Studio Geometra Caterisano

Studio Geometra Caterisano Competenza in materie tecniche, giuridiche, fiscali, economiche, beni agricoli e sociali. Mediatore Civile, Amministratore di Condominio

Il geometra è il professionista che identifica, definisce, misura e valuta la proprietà fondiaria ed edilizia pubblica o privata, costruita o no, la superficie e il sottosuolo, ed il lavoro che svolge e organizza concerne il diritto reale. In Italia, il geometra è una figura professionale che opera prevalentemente nel settore edilizio, topografico ed estimativo. Il Regio Decreto 11 febbraio 1929,

n. 274 che istituisce, in sostituzione del perito agrimensore, tale professione in Italia, abilita Il geometra all'espletamento di molteplici competenze tecniche, tra le quali la progettazione edile civile e rurale e la direzione dei lavori delle opere edili, le molteplici operazioni topografiche tra le quali la misurazione dei terreni e la stima di beni mobili ed immobili. Iscrizione Albo dei Geometri n. 383

23/05/2021

Per avvio di nuovi cantieri dislocati nel nord Italia cerchiamo le seguenti figure:

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DOMANDA IDONEITA' ALLOGGIATIVA - PLANIMETRIA DA ALLEGAREDevi richiedere un'idoneità alloggiativa  e non sai le planimetr...
29/03/2014

DOMANDA IDONEITA' ALLOGGIATIVA - PLANIMETRIA DA ALLEGARE

Devi richiedere un'idoneità alloggiativa e non sai le planimetrie da allegare?
Contattami e posso recuperare per te la documentazione che ti serve e se non hai tempo per recarti in comune e richiedere l'idoneità alloggiativa lo farò io per te.

COSA E' IL CERTIFICATO IDONEITA' ALLOGGIATIVA

Il certificato di idoneità dell'alloggio è un documento che attesta che l'alloggio rientra nei parametri minimi previsti dalla normativa.
Il certificato di idoneità dell'alloggio è necessario per:
- ricongiungimento familiare, cioè quando deve essere autorizzato l'ingresso dall'estero dei familiari del lavoratore immigrato
- rilascio del permesso di soggiorno CE per sé stesso o per i familiari a carico
- sottoscrizione di contratto di soggiorno per lavoro subordinato

CHI LO RICHIEDE
L'attestazione di idoneità dell'alloggio può essere richiesta:
- dal proprietario dell'alloggio
- dall'inquilino del relativo contratto di locazione
- dal soggetto che è residente, domiciliato o ospite nell'immobile

COME FARE LA RICHIESTA

Il richiedente deve presentare la domanda all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune, su un apposito modello. Otre a quanto indicato sul modello di richiesta è necessario presentare i seguenti documenti:
- fotocopia del permesso di soggiorno, documento di identità o passaporto dei richiedenti
- planimetria catastale dell'alloggio
- copia del contratto di affitto o di acquisto regolarmente registrati e, se ospiti, la dichiarazione di ospitalità del proprietario o conduttore dell'alloggio
Sulla domanda dovrà essere opposta un marca da bollo da € 16,00.
L'attestazione di idoneità deve essere ritirata all'ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune.
Per il ritiro del certificato occorre una ulteriore marca da € 16,00.
Il certificato ha validità di 6 mesi dalla data di emissione.

PRATICHE CATASTALIGestisco qualunque problema catastale, dalla semplice risistemazione della planimetria, ai più complic...
29/03/2014

PRATICHE CATASTALI

Gestisco qualunque problema catastale, dalla semplice risistemazione della planimetria, ai più complicati problemi dovuti a diversi numeri di particella o sub. ecc. ecc.

di seguito le più importanti pratiche elaborate al catasto; ma eseguiamo anche tutte le altre.

VARIAZIONE CATASTALE

DOCFA (DOcumenti Catasto FAbbricati) è una procedura informatica di aggiornamento degli archivi catastali e per la compilazione e presentazione agli uffici tecnici erariali del modello di “Accertamento della Proprietà Immobiliare Urbana”. Con tale modello si possono presentare al Catasto:
· Nuovi accatastamenti (dichiarazione rese per edificazione di nuovi fabbricati o ricostruzioni ex novo o ampliamenti);
· Variazioni catastali di edifici esistenti (quali destinazioni d’uso, divisione, frazionamenti, ampliamenti, ristrutturazioni ed altre variazioni);
· Denunce di unità afferenti ad enti urbani.
La procedura è diventata molto importante da alcuni anni per via dell’obbligatorietà di consegnare l’esatta rappresentazione grafica in fase di atto notarile nella compravendita di immobili. Spesso infatti, soprattutto in vecchi edifici, bisogna ricorrere a questo strumento per “sistemare” le differenze tra reale e cartaceo che si trovano negli appartamenti.

