Baldi Marco Assicurazioni

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15/11/2020

Sinistro causato in Italia da veicolo straniero

Cosa fare se in Italia si rimane vittime di un sinistro causato da un veicolo straniero con targa estera?

Molti si possono trovare a dover rispondere a questa domanda, specialmente nel periodo estivo in cui tantissimi turisti arrivano direttamente in Italia con la propria autovettura. In questi casi non è infatti possibile utilizzare la procedura ordinaria denunciando il sinistro alla propria compagnia, né tanto meno è percorribile la strada di richiedere il risarcimento alla Compagnia estera in quanto comporterebbe dei costi e delle difficoltà non accettabili.

Per tali ragioni, è stato istituito dal nostro ordinamento un Ente apposito, chiamato a ricevere e gestire le denunce dei sinistri con veicoli immatricolati all’estero. Tale Ente è l’Ufficio Centrale Italiano (spesso abbreviato in UCI) ed è regolato dagli artt. 125 e 126 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209 del 2005).

Come richiedere il risarcimento dei danni

La richiesta di risarcimento danni (materiale e/o fisici) e tutta la documentazione necessaria dovranno quindi essere inviati all’UCI Corso Sempione, 39 – 20145 Milano
tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure in alternativa a mezzo PEC a: [email protected].

Chiaramente essendo i due sistemi alternativi se si invia la PEC non serve la raccomandata.

I dati da indicare obbligatoriamente sono:

Data e località dell’ incidente
Nazionalità e targa del veicolo estero
Descrizione del veicolo estero
Tipologia (autovettura, autocarro, autoarticolato, moto, ecc.)
Marca e modello (ad es. Fiat Punto, Opel Astra, ecc.)
Breve descrizione dell’incidente
Copia della constatazione amichevole d’incidente (modulo CID)
Estremi dell’autorità eventualmente intervenuta dopo l’incidente (Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Municipale, ecc.), con l’esatta indicazione del Comando di appartenenza e della località
L’UCI verificherà la copertura assicurativa del veicolo estero e incaricherà una Compagnia assicurativa italiana della gestione del sinistro.

La procedura

Qualora il veicolo estero risulti assicurato, la Compagnia italiana designata effettuerà le ordinarie verifiche sul sinistro, stimando i danni subiti e formulando un’offerta risarcitoria. Ai sensi dell’articolo 125 comma 5 bis Dlgs 209/2005, il termine previsto dalla legge per formulare l’offerta o motivare il diniego è di 3 mesi. Ma se invece il veicolo estero non dovesse risultare assicurato o la garanzia assicurativa non risulti in ogni caso operante, il danneggiato dovrà rivolgersi al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

03/04/2020

Anche in questa situazione emergenziale Vi siamo vicini per le Vostre tutele, non esitate a contattarci per preventivi Rca e tutela personale, siamo presenti su whats app, Telegram e messanger, Inviateci le Vostre richieste e saremo lieti di risponderVi
Contatto whats app e telegram 3473804933

29/10/2019

Surroga dell’assicuratore e diritto all’intero ammontare delle somme erogate, non decurtato della quota riferibile al concorso di colpa

L’assicuratore che agisce in surroga, ai sensi dell’art. 1916 c.c., nei diritti dell’assicurato-danneggiato, ha diritto di ottenere l’intero ammontare delle prestazioni erogate, non decurtato, cioè, della quota riferibile al concorso di colpa, il quale opera, invece, come limite della rivalsa, nel senso che questa non può mai superare la somma complessivamente dovuta dall’autore del danno per effetto del concorso di colpa del danneggiato.

