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16/10/2026

ROTTAMAZIONE-QUINQUIES ENTI TERRITORIALI: DOMANDE DAL 16 OTTOBRE, MA ATTENZIONE A ESCLUSIONI E DECADENZA

Le FAQ dell’Agenzia delle entrate-Riscossione chiariscono come aderire alla definizione agevolata dei debiti verso Regioni ed enti locali. Domande entro il 15 dicembre 2026, pagamento dal 31 marzo 2027 e possibilità di dilazionare fino a 54 rate bimestrali. Per valutare la convenienza, però, occorre verificare quali carichi sono ammessi e quali somme vengono effettivamente cancellate.

La rottamazione-quinquies degli enti territoriali entra nella fase operativa. Dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026 i contribuenti possono presentare la domanda attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

I chiarimenti pubblicati il 15 ottobre affrontano i principali aspetti della misura: adesione degli enti, debiti esclusi, riduzione degli importi, rateizzazioni e conseguenze dei mancati pagamenti.

IL PRIMO CONTROLLO: L’ENTE DEVE AVERE ADERITO

La definizione riguarda i debiti tributari e non tributari risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 dalle Regioni e dagli enti locali che hanno deliberato l’applicazione della misura alle proprie entrate.

L’agevolazione, quindi, non opera automaticamente per tutti i debiti locali. Il primo passaggio è verificare che l’ente interessato sia presente nell’elenco consultabile sul sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Conta la data di affidamento del carico: il solo anno di riferimento del tributo non basta a stabilire se il debito sia definibile.

QUALI DEBITI RESTANO ESCLUSI

Sono esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Un’ulteriore esclusione riguarda i debiti inseriti nei piani della rottamazione-quater o della relativa riammissione per i quali, al 30 settembre 2025, risultavano regolarmente versate tutte le rate scadute.

Chi ha già una definizione agevolata in corso deve pertanto verificare la propria posizione prima di ipotizzare il passaggio alla nuova misura.

COSA SI PAGA E COSA VIENE CANCELLATO

Per i carichi ammessi, il contribuente versa il capitale e le somme dovute a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e dei diritti di notifica.

Non sono dovuti gli interessi iscritti a ruolo, le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio.

Attenzione, però, alle sanzioni amministrative diverse da quelle tributarie, comprese le multe stradali: la sanzione resta da pagare. Il beneficio riguarda gli interessi, incluse le maggiorazioni previste dalla legge, gli interessi di mora e di rateizzazione e l’aggio.

È dunque scorretto affermare, in modo indistinto, che la rottamazione cancella anche le multe.

IL PROSPETTO INFORMATIVO AIUTA A VALUTARE IL RISPARMIO

Prima della domanda è possibile richiedere il Prospetto informativo, che riporta le cartelle definibili e gli importi dovuti in caso di adesione.

Gli importi indicati non comprendono eventuali diritti di notifica, spese per procedure esecutive e interessi di dilazione del pagamento rateale.

Il Prospetto può essere richiesto dall’area riservata oppure mediante il servizio in area pubblica, allegando in questo secondo caso la documentazione di riconoscimento. Se l’ente non compare nell’elenco degli aderenti, i suoi carichi non saranno riportati.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda deve essere trasmessa esclusivamente online entro il 15 dicembre 2026.

Nell’area riservata il servizio propone i soli carichi definibili, che il contribuente può selezionare. In alternativa, è disponibile il modulo nell’area pubblica, con allegazione della documentazione richiesta e indicazione di un indirizzo e-mail ordinario, non PEC, per ricevere la ricevuta.

In presenza di contenziosi relativi alle cartelle inserite, nella domanda deve essere indicata la rinuncia alle controversie interessate.

Entro il 28 febbraio 2027 l’Agenzia comunicherà l’accoglimento, con importi e scadenze, oppure il diniego motivato. Per le domande presentate nell’area riservata, la comunicazione e i moduli di pagamento saranno disponibili esclusivamente nella stessa area.

PAGAMENTI FINO A 54 RATE BIMESTRALI

È possibile scegliere tra il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2027 e un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, distribuite in nove anni.

Ogni rata deve essere almeno pari a 100 euro. In caso di dilazione si applicano interessi del 3% annuo dal 1° aprile 2027.

Per il 2027, dopo la prima rata del 31 marzo, le scadenze sono il 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre. Negli anni successivi si aggiunge la scadenza del 31 gennaio.

