15/06/2020
Formazione dei lavoratori ai tempi del Covid
Il sopraggiungere della pandemia dovuta al Covid 19 ha portato il Governo ad adottare delle misure per il contrasto e per il contenimento del contagio con l’emanazione di vari DPCM che hanno dovuto sopprimere la formazione in presenza e suggerire al suo posto quella a distanza il che ha portato a un ricorso diffuso alla modalità in videoconferenza sincrona con la quale in sostanza la presenza fisica è stata sostituita con la videopresenza. Comunque, nel periodo di emergenza si è potuto constatare la presenza di un’enorme confusione nel campo della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e riscontrare una situazione ancor più caotica di quanto già non lo fosse prima.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, infatti, in una recente FAQ pubblicata sul proprio sito, ha ritenuto ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in materia di salute e sicurezza sul lavoro in videoconferenza, ad esclusione dei corsi pratici, purché la formazione stessa sia fatta con modalità sincrona in modo da garantire la verifica delle presenze dei corsisti da formare e assicurare la piena interazione tra questi ultimi e i docenti (ad esempio con la condivisone del materiale didattico, con la possibilità di formulare domande, etc.).
Anche il Ministero dell’interno, con una nota del 16/4/2020 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ha stabilito che i corsi base di prevenzione incendi potessero essere tenuti con modalità streaming sincrona (videoconferenza) consentendo quindi ai discenti di poter partecipare agli eventi formativi dalle proprie sedi (studio o abitazione). Le Regioni dal canto loro sono andate in ordine sparso, non tutte hanno riconosciuta la validità della formazione in videoconferenza e si sono mosse in maniera disuniforme fra di loro.