Tribunale di Roma sez. XVII, sentenza del 17 giugno 2019 n. 12782

28/08/2019

Natura unitaria del danno non patrimoniale

29 Luglio 2019

Nella liquidazione dei danni non patrimoniali appare più corretto liquidare un’unica voce di danno, calcolata sulla base delle tabelle milanesi ai fini della valutazione del danno biologico, e oggetto di adeguata personalizzazione al fine di ricomprendere in tale risarcimento il ristoro di ogni pregiudizio subito dalla persona considerata non in chiave statica (lesione del bene giuridico salute intesa come integrità fisica) bensì dinamico-relazionale (lesione del bene giuridico salute intesa come benessere), valorizzando cioè il profilo – attinente al danno c.d. conseguenza – del pregiudizio continuativamente risentito dalla persona nei diversi momenti e contesti in cui trova esplicazione la propria personalità, secondo un giudizio standardizzato (c.d. tipicità sociale delle attività precluse o compresse, e delle relative implicazioni psicofisiche secondo l’id quod plerumque accidit) e ciò nondimeno adeguato alla specificità del caso concreto.

Tribunale di Piacenza, sentenza del 21/05/2019 n. 319

27/08/2019

Dequalificazione professionale: risarcimento del danno per violazione dell’art. 2103 c.c.

8 Agosto 2019

La dequalificazione professionale può essere soggetta a risarcimento del danno non patrimoniale, per violazione dell’articolo 2013 del codice civile.

La citata disposizione, al comma 1, prevede che il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto… ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte.

Si tratta di protezione tradizionalmente intesa come di contenuto inderogabile, rispetto alla quale dell’art. 2103 c.c., comma 2, sancisce la nullità di ogni patto contrario.

La norma è violata, avuto riguardo alla libertà e alla dignità del lavoratore nei luoghi in cui presta la sua attività ed al sistema di tutela del suo bagaglio professionale, quando il dipendente venga assegnato a mansioni inferiori.

L’inadempimento datoriale può comportare un danno da perdita della professionalità di contenuto patrimoniale che può consistere:

· sia nell’impoverimento della capacità professionale del lavoratore e nella mancata acquisizione di un maggior saper fare

· sia nel pregiudizio subito per la perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno o di ulteriori potenzialità occupazionali.

Invero, la violazione dell’art. 2103 c.c., può pregiudicare quel complesso di capacità e di attitudini definibile con il termine professionalità, che è di certo bene economicamente valutabile, posto che esso rappresenta uno dei principali parametri per la determinazione del valore di un dipendente sul mercato del lavoro.

Il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma può essere provato dal lavoratore anche mediante il meccanismo presuntivo, secondo i dettami dell’art. 2729 c.c., attraverso l’allegazione di elementi gravi, precisi e concordanti.

In definitiva, una volta adempiuto l’onere di allegazione da parte del lavoratore – qui non in discussione – preludio alla formazione della prova anche in via di presunzione, per quanto sinora detto, compete al giudicante di procedere alla quantificazione del danno, anche in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.

I criteri di valutazione equitativa, la cui scelta e adozione è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, devono consentire una valutazione che sia adeguata e proporzionata, in considerazione di tutte le circostanze concrete del caso specifico, al fine di ristorare il pregiudizio effettivamente subito dal danneggiato.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 20 giugno 2019 n. 16596

25/08/2019

Preventivo dei danni subiti dal veicolo a seguito di un sinistro

2 Agosto 2019

A fronte di un sinistro stradale e della conseguente richiesta di risarcimento dei danni subiti dal veicolo, il preventivo di riparazione non seguito da una fattura, in difetto di ulteriori elementi di prova di cui costituisca riscontro, è un documento privo di valenza probatoria, trattandosi pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio e non confermato dal compilatore.

Ciò vale maggiormente nell’ipotesi in cui non venga fornita la prova che i prezzi indicati siano conformi a quelli di listino e non venga indicato il costo unitario della manodopera e le ore necessarie per il ripristino del veicolo, venendo meno così la possibilità di ogni verifica sulla congruità.

Il preventivo di riparazione redatto da un terzo può, tuttavia, essere valutato ex art. 2729 c.c., se unito ad altri elementi di prova di cui costituisca un riscontro.

