27/05/2025
Schema Nazionale Italiano DM 7 agosto 2024
L'uso di biocarburanti e biomasse in sostituzione dei carburanti di origine fossile è un tassello fondamentale nella lotta ai cambiamenti climatici. L’Unione Europea, attraverso la Direttiva 2009/28/CE (RED I – Renewable Energy Directive), aggiornata con la Direttiva ILUC (UE) 2015/1513, ha stabilito un primo quadro comune per la promozione dell’utilizzo di energia da fonti rinnovabili fino al 2020. La Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (RED II) fissa un nuovo obiettivo vincolante dell'Unione per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia dell'unione nel 2030.
Nel campo di applicazione della RED II rientrano i biocombustibili - ovvero biocarburanti (inclusi i biogas per trasporti), bioliquidi, combustibili da biomassa (per usi energetici diversi dal trasporto) e idrogeno di origine biologica - i carburanti rinnovabili di origine non biologica e i carburanti da carbonio riciclato. Il rispetto dei criteri di sostenibilità e il raggiungimento della percentuale di emissioni di gas serra sono dimostrabili attraverso la certificazione in conformità a un sistema di certificazione volontario approvato dalla Comunità Europea, oppure applicando un sistema di certificazione riconosciuto da una nazione, come il DM 07/08/2024.
Cosa disciplina il Decreto 07/08/2024?
Il Decreto 07/08/2024 aggiorna le disposizioni del decreto ministeriale 14 novembre 2019, ai sensi dall’art. 42, comma 16, del Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n.199, stabilendo:
Modalità di funzionamento del sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili nonché le procedure di adesione allo stesso;
Procedure per la verifica degli obblighi relativi alle informazioni sociali e ambientali;
Disposizioni per l’utilizzo del sistema di equilibrio di massa;
Modalità di ottenimento della certificazione a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni (Indirect Land Use Change, ILUC);
Per i carburanti rinnovabili di origine non biologica (di seguito nominati RFNBO, Renewable Fuels of Non-Biological Origin) e per i carburanti da carbonio riciclato (di seguito nominati RCF, Recycled Carbon Fuel), le modalità per il riconoscimento sia del rispetto del criterio inerente alla riduzione minima delle emissioni di gas a effetto serra di cui all’art. 39, comma 5, del Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199, sia delle condizioni stabilite dal Regolamento Delegato (UE) 2023/1184, nonché le disposizioni specifiche per l’idrogeno di origine biologica;
Attività di verifica del Comitato tecnico-consultivo biocarburanti e le disposizioni transitorie e finali.
Quali soggetti devono certificarsi ai sensi del Decreto 07/08/2024?
Ai fini del presente Decreto si deve certificare ogni «operatore economico» (inteso come persona fisica o giuridica, anche stabilita fuori del territorio nazionale), che svolge una o più delle seguenti attività:
a) Produzione, cessione e/o utilizzo per proprio consumo di ogni materia o sostanza dalla cui lavorazione si ottengano biocombustibili, combustibili rinnovabili di origine non biologica e combustibili da carbonio riciclato destinati al mercato nazionale siano esse materie prime, prodotti intermedi, rifiuti, sottoprodotti o loro miscele, compresi quelli prodotti in co-processing con materiali di origine fossile;
b) Commercializzazione, anche senza possesso fisico, di materia o sostanza, prodotta dagli operatori economici di cui alla lettera a), dalla cui lavorazione si ottengano biocombustibili, combustibili rinnovabili di origine non biologica e combustibili da carbonio riciclato destinati al mercato nazionale;
c) Produzione, anche combinata insieme ai combustibili fossili, cessione e/o utilizzo per proprio consumo di biocombustibili, combustibili rinnovabili di origine non biologica e combustibili da carbonio riciclato destinati al mercato nazionale;
d) Commercializzazione, anche senza possesso fisico, di biocombustibili, combustibili rinnovabili di origine non biologica e combustibili da carbonio riciclato destinati al mercato nazionale, prodotti dagli operatori economici di cui alla lettera;
e) Utilizzo dei biocombustibili per produzione di energia elettrica e/o termica o utilizzo da parte dei soggetti ETS.