R.C. Auto -40% - Consulenza Assicurativa Indipendente

R.C. Auto -40% - Consulenza Assicurativa Indipendente R.C. Auto -40% guida ed assiste il cliente nella scelta e nella gestione della polizza R.C. Auto più conveniente.

R.C. Auto scaduta?Hai 30 giorni per rinnovarla.Il decreto Cura Italia ha stabilito una proroga di ulteriori 15 giorni (c...
06/04/2020

R.C. Auto scaduta?
Hai 30 giorni per rinnovarla.

Il decreto Cura Italia ha stabilito una proroga di ulteriori 15 giorni (che si sommano ai 15 già previsti dalla legislazione vigente) per tutti coloro a cui l'assicurazione scade nel periodo che va dal 21 febbraio al 30 aprile 2020.
Al termine dei 30 giorni dalla scadenza, l’assicurato potrà rinnovare la polizza con la sua compagnia o cambiare assicuratore, senza obbligo di disdetta.
Attenzione però: il raddoppio del normale periodo di tolleranza non è valido per le garanzie accessorie alla R.C. Auto.
Per cui se nella tua polizza è compresa la garanzia incendio e furto devi sapere che trascorsi i primi 15 giorni dalla scadenza del contratto la copertura non sarà più efficace.

E ricordati.
Con noi risparmiare sulla tua polizza R.C. Auto è molto più facile.
Perchè noi stiamo veramente dalla tua parte.

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La polizza auto è un obbligo di legge, nonostante questo è importante scegliere quella più vantaggiosa rispetto alle pro...
22/02/2019

La polizza auto è un obbligo di legge, nonostante questo è importante scegliere quella più vantaggiosa rispetto alle proprie esigenze.

Il primo passo è quello di confrontare diversi preventivi in base alla propria classe di rischio.
Per poter scegliere, è necessario conoscere e comparare quali siano le condizioni delle varie compagnie assicurative.

E qui nasce il primo problema per i clienti.

Infatti, è praticamente impossibile per un cliente orientarsi nel mercato assicurativo italiano.

Esiste a riguardo una ricerca, condotta da Capgemini in collaborazione con Efma per conto di ANIA, sulla soddisfazione degli automobilisti dopo che hanno stipulato la propria assicurazione auto che non lascia dubbi in merito.

I risultati mostrano come solo il 32% degli automobilisti si dichiara soddisfatto della compagnia assicurativa con cui hanno scelto di sottoscrivere una polizza auto.

La ricerca ha riguardato un campione di 15.500 automobilisti: ben il 70% di loro ha dichiarato che, allo scadere dalla polizza, vorrebbe cambiare compagnia assicurativa.

Quindi solo un italiano su tre è disposto a rimanere assicurato con la stessa polizza per più di un anno.

Manco a dirlo quello che in molti intervistati hanno lamentato è l’alto livello dei costi di polizza e le carenze delle compagnie assicurative nella cura del cliente.

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Con la legge 221/2012 è stata sancita l’abolizione del tacito rinnovo per le polizze auto: il contratto assicurativo si ...
22/02/2019

Con la legge 221/2012 è stata sancita l’abolizione del tacito rinnovo per le polizze auto: il contratto assicurativo si estingue quindi automaticamente al momento della sua scadenza naturale.

In questo modo decade la precedente regola del “silenzio-assenso”, con la conseguenza che il contratto di responsabilità civile auto non potrà avere una durata maggiore di 12 mesi e non potrà essere rinnovato alla scadenza senza che sia manifestata un’esplicita volontà in questo senso da parte del contraente della polizza.

Inoltre, la nuova normativa ha stabilito l’obbligo per le compagnie assicurative di comunicare con un preavviso minimo di 30 giorni all’assicurato la scadenza della garanzia, allo scopo di evitare per quanto è possibile il rischio di eventuali dimenticanze.

Presta comunque sempre attenzione alla data di decorrenza del tuo contratto, per non rischiare di incorrere in conseguenze anche gravi derivanti dalla circolazione senza la copertura assicurativa obbligatoria per legge.

Le compagnie assicurative sono obbligate a garantire la copertura assicurativa anche per i 15 giorni successivi alla scadenza del contratto.

E questo anche se l'assicurato non rinnova la polizza con la stessa compagnia.