*la variazione catastale in molti casi è anticipata da una pratica edilizia comunale. Questo accade perchè ci deve essere assoluta fedeltà tra le planimetrie comunali e catastali. I soli casi in cui questo non è necessario riguardano quando accade che non sia stato riportato un piccolo segno grafico, quale un balcone, una porta o finestra inserita nel punto sbagliato, ecc. Questa procedura si chiama per esatta rappresentazione grafica dell’immobile.

Tempi
Solitamente i tempi per una variazione catastale sono 5/6 gg lavorativi. Se è presente l’esigenza di tempi più rapidi, combaciando con le nostre disponibilità, riusciamo a elaborarla anche in 2/3 gg.

ISTANZA CATASTALE

E’ una procedura (gratuita al cittadino che può usufruirne) dove viene riscontrato un errore (spesso sulla visura) non commesso dal proprietario, ma probabilmente dallo stesso catasto.
Il problema deve essere solo segnalato tramite un modulo dalla semplice compilazione e il catasto provvede a risolverlo autonomamente. Lo stesso problema è sempre risolvibile con una variazione catastale (praticamente il tecnico che compila la variazione si sostituisce al catasto e gestisce la procedura).

VOLTURA CATASTALE

E’ necessaria quando si ha una variazione della titolarità su un bene immobile: in caso di atto notarile di compravendita, per successione ereditaria, ecc.

Spesso non è necessario occuparcene direttamente perché è il notaio ad eseguirla per noi, tuttavia la voltura può essere predisposta anche dal proprietario, poiché non è richiesta la firma di un tecnico. E’ necessario compilare un modulo scaricabile dal sito dell’agenzia del territorio, oppure con il modulo cartaceo reperibile presso gli uffici provinciali. Il tempo per presentare la voltura è di massimo 30 gg, dopo si incappa in sanzioni economiche.
Lo studio è in grado di redigere per voi una voltura catastale senza farvi spostare di casa, qualora necessaria.

VISURA CATASTALE E/O ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE

Avete bisogno di una visura catastale e/o di un estratto di mappa catastale per conoscere la rendita della vostra casa, magari per calcolare l’imu? oppure volete vedere quanti vani o in che categoria è inserita?vi serve per una comunicazione da presentare in comune?

Potete richiederla online su questo pagina.

In caso di pratica edilizie, qualora necessaria, il Geometra Caterisano la richiederà per vostro conto gratuitamente.

DETRAZIONI FISCALILe detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica sono state intr...
29/03/2014

DETRAZIONI FISCALI

Le detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica sono state introdotte per cercare di arginare il fenomeno dell'evasione fiscale, molto diffuso in edilizia, e incentivare allo stesso tempo questo settore economico, trainante per la nostra economia.

Ma lo scopo del legislatore è stato anche quello di riqualificare il nostro patrimonio edilizio esistente, obsoleto e piuttosto energivoro. Per questo motivo tali bonus fiscali sono indirizzati ad interventi compiuti proprio sull'edilizia esistente e non su quella di nuova costruzione.
Se ad esempio si realizza un intervento in ampliamento ai sensi del Piano Casa, le detrazioni sono possibili solo per gli interventi compiuti sulla parte di edificio esistente e non su quella ampliata.

Vediamo quindi più nel dettaglio quali sono gli interventi ammessi a detrazione.

Detrazione del 36% e del 50%

Gli interventi che possono fruire di questa detrazione, descritti a seguire, sono elencati nellaGuida dell'Agenzia delle Entrate, alla pagina 23.

Interventi di cui all’art. 3 d.p.r. 380/2001

I lavori ammessi a detrazione, pari al 50% delle spese sostenute fino al 30 giugno 2013, e al 36% delle spese sostenute dopo tale data, sono quelli elencati nell’ art. 3 del Testo Unico dell'Edilizia, che trovate descritti nell'articolo Definizioni degli interventi edilizi e relativi a interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione eseguiti sulle singole unità immobiliari di tipo residenziale e loro pertinenze.

Gli interventi di manutenzione ordinaria, invece, sono ammessi a detrazione solo se compiuti sulle parti comuni di edifici condominiali.

