Agenzia Diffusion Comiso

Agenzia Diffusion Comiso Servizi e pratiche documenti per stranieri. Permessi di soggiorno ( delivery of permanence permissio

Diffusion Srl nasce per fornire assistenza burocratica, finanziaria e legale a tutti coloro, italiani e stranieri, che a vario titolo devono interagire con il difficile mondo della normativa dell’immigrazione inerente l’ingresso e la permanenza regolare in Italia di cittadini stranieri. Diffusion srl si propone come intermediario al servizio dei cittadini stranieri che sono alla ricerca di lavoro, di abitazione e di regolarizzazione dei documenti.

24/12/2021

Agenzia diffusion augura buone feste a tutti

07/01/2021

Si informa la gentile clientela che a partire da giorno 11 gennaio 2021 è possibile effettuare domanda di disoccupazione agricola, isee e altre eventuali pratiche.

16/03/2020

Comunichiamo alla n/s clientela che per salvaguardare la vostra salute e la nostra l'agenzia diffusion chiude fino a data da destinarsi per eventuali urgenze potete contattarci telefonicamente ( noi restiamo a casa)

31/12/2019

Lo staff di agenzia diffusion augura a tutti un grande 2020

24/12/2019

Agenzia diffusion augura un buon Natale a tutti

14/08/2018

AGENZIA DIFFUSION RIAPRE GIORNO 20 AGOSTO BUONE VACANZE A TUTTI

21/12/2017

lo staff di agenzia diffusion augura Buon Natale a tutti

26/09/2016

La Costituzione italiana garantisce il diritto alla tutela giurisdizionale quale diritto fondamentale e inviolabile di ciascun individuo che deve poter agire in giudizio ed essere assistito nel processo da un esperto nel quadro generale che rispetti il principio del “giusto processo”.

La stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 98/1984, ha affermato che tale diritto ha “valore preminente, essendo il diritto di difesa inserito nel quadro dei diritti inviolabili della persona ”, pertanto, “esso non potrebbe essere sacrificato in vista di altre esigenze”.

Come tutti i diritti inviolabili anche quello di cui all’art. 24 Cost. deve essere riconosciuto e garantito ad ogni individuo, a prescindere dalla cittadinanza e dalla propria condizione giuridica. In particolare la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 198/2000, ha affermato che “lo straniero (anche irregolarmente soggiornante) gode di tutti i diritti fondamentali della persona umana, fra i quali quello di difesa, il cui esercizio effettivo implica che il destinatario di un provvedimento, variamente restrittivo della libertà di autodeterminazione, sia messo in grado di comprenderne il contenuto ed il significato”.

Per rendere effettivo tale diritto “sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”, garantendo dunque "l’effettività ed il concreto esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale e del diritto alla difesa anche ai soggetti che non dispongono delle risorse economiche necessarie“. Questa previsione dell’art. 24, co. 3, Cost., pur essendo norma di grande civiltà giuridica e solidarietà sociale, è stata a lungo priva di concreta attuazione.

La garanzia del concreto esercizio del gratuito patrocinio per i richiedenti protezione internazionale rende effettivo un altro precetto costituzionale, ovvero il diritto di asilo nel territorio italiano previsto dall’art. 10 comma 3 Cost: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”: infatti il diritto di asilo, che è un diritto soggettivo, si perfeziona non già in forza dell’accertamento da parte dell’Autorità amministrativa preposta e/o del Giudice investito dell’eventuale ricorso, ma bensì nel momento in cui si verificano i suoi presupposti, e proprio per tale motivo devono essere assicurate ai richiedenti asilo tutte le garanzie giuridiche adeguate alla situazione giuridica sottostante.

- Scarica la scheda pratica a cura dell’avv. Noris Morandi:
Il patrocinio a spese dello stato nei procedimenti giurisdizionali per l’accertamento della protezione internazionale e/o umanitaria

25/04/2016

Il Tribunale di Bergamo: “bonus bebè” anche agli stranieri che hanno un permesso per lavoro
Tribunale di Bergamo, ordinanza del 15 aprile 2016
La cittadina extra UE titolare del permesso di soggiorno per motivi familiari ha diritto – in applicazione del principio di parità di trattamento previsto dall’art. 12 della direttiva 2011/98 – a beneficiare del cd. bonus bebè di cui all’art. 1 comma 125 L. 190/2014 e il diniego di detta prestazione costituisce discriminazione.
Nella prima decisione su questa questione, derivata da uno dei molti ricorsi promossi da ASGI - attualmente pendenti in vari Tribunali d’Italia - è stato riconosciuto il diritto al bonus a una signora straniera senza permesso di lungo periodo ma con permesso per motivi di famiglia.

La Legge di stabilità 2015 che istituiva l’assegno di natalità (80 euro al mese o 160 per le famiglie più povere per i primi tre anni di vita per tutti i nati dal gennaio 2015), ha previsto il beneficio solo agli italiani, ai comunitari e agli stranieri con permesso di lungo periodo.