DECADENZA: UNA RATA SALTATA NON VIENE ABBUONATA

La definizione diventa inefficace in caso di omesso o insufficiente pagamento di due rate, anche non consecutive, oppure dell’ultima rata.

Per il pagamento in unica soluzione e per l’ultima rata del piano è prevista una tolleranza di cinque giorni. Questa tolleranza non si applica indistintamente a tutte le scadenze.

Le FAQ precisano che è possibile rimanere in arretrato con una rata intermedia senza decadere immediatamente. Il pagamento successivo, però, viene imputato alla rata precedente rimasta insoluta: l’arretrato deve quindi essere recuperato, altrimenti può risultare non pagata l’ultima rata, con perdita dei benefici.

In caso di inefficacia, i versamenti effettuati restano acquisiti come acconti sul debito complessivo, riprendono le attività di recupero e i carichi interessati non sono più rateizzabili ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 602/1973.

COSA ACCADE ALLE RATEIZZAZIONI E ALLE PROCEDURE DI RECUPERO

La presentazione della domanda sospende, per i soli debiti definibili inclusi, gli obblighi di pagamento delle precedenti rateizzazioni fino al 31 marzo 2027. Alla stessa data vengono automaticamente revocate le dilazioni relative ai debiti per i quali la domanda è stata accolta.

Se il piano comprende anche debiti non rottamabili, questi devono continuare a essere pagati utilizzando le modalità indicate dall’Agenzia.

Per i debiti definibili oggetto della domanda non vengono avviate nuove procedure cautelari o esecutive e non proseguono quelle esecutive già avviate, salvo il caso in cui il primo incanto abbia già avuto esito positivo. Restano invece in essere i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti.

La scelta di aderire richiede quindi una verifica concreta: ammissibilità dei carichi, risparmio effettivo, eventuali contenziosi e sostenibilità delle rate. Il vantaggio economico deve essere accompagnato dalla capacità di rispettare il piano per tutta la sua durata.

Fonte: FAQ dell’Agenzia delle entrate-Riscossione del 15 ottobre 2026. 👇🏻

11/10/2026

Rottamazione dei debiti locali: domande dal 16 ottobre. Chi può aderire e quanto si risparmia

IMU, TARI, bollo auto e altre entrate degli enti territoriali: la definizione agevolata riguarda i carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 2000 al 2023, ma soltanto se l’ente creditore ha aderito.

Dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026 sarà possibile presentare la domanda per la definizione agevolata dei debiti di Regioni ed enti locali affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione.

Per accedere alla misura occorre verificare un requisito essenziale: l’ente creditore deve avere adottato il provvedimento di adesione. La sola presenza di una cartella relativa a un tributo locale, quindi, non garantisce la possibilità di beneficiare della rottamazione.

La disciplina è contenuta nell’articolo 10-quinquies del decreto-legge n. 38/2026, convertito nella legge n. 88/2026 e successivamente modificato dalla legge n. 113/2026.

Quali debiti rientrano

La definizione riguarda i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, relativi sia a entrate tributarie, come IMU, TARI e bollo auto, sia a entrate non tributarie degli enti aderenti.

È importante distinguere l’anno del debito dalla data di affidamento alla riscossione: è quest’ultima a determinare il rispetto del requisito temporale previsto dalla legge.

Restano escluse le somme derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti.

Quanto si risparmia

Per i carichi ammessi, il contribuente deve versare il capitale e le spese dovute per la notificazione degli atti e per le procedure esecutive.

Vengono invece eliminati le sanzioni, gli interessi, compresi quelli di mora, e l’aggio. L’importo da pagare dipende quindi dalla composizione della singola posizione: il risparmio va calcolato distinguendo il debito principale dagli accessori che possono essere cancellati.

Per chi sceglie il pagamento rateale restano dovuti gli interessi di dilazione previsti dalla disciplina.

Multe stradali: la sanzione principale rimane dovuta

Per le multe stradali il beneficio opera diversamente rispetto ai tributi.

L’importo della sanzione principale non viene cancellato. La definizione consente di eliminare gli interessi, comprese le maggiorazioni previste dalla legge, e l’aggio, mentre restano dovute le spese di notificazione e delle eventuali procedure esecutive.

È dunque necessario evitare un equivoco frequente: rottamare una multa non significa ottenere l’annullamento della multa stessa.

Come e quando presentare la domanda

La domanda deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, attraverso i servizi predisposti da Agenzia delle entrate-Riscossione, dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026.