Interventi di cui al d.l. 201/2011

Con l’emanazione di questo decreto sono entrati a far
parte dei lavori soggetti a detrazione anche quelli necessari alla ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, anche se non ricompresi nell’art. 3 del D.P.R. 380/2011.
E’ necessario però che l’immobile su cui vengono eseguiti i lavori ricada in un’area per la quale è stato decretato lo stato d’emergenza.

Eliminazione di barriere architettoniche

Anche questi interventi sono soggetti a detrazione. Ad esempio la costruzione di una rampa o di un ascensore, anche esterno all’edificio, possono essere agevolati.

Inoltre, ai sensi della legge 104/1992 sono agevolati anche gli interventi che attraverso la robotica o qualsiasi forma di tecnologia avanzata favoriscano la mobilità di persone con gravi handicap fisici.
La detrazione riguarda però i lavori necessari per adeguare gli edifici, non il semplice acquisto della strumentazione tecnologica, come ad esempio computer, telefoni a viva voce o schermi touch screen.

Bonifica amianto e prevenzione degli infortuni domestici

Sono agevolabili tutti gli interventi compiuti sugli edifici finalizzati ad assicurare una maggiore sicurezza degli occupanti, come anche la sostituzione di un tubo del gas o la riparazione di un impianto mal funzionante, il montaggio di vetri antinfortunio o l’installazione di un corrimano.

Tra gli interventi volti ad assicurare la sicurezza e la salubrità degli immobili, ci sono ovviamente anche quelli relativi alla bonifica dall’amianto.

Non sono agevolati invece gli acquisti di dispositivi o elettrodomestici più sicuri perché, ovviamente, non configurano un intervento sugli edifici.

Prevenzione di atti illeciti

Sono compresi tutti quegli interventi volti a difendersi dal rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, come furti, aggressioni o sequestri di persona.
Quindi tra i lavori agevolabili si possono considerare l’installazione di antifurto ed impianti di allarme e di videosorveglianza; la sostituzione, rafforzamento o installazione di cancelli e recinzioni; l’installazione di grate alle finestre, di porte o persiane blindate, di tapparelle con bloccaggi e vetri antisfondamento; l’installazione di casseforti a muro.

Misure di sicurezza statica e antisismica

Tali interventi devono essere compiuti su parti strutturali degli edifici.
Sono soggette a detrazione anche le spese necessarie per ottenere la documentazione necessaria ad attestare la sicurezza statica dell’edificio, nonché per gli interventi necessari a conseguirla.

Altri lavori agevolati sono quelli per la cablatura degli edifici e per il contenimento dell’inquinamento acustico.

Altre spese ammesse a detrazione

Sono ammesse a detrazione anche tutte le spese per le prestazioni professionali per la progettazione e per l’ottenimento dei permessi comunali, nonché quelle per perizie e sopralluoghi.
Inoltre lo sono le spese per l’acquisto dei materiali. Infine, sono comprese le spese per il pagamento degli oneri di urbanizzazionee di bolli e diritti di segreteria.

Detrazione per acquisto mobili

Con il decreto 63/2013 è stata sancita la possibilità, per chi usufruisce della detrazione per interventi su edifici esistenti, di usufruire di un ulteriore bonus per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Il bonus mobili consiste in un'aggiunta al tetto di spesa di altri 10.000 euro: quindi si potranno detrarre 5.000 euro per l'acquisto dei mobili.

Detrazione del 65%

Involucri degli edifici

Questi interventi sono tutti quelli compiuti sulle superfici sia verticali (pareti e finestre) che orizzontali (solai e tetti), degli edifici, confinanti con l’esterno o con parti dell’edificio non riscaldate (ad esempio le scale).
In questo gruppo rientrano quindi anche gli interventi su infissi esterni e portoni d’ingresso, purchè rivolti verso l’esterno o verso parti non riscaldate.

Installazione di pannelli solari

I pannelli solari sono quelli utilizzati per la produzione di acqua calda per uso domestico.

Sono assimilabili a questi anche i sistemi termodinamici a concentrazione solare utilizzati per la sola produzione di acqua calda. Invece se il sistema termodinamico produce sia energia elettrica che termica, si può detrarre solo la parte di spesa relativa alla produzione di energia termica.
Questa quota si può calcolare in maniera percentuale rispetto all’energia totale prodotta dal sistema.
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

Si intende la sostituzione di impianti di climatizzazione esistenti, con impianti dotati di caldaia a condensazione o con pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia. Non è ammessa perciò a detrazione l’installazione di nuovi impianti su edifici che prima ne erano sprovvisti.

