09/09/2026
👨⚖ La tutela della salute e della sicurezza dei rider richiede misure effettive: non può essere affidata esclusivamente all’autovalutazione del lavoratore. Lo afferma il Tribunale di Torino con ordinanza del 4 agosto 2026, intervenendo sugli obblighi che il datore di lavoro ha nei confronti di un rider subordinato.
La possibilità di interrompere l'attività o rifiutare una consegna non esaurisce gli obblighi datoriali di prevenzione.
Tra le misure disposte dal giudice:
☑ dispositivi e indumenti adeguati contro caldo, freddo, pioggia e smog;
☑ acqua fresca, sali minerali e protezioni dai raggi UV durante i turni svolti con temperature elevate;
☑ individuazione nel DVR di luoghi idonei in cui ripararsi in caso di condizioni meteorologiche avverse;
☑ dotazione di un pacchetto di medicazione, considerato che l’attività viene svolta prevalentemente in solitaria;
☑ accesso effettivo ai servizi igienici, anche attraverso convenzioni con esercizi commerciali, hub o altri presidi.
📄 La sentenza completa 👉 https://ln.run/tribunale-torino-ordinanza-4-agosto-2026
📱 Segui la pagina LinkedIn di AGI 👉 https://bit.ly/pagina-agi-linkedin
🌐 La giurisprudenza di merito sul sito di AGI 👇
https://bit.ly/giurisprudenza-merito-sito-AGI