai Modelli INTRA 1-bis e INTRA 1-quater.
Modello Periodicità di presentazione Obbligo di presentazione
INTRA 1-bis Mensile, se l’ammontare totale trimestrale delle cessioni intracomunitarie di beni è superiore a 50.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti Sì, ai fiscali, mentre ai fini statistici la presentazione è facoltativa se l’ammontare totale trimestrale delle cessioni intracomunitarie di beni non è superiore a 100.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti
Trimestrale, se l’ammontare totale trimestrale delle cessioni intracomunitarie di beni è inferiore o uguale a 50.000 euro per tutti e quattro i trimestri precedenti Sì, ai soli fini fiscali
INTRA 1-quater Mensile, se l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi rese è superiore a 50.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti Sì, ai fini fiscali e statistici
I MODELLI INTRASTAT DAL 2018

Con provvedimento n. 194409 del 25 settembre 2017, l’Agenzia delle Entrate, di concerto con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e d’intesa con l’ISTAT, ha adottato alcune misure di semplificazione in merito all’obbligo di presentazione dei Modelli INTRASTAT, in attuazione dell’articolo 50, comma 6, D.L. n. 331/1993, come modificato dal D.L. 244/2016.
Il D.L. 193/2016 aveva già abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi riguardanti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea. Tuttavia, il D.L. 244/2016 ha mantenuto in vigore il suddetto adempimento comunicativo sino al 31 dicembre 2017.
Di conseguenza, dal 1° gennaio 2018, non dovranno più essere presentati gli elenchi riepilogativi – aventi periodi di riferimento a partire da tale data – relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute.
Resta, invece, inalterato l’obbligo di presentazione, entro il 25 gennaio 2018, dei modelli INTRASTAT relativi all’ultimo trimestre 2017 ed al mese di dicembre 2017, così come l’obbligo di comunicare eventuali rettifiche agli elenchi riepilogativi riferiti a periodi (mensili o trimestrali) antecedenti.
ACQUISTI
Di seguito, si espongono in forma tabellare le novità relative ai Modelli INTRA 2-bis e INTRA 2-quater.

Modello-Periodicità di presentazione-Obbligo di presentazione:
INTRA 2-bis:Mensile, se l’ammontare totale trimestrale degli acquisti intracomunitari di beni è uguale o superiore a 200.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.
Sì, ai soli fini statistici.
Trimestrale, se l’ammontare totale trimestrale degli acquisti intracomunitari di beni è inferiore a 200.000 euro in tutti e quattro i trimestri precedenti.
No, né ai fini fiscali, né statistici.

INTRA 2-quater:Mensile, se l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute è uguale o superiore a 100.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.
Sì, ai soli fini statistici.
Trimestrale, se l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute è inferiore a 100.000 euro in tutti e quattro i trimestri precedenti No, né ai fini fiscali, né statistici.

I contribuenti non tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi ai fini statistici, non avendo raggiunto la soglia di 200.000 o di 100.000 euro, assolvono l’obbligo mediante gli adempimenti comunicativi all’Agenzia delle Entrate di cui all’articolo 21 D.L. 78/2010, ovvero di cui all’articolo 1 D.Lgs. 127/2015, cioè con la comunicazione dei dati delle fatture obbligatoria o facoltativa.
CESSIONI
Di seguito, si espongono, invece, in forma tabellare le novità relative ai Modelli INTRA 1-bis e INTRA 1-quater.

Modello-Periodicità di presentazione-Obbligo di presentazione:
INTRA 1-bis:Mensile, se l’ammontare totale trimestrale delle cessioni intracomunitarie di beni è superiore a 50.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.
Sì, ai fiscali, mentre ai fini statistici la presentazione è facoltativa se l’ammontare totale trimestrale delle cessioni intracomunitarie di beni non è superiore a 100.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.
Trimestrale, se l’ammontare totale trimestrale delle cessioni intracomunitarie di beni è inferiore o uguale a 50.000 euro per tutti e quattro i trimestri precedenti Sì, ai soli fini fiscali.

