08/09/2026
Oggetto: Consegna del prospetto paga ai dipendenti.
La normativa prevede l’obbligo, per il datore di lavoro, di consegnare al lavoratore il prospetto paga in occasione della corresponsione della retribuzione.
Il cedolino può essere consegnato non soltanto in formato cartaceo, ma anche con modalità telematiche.
Il Ministero del Lavoro ha infatti chiarito che il prospetto paga può essere validamente trasmesso al lavoratore tramite posta elettronica.
È quindi possibile utilizzare:
• posta elettronica certificata (PEC);
• posta elettronica ordinaria;
• altri sistemi telematici che consentano al dipendente di accedere al proprio cedolino.
Particolare attenzione deve essere prestata alla prova dell’avvenuta consegna.
La responsabilità dell'adempimento rimane infatti in capo al datore di lavoro. Il Ministero ha inoltre precisato che, in assenza di posta elettronica certificata, la prova dell'effettiva consegna può risultare più difficoltosa.
Per questo motivo si consiglia alle aziende che intendono utilizzare l’invio tramite e-mail di:
• acquisire dal dipendente un indirizzo e-mail personale espressamente comunicato per la ricezione dei cedolini;
• conservarne evidenza;
• verificare che l’indirizzo utilizzato sia corretto e attivo;
• conservare, per quanto possibile, documentazione idonea a dimostrare l’avvenuto invio/consegna.
La firma del lavoratore apposta sul prospetto con la dicitura “per ricevuta” o “per presa visione” costituisce prova della consegna del documento, ma non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Si ricorda infatti che, dal 1° luglio 2018, le retribuzioni e gli anticipi devono essere corrisposti mediante strumenti di pagamento tracciabili e non possono essere pagati direttamente al lavoratore in denaro contante.
SANZIONI
La mancata o ritardata consegna del prospetto paga comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa:
• da euro 150 a euro 900;
• da euro 600 a euro 3.600 se la violazione riguarda più di 5 lavoratori oppure un periodo superiore a 6 mesi;
• da euro 1.200 a euro 7.200 se riguarda più di 10 lavoratori oppure un periodo superiore a 12 mesi.
Alla luce di quanto sopra, si invitano le aziende a verificare le modalità attualmente utilizzate per la consegna dei cedolini ai propri dipendenti e, in particolare in caso di invio tramite posta elettronica ordinaria, a adottare procedure che consentano di conservare adeguata evidenza dell'avvenuta trasmissione.