Infatti, può costituire un riscontro di elementi forniti aliunde, che corrobora quelli e ne è corroborato, fermo restando che esso, esclusivamente da solo e in sé considerato, non è che una valutazione, ovvero la comparazione di uno stato di fatto con una operazione economica.

Tribunale di Nola sez. I, 15/05/2019 n. 1094

06/03/2019
12/12/2018

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Auto senza assicurazione, stangata in arrivo per i furbettiPer chi viaggia su vetture prive di RcAuto decurtazione di 5 ...
05/12/2018

Auto senza assicurazione, stangata in arrivo per i furbetti

Per chi viaggia su vetture prive di RcAuto decurtazione di 5 punti dalla patente e per i casi di recidiva raddoppio delle sanzioni amministrative (da 1.682 euro a 6.574 euro). Emendamento della Lega al Senato al del

Sono circa tre milioni - fonte Ania - le auto che in Italia circolano senza assicurazione. Ma, per contrastare il fenomeno, qualcosa si muove: le novità arrivano nel provvedimento di conversione in legge del decreto fiscale visto che al Senato è stata proposta una modifica al Codice della Strada all'art. 193, emendamento 23.0.1 presentato dalla Lega (firmatari Montani, Saviane, Romeo) con il nuovo art. 23-bis, titolato "Disposizioni urgenti in materia di circolazione".

In pratica le sanzioni di base rimangono invariate (da 841 a 3.287 euro) ma chi viene "beccato" al volante di una vettura senza copertura RcAuto si vedrà decurtati 5 punti dalla patente (10 per i neopatentai). E nel caso di recidiva, in un periodo di due anni, si prevede il raddoppio delle sanzioni amministrative (da 1.682 euro a 6.574 euro), la sanzione amministrativa della sospensione della patente da uno a due mesi, oltre alla decurtazione di 5 punti dal permesso di guida per ogni violazione.

Non solo: in caso di recidiva, se si effettua il pagamento in misura ridotta e se poi viene corrisposto il premio assicurativo per almeno sei mesi, il veicolo con cui è stata commessa la violazione non viene immediatamente restituito ma sottoposto a fermo amministrativo per 45 giorni, che decorreranno dal giorno del pagamento della sanzione. Altra novità relativa ai recidivi, è quella che la restituzione del veicolo è subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo e solo se il conducente coincide con il proprietario del veicolo. Questo per contrastare il fenomeno di chi preferisce abbandonare i veicoli, con la successiva confisca da parte dello Stato.

Non mancano però i problemi: "Ma come intercettare i recidivi - spiega infatti Spiega Luigi Altamura, reponsabile delle polizie Municipali dell'Anci e Comandante Corpo Polizia Municipale di Verona - se gli organi di polizia stradale spesso ritardano ( causa di problemi organizzativi o per le scarse risorse umane a disposizione o per errori materiali) gli inserimenti dei verbali con decurtazione punti, attraverso specifiche comunicazioni delle violazioni all'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida? Serviranno sicuramente controlli e interrogazioni immediate alle banche-dati. Come ben sappiamo le tipologie di doppie violazioni nel biennio (come quella prevista dall'art. 173, sull'utilizzo del cellulare alla guida) che fanno scattare le sospensioni della patente, sono di difficile attuazione".

"Altra novità prevista dall'emendamento approvato al Senato - spiegano poi all'Asaps, associazione amici polizia sttadale - è la modifica al comma 3 dell'art. 193 del CdS delle sanzioni amministrative ridotte, quando prevede una sanzione amministrativa diminuita non più ad un quarto ma alla metà del minimo edittale, se l'assicurazione viene resa operante entro 15 giorni dalla scadenza indicata dall'art. 1901, secondo comma del codice civile, oppure entro 30 giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, se l'interessato esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo".

