Soc. consulenza amministrativa, fiscale e tributaria

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Chivasso 0119131646
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Chieri 0119400632 Radici. Nella vita delle persone, le radici, sono tutto. E importante.

Il marchio Agritex ha ereditato alla nascita la radice “tex”. Se pensiamo “tex” quale radice appartenete al passato, nell’attimo della genesi,
è questo il tempo di scoprire
che il valore delle radici è immenso. Immenso in modo particolare dei significati che la radice può avere
per trasferire i sensi di valore, reputazione, storia, concretezza. Importante in modo particolare perché il futuro
ci vi

ene addosso velocemente: evoluzione e innovazione
infatti, sono parte costante di noi e di quanto che è attorno a noi
giorno dopo giorno. Il marchio, è persona: deve dare continuità ai sensi e trasferire
alle persone che incontra il background che contiene; ma non basta. Il marchio, come una persona, deve cogliere le sfide imposte dagli scenari
socio economici in continua e rapida evoluzione perciò, deve dotarsi di segni, segnali,
e parole che lo sostengano per essere chiaro, inequivocabile, sicuro, originale e
soprattutto preparato all’attualità che le persone di ogni azienda, faticosamente
giorno dopo giorno donano la loro energia per lo sviluppo
e aggiornamento della propria attività. il marchio, con le giuste radici, allora sarà l’alleato, e sigillerà nel ricordo presso i fruitori
del servizio dell’Azienda di appartenenza il patrimonio di valore, reputazione, storia, concretezza.

24/06/2022
08/10/2021

Concorso mondiale i vincitori!

13/05/2021

Il primo esemplare della pianta di cui vi parlo oggi sbarcò in Europa dalla Colombia nel 1824. La spedizione, guidata dall’esploratore e botanico tedesco

24/01/2019

BONUS VERDE PROROGATO ANCHE PER IL 2019
Riproposto anche per il 2019 il bonus verde
La Legge di Bilancio ha esteso anche per l’anno 2019 la possibilità di detrarre le spese
documentate e sostenute in relazione ad interventi di sistemazione a verde di edifici abitativi.
La proroga è contenuta nell’articolo 1, comma 68 della L. 145/2018.
Le spese detraibili
Il bonus verde, introdotto dalla legge 205/2017 (commi 12 e 13), consentirà anche per
l’annualità 2019 di poter detrarre dall’imposta IRPEF lorda la quota del 36% delle spese
documentate, con un limite di € 5.000 per unità immobiliare, per interventi su immobili ad
uso abitativo relativi a:
sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari,
pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi sopra indicati.
Inoltre, la detrazione spetta anche nel caso di spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino ad un importo massimo complessivo di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo.
Al fine di poter detrarre le spese nella dichiarazione dei redditi è richiesto che le stesse siano state effettivamente sostenute, pertanto, nel caso di spese condominiali, occorre che la quota imputabile al condomino sia stata versata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
L’Agenzia delle Entrate, il 31 gennaio 2018, intervenendo ad un incontro con la stampa
specializzata, ha precisato che per fruire della detrazione gli interventi devono avere natura
straordinaria. Pertanto, solo nell’ambito di un intervento di tale natura è ammessa la detrazione delle spese sostenute per la fornitura di piante da balcone e arbusti, anche in vasi amovibili.
Negli ulteriori chiarimenti forniti, l’Agenzia ha precisato che tra gli interventi ammessi vi sono anche quelli volti al mantenimento del buono stato vegetativo e alla difesa fitosanitaria di alberi secolari o di esemplari arborei di notevole pregio paesaggistico, naturalistico,
monumentale, storico e culturale (salvaguardati ai sensi della Legge 14 gennaio 2013 n. 10).
Non sono invece ammesse le spese sostenute per interventi effettuati in economia, ma non è preclusa la possibilità di rivolgersi a fornitori diversi nell’ambito dello stesso intervento straordinario. Pertanto, qualora l’intervento di sistemazione di un’area nel suo complesso preveda anche l’acquisto di fiori, cespugli ed alberature, il relativo acquisto potrà essere effettuato anche tramite fornitori diversi.
Infine, non sono ammesse le spese sostenute per la conservazione del verde esistente o
relative alla manutenzione ordinaria annuale dei giardini preesistenti, non connesse ad un
intervento innovativo o modificativo.
Casi particolari
Come detto, l’agevolazione spetta solo per gli interventi realizzati su edifici ad uso abitativo.
Qualora però l’intervento sia eseguito su un immobile ad uso promiscuo (ad esempio uso
abitativo e professionale), la detrazione competerà nella misura del 50%.
Se l’immobile oggetto dell’intervento viene ceduto prima del termine entro il quale sono state rateizzate le spese, salvo diverso accordo tra le parti, la detrazione non ancora utilizzata è trasferita alla persona fisica acquirente.
Mentre, in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette per intero esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale del bene.