INTRA 1-quater:Mensile, se l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi rese è superiore a 50.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.
Sì, ai fini fiscali e statistici.
Trimestrale, se l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi rese è inferiore o uguale a 50.000 euro per tutti e quattro i trimestri precedenti.

Relativamente alla compilazione del campo “Codice Servizio” dei Modelli INTRA 2-quater e INTRA 1-quater, è inoltre prevista una semplificazione, consistente nel ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto, con il passaggio dal CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre.
Infine, si ricorda che il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 194409/2017 dispone che, per effetto delle modifiche operate ai Modelli INTRASTAT, la verifica in ordine al superamento delle soglie deve essere effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni, fermo restando che le soglie operano in ogni caso in maniera indipendente.
In pratica, a differenza della disciplina in vigore fino al 2017, il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni.
Ad esempio, se nel corso di un trimestre un soggetto passivo ha realizzato acquisti intracomunitari di beni pari a 300.000 euro e, nel medesimo periodo, ha ricevuto servizi intracomunitari per 10.000 euro, sarà tenuto a presentare mensilmente l’elenco riepilogativo dei soli acquisti intracomunitari di beni e non quello dei servizi intracomunitari ricevuti.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

14/02/2018

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06/02/2018

SPESOMETRO: PROROGA AL 6 APRILE

Lo spesometro del secondo semestre 2017 slitta al 6 aprile. La versione definitiva del provvedimento dell’agenzia delle Entrate 29190 che attua il Dl 148/2017 riguardo alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e registrate conferma questa novità e altre due: la possibilità di trasmettere i dati di importo inferiore a 300 euro attraverso il documento riepilogativo e l’allineamento dei termini della comunicazione opzionale di cui al Dlgs 127/2015 con quelli dello spesometro “obbligatorio” di cui al Dl 78/2010.
Rispetto alla bozza pubblicata il 19 gennaio, è meglio evidenziata la proroga del termine del 28 febbraio al 60 esimo giorno successivo a quello di pubblicazione del provvedimento, che pertanto viene a cadere il 6 aprile prossimo. Nella bozza, infatti, la proroga non sembrava comprendere con precisione i contribuenti che hanno esercitato l’opzione per la trasmissione di cui al Dlgs 127/2015, mentre nel provvedimento definitivo sono espressamente contemplati.

Questo regime è stato introdotto nel 2015 e prevede la possibilità di esercitare l’opzione per la trasmissione telematica delle fatture emesse e ricevute nonché, per i contribuenti che esercitano commercio al dettaglio, dei corrispettivi (esclusi, invece, dallo spesometro obbligatorio). Per chi ha esercitato l’opzione sia per le fatture sia per i corrispettivi, il legislatore ha previsto semplificazioni e vantaggi fiscali quali l’abolizione dei modelli Intra acquisti, la riduzione dei termini di accertamento di due anni se è garantita la tracciabilità per tutti gli importi superiori a 30 euro e la possibilità di ottenere i rimborsi Iva in via prioritaria entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti previsti dall’articolo 30 del Dpr 633/1972 (aliquota media, beni ammortizzabili eccetera).

Nella versione definitiva del provvedimento viene ora chiaramente prevista la proroga del termine sia per lo spesometro “obbligatorio”, sia per quello “opzionale” nonché per le integrazioni delle predette comunicazioni relative al primo semestre 2017 senza applicazione delle sanzioni.
Confermata la possibilità - per chi registra fatture di importo inferiore a 300 euro tramite il documento riepilogativo ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 6, del Dpr 695/1996 - di trasmettere, in luogo delle singole fatture, i dati relativi al singolo documento riepilogativo. A Telefisco 2018, l’agenzia delle Entrate ha precisato che l’importo del documento riepilogativo si intende comprensivo di Iva e non riguarda il solo imponibile.

In questa previsione non sono comprese le fatture annotate nel registro dei corrispettivi giornalieri, che pertanto vanno comunicate.
È, invece, chiaro che tutte queste semplificazioni si applicano anche a chi trasmette le comunicazioni opzionali, già dal prossimo invio.