Entro il 15 ottobre è prevista la disponibilità, nell’area riservata del sito dell’Agenzia, dei dati necessari a individuare i carichi definibili.

Nell’istanza occorre indicare anche la scelta tra pagamento in unica soluzione e pagamento rateale. Eventuali integrazioni della domanda devono essere effettuate entro il 15 dicembre.

Entro il 28 febbraio 2027 l’Agenzia comunicherà le somme dovute e il relativo piano di pagamento.

Prima scadenza il 31 marzo 2027

Il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 oppure in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo.

Le prime cinque rate scadono il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2027.

Dal 2028 il calendario prosegue con sei scadenze annuali: 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre.

In caso di pagamento rateale si applicano interessi del 3% annuo a decorrere dal 1° aprile 2027. Prima di scegliere il numero delle rate è opportuno valutare l’impegno finanziario complessivo e la capacità di rispettare il piano nel tempo.

Attenzione alla perdita dei benefici

La presentazione della domanda non è sufficiente a garantire il mantenimento dell’agevolazione.

Il mancato o insufficiente pagamento può determinare la perdita dei benefici secondo le condizioni previste dalla legge. La scelta di aderire deve quindi essere accompagnata da una programmazione realistica dei versamenti e da un controllo puntuale delle scadenze.

Le definizioni autonome degli enti seguono regole diverse

Questa procedura riguarda i carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione.

Per le entrate riscosse direttamente dagli enti o tramite concessionari privati possono invece essere previste definizioni agevolate autonome, disciplinate da appositi regolamenti locali.

In questi casi bisogna consultare il provvedimento dell’ente: debiti ammessi, benefici, modalità di adesione e termini di pagamento possono essere differenti rispetto alla rottamazione dei carichi affidati all’Agenzia.

Che cosa verificare prima dell’invio

Per contribuenti e professionisti, i controlli essenziali sono:

• verificare che l’ente creditore abbia aderito alla misura;

• accertare che il carico sia stato affidato ad Agenzia delle entrate-Riscossione nel periodo previsto;

• controllare l’effettiva ammissibilità della posizione e distinguere capitale, sanzioni, interessi e spese;

• esaminare eventuali rateizzazioni già in corso e contenziosi pendenti, valutando gli effetti dell’adesione;

• confrontare il risparmio ottenibile con l’impegno finanziario richiesto dal piano scelto.

La rottamazione può ridurre sensibilmente il costo della regolarizzazione. Per utilizzarla correttamente occorre partire dalla verifica della singola posizione e scegliere un piano di pagamento sostenibile, da rispettare per conservare i benefici.

11/10/2026

PARTITE IVA, ISCRO 2026: FINO A 817,69 EURO AL MESE. DOMANDE ENTRO IL 31 OTTOBRE

Il cosiddetto “bonus da 800 euro per le partite IVA” è l’ISCRO, l’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa: un sostegno destinato ai professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS che hanno subito una significativa riduzione del reddito.

Per il 2026 l’importo può arrivare a 817,69 euro mensili, per sei mesi. La domanda deve essere presentata entro il 31 ottobre 2026.

La misura richiede una verifica precisa della posizione del richiedente: possedere una partita IVA e avere un reddito basso, da soli, non bastano.

CHI PUÒ ACCEDERE

L’ISCRO riguarda i lavoratori autonomi che esercitano abitualmente un’attività professionale e sono iscritti alla Gestione Separata INPS. Possono accedere anche i professionisti in regime forfettario e, alle condizioni previste, i partecipanti a studi associati.

Sono esclusi gli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti e alle Casse professionali, compresi commercialisti e ragionieri iscritti alle rispettive Casse.

Occorrono una partita IVA attiva da almeno tre anni per l’attività interessata e la regolarità contributiva. Devono inoltre essere rispettate le condizioni relative a pensioni, altre coperture previdenziali e prestazioni incompatibili.

I DUE CONTROLLI SUL REDDITO

Per la domanda 2026, il reddito professionale prodotto nel 2025 deve soddisfare contemporaneamente due condizioni:

• non superare 12.749,18 euro;
• essere inferiore al 70% della media dei redditi professionali prodotti nel 2023 e nel 2024.

Si considera il reddito da lavoro autonomo, non il fatturato né l’ISEE.

Esempio: con redditi professionali di 15.000 euro nel 2023 e 13.000 euro nel 2024, la media è 14.000 euro. Il 70% corrisponde a 9.800 euro: il reddito 2025 deve essere inferiore a questa cifra. Una riduzione esattamente del 30% non soddisfa il requisito.