Adempimenti
Ricordiamo infine che per detrarre le spese per questa tipologia di interventi non occorre inviare alcuna comunicazione all’Amministrazione finanziaria.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per poter usufruire della detrazione non è necessario che i pagamenti siano effettuati con i cosiddetti “bonifici parlanti” richiesti nell’ambito di altri benefici fiscali (bonus mobili, ecobonus ecc.), ma è sufficiente che il pagamento venga effettuato tramite mezzi “tracciabili”. Possono quindi essere utilizzate modalità di pagamento quali assegni, carte di credito e di debito, bancomat e bonifici ordinari.
È comunque consigliabile adottare sistemi di pagamento tracciabili che consentano anche di indicare gli elementi necessari al fine di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili (ad esempio bonifico con indicazione nella causale al pagamento di una determinata fattura).
Nel caso di pagamento a mezzo bonifico non è dovuta la ritenuta del 8% prevista dall’art. 25 delD.L. 78/2010.

Come per lo scorso anno, la detrazione nella misura del 36% delle spese sostenute (fino a 5.000 euro) è ripartita in 10 quote annuali costanti di pari importo a decorrere dall’anno di
sostenimento delle spese.

15/03/2018

Street food agricolo: l’ANCI fissa alcuni paletti
Come noto, la Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha introdotto una nuova
possibilità per gli operatori agricoli, che è quella di poter svolgere attività di somministrazione non assistita di prodotti agricoli anche mediante strutture mobili nella disponibilità dell’azienda. Si tratta del cosiddetto “street food agricolo”.
Sul tema della vendita diretta, a febbraio, sono arrivati importanti chiarimenti del Ministero, il quale ha fornito alcune precisazioni, con due diverse risoluzioni, su alcuni profili come quelli relativi alle modalità di somministrazione non assistita (posate e stoviglie riutilizzabili) e alla location in cui possono
essere svolte tali attività, con riferimento anche ad eventuali autorizzazioni e comunicazioni da presentare.
In relazione allo street food agricolo, qualche giorno fa si è espressa nuovamente anche l’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), dando il suo contributo
alla causa con la nota del 5 marzo 2018.
Le prime precisazioni fornite dall’Associazione riguardano tempi e luoghi in cui è possibile svolgere le attività di somministrazione non assistita di prodotti agricoli in strutture mobili. Per quanto riguarda il profilo territoriale, l’ANCI afferma che lo street food può essere svolto su tutto il territorio nazionale, a prescindere dall’ubicazione dell’azienda. Nessun limite si rinviene
nemmeno secondo il profilo temporale, in quanto l’attività in esame può essere svolta durante tutto l’anno.
Con riferimento alle strutture utilizzabili, l’ANCI afferma che l’imprenditore agricolo potrà utilizzare qualunque bene mobile, anche registrato, purché idoneo dal punto di vista igienico-sanitario alla vendita ed alla somministrazione non assistita di prodotti agricoli e agroalimentari. Tali beni mobili
devono essere nella materiale disponibilità dell’azienda agricola, ma non è necessario che siano di proprietà dell’imprenditore, il quale dovrà semplicemente esserne in possesso sulla base di un titolo giuridicamente valido ed efficace (comodato, affitto, ecc.).
Tra i temi ancora oggetto di discussione circa la nuova disciplina dello street food agricolo, c’è quello relativo alla possibilità di vendere prodotti cotti.
Sul punto, la nota non lascia spazio ad interpretazione e ha precisato che lo street food può avere ad oggetto esclusivamente prodotti già pronti, escludendo,
quindi, ogni forma di cottura nel luogo di vendita. Tale interpretazione prende spunto dallo stesso art. 4 del D. Lgs 228/2001, così come modificato dalla Legge di
Bilancio 2018, che, al comma 8-bis, prevede la possibilità di somministrare in maniera non assistita i prodotti oggetto della vendita diretta purché “già pronti per il consumo”.
Si tratta di un’interpretazione eccessivamente restrittiva:
infatti, se si parla di street food, non si può non immaginare salsicce, hamburger,carne, tutti prodotti che, per essere somministrati, devono necessariamente essere
cotti in loco.
Infine, nei chiarimenti dell’ANCI si precisa che lo street food agricolo può essere svolto congiuntamente alla somministrazione non assistita in azienda, con la
precisazione che, anche per il cibo di strada, valgono le medesime regole già previste con la risoluzione del MISE n. 59196 del 06/02/2018 , in base alla
quale: “non può escludersi l’utilizzo di posate di metallo, di bicchieri di vetro,nonché di tovaglioli di stoffa quando questi sono posti a disposizione della clientela
con modalità che non implicano un’attività di somministrazione, ossia quando non si
tratti di “apparecchiare” la tavola con le modalità proprie della ristorazione, ma solo mettere bicchieri, piatti, posate e tovaglioli puliti a disposizione della clientela per
un loro uso autonomo e diretto”.

