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Buon 2026 Colleghi e Amici, questo profilo non sarà più aggiornato, in quanto attualmente ricopro la funzione di ufficia...
03/01/2026

Buon 2026 Colleghi e Amici, questo profilo non sarà più aggiornato, in quanto attualmente ricopro la funzione di ufficiale anagrafe e di stato civile.

Ringrazio tutti per le esperienze condivise e le opportunità di crescita, auspicando in un futuro migliore per gli Amministratori di Condominio, nel rispetto delle normative civilistiche/fiscali.

Ad ogni modo, consiglio di seguire il profilo del mio Collega UGO DAGNELLI, che dietro consultazione, valuterete i suoi eccellenti meriti professionali.

Ad majora per ogni ruolo che ricoprirete ❤️

La legge non fornisce indicazioni precise sulle modalità di redazione del verbale.L’articolo 1136, settimo comma, del Co...
09/02/2025

La legge non fornisce indicazioni precise sulle modalità di redazione del verbale.

L’articolo 1136, settimo comma, del Codice civile, stabilisce che delle riunioni assembleari deve essere redatto processo verbale da trascrivere nel registro condominiale, tenuto dall’amministratore.

La norma non fornisce ulteriori dettagli sulle modalità di redazione: non specifica cioè se debba essere scritto a mano o al computer, né se debba essere firmato dal presidente e dal segretario.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 27163/2017, ha chiarito che non esiste una disposizione di legge che imponga la sottoscrizione del verbale da parte del presidente e del segretario.

Pertanto, la figura del segretario non è obbligatoria e ben potrebbe essere lo stesso Presidente a scrivere il verbale.

La firma ha il valore di una scrittura privata, attestando la provenienza delle dichiarazioni, ma non incide direttamente sulla validità delle delibere.

Un verbale non firmato dal presidente e dal segretario è comunque valido, ma la loro firma rafforza il valore probatorio del documento.

La redazione del verbale dell’assemblea condominiale al computer è una pratica sempre più diffusa e accettata. La scrittura tramite supporti informatici, seguita dalla stampa e dall’inserimento nel registro verbali, garantisce una buona conservazione dei documenti e ne facilita la consultazione.

L' amministratore può redigere il verbale al computer, stamparlo, farlo firmare di pugno dai presenti e poi allegarlo al registro cartaceo.

Ma c’è anche la possibilità di inserire una firma digitale. In questo caso, il file in formato PDF con firma digitale rappresenta l’originale del verbale. La stampa e l’inserimento nel libro verbali cartaceo sono comunque consigliabili per facilitarne la consultazione, ma l’amministratore deve conservare con cura il file digitale originale come prova di autenticità.

Grazie al computer, è possibile redigere un verbale chiaro e leggibile, anche in caso di assemblee lunghe e complesse, e archiviarlo facilmente sia in formato cartaceo che digitale.

I vantaggi sono quindi numerosi:

-maggiore leggibilità e comprensibilità del testo;
- possibilità di apportare modifiche e correzioni in modo più semplice;
-facilità di archiviazione e consultazione dei verbali;
risparmio di tempo e carta.

Bellissima inaugurazione per un attività che ci porta vantaggi economici per i consumi luce-gas, con la Benedizione di P...
09/11/2024

Bellissima inaugurazione per un attività che ci porta vantaggi economici per i consumi luce-gas, con la Benedizione di Padre Clemente che auspica per la società profitti e professionalità.💪💯🙏

AVVISO NORMATIVOSecondo l'articolo 4 del decreto 104/2013, l'utilizzo di si*****te elettroniche è proibito negli spazi a...
24/10/2024

AVVISO NORMATIVO

Secondo l'articolo 4 del decreto 104/2013, l'utilizzo di si*****te elettroniche è proibito negli spazi al chiuso, pertanto non è possibile svapare nel locale ascensore, per probabili a soggetti allergici, donne in attesa, bambini fino a 12 anni e anziani.

La sanzione amministrativa, per chi denuncia legalmente il trasgressore responsabile, va da € 27,50 a € 275,00.