QUANTO SPETTA

L’importo viene calcolato sui redditi professionali del biennio di riferimento, secondo la formula prevista dalla disciplina ISCRO.

Nel 2026 il minimo mensile è di 255,53 euro e il massimo di 817,69 euro. Il massimale, quindi, non spetta automaticamente a tutti.

ATTENZIONE ALLE PRECEDENTI FRUIZIONI

Chi ha già beneficiato dell’ISCRO nel 2024 o nel 2025 non può ottenerla nel 2026. Il divieto opera anche in caso di successiva decadenza, pur senza aver ricevuto tutte le mensilità.

Una precedente domanda respinta o una prestazione revocata dall’origine non impediscono invece una nuova richiesta, se ricorrono i requisiti.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

Prima dell’invio è opportuno ricostruire i redditi 2023–2025, controllare la posizione contributiva, l’anzianità della partita IVA e le precedenti fruizioni.

Sul sito INPS occorre accedere al “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” e selezionare “Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa – ISCRO”.

La procedura richiede l’autocertificazione dei redditi degli anni interessati. Dopo l’invio, bisogna conservare ricevuta e protocollo e monitorare eventuali richieste integrative. È possibile rivolgersi anche a un patronato.

DURANTE LA FRUIZIONE

La prestazione decorre dal giorno successivo alla domanda, concorre alla formazione del reddito e non dà diritto a contribuzione figurativa. Occorre mantenere i requisiti previsti e seguire le indicazioni sui percorsi di aggiornamento professionale.

Riferimenti: circolare INPS n. 84 del 23 luglio 2024; circolare INPS n. 4 del 28 gennaio 2026, paragrafo 10; messaggio INPS n. 1987 del 15 giugno 2026.

07/10/2026

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) - L'AGENZIA DELLE ENTRATE PUBBLICA LA CIRCOLARE GUIDA - PER IL BIENNIO 2026-2027 ADESIONE ENTRO IL PROSSINO 2 NOVEMBRE

🔶 L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 8 del 6 ottobre 2026, fornisce una rassegna sistematica degli elementi che disciplinano il concordato preventivo biennale, raccogliendo in maniera unitaria tutti i principi presenti in diverse fonti.

✴️ Il concordato preventivo biennale (CPB) - introdotto con il
decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2026 n. 148 - è uno strumento che sposta il rapporto con l’amministrazione finanziaria da una dimensione prevalentemente di controllo a una logica di cooperazione preventiva.
♦️ In particolare, il Concordato preventivo biennale consente ai contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (“ISA”) di siglare un “accordo” con il Fisco. Tale accordo consegue alla
formulazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, di una proposta, elaborata con i precisi criteri, per la definizione biennale del reddito
derivante dall’esercizio dell’attività d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni, ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta (“VPN”), rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (“IRAP”).

🔷 Con la presente circolare si illustra la disciplina del CPB, come attualmente vigente a seguito delle più recenti modifiche normative, e
si forniscono ai medesimi istruzioni operative per garantirne l’uniformità di azione.
♦️ Il presente documento di prassi, che sostituisce le precedenti circolari
sull’argomento, ha, altresì, l’obiettivo di trattare in forma sistematica tutti gli elementi che connotano l’istituto, disciplinati nei mesi passati con diversi documenti normativi e di prassi (decreti ministeriali, circolari, risposte a interpelli, FAQ, istruzioni alla modulistica dichiarativa) ovvero contenuti nel software di calcolo o relativi alle modalità di adesione.
♦️ Nel documento sono, inoltre, illustrate le novità legislative intervenute nel corso del 2026.

✳️ La circolare richiama i contenuti ancora attuali delle precedenti circolari n. 18/E del 2024 e n. 9/E del 2025 ed è strutturata in due parti:
- il corpo della circolare, in cui viene illustrato l’istituto e fornita una disamina degli ultimi interventi normativi, integrando la trattazione su specifici temi riguardanti il funzionamento dell’istituto con il richiamo ai principali chiarimenti dell’Agenzia;
- un’Appendice, contenuta nell’allegato, in cui sono raccolte e sistematizzate le soluzioni interpretative fornite dall’Agenzia che costituiscono quell’ampio ventaglio di soluzioni a questioni particolarmente complesse che hanno delineato in questi ultimi anni la disciplina del CPB.