E ricorda.
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Le garanzie accessorie sono delle coperture assicurative che è possibile aggiungere al momento della sottoscrizione dell...
22/02/2019

Le garanzie accessorie sono delle coperture assicurative che è possibile aggiungere al momento della sottoscrizione della polizza R.C. Auto.

Per mettersi alla guida di un veicolo in tutta sicurezza è consigliabile completare la R.C. Auto tradizionale, obbligatoria per legge, con una serie di coperture aggiuntive, denominate garanzie accessorie.

In questo modo è possibile assicurare anche la propria persona e lo stesso veicolo dai danni contro cui generalmente non si è coperti e garantirsi una tutela nel maggior numero di situazioni.

Di seguito un elenco delle garanzie accessorie più diffuse per l’assicurazione auto e moto:

• Assicurazione Furto Incendio, che spesso vengono offerte in abbinamento dalle compagnie assicurative

• Assicurazione Cristalli, che indennizza le spese per la sostituzione o riparazione dei cristalli dell’autovettura a causa di rotture provocate da terzi o da eventi accidentali.

• Assicurazione Kasko, che copre i cosiddetti danni propri, cioè del proprio veicolo.
Esistono due forme di Kasko:

- Completa: è la forma più estesa e copre per il danneggiamento o la distruzione del veicolo o di sue parti a seguito di ribaltamento ed uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private, indipendentemente dalla responsabilità dell’assicurato
- Minikasko: la forma meno estesa e rimborsa solo i danni propri derivanti da collisione con un altro veicolo identificato, cioè di cui si possiedono i dati della targa

• Assicurazione Tutela legale, che prevede la copertura delle spese per la consulenza e l’assistenza legale necessarie quando l’assicurato debba far valere i propri diritti a seguito di procedimenti civili, penali o amministrativi

• Assicurazione Infortuni conducente, che copre tutti gli infortuni subiti dall’assicurato sofferti a causa della circolazione stradale.
E' una polizza importante perché, in caso di incidente con colpa, la sola R.C. Auto non prevede il risarcimento per il conducente del veicolo

• Assicurazione Assistenza Stradale, che comprende il recupero del veicolo rimasto fermo in strada e il traino del veicolo alla prima autofficina. Se le riparazioni richiedono più di 8 ore di manodopera o più di 24 ore in officina l'assistenza deve coprire anche le spese di soggiorno dell’assicurato

• Assicurazione Eventi naturali, che tutela contro i danni subiti dal veicolo a causa di situazioni atmosferiche gravi, come grandine, alluvioni o terremoti.

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La denuncia verso la propria compagnia di un sinistro avvenuto con un altro veicolo è obbligatoria per legge.Nel caso in...
22/02/2019

La denuncia verso la propria compagnia di un sinistro avvenuto con un altro veicolo è obbligatoria per legge.

Nel caso in cui si sia responsabili, ciò va fatto entro tre giorni dalla data dell’incidente, come stabilito dal Codice Civile: il termine è indicatorio e non perentorio, ovvero non fa perdere il diritto al risarcimento del danno sofferto.

La denuncia di sinistro va fatta compilando il modulo CID in tutte le sue parti, per velocizzare la procedura di liquidazione del sinistro.

A questo scopo è fondamentale che ci sia una collaborazione tra le parti coinvolte nell’incidente.

In caso di disaccordo sugli eventi causa del sinistro, si potrà richiedere l'intervento dell'autorità.

È necessario quindi raccogliere tutti gli elementi utili seguendo queste indicazioni:

• Compilare la constatazione amichevole di incidente, conosciuta anche come modulo blu: più informazioni si inseriscono nel CID più sarà facile ottenere il risarcimento del danno se non si ha colpa

• Firmare il modulo e farlo firmare anche all'altro guidatore (la doppia firma permette di prevenire le contestazioni e di procedere più rapidamente alla liquidazione), trattenerne due copie e consegnare le rimanenti all'altro o agli altri guidatori. Se una delle parti si rifiuta di firmare il modulo, il documento non varrà come constatazione amichevole, ma potrà essere usato comunque dall’assicurato per denunciare l’avvenuto sinistro

• Raccogliere i dati fondamentali per la denuncia anche se non si è in possesso del modulo blu. Si consiglia di annotare:

- data, luogo e ora del sinistro

- tipo e targa dell'altro veicolo coinvolto

- nome della compagnia assicurativa dell'altro guidatore (il nome è presente sul contrassegno esposto sul parabrezza del veicolo)

- dati anagrafici e numero di telefono dell’altro conducente

- generalità del proprietario del veicolo coinvolto se diverso dal conducente

- descrizione dettagliata dell'incidente e dei danni materiali visibili

- generalità dei feriti se ci sono

- generalità dei possibili testimoni

- segnalazione dell’intervento di eventuali autorità

Per quanto riguarda il risarcimento, se l’incidente rientra nei casi che prevedono l’indennizzo diretto, ci si deve rivolgere alla propria compagnia assicurativa.
Se invece tale procedura non è applicabile, la richiesta di risarcimento va inviata alla compagnia della controparte.