Le modalità di convocazione alle assemblee condominiali.Con una sentenza che risale al Giugno 2024, il Tribunale di Monz...
30/09/2024

Le modalità di convocazione alle assemblee condominiali.

Con una sentenza che risale al Giugno 2024, il Tribunale di Monza ha chiarito quali sono le modalità corrette e legali con cui è possibile convocare una assemblea di condominio.

L'amministratore è tenuto a seguire le disposizioni di legge, bisognerà dire addio a SMS, messaggi WhatsApp ed email, per tornare ai più tradizionali metodi di convocazione.

Per quanto passano essere più pratiche e veloci per i condomini che hanno la certezza di ricevere la comunicazione in tempi brevi, gli SMS, i messaggi WhatsApp così come le email non sono ammesse dalla legge, almeno per quanto riguarda le convocazioni all’assemblea condominiale.

Secondo quanto stabilito dalla legge, l’avviso può essere trasmesso solo tramite raccomandata, PEC, fax o consegna diretta a mano.

Qualora le disposizioni che regolano la validità e l’ufficialità di una convocazione in assemblea condominiale non sono rispettate, qualsiasi decisione presa nella stessa risulta nulla.

Sempre con questa sentenza, il Giudice ha sottolineato come l’onere della prova per la corretta convocazione sia a carico dell’amministratore; in altre parole spetta a quest’ultimo dimostrare che la convocazione è stata regolarmente notificata ai condomini attraverso i canali ufficiali e legalmente riconosciuti. Solo in questo modo si può, di fatto, rendere valida un’assemblea condominiale con relative decisioni; un punto fondamentale da rispettare per evitare disguidi e contestazioni tra amministratore e condomini.

*Amministrare un Condominio è una professione che richiede studio, attenzioni, onestà correttezza e preparazione**Ritrov...
29/08/2024

*Amministrare un Condominio è una professione che richiede studio, attenzioni, onestà correttezza e preparazione*

*Ritrovarsi in queste situazioni purtroppo fa pensare a molte persone che la categoria di Amministratori agisce alla stessa maniera, ma dobbiamo assolutamente fare in modo che questi episodi si riducano il più possibile a Colleghi che spero non siano momentaneamente nelle condizioni di amministrare, così da lasciar spazio a chi vuole impegnarsi con tutta la sua professionalità.*

*Al grattacielo dei vip, la torre Eurosky situata nella zona residenziale più bella di Roma vicino all'Eur, i contatori sono staccati da quasi un anno, così i facoltosi proprietari sono rimasti senza aria condizionata e acqua calda.*

*Una situazione di disagio surreale che vede protagonisti anche personaggi noti come Francesco Totti, Laura Pausini e il campione di nuoto Gregorio Paltrinieri, che hanno un appartamento di proprietà nel lussuoso grattacielo.*

*La vicenda è complessa e delicata perché da anni, secondo quanto riferito da Ecogena, società di Acea che fornisce i servizi di climatizzazione nell’edificio, l'amministrazione condominiale avrebbe smesso di pagare le bollette, accumulando debiti per quasi 1,2 milioni di euro.*

*La controversia è finita sui banchi del tribunale di Roma e negli scorsi giorni i giudici hanno deciso di procedere con il pignoramento del conto corrente intestato al condominio, generando così una serie di conseguenze per i condomini.*

*Alla base della battaglia legale tra l'amministrazione condominiale e la società Ecogena ci sarebbe la pessima gestione condominiale operata all'interno della Torre Eurosky.*

*I primi problemi sarebbero venuti a galla nell'aprile 2021 quando, durante un'assemblea dei condomini, l'amministratrice del grattacielo avrebbe chiesto e ottenuto l'approvazione di un piano di rientro di fatture rimaste in sospeso con Ecogena per oltre 500mila euro.*

*Un anno dopo la situazione è peggiore: altre bollette non sono state pagate e il debito con la società di climatizzazione è aumentato.*
*L'amministrazione condominiale chiede un ulteriore sforzo ai condomini e il pagamento di altre quote per saldare il debito, che però non vengono versate. Alcuni proprietari si insospettiscono e scoprono che il debito accumulato supera il milione di euro e la situazione precipita.*

