Studio Scalisi

Studio Scalisi DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE
CONSULENZA FISCALE AZIENDALE E SOCIETARIA
REGISTRO IMPRESE- CESSIONI QUOTE SOCIETA'
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25/05/2026

Rateazione dei debiti contributivi: nuova disciplina

25 Maggio 2026


L’INPS, con circolare n. 60 del 21 maggio 2026, ha comunicato l’entrata in vigore del nuovo Regolamento che disciplina la dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge, adottato dal CdA dell’Istituto con deliberazione n. 20/2026.

La nuova disciplina, che abroga e sostituisce le precedenti disposizioni dell’Istituto in materia, prevede la concessione del pagamento rateale per le esposizioni debitorie non ancora affidate agli agenti della riscossione e in presenza di dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria:

per un massimo di 36 rate mensili per importi fino a 500.000 euro;
per un massimo di 60 rate mensili per importi da 500.000,01 euro.
Il nuovo Regolamento INPS definisce criteri uniformi per l’accesso alla dilazione, prevedendo che le decisioni sulle domande di rateazione siano attribuite:

ai Direttori territoriali per i piani fino a 36 rate e fino a 500.000 euro;
ai Direttori regionali o di Coordinamento Metropolitano per i piani fino a 60 rate e per importi superiori a 500.000 euro.
La circolare illustra il contenuto del nuovo Regolamento e fornisce le istruzioni operative per la presentazione della domanda di dilazione, che deve avvenire esclusivamente in via telematica tramite il “Cassetto previdenziale del contribuente”, secondo le modalità definite dall’Istituto per ogni Gestione contributiva, che saranno rese note con successivo messaggio.

Il contribuente, identificato dal codice fiscale, per ottenere il pagamento in forma dilazionata della propria esposizione debitoria per contributi e sanzioni civili deve presentare un’unica domanda, che comprende tutti i debiti contributivi in fase amministrativa, maturati nei confronti di tutte le Gestioni amministrate dall’INPS e riportando in dettaglio i relativi importi. Nell’istanza, oltre al debito da rateizzare, il contribuente deve indicare il numero delle rate.

Il nuovo Regolamento si applica:

alle domande di dilazione presentate a partire dal 21 maggio 2026, data di pubblicazione della circolare;
alle domande di dilazione presentate a partire dal 12 gennaio 2025 e ancora in corso al 21 maggio 2026. In tal caso, il debitore può avanzare “istanza di rideterminazione del numero delle rate della dilazione in corso”, ma solo per un periodo transitorio di 30 giorni dalla pubblicazione della circolare. L’istanza dev’essere inviata tramite il “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, attraverso il quale è necessario creare un’apposita richiesta di “Comunicazione Bidirezionale”, selezionando preventivamente la posizione contributiva interessata e scegliendo nell’oggetto l’opzione “Recupero del Credito” e “Dilazioni Amministrative”. Nella richiesta, a testo libero, devono essere specificati la data della domanda di dilazione in corso della quale si chiede la rideterminazione del numero delle rate, il nuovo numero di rate in cui rideterminare il piano e le Gestioni coinvolte.

06/05/2026

I dati sono stati presentati nel corso dell’incontro “Affitto e cessione di azienda nei nuovi concordati”. Il presidente dell'Ordine dei commercialisti: "Forte impatto sulle crisi d’impresa nel sistema paese"

20/04/2026
17/04/2026

Nella Rubrica ANCREL del venerdì su Il Sole 24 Ore, Marco Castellani, Presidente ANCREL Nazionale, e Patrizio Battisti, membro della Giunta nazionale e Presidente ANCREL Lazio, analizzano le implicazioni della recente riforma della Corte dei conti sull’attività dell’Organo di revisione negli enti locali.

Il contributo approfondisce le principali novità introdotte dalla legge n. 1/2026, con particolare riferimento alla tipizzazione della colpa grave, ai limiti al risarcimento del danno erariale e al ruolo dei pareri tecnici, evidenziando come il nuovo quadro normativo incida soprattutto sull’approccio e sulla qualità dell’attività di controllo.

Ne emerge un rafforzamento del ruolo del revisore quale presidio degli equilibri di bilancio, chiamato a operare con maggiore tempestività nelle segnalazioni, maggiore attenzione alla qualità documentale e più elevata capacità di intercettare le criticità, in un sistema che punta a ridurre l’incertezza ma richiede controlli sempre più qualificati.

https://www.ancrel.it/it/notizie.php?sc_id=16&id=4336

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/la-legge-12026-e-implicazioni-sull-attivita-dell-organo-revisione-enti-locali-AIpzSTXC

11/04/2026

Rottamazione quinquies, rate e decadenza: il salto della rata non finale
Pagamento in unica soluzione o 54 rate, quando decade e cosa succede se si salta una rata non finale

Autore: Martina Giampà

La disciplina della Rottamazione quinquies consente di scegliere, già in fase di adesione, tra pagamento in un’unica soluzione o rateizzazione pluriennale, con un calendario di scadenze predefinito.

Accanto alle regole di pagamento, la normativa chiarisce quando la definizione agevolata diventa inefficace (decadenza) e come funziona, nel concreto, il meccanismo delle rate in arretrato.

Pagamento della Rottamazione quinquies, scelta tra pagamento unico o 54 rate

In fase di domanda di adesione il contribuente può scegliere se pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026, oppure a rate fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni).