Ma una recente direttiva comunitaria prevede parità di trattamento in materia di prestazione assistenziale a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti che hanno un permesso che consente di lavorare.

Fin dai lavori parlamentari l’ASGI ha fatto pressioni sul Parlamento e sul Governo, invitando a modificare il testo legislativo, senza buon esito.

"Ora questa decisione" afferma l’avv. Alberto Guariso dell’ASGI "conferma la correttezza della nostra posizione e rafforza la nostra volontà di proseguire nella campagna che abbiamo avviato da diversi mesi per invitare Governo e Parlamento a uniformarsi alla norma comunitaria".

11/03/2016

OFFERTA DI LAVORO

A seguito di un’espansione dell’attività, l’Agenzia Diffusion è ora alla ricerca di una figura professionale da affiancare ad un team già esistente che sia in possesso di un diploma o una laurea in qualsiasi disciplina.

Rappresenterà un requisito preferenziale, ma non vincolante, una buona conoscenza della lingua Inglese e/o Francese e/o Arabo.

Le conoscenze sopraelencate rappresentano un plus. Il candidato, a seconda delle capacità mostrate riceverà un’adeguata formazione.


Ulteriori requisiti:

• Propensione al raggiungimento degli obiettivi
• Ottime doti relazionali
• Capacità di lavorare in autonomia e in gruppo
• Buona conoscenza della lingua inglese
• Ottima conoscenza del pacchetto Office in paricolare Microsoft Word
• Possesso della patente di guida ed automuniti.

Disponibilità operativa richiesta: IMMEDIATA
Sede attività: COMISO

Verranno presi in considerazione solo i profili pertinenti. Una prima esperienza lavorativa non è richiesta tuttavia costituisce requisito preferenziale.

Inviare CV in formato Word o Pdf a [email protected] , specificando la propria disponibilità temporale e contrattuale; l'attuale posizione lavorativa (collab./cons./dip. - retrib./compenso); l'autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs.196/03) e citando nell'oggetto il Rif.: PROFESSIONAL TRAINEE - COMISO - 2016

05/10/2015

Omissioni contributive del datore di lavoro e rinnovo del permesso di soggiorno del lavoratore
Sentenza TAR di Bologna n.764 del 2015 e due ordinanze del Consiglio di Stato (n.905 del 2014 e n.3833 del 2015)
Si ringrazia l’Avv. Nicola Laghi per la segnalazione.
Autore: Avv. Nicola Laghi
Pubblichiamo tre provvedimenti interessanti sul requisito reddituale per il rinnovo del permesso di soggiorno. Si tratta di casi assai frequenti di lavoratori in regola che percepiscono regolare stipendio ma il cui datore di lavoro non paga i contributi previdenziali. Da ciò la Questura arguisce, erroneamente, la fittizietà del rapporto di lavoro e provvede a rigettare le richieste di rinnovo.
Nello specifico si tratta di una sentenza del TAR di Bologna e due ordinanze del Consiglio di Stato tutti sulla medesima questione ovvero come debba fare l’amministrazione a verificare il possesso del reddito idoneo al rinnovo del permesso di soggiorno.

In entrambi i casi si trattava di stranieri che richiedevano il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, allegando alla richiesta di rinnovo il modello CUD dell’ultimo anno e le buste paga dell’anno in corso, da cui si evinceva un reddito superiore all’assegno sociale (reddito ormai considerato come soglia minima per il rinnovo del permesso).
Nel corso della valutazione dell’istanza di rinnovo la Questura però verificava presso la banca dati INPS che per i rapporti di lavoro allegati dagli stranieri non risultavano versamenti contributivi del datore di lavoro.
Da ciò la Questura sosteneva che si trattava di rapporti di lavoro fittizi e provvedeva a rigettare le richieste di permesso di soggiorno.
Gli stranieri rappresentavano, in sede di riesame amministrativo, che non corrispondeva al vero che si trattasse di lavoro fittizio ma che si trattava di rapporti di lavoro effettivi ove però il datore di lavoro non provvedeva a pagare i contributi previdenziali, fatto peraltro non raro in periodi di crisi economica. Per questo motivo dalla banca dati INPS, dalla quale si calcola il reddito sulla base dei contributi versati, non risultava alcun versamento e di conseguenza alcun reddito.
Gli stranieri, per dimostrare quanto dichiarato provvedevano a produrre gli assegni bancari e i bonifici ricevuti dal datore di lavoro a titolo di stipendio, proprio per il periodo in cui dalla banca dati INPS non risultava la contribuzione. Era pertanto palese che non si trattasse di rapporto di lavoro fittizio ma di omissioni contributive del datore di lavoro che il lavoratore non poteva in alcun modo conoscere e controllare.
Ciononostante la Questura provvedeva a mantenere fermo il provvedimento di rigetto. Si rendeva necessario pertanto ricorrere al TAR. In uno dei due casi il TAR di Bologna provvedeva ad accogliere l’istanza di sospensiva e poi il ricorso.
Le motivazioni poste a base della sentenza riguardavano la necessità per la Questura di non accontentarsi dell’estratto contributivi INPS per provare il requisito reddituale che deve invece essere meglio approfondito ogni volta che c’è un contratto di lavoro valido al quale non corrispondono idonei versamenti contributivi.
In sostanza la banca dati INPS non prova il reddito ma i versamenti contributivi per cui se un datore di lavoro paga lo stipendio ma non i contributi il reddito c’è ed è idoneo al rinnovo anche in presenza di evasione contributiva.
In questo caso la sentenza si esprimeva anche sulla fondatezza del secondo motivo di ricorso inerente il radicamento dello straniero in Italia ma detta questione non riguarda l’argomento comune trattato.