*La società Ecogena ha deciso di passare alle vie di fatto. Dopo avere chiesto e ottenuto al tribunale di Roma il pignoramento del conto corrente condominiale, ha sospeso la fornitura dei servizi di climatizzazione nelle ore notturne a tutti i condomini dell'Eurosky Tower. Totti, Pausini e Paltrinieri, che non frequentano molto l'immobile, sono così rimasti al caldo ma non solo. La società ha anche deciso di sospendere l'erogazione dell'acqua calda e sanitaria e di raffrescamento*

*REGOLE ESTIVE**In condominio anche d'estate i problemi non vanno in vacanza.**ANAMMI, l'Associazione Nazional-europea A...
08/07/2024

*REGOLE ESTIVE*

*In condominio anche d'estate i problemi non vanno in vacanza.*

*ANAMMI, l'Associazione Nazional-europea AMMinistratori d'Immobili*

*Consigli utili per sostenere l'operato degli amministratori e tutelare i condòmini.*

*L'amministratore, in vista delle vacanze si raccomanda con un vademecum sull'estate in condominio.*

*1) Occorre prevenire guasti all'impianto elettrico.*
*Il mini-blackout è fonte di alto pericolo, quindi prima di partire in vacanza, è bene staccare la corrente elettrica o, se non è possibile, tutte le prese di tv, computer e telefono e condizionatori.*

*Tra l'altro le prese sono conduttrici di fulmini, un aspetto da ricordare in tempi di fenomeni metereologici attualmente molto violenti.*

*2) In via preventiva, è opportuno chiudere la manopola dell'acqua, per evitare qualsiasi straripamento d'acqua nel caso di rotture in casa.*

*3) I sacchetti dei rifiuti non devono essere dimenticati in casa, scatenano cattivi odori in tutto il condominio e attirano nugoli di insetti sgraditi.*

*4) Se l'antifurto suona all'improvviso disturba il vicinato.*
*Quindi occorre disporre sulla porta il numero dell'azienda installatrice, consentendo ai condòmini di risolvere in fretta l'inconveniente.*

*5) Per garantire la sicurezza di tutti, occorre chiudere il portone ed il cancello d'ingresso, per evitare facili accessi estranei al Condominio.*

*6) Considerate le serate festive trascorse con amici, parenti, in maniera conviviale , per una giusta tolleranza e per prevenire dissidi sui rumori notturni, occorre avvisare sempre i condòmini dei fuori orario per feste, incontri o cene.*

*7) Non depositare su verande e balconi oggetti fonte di pericolo, in quanto incustoditi sono altamente pericolosi e chiudere i tendaggi parasole durante la vacanza, nelle violenti bufere estive possono essere fonte di pericolo per bracci e agganci.*

*8) Tutte le quote condominiali devono essere versate prima dell'inizio della stagione estiva, per consentire l'efficienza dei servizi sempre attivi.*

*La collaborazione tra l'amministratore e i Condomini è il presupposto giusto per affrontare le tematiche condominiali.*

Il Tribunale di Pescara (sentenza n. 241 del 6 febbraio 2024) ha affrontato la ricorrente questione che attiene all'obbl...
24/04/2024

Il Tribunale di Pescara (sentenza n. 241 del 6 febbraio 2024) ha affrontato la ricorrente questione che attiene all'obbligo dell'amministratore di comunicare al creditore del condominio le generalità dei condomini morosi, ovvero di coloro che sono inadempienti al pagamento delle quote a loro spettanti.

È opportuno ed utile richiamare il dettato normativo dell'art. 63, comma I e II, disp. Att. c.c. in relazione all'onere informativo posto a carico dell'amministratore per la giusta proposizione dell'azione esecutiva del terzo creditore contro i condomini che risultano insolventi nonché in ordine alla preventiva escussione di questi ultimi prima di procedere nei confronti di coloro che hanno saldato quanto dovuto.

I creditori hanno diritto ad ottenere - sempre dall'amministratore - la comunicazione dei condomini morosi ai sensi e per gli effetti dell'art. 63, comma I, disp. Att. c.c., ultimo periodo, il quale prescrive "Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi".

L'art. 63, comma II, disp. Att. c.c., stabilisce che "I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini".