05/02/2018

DECRETO BANCHE - novita' importanti- occhio alle coperture sul conto corrente!!!
Una delle novita' piu' significative dell'ultimo decreto banche riguarda la periodicita' di liquidazione degli interessi che passano da una periodicita' libera (trimestrale o semestrale) ad un vincolo annuale. Relativamente all'Anno 2017 quindi gli interessi passivi ANNUALI saranno liquidati al 31 Dicembre ma con addebito al 1 Marzo 2018. Praticamente mentre prima la liquidazione avveniva trimestralmente con riscontro sull'estratto conto e quindi con il pagamento diluito durante l'anno, ora la liquidazione avviena si' al 31/12 ma con addebito al 1 marzo dell'Anno successivo. Le conseguenze per le aziende sono: capacita' di far fronte ad una uscita di cassa improvvisa con tutte le rate raggruppate in un solo prelievo. Poche aziende sono pronte a questa modalita', non avendo percepito che durante il 2017 non hanno versato interessi ma solo commissioni e le spese. Quindi le imprese ignorano che il 1 Marzo 2018 le banche addebiteranno ai clienti in un'unica soluzione la totalita' degli interessi causando ammanchi di cassa importanti che porteranno molte aziende all'utilizzo dei fidi a revoca disponibili.

02/02/2018

IN ARRIVO L’OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

Dal prossimo giugno le novità di una rivoluzione annunciata dal 1 gennaio 2019 saranno ammesse esclusivamente fatture elettroniche, ma già dal mese di giugno 2018 questo obbligo viene anticipato per le cessioni di carburanti. Le imprese agricole pertanto dovranno essere preparate a ricevere le fatture elettroniche dai fornitori già a partire dal 1° luglio 2018. L’introduzione della fatturazione elettronica rivoluzionerà tutto il sistema organizzativo e contabile delle imprese, comprese quelle agricole. Infatti, le fatture non verranno più compilate e spedite ai clienti, ma si dovrà utilizzare il Sistema di Interscambio (SDI) secondo il formato allegato al DM n. 55 del 3 aprile 2013, (XML), oppure tramite altri formati standard qualora fossero introdotti. I soggetti passivi IVA, comprese le imprese agricole, potranno avvalersi di intermediari (commercialisti, associazioni di categoria), attraverso accordi tra le parti, per la trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio, fermo restando il mantenimento di tutte le responsabilità in capo alla impresa emittente. Le fatture elettroniche emesse nei confronti di soggetti non passivi IVA (privati) saranno rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate; chi emette la fattura, però, dovrà produrne una copia analogica su carta. Anche gli imprenditori agricoli esonerati saranno coinvolti da queste nuove disposizioni in quanto l’autofattura sarà emessa dall’acquirente e quindi in formato elettronico. Se tra soggetti passivi IVA non viene emessa la fattura in formato elettronico, la stessa si intende omessa e quindi scatta la sanzione dal 90 al 180% dell'IVA. L'acquirente può evitare la sanzione, se non riceve la fattura entro quattro mesi dall'acquisto, emettendo autofattura ma sempre in formato elettronico. La conservazione delle fatture è assolta mediante la trasmissione con il Sistema dell'Interscambio. Con l’entrata in vigore della fatturazione elettronica, saranno introdotte norme agevolative fra cui il termine di decadenza per l'attività di accertamento (IVA e imposte dirette) ridotto di due anni. Con l’introduzione della fatturazione elettronica, l’Agenzia delle Entrate fornirà direttamente ai contribuenti gli elementi informativi per la liquidazione periodica IVA, la dichiarazione IVA e redditi precompilata, nonché le bozze dei modelli F24 recanti l'ammontare delle imposte dovute.

Indirizzo

Via Emilio Gallo N. 29
Chivasso
10034

Orario di apertura

Lunedì 08:30 - 12:30
14:00 - 17:30
Martedì 08:30 - 12:30
Mercoledì 08:30 - 11:30
14:00 - 17:30
Giovedì 08:30 - 12:30
Venerdì 08:30 - 11:30
14:00 - 17:30

Telefono

+390119131646

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