📌 Per consultare il testo della circolare n. 8/2026, cliccare QUI. https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/10360006/Circolare+n.+8+del+6+ottobre+2026+%28CBP%29.pdf/b9eb6625-912e-36f2-6895-c889f500b8a1?t=1791276708518

🔎 Per un approfondimento sui contenuti della circolare, cliccare QUI. https://www.fiscooggi.it/portale/-/concordato-preventivo-biennale-regole-unitarie-e-adesioni-2026/2027

Attenzione alle truffe
01/10/2026

Attenzione alle truffe

‼️Nuovi tentativi di : diverse campagne-truffa circolano in questi giorni sfruttando il nome dell'Agenzia e attirando gli utenti con falsi temi, dal "Bonus Vacanze" ai rimborsi.
Leggi i nostri dell'ultima settimana per difenderti 👉 t.ly/q9iWG

30/09/2026

Rottamazione-quinquies, seconda rata alla cassa: si può ancora recuperare luglio

In scadenza il secondo versamento della definizione agevolata. Chi non ha pagato la prima rata può ancora rimediare, ma sulle rate intermedie non opera la tolleranza di cinque giorni.

Autore: Serena Pastore

Scade oggi, 30 settembre 2026, la seconda rata della Rottamazione-quinquies per i contribuenti che, in sede di adesione, hanno optato per il pagamento dilazionato delle somme dovute con la definizione agevolata.

L’appuntamento è particolarmente delicato per chi non ha versato la prima rata del 31 luglio. La singola omissione, infatti, non determina l’inefficacia della Rottamazione-quinquies: nel pagamento rateale la decadenza scatta quando risultano omesse o insufficientemente versate due rate, anche non consecutive, ferma la disciplina prevista per l’ultima rata.

Chi è rimasto indietro con il primo versamento può quindi ancora recuperarlo. In base al chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate, se una rata non viene versata, il primo pagamento successivo viene imputato a quella precedentemente non corrisposta. Pertanto, versando il 30 settembre l’importo corrispondente a una sola rata, risulterà coperta quella di luglio, mentre resterà insoluta quella di settembre. Per riallineare integralmente il piano occorre invece versare entrambe le rate.

Una rata omessa non rende inefficace la definizione

Il riferimento è l’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che individua le ipotesi in cui la Rottamazione-quinquies perde efficacia. Nel caso di pagamento dilazionato, l’inefficacia si determina per l’omesso o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, oppure dell’ultima rata.

È su questa regola che si fonda la possibilità di recuperare il versamento del 31 luglio. Chi non ha pagato la prima rata non beneficia di uno slittamento del termine originario, ma può rimediare prima che si determini una seconda omissione. L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che, quando una rata resta insoluta, il primo pagamento successivo viene imputato a quella precedente non corrisposta.

Pertanto, il contribuente che non ha versato luglio e oggi effettua il pagamento di una sola rata copre l’importo rimasto arretrato, mentre resta insoluta la rata di settembre. Per riallineare integralmente il piano è necessario corrispondere entrambe le rate.

Se, invece, alla scadenza del 30 settembre risultassero ancora non pagate sia la prima sia la seconda rata, si realizzerebbe la fattispecie prevista dal comma 95, lettera b), con conseguente inefficacia della definizione.

Il 30 settembre non beneficia dei cinque giorni di tolleranza, salvo che sia l’ultima rataSul termine di pagamento occorre distinguere la disciplina delle rate intermedie da quella prevista per l’ultima rata del piano.

L’articolo 10, comma 2-bis, del D.L. n. 38/2026, convertito dalla legge n. 88/2026, è intervenuto sull’articolo 1, comma 95, della legge n. 199/2025, riconoscendo una tolleranza di cinque giorni nelle sole ipotesi indicate alle lettere a) e c): pagamento in unica soluzione e ultima rata del piano. Il beneficio non riguarda, invece, le rate intermedie.

Di conseguenza, per il contribuente che ha scelto un piano con più di due rate, il versamento del 30 settembre costituisce una rata intermedia e non beneficia di alcun differimento di cinque giorni. Se la rata di luglio è ancora insoluta, il pagamento necessario a recuperarla deve quindi intervenire entro oggi, evitando che alla scadenza risultino contemporaneamente non versate due rate.

Occorre però considerare il caso particolare del contribuente che abbia scelto di suddividere il debito in sole due rate. In questa ipotesi il versamento del 30 settembre coincide con l’ultima rata del piano e trova quindi applicazione la tolleranza prevista dalla lettera c): sono considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro i cinque giorni successivi, ossia entro il 5 ottobre 2026.

