Studio Scalisi

Studio Scalisi DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE
CONSULENZA FISCALE AZIENDALE E SOCIETARIA
REGISTRO IMPRESE- CESSIONI QUOTE SOCIETA'
REDDITI - IMU - TASI

06/05/2026

I dati sono stati presentati nel corso dell’incontro “Affitto e cessione di azienda nei nuovi concordati”. Il presidente dell'Ordine dei commercialisti: "Forte impatto sulle crisi d’impresa nel sistema paese"

20/04/2026
17/04/2026

Nella Rubrica ANCREL del venerdì su Il Sole 24 Ore, Marco Castellani, Presidente ANCREL Nazionale, e Patrizio Battisti, membro della Giunta nazionale e Presidente ANCREL Lazio, analizzano le implicazioni della recente riforma della Corte dei conti sull’attività dell’Organo di revisione negli enti locali.

Il contributo approfondisce le principali novità introdotte dalla legge n. 1/2026, con particolare riferimento alla tipizzazione della colpa grave, ai limiti al risarcimento del danno erariale e al ruolo dei pareri tecnici, evidenziando come il nuovo quadro normativo incida soprattutto sull’approccio e sulla qualità dell’attività di controllo.

Ne emerge un rafforzamento del ruolo del revisore quale presidio degli equilibri di bilancio, chiamato a operare con maggiore tempestività nelle segnalazioni, maggiore attenzione alla qualità documentale e più elevata capacità di intercettare le criticità, in un sistema che punta a ridurre l’incertezza ma richiede controlli sempre più qualificati.

https://www.ancrel.it/it/notizie.php?sc_id=16&id=4336

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/la-legge-12026-e-implicazioni-sull-attivita-dell-organo-revisione-enti-locali-AIpzSTXC

11/04/2026

Rottamazione quinquies, rate e decadenza: il salto della rata non finale
Pagamento in unica soluzione o 54 rate, quando decade e cosa succede se si salta una rata non finale

Autore: Martina Giampà

La disciplina della Rottamazione quinquies consente di scegliere, già in fase di adesione, tra pagamento in un’unica soluzione o rateizzazione pluriennale, con un calendario di scadenze predefinito.

Accanto alle regole di pagamento, la normativa chiarisce quando la definizione agevolata diventa inefficace (decadenza) e come funziona, nel concreto, il meccanismo delle rate in arretrato.

Pagamento della Rottamazione quinquies, scelta tra pagamento unico o 54 rate

In fase di domanda di adesione il contribuente può scegliere se pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026, oppure a rate fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni).

Le scadenze sono: 31 luglio 2026, 30 settembre 2026, 30 novembre 2026 per le prime tre rate; dalla quarta alla cinquantunesima rata, le date sono 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027. Le ultime tre rate scadono 31 gennaio 2035, 31 marzo 2035, 31 maggio 2035. Ogni rata non può essere inferiore a 100 euro e, in caso di pagamento rateale, si applicano interessi del 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026. I pagamenti devono rispettare le date riportate nella comunicazione delle somme dovute che l’Agenzia delle entrate-riscossione invierà entro il 30 giugno 2026 con i moduli di pagamento.

Quando scatta la decadenza e quali effetti produce sul recupero dei carichi

La legge prevede l’inefficacia della Rottamazione quinquies (decadenza dai benefici) in caso di omesso o insufficiente versamento della prima e unica rata se si è scelto il pagamento in unica soluzione (con scadenza 31 luglio 2026), di due rate (anche non consecutive) o dell’ultima rata del piano in caso di pagamento rateale.

In caso di inefficacia, i versamenti già effettuati sono considerati acconti sulle somme complessivamente dovute. Inoltre, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi interessati, con possibilità di avvio di nuove procedure cautelari o esecutive e prosecuzione di quelle già avviate alla data della domanda. Infine, i carichi non sono più rateizzabili ai sensi dell’articolo 19 del DPR 602/1973.