Le scadenze sono: 31 luglio 2026, 30 settembre 2026, 30 novembre 2026 per le prime tre rate; dalla quarta alla cinquantunesima rata, le date sono 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027. Le ultime tre rate scadono 31 gennaio 2035, 31 marzo 2035, 31 maggio 2035. Ogni rata non può essere inferiore a 100 euro e, in caso di pagamento rateale, si applicano interessi del 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026. I pagamenti devono rispettare le date riportate nella comunicazione delle somme dovute che l’Agenzia delle entrate-riscossione invierà entro il 30 giugno 2026 con i moduli di pagamento.

Quando scatta la decadenza e quali effetti produce sul recupero dei carichi

La legge prevede l’inefficacia della Rottamazione quinquies (decadenza dai benefici) in caso di omesso o insufficiente versamento della prima e unica rata se si è scelto il pagamento in unica soluzione (con scadenza 31 luglio 2026), di due rate (anche non consecutive) o dell’ultima rata del piano in caso di pagamento rateale.

In caso di inefficacia, i versamenti già effettuati sono considerati acconti sulle somme complessivamente dovute. Inoltre, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi interessati, con possibilità di avvio di nuove procedure cautelari o esecutive e prosecuzione di quelle già avviate alla data della domanda. Infine, i carichi non sono più rateizzabili ai sensi dell’articolo 19 del DPR 602/1973.

È bene ricordare che - rispetto alle precedenti edizioni - in questa definizione agevolata non sono previsti per legge i cinque giorni di tolleranza.

Rata saltata e imputazione dei pagamenti, cosa succede

Nel pagamento rateale, la Legge consente al contribuente di restare in arretrato con una sola rata senza incorrere immediatamente nella decadenza. Operativamente, quando il soggetto paga a rata successiva a quella saltata, l’importo versato viene imputato a copertura della rata precedente rimasta non pagata (in tutto o in parte). La conseguenza è cruciale: se, andando avanti, il pagamento dell’ultima rata finisce per coprire una rata precedente rimasta scoperta, allora risulterà non pagata l’ultima rata e, come previsto dalla legge questo determina la decadenza e la ripresa delle attività di recupero.

L’esempio riportato nella FAQ n. 17 chiarisce il meccanismo: in un pianto in tre rate, se si paga la prima e la terza saltando la seconda, il versamento della terza rata copre la seconda e, sostanzialmente, resta non pagata la terza (che è l’ultima), con conseguente decadenza.

Caso pratico

Un contribuente aderisce alla Rottamazione quinquies e sceglie il pagamento rateale. Riceve la comunicazione delle somme dovute entro il 30 giugno 2026 con i moduli e le scadenze (piano di tre rate):

1° rata (31 luglio 2026): il contribuente paga regolarmente.
2° rata (30 settembre 2026): il contribuente non paga (o paga solo in parte). Non decade subito: può restare in arretrato con una rata.
3° rata (30 novembre 2026 – ultima): il contribuente paga.
Cosa succede tecnicamente: il pagamento della 3° rata viene imputato sulla 2° rata rimasta scoperta.

Risultato: la 2° rata risulta pagata, ma la 3° (che è l’ultima) risulta non pagata.

Conseguenza: scatta la decadenza (inefficacia) perché manca il pagamento dell’ultima rata:

i versamenti fatti restano acconti sulle somme dovute;
ripartono i termini e le azioni di recupero;
i carichi non sono più rateizzabili ex art. 19 DPR 602/1973.

© FISCAL FOCUS Informati S.r.l.

28/03/2026

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https://youtu.be/m1B19XkSPfk
28/01/2026

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Si comunica che dal 15 giugno 2026 per i professionista che hanno debiti scaduti di qualsiasi natura e di qualsiasi impo...
09/01/2026

Si comunica che dal 15 giugno 2026 per i professionista che hanno debiti scaduti di qualsiasi natura e di qualsiasi importo con l'esattoria, gli stessi saranno detratti dai pagamenti che la Pubblica Amministrazione (Enti locali, Aziende Sanitarie, Scuole, Società Partecipate, Tribunali ecc. ) dovrà fare per le prestazioni professionali rese.

09/01/2026

ROTTAMAZIONE QUINQUES: Dal 21 gennaio al 30 aprile 2026 c'è la possibilità di presentare una nuova definizione agevolata dei RUOLI SCADUTI e formati entro il 31/12/2023, con la possibilità di pagare in 54 rate bimestrali. Non sarà più possibile pagare entro i 5 giorni successivi alla scadenza e Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive fa decadere la definizione. Per chi fosse interessato, si invita a contattare lo studio al fine di verificare nel cassetto fiscale ADER i ruoli rottamabili. Si ATTENZIONA che a settembre partiranno le procedure esecutive per chi non aderirà alla definizione agevolata.

09/01/2026

Per gli esercenti con Registratore di cassa, vige l'obbligo dal 1 gennaio 2026 di distinguere le modalità di pagamento fra contanti e elettronico (POS, assegno, bonifico). Mentre dal 6 marzo 2026 entro il termine di 40 giorni è obbligatorio abbinare il registratore di cassa con il POS, pertanto per chi non lo avesse già fatto, si invita a trasmettere il codice identificativo del POS per l'abbinamento che faremo nel portale dell'Agenzia delle Entrate.

Si raccomanda che ad ogni pagamento con POS, bonifico o assegno, deve corrispondere uno scontrino scegliendo la modalità "elettronico", tenuto conto che soprattutto per il POS i dati vengono trasmessi in tempo reale all'Agenzia delle Entrate

Indirizzo

PIAZZA SANT'ORSOLA N. 2
Corleone
90034

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:30
Mercoledì 09:00 - 19:30
Venerdì 09:00 - 19:30

Telefono

+390918461035

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