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Quando si sottoscrive una polizza assicurativa è bene fare attenzione alle clausole di esclusione e rivalsa inserite nel...
22/02/2019

Quando si sottoscrive una polizza assicurativa è bene fare attenzione alle clausole di esclusione e rivalsa inserite nel contratto.

Le clausole di esclusione e rivalsa si riferiscono a una serie di ipotesi, spesso legate a cattive condotte del guidatore assicurato, per le quali la compagnia non copre il danno causato a terzi, ma lo fa ricadere sull'assicurato stesso.

In caso di incidente la compagnia è comunque obbligata a risarcire il terzo danneggiato, ma avrà il diritto di chiedere al contraente/assicurato la restituzione totale o parziale della somma pagata: questo è il cosiddetto diritto di rivalsa.

Nel contratto di assicurazione auto, alla voce clausola di esclusione e rivalsa, verranno elencati tutti i casi in cui la compagnia può chiedere il rimborso all’assicurato avvalendosi del diritto di rivalsa.

Di seguito alcune delle ipotesi più comuni di rivalsa:

• Guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe

• Guida senza patente o con patente scaduta, revocata o sospesa

• Guida da parte di chi ha superato gli esami, ma non ha ancora la patente oppure ha una patente non conforme al veicolo che sta guidando

• Nel caso di danni ai passeggeri se il loro numero è superiore a quello previsto nel libretto di circolazione

• Informazioni false o incomplete date dall’assicurato al momento della stipula del contratto

• Altre specifiche limitazioni contenute nella polizza nell’articolo "cause di rivalsa"

Oltre a queste ipotesi ricordiamo che può essere causa di rivalsa la violazione da parte dell’assicurato di particolari clausole concordate e introdotte in polizza al momento della sottoscrizione.

Per evitare di incappare nella rivalsa l’assicurato può, al momento della sottoscrizione della polizza, chiedere alla compagnia la clausola di rinuncia alla rivalsa, pagando una maggiorazione del premio.

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Con la Legge Bersani, a partire dal 1° febbraio 2007, è stata introdotta un’importante innovazione in ambito assicurativ...
22/02/2019

Con la Legge Bersani, a partire dal 1° febbraio 2007, è stata introdotta un’importante innovazione in ambito assicurativo, nota come indennizzo o risarcimento diretto.

Tale norma prevede che, se si rimane coinvolti in un incidente di cui non si è responsabili o di cui si è responsabili solo in parte, il rimborso vada richiesto direttamente alla propria compagnia e non a quella della controparte che ha causato il sinistro.

Queste sono le condizioni di applicabilità dell'indennizzo diretto:

• L’incidente deve aver coinvolto solo e soltanto due veicoli a motore identificati, assicurati ed immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato del Vaticano

• Per il risarcimento dei danni fisici riportati dal conducente, è necessario che questi non superino il 9% di invalidità permanente
• L'indennizzo diretto viene applicato anche qualora terzi
trasportati abbiano presentato lesioni gravi (superiori al 9%)

Fanno eccezione:

• I casi di incidente avvenuto fuori dall’Italia, dalla Repubblica di San Marino o dallo Stato del Vaticano

• I casi in cui la controparte risieda all’estero

• I casi in cui siano stati coinvolti più di due veicoli

• Gli incidenti in cui il conducente abbia riportato danni gravi, cioè lesioni superiori al 9% di invalidità permanente. In questo caso, è comunque possibile richiedere il risarcimento per i danni alle cose e al veicolo

• I casi in cui nell’incidente sia coinvolto almeno un ciclomotore non munito del nuovo sistema di targatura previsto dal D.P.R. 6 marzo 2006, n.153

Modalità della richiesta di risarcimento

La richiesta di indennizzo deve essere presentata mediante il Modulo CID alla compagnia assicurativa a mano, via lettera raccomandata a. r., via fax o via posta elettronica.

