24/04/2024
Il Tribunale di Pescara (sentenza n. 241 del 6 febbraio 2024) ha affrontato la ricorrente questione che attiene all'obbligo dell'amministratore di comunicare al creditore del condominio le generalità dei condomini morosi, ovvero di coloro che sono inadempienti al pagamento delle quote a loro spettanti.
È opportuno ed utile richiamare il dettato normativo dell'art. 63, comma I e II, disp. Att. c.c. in relazione all'onere informativo posto a carico dell'amministratore per la giusta proposizione dell'azione esecutiva del terzo creditore contro i condomini che risultano insolventi nonché in ordine alla preventiva escussione di questi ultimi prima di procedere nei confronti di coloro che hanno saldato quanto dovuto.
I creditori hanno diritto ad ottenere - sempre dall'amministratore - la comunicazione dei condomini morosi ai sensi e per gli effetti dell'art. 63, comma I, disp. Att. c.c., ultimo periodo, il quale prescrive "Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi".
L'art. 63, comma II, disp. Att. c.c., stabilisce che "I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini".
Essendo l'amministratore l'unico soggetto legittimato alla comunicazione dei dati dei condomini morosi, tale adempimento risulti strettamente correlato agli obblighi che assume con il suo ruolo e funzione.
Ne deriva, altresì, che l'inottemperanza dell'amministratore alla richiesta del terzo creditore configura una sua diretta responsabilità verso i medesimi.
Il tutto è ancora più intellegibile se si considera che il disposto normativo dell'art. 63, comma I, disp. Att. c.c. prescrive un obbligo di collaborazione con il creditore motivo per cui il suo ingiustificato rifiuto è da intendersi come contrario al canone di buona fede.
Ove un condomino ometta di informare l'amministratore di eventuali variazioni, quest'ultimo ha il potere di sollecitarne l'invio e, in caso di omissione, decorsi trenta (30) giorni, poterle reperire imputando i costi per tale attività al condomino renitente.