Nell’altro caso invece, assegnato a diversa sezione, il TAR di Bologna respingeva la richiesta di sospensiva. Detta ordinanza veniva allora impugnata al Consiglio di Stato che accoglieva l’appello cautelare statuendo che “ai fini dell’onere dello straniero di documentare il possesso del requisito reddituale per il rinnovo del permesso di soggiorno, la costituzione della posizione contributiva presso l’I.N.P.S., che segue all’iniziativa del datore di lavoro, costituisce elemento concorrente ma non esclusivo, ai fini della prova del possesso del predetto requisito; - che per quanto precede l’irregolarità della posizione contributiva non può essere elevata di per sé sola a sostegno del diniego del permesso di soggiorno, in assenza di altre circostanze indiziarie ed elementi significativi della mancata produzione del reddito da lavoro dipendete nella misura utile”.
Sostiene il Consiglio di Stato in sostanza che la prova del reddito non può essere arguita dall’amministrazione solo sulla base dell’estratto contributivo INPS e che l’irregolarità contributiva non basta a provare, da sola, l’insussistenza di un reddito.
Incredibilmente tuttavia il TAR territoriale, chiamato a decidere il merito del ricorso provvedeva a rigettarlo ritenendo in sostanza che un rapporto di lavoro irregolare è sostanzialmente un rapporto di lavoro inesistente e non può quindi fondare il requisito reddituale per il rinnovo del permesso di soggiorno.
Lo straniero allora impugnava la suddetta sentenza chiedendo la sospensiva del provvedimento che veniva concessa dal Consiglio di Stato sulla base delle seguenti motivazioni.
“Visto che l’immigrato appellante, cittadino marocchino, vive e lavora in Italia dal 2002 e che chiedeva il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato nel marzo 2013;
Rilevato che l’appellante, sia con istanza di riesame senza esito sia nel corso del giudizio di primo grado, ha dimostrato di aver percepito nel 2012 un reddito da lavoro dipendente superiore alla soglia minima prescritta dalle norme, pur se non registrato nei tabulati INPS, in quanto il datore di lavoro aveva omesso i versamenti previdenziali;
Rilevato, altresì, che l’immigrato non ha potuto fornire chiarimenti prima del diniego, in quanto la raccomandata recante il preavviso di rigetto non gli è stata recapitata, poiché è risultato sconosciuto all’indirizzo, pur abitando tuttora allo stesso indirizzo;
Considerato che, come ha affermato la Corte di Cassazione civile già da qualche anno ( sent.22559/2010), anche il reddito percepito in nero è un reddito lecito, in quanto la causa del contratto di lavoro e la prestazione restano lecite anche se il datore di lavoro evade l’obbligo del versamento dei contributi previdenziali a favore del lavoratore;
Ritenuto, pertanto, che, a differenza di quanto affermato nella sentenza appellata, nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno l’immigrato può dimostrare il requisito del reddito minimo proveniente da fonte lecita con vari strumenti probatori, anche se si tratta di redditi provenienti da rapporti di lavoro con evasione dei relativi contributi dovuti all’ente previdenziale”.
Il Consiglio di Stato ribadisce quindi che da una parte è errato sostenere che un rapporto di lavoro con evasione contributiva è un rapporto di lavoro inesistente (ritenendo addirittura, e giustamente, che anche un rapporto di lavoro “in nero” è un rapporto con “causa lecita” che dà diritto alla retribuzione) e dall’altra che la dimostrazione della sussistenza del reddito può essere provata dallo straniero con ogni strumento probatorio.

In conclusione tutti i provvedimenti affermano che non è onere dello straniero verificare la regolarità contributiva del proprio datore di lavoro e che il permesso di soggiorno va quindi rinnovato a prescindere da detta regolarità.

Indirizzo

Via G. Iacono 21
Comiso
97013

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 12:30
16:00 - 20:00
Martedì 09:00 - 12:30
16:00 - 20:00
Mercoledì 09:00 - 12:30
16:00 - 20:00
Giovedì 09:00 - 12:30
16:00 - 20:00
Venerdì 09:00 - 12:30
16:00 - 20:00

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