È importante una esatta compilazione di ogni sua parte del modulo.

Tempistiche

Una volta ricevuta la richiesta di risarcimento corretta l’assicuratore è tenuto a presentare l’offerta di indennizzo:

• Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, per i danni al veicolo e alle cose (questo limite viene ridotto a 30 giorni nel caso in cui entrambi i conducenti abbiano sottoscritto il modulo di constatazione amichevole)

• Entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, per i danni alle persone

Se l’assicurato dichiara di accettare la proposta di risarcimento, questo deve essere effettuato entro 15 giorni.
Qualora la richiesta presentata non fosse completa, la compagnia assicurativa è tenuta a richiedere le integrazioni necessarie entro 30 giorni.
In caso di rifiuto di indennizzo, la Compagnia è tenuta a inviare entro 30 giorni via raccomandata con ricevuta di ritorno le ragioni dell’avvenuta esclusione.

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Durante il periodo di validità della polizza, può capitare di dover gestire diverse attività, come la sostituzione, la r...
22/02/2019

Durante il periodo di validità della polizza, può capitare di dover gestire diverse attività, come la sostituzione, la riattivazione, l'annullamento della polizza o una ristampa dell’attestato di rischio.

Sostituzione della polizza

Se durante il periodo di validità dell’assicurazione si modificano alcuni dati riportati nel contratto è necessario effettuare una sostituzione della polizza con le informazioni aggiornate.

Per effettuare questa operazione occorre la seguente documentazione in originale:

• Certificato di assicurazione
• Carta verde

Se la polizza viene sostituita a seguito di un cambio del veicolo occorre:

• Atto di vendita/rottamazione/esportazione del veicolo assicurato
• Libretto di circolazione del nuovo veicolo da assicurare, riportante il passaggio di proprietà a favore dell'assicurato

Se la sostituzione avviene a seguito di un cambio di residenza si deve fornire anche l’aggiornamento di residenza applicato sul libretto di circolazione.

Annullamento della polizza

Si può richiedere l’annullamento della polizza solo quando il veicolo è stato venduto, rottamato o esportato all’estero e solo mediante la restituzione alla compagnia della seguente documentazione in originale:

• Certificato di assicurazione
• Carta verde

insieme all’atto di vendita/rottamazione/esportazione all’estero del veicolo.

Una volta ricevuta la documentazione sopra indicata la compagnia procederà con l’annullamento della polizza e con il rimborso della parte di premio non goduta al netto delle imposte.

Sospensione della polizza

Per sospendere la polizza si deve restituire alla compagnia la seguente documentazione in originale:

• Certificato di assicurazione
• Carta verde

unitamente ad una richiesta scritta di sospensione della polizza, con indicata la data di decorrenza desiderata.
Se la sospensione sarà pari o superiore al periodo previsto dalle condizioni di assicurazione, la scadenza della polizza verrà posticipata di un periodo pari a quello della durata della sospensione.

Riattivazione della polizza

Per riattivare una polizza sospesa si deve inoltrare alla compagnia una richiesta scritta di riattivazione, indicando la data di decorrenza desiderata.

È possibile riattivare una polizza sospesa anche in caso di variazione del veicolo, purché sia appena stato acquistato e il vecchio veicolo sia stato venduto, rottamato o esportato all’estero.

In questo caso si dovrà fornire:

• Richiesta scritta di riattivazione, indicando la data di decorrenza desiderata e specificando che la polizza verrà riattivata su un veicolo differente

• Libretto di circolazione del nuovo veicolo da assicurare, riportante il passaggio di proprietà a favore dell'assicurato
• Atto di vendita/rottamazione/esportazione del veicolo precedentemente assicurato

Ristampa dell’attestato di rischio

Se la tua polizza è prossima alla scadenza e non hai ancora ricevuto l’attestato di rischio dalla tua compagnia hai diritto ad ottenere un duplicato.

E ricorda.
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Qualora previsto dal contratto è possibile conservare la classe di merito CU anche a seguito di sinistro o di sinistri r...
22/02/2019

Qualora previsto dal contratto è possibile conservare la classe di merito CU anche a seguito di sinistro o di sinistri risarciti dall'assicuratore.

Infatti le condizioni contrattuali possono prevedere la possibilità per l’assicurato di rimborsare alla compagnia gli importi liquidati a titolo definitivo nel corso del periodo di osservazione per sinistri rientranti o meno nella procedura di risarcimento diretto.