Allineati, infine, i termini di invio dello spesometro opzionale con quello obbligatorio. Il Dl 148/2017 ha infatti previsto per i contribuenti che inviano lo spesometro di cui all’articolo 21 del Dl 78/2010, la possibilità di scegliere se trasmettere i dati delle fatture con cadenza trimestrale (come previsto dalla norma a regime) o se utilizzare la trasmissione semestrale anche per l’anno 2018.
Il provvedimento chiarisce ora che tale facoltà è concessa anche ai contribuenti che comunicano i dati fatture su opzione.

Nessuna previsione sulla trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche che, quindi, resta confermato per il prossimo 28 febbraio 2018, con riferimento ai dati del quarto trimestre 2017.

05/02/2018

IPERAMMORTAMENTO: REGOLE IN CHIARO PER LA SOSTITUZIONE DEL BENE AGEVOLATO

Nella disciplina degli iperammortamenti in caso di sostituzione di un bene agevolato con un altro avente un costo inferiore a quello originario, la riduzione del bonus si riflette sull’ultima quota di iperammortamento.
Se la sostituzione o l’interconnessione del bene avvengono in un periodo d’imposta successivo a quello di realizzo non è possibile fruire delle residue quote delle maggiorazioni del 150%. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate rispondendo ad alcuni quesiti sulle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2018.
Rispondendo ad alcuni quesiti l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti relativi alle novità fiscali introdotte dalla legge di Bilancio 2018 riguardanti la disciplina degli iperammortamenti.
Sostituzione del bene acquistato
In primo luogo l’Agenzia delle Entrate ha esaminato alcune delle novità riguardanti la possibilità di sostituire il bene acquistato, prevista dalla Manovra 2018, senza perdere le agevolazioni a condizione che il bene sostituito abbia caratteristiche tecnologicheanaloghe o superiori rispetto all’investimento sostenuto.
In merito è stato chiarito che qualora il costo dell’investimento sostitutivo risulti inferiore a quello originario la riduzione del bonus si riflette sull’ultima quota di iperammortamento.
Il caso sottoposto all’attenzione delle Entrate riguardava un bene con coefficiente di ammortamento del 20% e un costo storico di 1.000 euro. Tale bene, fino al momento della cessione, ha generato deduzioni aggiuntive per 750 euro (150+300+300). Ipotizzando la sostituzione del bene con un altro avente costo pari a 800 venivano chiesti chiarimenti sulle relative conseguenze fiscali.
Sul punto l’Agenzia ha precisato che, in conformità al combinato disposto dei commi 35 e 36 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2018, nel caso in cui il costo dell’investimento sostitutivo sia inferiore a quello del bene originario, la riduzione complessiva dell’agevolazione si rifletterà sull’ultima quota o sulle ultime quote di iperammortamento senza la necessità di spalmare la riduzione su tutte le quote successive alla sostituzione.
Nell’esempio, l’investimento sostitutivo genererà deduzioni residue per un importo complessivo di 450 dato dalla differenza tra 1.200 (maggiorazione complessiva che può essere dedotta) e 750 (importo delle deduzione aggiuntive già fruite). L’iperammortamento proseguirà con le quote annue così come originariamente determinate, ossia 300 fino alla concorrenza dell’importo residuo di 450.
Rispondendo ad un altro quesito, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che in caso di effettuazione di un investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione devono essere attestatati con le stesse modalità previste per l’investimento originario (dichiarazione resa dal legale rappresentante, perizia tecnica giurata o attestato di conformità).
Al fine di garantire la prosecuzione del beneficio è necessario che le suddette condizioni si verifichino nello stesso periodo d’imposta. Pertanto se la sostituzione o l’interconnessione dovessero avvenire in un anno successivo a quello di realizzo, non sarà più possibile fruire delle quote residue delle maggiorazioni del 150%.
Oneri accessori
L’Agenzia delle Entrate si è poi espressa sugli oneri accessori di diretta imputazione riguardanti investimenti iperammortizzabili. Relativamente a tali oneri valgono le stesse regole temporali dettate per il bene principale, pertanto il costo accessorio ai fini della spettanza dell’agevolazione deve essere sostenuto nel medesimo periodo previsto per il bene principale. Anche per gli oneri accessori il costo deve considerarsi sostenuto secondo le regole di competenza dettate dall’articolo n. 109 del TUIR.

