06/09/2026
Il 30 settembre 2026 scade la seconda rata della rottamazione-quinquies, e per questa rata non esiste margine: l’articolo 1, comma 95, della legge n. 199/2025, nel testo riscritto dall’articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge n. 38/2026, riserva la tolleranza di cinque giorni alla sola rata unica e all’ultima rata del piano. Un versamento eseguito il 1° ottobre non è tempestivo: fino al giorno del pagamento quella rata conta come non versata.
La decadenza, però, scatta soltanto quando le rate non pagate diventano due, anche non consecutive. Chi non ha versato la rata del 31 luglio è ancora nel piano, ma al 30 settembre deve risultare versata almeno una delle due rate scadute; versarle entrambe chiude ogni incertezza. Dopo la decadenza non è ammessa alcuna nuova dilazione, e il debito torna esigibile per intero.
Nell’articolo: il calendario completo delle rate, come l’agente della riscossione imputa i versamenti in arretrato, che cosa succede a chi ha un giudizio pendente o un piano rimodulato con ContiTu, e come recuperare i moduli di pagamento prima del 30 settembre.
Il 30 settembre 2026 scade la seconda rata della definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2023. Per questa rata la legge non…