Per chi, invece, ha regolarmente versato luglio e non paga una rata intermedia entro la relativa scadenza, l’inefficacia non si determina per il solo ritardo. La definizione viene meno quando, alla scadenza di una rata successiva, risultano non versate o insufficientemente versate due rate, tenendo conto del criterio di imputazione del primo pagamento successivo alla rata precedentemente rimasta insoluta.

Gli effetti della decadenza

Le conseguenze dell’inefficacia sono indicate dallo stesso comma 95. I versamenti eventualmente effettuati restano acquisiti a titolo di acconto sull’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico, senza determinare l’estinzione del debito residuo. Riprendono inoltre a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero e l’Agente della riscossione può riattivare le ordinarie procedure cautelari ed esecutive.

Per i carichi rispetto ai quali la definizione è divenuta inefficace non è, inoltre, possibile ottenere una nuova dilazione ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973.

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27/09/2026

Fermo amministrativo, nessuna seconda notifica dopo il preavviso

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, trascorsi 30 giorni senza pagamento, Agenzia delle Entrate-Riscossione può procedere all’iscrizione del fermo senza comunicare al debitore il successivo provvedimento

Autore: Lucia Giampà

Per l’iscrizione del fermo amministrativo sui veicoli è sufficiente la preventiva comunicazione al debitore. Se, entro 30 giorni dalla notifica del preavviso, le somme dovute non vengono pagate, Agenzia delle Entrate-Riscossione può procedere all’esecuzione del fermo senza inviare un’ulteriore comunicazione.

È quanto chiarito dall’Amministrazione finanziaria durante l’evento di Telefisco in materia di accertamento e riscossione. In particolare, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta rispondendo ad un quesito riguardante l’impugnazione del fermo amministrativo e del relativo preavviso.

Impugnazione del fermo: il dubbio sul coordinamento normativo

Il dubbio nasce dal coordinamento normativo tra la procedura di fermo e gli atti impugnabili. In particolare, l’articolo 86 del DPR n.602/1973 dispone che il fermo amministrativo dei veicoli è preceduto dall’invio di un preavviso di fermo; tuttavia l’articolo 19 del decreto legislativo n.546/1992 tra gli atti impugnabili menzionata soltanto il fermo amministrativo e non anche il preavviso.

Da qui il quesito sottoposto all’Amministrazione finanziaria: Agenzia delle Entrate-Riscossione è tenuta a notificare, oltre al preavviso di fermo, anche il successivo provvedimento di fermo vero e proprio, così da portare formalmente a conoscenza del contribuente l’avvenuta adozione della misura?

Il chiarimento dell’Agenzia riguarda quindi gli adempimenti di comunicazione posti a carico dell’agente della riscossione e il momento in cui il fermo può essere iscritto, senza entrare ulteriormente nel tema dell’autonoma impugnabilità del preavviso

Il preavviso apre la procedura: dopo 30 giorni non è necessaria un’altra comunicazione

Nel rispondere al quesito richiesto, l’Amministrazione finanziaria ricorda, in primo luogo, che il menzionato articolo 86 del DPR n.602/1973, prevede che la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall’agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati di una comunicazione preventiva.

Con tale atto il destinatario viene informato che, in assenza del pagamento delle somme dovute entro 30 giorni, sarà eseguito il fermo attraverso l’iscrizione del relativo provvedimento nei registri mobiliari. Entro lo stesso termine il debitore può inoltre dimostrare che il bene mobile interessato è strumentale all’attività d’impresa o professionale, ricorrendo le condizioni previste dalla norma.

La comunicazione preventiva rappresenta quindi il momento nel quale il contribuente viene formalmente avvertito della possibile adozione della misura.

Nel rispetto dell’articolo 86, comma 2, Agenzia delle Entrate-Riscossione è tenuta a notificare il preavviso di fermo. Qualora il contribuente non provveda al pagamento entro il termine di 30 giorni, tuttavia, il fermo può essere successivamente eseguito senza necessità di un’ulteriore comunicazione.

È la stessa norma, infatti, a stabilire che, decorso inutilmente il termine indicato nel preavviso, l’iscrizione del fermo nei registri mobiliari avviene senza che debba essere notificato un secondo atto al debitore.

Non sussiste, pertanto, un obbligo per l’agente della riscossione di notificare prima il preavviso e poi anche il provvedimento di fermo vero e proprio.

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