È bene ricordare che - rispetto alle precedenti edizioni - in questa definizione agevolata non sono previsti per legge i cinque giorni di tolleranza.

Rata saltata e imputazione dei pagamenti, cosa succede

Nel pagamento rateale, la Legge consente al contribuente di restare in arretrato con una sola rata senza incorrere immediatamente nella decadenza. Operativamente, quando il soggetto paga a rata successiva a quella saltata, l’importo versato viene imputato a copertura della rata precedente rimasta non pagata (in tutto o in parte). La conseguenza è cruciale: se, andando avanti, il pagamento dell’ultima rata finisce per coprire una rata precedente rimasta scoperta, allora risulterà non pagata l’ultima rata e, come previsto dalla legge questo determina la decadenza e la ripresa delle attività di recupero.

L’esempio riportato nella FAQ n. 17 chiarisce il meccanismo: in un pianto in tre rate, se si paga la prima e la terza saltando la seconda, il versamento della terza rata copre la seconda e, sostanzialmente, resta non pagata la terza (che è l’ultima), con conseguente decadenza.

Caso pratico

Un contribuente aderisce alla Rottamazione quinquies e sceglie il pagamento rateale. Riceve la comunicazione delle somme dovute entro il 30 giugno 2026 con i moduli e le scadenze (piano di tre rate):

1° rata (31 luglio 2026): il contribuente paga regolarmente.
2° rata (30 settembre 2026): il contribuente non paga (o paga solo in parte). Non decade subito: può restare in arretrato con una rata.
3° rata (30 novembre 2026 – ultima): il contribuente paga.
Cosa succede tecnicamente: il pagamento della 3° rata viene imputato sulla 2° rata rimasta scoperta.

Risultato: la 2° rata risulta pagata, ma la 3° (che è l’ultima) risulta non pagata.

Conseguenza: scatta la decadenza (inefficacia) perché manca il pagamento dell’ultima rata:

i versamenti fatti restano acconti sulle somme dovute;
ripartono i termini e le azioni di recupero;
i carichi non sono più rateizzabili ex art. 19 DPR 602/1973.

© FISCAL FOCUS Informati S.r.l.

28/03/2026

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https://youtu.be/m1B19XkSPfk
28/01/2026

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Si comunica che dal 15 giugno 2026 per i professionista che hanno debiti scaduti di qualsiasi natura e di qualsiasi impo...
09/01/2026

Si comunica che dal 15 giugno 2026 per i professionista che hanno debiti scaduti di qualsiasi natura e di qualsiasi importo con l'esattoria, gli stessi saranno detratti dai pagamenti che la Pubblica Amministrazione (Enti locali, Aziende Sanitarie, Scuole, Società Partecipate, Tribunali ecc. ) dovrà fare per le prestazioni professionali rese.

09/01/2026

ROTTAMAZIONE QUINQUES: Dal 21 gennaio al 30 aprile 2026 c'è la possibilità di presentare una nuova definizione agevolata dei RUOLI SCADUTI e formati entro il 31/12/2023, con la possibilità di pagare in 54 rate bimestrali. Non sarà più possibile pagare entro i 5 giorni successivi alla scadenza e Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive fa decadere la definizione. Per chi fosse interessato, si invita a contattare lo studio al fine di verificare nel cassetto fiscale ADER i ruoli rottamabili. Si ATTENZIONA che a settembre partiranno le procedure esecutive per chi non aderirà alla definizione agevolata.

09/01/2026

Per gli esercenti con Registratore di cassa, vige l'obbligo dal 1 gennaio 2026 di distinguere le modalità di pagamento fra contanti e elettronico (POS, assegno, bonifico). Mentre dal 6 marzo 2026 entro il termine di 40 giorni è obbligatorio abbinare il registratore di cassa con il POS, pertanto per chi non lo avesse già fatto, si invita a trasmettere il codice identificativo del POS per l'abbinamento che faremo nel portale dell'Agenzia delle Entrate.

