22/02/2019
Con la Legge Bersani, a partire dal 1° febbraio 2007, è stata introdotta un’importante innovazione in ambito assicurativo, nota come indennizzo o risarcimento diretto.
Tale norma prevede che, se si rimane coinvolti in un incidente di cui non si è responsabili o di cui si è responsabili solo in parte, il rimborso vada richiesto direttamente alla propria compagnia e non a quella della controparte che ha causato il sinistro.
Queste sono le condizioni di applicabilità dell'indennizzo diretto:
• L’incidente deve aver coinvolto solo e soltanto due veicoli a motore identificati, assicurati ed immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato del Vaticano
• Per il risarcimento dei danni fisici riportati dal conducente, è necessario che questi non superino il 9% di invalidità permanente
• L'indennizzo diretto viene applicato anche qualora terzi
trasportati abbiano presentato lesioni gravi (superiori al 9%)
Fanno eccezione:
• I casi di incidente avvenuto fuori dall’Italia, dalla Repubblica di San Marino o dallo Stato del Vaticano
• I casi in cui la controparte risieda all’estero
• I casi in cui siano stati coinvolti più di due veicoli
• Gli incidenti in cui il conducente abbia riportato danni gravi, cioè lesioni superiori al 9% di invalidità permanente. In questo caso, è comunque possibile richiedere il risarcimento per i danni alle cose e al veicolo
• I casi in cui nell’incidente sia coinvolto almeno un ciclomotore non munito del nuovo sistema di targatura previsto dal D.P.R. 6 marzo 2006, n.153
Modalità della richiesta di risarcimento
La richiesta di indennizzo deve essere presentata mediante il Modulo CID alla compagnia assicurativa a mano, via lettera raccomandata a. r., via fax o via posta elettronica.
È importante una esatta compilazione di ogni sua parte del modulo.
Tempistiche
Una volta ricevuta la richiesta di risarcimento corretta l’assicuratore è tenuto a presentare l’offerta di indennizzo:
• Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, per i danni al veicolo e alle cose (questo limite viene ridotto a 30 giorni nel caso in cui entrambi i conducenti abbiano sottoscritto il modulo di constatazione amichevole)
• Entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, per i danni alle persone
Se l’assicurato dichiara di accettare la proposta di risarcimento, questo deve essere effettuato entro 15 giorni.
Qualora la richiesta presentata non fosse completa, la compagnia assicurativa è tenuta a richiedere le integrazioni necessarie entro 30 giorni.
In caso di rifiuto di indennizzo, la Compagnia è tenuta a inviare entro 30 giorni via raccomandata con ricevuta di ritorno le ragioni dell’avvenuta esclusione.
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