E' possibile esercitare tale facoltà anche in caso di passaggio ad altra compagnia.

Questa può rappresentare una opportunità importante da utilizzare nei casi di sinistri di modesta entità, poiché consente di evitare il malus e la conseguente maggiorazione di premio.

Inoltre, con una piccola maggiorazione di premio la maggior parte delle compagnie applica anche una garanzia particolare che permette di evitare l'addebito della evoluzione negativa della classe CU di Bonus Malus.

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Capita spesso che un veicolo sia in comproprietà tra due o più persone, basti pensare al caso dei coniugi in comunione d...
22/02/2019

Capita spesso che un veicolo sia in comproprietà tra due o più persone, basti pensare al caso dei coniugi in comunione dei beni o di un veicolo ricevuto in eredità.

Nel primo caso la legge dispone che, nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi in comunione dei beni, l’assicuratore debba classificare il contratto sulla base delle informazioni contenute nella relativa attestazione.

Questa disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi.

Ciò vale anche in occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, allorquando l’utilizzatore dello stesso può richiedere all’assicuratore il rilascio a proprio nome di un duplicato dell’ultima attestazione sullo stato del rischio relativo al veicolo in uso.

Capita anche altrettanto spesso che il proprietario del veicolo assicurato sia una persona diversa dal contraente della polizza.

In questo caso, di chi è la classe di merito CU?

La norma prevede, infatti, che qualora il contraente sia persona
diversa dal proprietario del veicolo, l’assicuratore rilasci a quest’ultimo un duplicato su richiesta e senza applicazione di costi.

Analoga disposizione si applica nei confronti dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.

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Negli ultimi tempi se ne fa un gran parlare, ma cosa sono e come funzionano davvero le assicurazioni a rate?Le polizze a...
22/02/2019

Negli ultimi tempi se ne fa un gran parlare, ma cosa sono e come funzionano davvero le assicurazioni a rate?

Le polizze auto rateali equivalgono in tutto e per tutto alle consuete soluzioni assicurative con premio annuale, tranne per il fatto che il pagamento viene frazionato nel corso dei 12 mesi grazie all’intervento di una finanziaria che anticipa la somma totale alla compagnia assicurativa (come accade per qualunque finanziamento che consente l’acquisto rateale di un bene).

L’assicurazione a rate è una scelta adatta per chi vuole evitare la “mazzata” del pagamento annuale quando il premio è veramente alto.

Il fenomeno delle assicurazioni a rate ha preso piede in Italia da circa un anno, favorito ovviamente dal perdurare della crisi economica che ha reso assai problematico per molte famiglie saldare in un’unica soluzione (o anche in due soluzioni) il premio della propria R.C Auto.

Certo, a questo proposito ci sarebbe tanto da discutere sui motivi per cui nel nostro Paese le tariffe siano così alte rispetto che altrove, ma questo è un altro discorso.

Numerose compagnie assicurative hanno perciò introdotto particolari offerte che permettono di pagare il premio in rate, dieci o anche dodici in un anno, ma come tanti altri anche questo sistema ha il suo rovescio della medaglia, sotto forma degli interessi che potrebbero far lievitare il già oneroso costo dell’assicurazione obbligatoria.

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La scatola nera per l’auto è un dispositivo satellitare che, se montato sul veicolo, monitora e registra tutte le inform...
22/02/2019

La scatola nera per l’auto è un dispositivo satellitare che, se montato sul veicolo, monitora e registra tutte le informazioni sul mezzo e sul comportamento del suo conducente alla guida.

Lo scopo principale di tale strumento è la riduzione delle frodi assicurative, dovute spesso alla falsa ricostruzione degli incidenti e tristemente diffuse nel nostro Paese.

Questo permetterà di avere dati più precisi da valutare in caso di sinistro e la conseguente diminuzione delle truffe potrebbe portare allo sperato calo dei costi dell’R.C. Auto.

I costi dell’installazione della scatola nera sull’auto possono variare e sono spesso a carico delle compagnie assicuratrici.

Quanto agli sconti, le compagnie applicano uno sconto di circa il 10% sul premio assicurativo ai clienti che scelgono di mo***re la black box.

Va detto che la scatola nera, oltre a incidere positivamente sul fenomeno delle frodi, funziona anche da segnalatore per il ritrovamento dell’auto in caso di furto e in genere permette di inviare richieste di soccorso stradale.

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