Si raccomanda che ad ogni pagamento con POS, bonifico o assegno, deve corrispondere uno scontrino scegliendo la modalità "elettronico", tenuto conto che soprattutto per il POS i dati vengono trasmessi in tempo reale all'Agenzia delle Entrate

08/01/2026
07/01/2026

Ai nastri di partenza la Rottamazione-quinquies

di Gianfranco Antico

I carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, relativi all’omesso versamento di imposte derivanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973, e agli artt. 54-bis e 54-ter, D.P.R. n. 633/1972, o derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Istituto nazionale della previdenza, costituiscono il perimetro normativo fissato dal Legislatore della Legge di bilancio 2026, attraverso l’art. 1, commi da 82 a 101, Legge n. 199/2025.

Tali debiti possono essere estinti, senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’art. 30, comma 1, D.P.R. n. 602/1973, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive, di cui all’art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 46/1999, e le somme maturate a titolo di aggio, ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 112/1999, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Da evidenziare che, rispetto alle precedenti edizioni, sono espressamente esclusi i debiti derivanti da attività di accertamento.

Le modalità di pagamento sono rimesse al debitore, che può scegliere tra il pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026; ovvero nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza:

la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026;
dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo e il 31 maggio 2035 (sotto questo punto vista, è notevolmente ampliato il numero delle rate rispetto al passato).
In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 3% annuo. Non si applicano le disposizioni, di cui all’art. 19, D.P.R. n. 602/1973, che consentono all’Agenzia delle Entrate-Riscossione di concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Una volta che l’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili, il debitore può manifestare all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo, entro il 30 aprile 2026, apposita dichiarazione, con modalità esclusivamente telematiche; in tale dichiarazione il debitore sceglie, altresì, il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

Nella stessa dichiarazione di adesione, il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. Ai soli fini dell’estinzione dei predetti giudizi, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute.

Entro il 30 giugno 2026, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l’ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a 100 euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse.

La definizione non produce effetti, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell’agente della riscossione, e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico, senza che si determini l’estinzione del debito residuo, in caso di mancato o di insufficiente versamento:

dell’unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;
di 2 rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;
dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.
Possono essere ricompresi nella definizione agevolata anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli Agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti avviati a seguito di istanze presentate dai debitori ai sensi del Capo II, Sez. I, Legge n. 3/2012 (avente a oggetto l’accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore) o del Titolo IV, Capo II, Sez. II e III, D.Lgs. n. 14/2019 (riguardanti la ristrutturazione dei debiti del consumatore e dei relativi familiari, e concordato minore), che potranno provvedere al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Per quanto riguarda i debiti relativi ai carichi riguardanti le sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché le altre sanzioni amministrative), l’accesso alla misura agevolativa riconosce la possibilità di non corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, compresi quelli di cui all’art. 27, comma 6, Legge n. 689/1981 (c.d. maggiorazioni), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, D.P.R. n. 602/1973, e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.

È consentito, altresì, estinguere i debiti relativi a precedenti definizioni agevolate per i quali si è determinata l’inefficacia della relativa definizione. In particolare, si tratta dei debiti oggetto di dichiarazioni di adesione alle prime tre rottamazioni o al c.d. saldo e stralcio e dei debiti relativi alla cd. Rottamazione-quater o alla riammissione alla medesima, per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si è già determinata l’inefficacia della relativa definizione. Viceversa, i debiti inclusi nella “Rottamazione-quater” (o nella relativa riammissione) per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultino regolarmente versate tutte le rate scadute alla medesima data, non possano essere estinti secondo la nuova edizione.

Indirizzo

PIAZZA SANT'ORSOLA N. 2
Corleone
90034

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:30
Mercoledì 09:00 - 19:30
Venerdì 09:00 - 19:30

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