Essendo l'amministratore l'unico soggetto legittimato alla comunicazione dei dati dei condomini morosi, tale adempimento risulti strettamente correlato agli obblighi che assume con il suo ruolo e funzione.

Ne deriva, altresì, che l'inottemperanza dell'amministratore alla richiesta del terzo creditore configura una sua diretta responsabilità verso i medesimi.

Il tutto è ancora più intellegibile se si considera che il disposto normativo dell'art. 63, comma I, disp. Att. c.c. prescrive un obbligo di collaborazione con il creditore motivo per cui il suo ingiustificato rifiuto è da intendersi come contrario al canone di buona fede.

Ove un condomino ometta di informare l'amministratore di eventuali variazioni, quest'ultimo ha il potere di sollecitarne l'invio e, in caso di omissione, decorsi trenta (30) giorni, poterle reperire imputando i costi per tale attività al condomino renitente.

MOROSI AL CREDITOREAMMINISTRATORE DI CONDOMINIOL'amministratore che non comunica i dati dei morosi al creditore del cond...
05/12/2023

MOROSI AL CREDITORE

AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

L'amministratore che non comunica i dati dei morosi al creditore del condominio commette un abuso di diritto.

L'art. 63 disp. att. c.c., modificato dalla c.d. legge di riforma del condominio, prevede espressamente che l'amministratore di condominio sia tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.

I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.

Il problema è che non sempre i creditori riescono ad ottenere le informazioni necessarie per il recupero del credito.

In relazione alla ratio della disciplina, l'obbligo è soddisfatto con la comunicazione delle generalità complete dei condomini, dei dati catastali degli immobili - come iscritti nell'anagrafe condominiale -, delle quote millesimali e dell'importo dovuto da ciascuno secondo la ripartizione svolta in virtù della relativa tabella.

La mancata ottemperanza alla richiesta di pagamento, fondata su un titolo giudiziale avente ad oggetto un credito certo liquido ed esigibile, può comportare a carico del condominio anche l'obbligo di risarcire i danni patrimoniali subiti dal creditore.

Pulizie condominiali in nero, cosa si rischia e quale sanzione si applica?Le parti comuni del condominio necessitano di ...
08/11/2023

Pulizie condominiali in nero, cosa si rischia e quale sanzione si applica?

Le parti comuni del condominio necessitano di frequenti opere di gestione e manutenzione, fra cui le pulizie condominiali, un servizio indispensabile. Spesso ci si imbatte in proposte di lavoro nero, a volte perché non si assumono dei professionisti, altre volte semplicemente per risparmiare.

Si tratta di un comportamento scorretto e illegale, dato che la legge italiana vieta categoricamente ai datori di lavoro di usufruire delle prestazioni dei professionisti senza un regolare contratto e un pagamento documentato.

Spesso si pensa che tutte le responsabilità del caso ricadano sull’amministratore, poiché svolge la figura di intermediario occupandosi anche delle pratiche burocratiche e dei pagamenti.

Questo, tuttavia, non significa che le responsabilità dei condomini siano irrilevanti.

La normativa impone che il condominio abbia un proprio conto corrente postale o bancario, dal quale devono transitare tutte le somme riguardanti i pagamenti e gli incassi del condominio.

Questa regola serve, infatti, a garantire la trasparenza della gestione amministrativa

La Legge finanziaria 2017 vieta i pagamenti in contanti del condominio per le prestazioni di servizi.

Le pulizie condominiali rientrano proprio in questa categoria, pertanto il loro pagamento deve essere corrisposto con diversi strumenti:

Bonifico;
Assegno;
Assegno circolare,
carte di credito, di debito o anche prepagate.

Il condominio che viola questa norma rischia una sanzione pari a 3.000 euro. Si ricorda che non ha alcuna rilevanza l’importo del pagamento (può anche trattarsi di somme esigue al di sotto del limite dei contanti), poiché la legge chiede il pagamento tracciabile da parte del condominio nei confronti degli appaltatori di opere e servizi nell’ambito dell’esercizio d’impresa.

Indirizzo

Cerignola
71042

Orario di apertura

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