02/02/2018

VOUCHER DIGITALIZZAZIONE AL VIA LE DOMANDE!!!

Da alcuni giorni è possibile prenotare il proprio "buono" sul sito del MISE che finanzia il 50% delle spese sostenute (nel limite di 10.000 euro) per la modernizzazione tecnologica della propria azienda. Il voucher digitalizzazione è un contributo introdotto dall'art. 6 del D.L. 145/2013, la cui disciplina attuativa è stata poi adottata con decreto interministeriale 23.09.2014, che prevede la concessione appunto di un “voucher” di importo non superiore a 10.000 euro nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili, finalizzato all'adozione di interventi di ammodernamento tecnologico e digitalizzazione dei processi aziendali.
Il decreto Mise del 24.10.2017 ha apportato ulteriori chiarimenti alla materia e stabilito le modalità e i termini di presentazione della domanda che, per il 2018, partono dalle 10.00 del 30.01.2018 e terminano alle 17.00 del 9.02.2018, senza tuttavia prevedere un ordine cronologico per l’attribuzione del voucher: le domande infatti si considereranno tutte pervenute nello stesso momento (così come chiariscono le FAQ pubblicate sul sito del MISE).
L’azienda interessata (non rileva il codice Ateco) deve possedere la CNS o una smart card o chiavetta USB, una PEC, essere iscritta al Registro delle Imprese e possedere un conto corrente bancario per effettuare i pagamenti, anche se non dedicato a tale scopo. Le spese devono essere avviate dopo la prenotazione del voucher (ossia l’invio della domanda) e devono essere ultimate non oltre 6 mesi dalla data di pubblicazione sul sito del Mise del cosiddetto provvedimento cumulativo di prenotazione del voucher, che altro non è che l’elenco, su base regionale, delle imprese accolte e dell’importo dell’agevolazione prenotata: deve essere emanato dal Mise entro 30 giorni dal 9.02.2018.
I beni acquistati devono essere nuovi di fabbrica o, se si acquistano servizi di consulenza, devono essere relativi a prestazioni svolte nel periodo di svolgimento del progetto.
Le spese ammissibili devono essere riferite all’acquisto di software, hardware o servizi che consentano di raggiungere alternativamente i seguenti obbiettivi (FAQ MISE n. 2): a) migliorare l’efficienza aziendale: perciò acquisto di hardware, software e servizi di consulenza specialistica. Per esempio computer, stampanti, monitor, plotter; b) modernizzazione dell’organizzazione del lavoro: le medesime spese di cui al punto a); c) sviluppo di soluzioni e-commerce: le medesime spese di cui al punto a); d) connettività a banda larga e ultralarga: perciò spese di attivazione del servizio di connettività. Tali spese devono essere strettamente correlate agli ambiti di cui ai 3 punti precedenti; e) collegamento alla rete Internet mediante tecnologia satellitare: spese relative all'acquisto e attivazione di decoder e parabole.
Tali spese devono essere strettamente correlate agli ambiti di cui ai punti a), b), c); f) formazione qualificata nel campo ICT del personale: spese per partecipazione a corsi a favore di titolari, amministratori, soci, dipendenti. Tali spese devono essere strettamente correlate agli ambiti di cui ai punti precedenti. Non sono ammissibili, per esempio, spese per beni che costituiscono una mera sostituzione di quelli già esistenti, per materiali di consumo, imposte e tasse (compresa l’IVA), canoni di leasing, ecc. (risposta 2.14 pubblicata sul sito del MISE tra le FAQ). Il voucher digitalizzazione non è cumulabile con altri contributi pubblici sugli stessi costi, perciò è cumulabile per esempio con i super e iper ammortamenti, mentre non è cumulabile con la “nuova Sabatini”.

Indirizzo

C. So Del Guercino 24
Cento
44042

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
14:30 - 19:00
Martedì 09:00 - 13:00
14:30 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
14:30 - 19:00
Giovedì 09:00 - 13:00
14:30 - 19:00
Venerdì 09:00 - 13:00
14:30 - 19:00

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