Il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria" è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.247 del 23-10-2018 e deve essere convertito in legge entro il prossimo 23 dicembre. E si parla di una approvazione rapida, con la richiesta di fiducia da parte del governo

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29/06/2018

"Alberi troppo vicini,
fuorilegge migliaia di strade"

La Cassazione: tronchi pericolosi, devono essere ad almeno sei metri dall'asfalto. La sentenza per un incidente a Foligno, condannata l'Anas. "La sola alternativa sono i guardrail"

Tutti gli alberi, anche quelli secolari che si trovano entro sei metri dalle strade extraurbane, sono fuorilegge. È, questo, l'innovativo principio giuridico di sicurezza stradale stabilito dalla Cassazione nella sentenza di condanna per omicidio colposo al capo cantoniere dell'Anas di Foligno, Bruno Bruni. Secondo la Corte suprema, l'uomo avrebbe dovuto provvedere a mettere in sicurezza ("predisponendo un idoneo guardrail nel tratto di strada dove si trovava la pianta"), la statale "centrale umbra" orlata da una fila di alberi secolari, bellissimi da vedere, ma pericolosissimi per gli automobilisti. Se l'avesse fatto, Michela Crucianelli non si sarebbe schiantata a bordo della sua vettura contro uno di quei platani-killer. E non sarebbe morta.

L'articolo 26 del regolamento che dà attuazione al codice della strada entrato in vigore il primo gennaio del 1993 aveva vietato la presenza di alberi entro una distanza minima di sei metri. Pareva, però, che quella norma non fosse retroattiva, ovvero che non fosse riferita agli alberi preesistenti, ma solo a quelli piantati da quel momento in poi. Ci sono voluti 17 anni affinché la Cassazione dirimesse questo equivoco, decidendo una volta per tutte che il divieto vale per tutto il patrimonio arboreo che orla le strade extraurbane, sia quello precedente il '93, sia quello successivo.

La sentenza che ha condannato a un anno e sei mesi il cantoniere dell'Anas di Foligno costituisce ora un punto di riferimento sia per tutti i tribunali e le procure d'Italia. Sia per gli enti proprietari delle statali extraurbani, in particolare l'Anas e le Province che d'ora in avanti dovranno stanziare ingenti investimenti per mettere in sicurezza le strade alberate. L'avvocato civilista Sandra Gracis è la prima ad essersi ispirata alla sentenza della Suprema corte per riaprire una vecchia causa. "Tutti i parenti di automobilisti morti avvenuti nell'ultimo decennio contro un albero - spiega il legale - possono ora fare una causa civile per ottenere un indennizzo". "Ho subito citato l'Anas - aggiunge l'avvocato Gracis - per la morte di Tommaso Rossi, schiantatosi l'11 giugno del 1996 (allora aveva 28 anni) contro un platano della statale "Pontebbana" fra Treviso e Conegliano. Una strada del Trevigiano sulla quale sono morti contro gli alberi decine di automobilisti". In tutta Italia ci sono migliaia di chilometri di strade extraurbane che hanno sul ciglio alberi killer. L'Aci, da alcuni anni, ha deciso di non proseguire più nel censimento degli incidenti stradali contro gli alberi. Ma le vittime restano ogni anno centinaia.

L'ultima, una ragazza di 17 anni, Claudia Martignago, schiantatasi contro una pianta sabato notte sulla statale che porta a Maser, in provincia di Treviso. "Non è giusto - commenta Gian Marco Sardi, della Società Italiana di Psicologia della Sicurezza Viaria - dare la colpa agli alberi. L'incidente è sempre la risultate dell'interazione di tre fattori: uomo, veicolo ed ambiente. Per aumentare realmente il livello di sicurezza e diminuire il numero di incidenti, morti e feriti è necessario intervenire al massimo e in modo concertato su tutti e tre i fattori. Quindi anche con la messa in sicurezza di guardrail, alberi, ma anche pali della luce, non percepiti come pericolosi, ma strutturalmente più rischiosi di altre situazioni".

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