Dal 2012 la detrazione è stata estesa anche ad interventi di sostituzione dello scaldacqua tradizionale con scaldacqua a p***a di calore.

Riqualificazione energetica di edifici esistenti

In questa tipologia ricadono gli interventi che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 - Allegato A.

Quindi non sono indicati specifici lavori, ma si può considerare qualsiasi insieme di interventi che incida sulle prestazioni energetiche dell’edificio, in modo da renderlo più efficiente.
Possono essere compresi interventi come la sostituzione o l’installazione di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche previste per gli altri interventi agevolati.

Le procedure per accedere alle detrazioni fiscali 65% (ex 55%)

La procedura che consente il riconoscimento delle detrazioni di imposta al 65% (ex 55%) per gli interventi di risparmio energetico sugli edifici esistenti implica precisi obblighi di documentazione (sia precedente che successiva ai lavori) e di comunicazione all'ente competente (ENEA) e all'ente fiscale competente (Agenzia delle Entrate).
Inoltre pone regole specifiche rispetto alla modalità di fatturazione dei fornitori, nonché di pagamento e di conservazione delle fatture.
Ci sono inoltre particolari regole che riguardano l'ammissibilità e le documentazioni delle spese condominiali alle detrazioni d'imposta.
L’iter procedurale del 65% (ex 55%) ha tre referenti diversi:

• La propria Regione, per quanto riguarda la certificazione energetica
La competenza di merito in tema di certificazione energetica degli edifici è regionale, ma è comunque obbligatoria in caso di richiesta di Detrazioni 65% (ex 55%). Nelle Regioni che non hanno regolato la materia si seguono le Linee guida nazionali sulla certificazione energetica (vedi menu di destra).

• L’Enea per quanto riguarda le comunicazioni tecniche sugli interventi
Una parte della documentazione necessaria per usufruire delle Detrazioni 65% (ex 55%) va comunicata all'Enea in forma telematica: la Scheda informativa e l’Attestato di Qualificazione energetica.

• L’Agenzia delle Entrate per quanto riguarda la pratica fiscale
All'Agenzia delle Entrate va effettuata una comunicazione telematica sugli interventi effettuati. Inoltre, poiché la detrazione è un beneficio fiscale, tutta la pratica deve essere documentata in sede di dichiarazione dei redditi per consentire i controlli di merito fiscale. Vi è una parte della documentazione (l’Asseverazione di tecnico qualificato) che non va comunicata all'Enea, ma va conservata per i controlli.

Per qualsiasi dubbio procedurale o di fattibilità dell'intervento, non esitare a contattarci poiché ti seguiamo dal principio, studiando la fattibilità dell'intervento che intendi attuare, redigendo eventuali pratiche edilizie, preparando e trasmettendo la documentazione di Enea e Agenzia delle Entrate.

Il sopralluogo e lo studio della fattibilità è gratuito.

PRATICHE EDILIZIELa Pratica edilizia è quel documento che permette di edificare o modificare un edificio.Vi sono diversi...
29/03/2014

PRATICHE EDILIZIE

La Pratica edilizia è quel documento che permette di edificare o modificare un edificio.
Vi sono diversi tipi di pratiche edilizie a seconda della tipologia di intervento prevista:

AEL: Attività Edilizia Libera
CIL: Comunicazione Inizio Lavori
CILA: Comunicazione Inizio Lavori Asseverata
SCIA: Segnalazione Certificata di Inizio Attività
DIA: Denuncia Inizio Attività
PdC: Permesso di Costruire
Inoltre ci sono anche le pratiche di Richiesta Autorizzazione Paesaggistica, cambio di destinazione d’uso, di sanatoria e le pratiche edilizie ai sensi del “Piano Casa”.

Le pratiche edilizie effettuate dallo studio riguardano qualunque aspetto normativo e riescono a risolvere la maggior parte dei problemi tecnici richiestici (per gli altri c’è purtroppo la demolizione o l’impossibilità di agire).

Molte di queste pratiche hanno poi la possibilità di usufruire di incentivi statali che permettono di recuperare negli anni dal 50% al 65% dell’investimento. A seconda che si tratti di incentivi per lavori edili o incentivi per l’efficienza energetica.

Dopo aver effettuato un'indagine accurata, sia sotto l'aspetto urbanistico che edilizio locale, vengono predisposti una serie di elaborati tecnici e relazioni di dettaglio atti ad ottenere l'autorizzazione per procedere alla costruzione/ristrutturazione di un edificio.

Si predispone la pratica edilizia che consiste in:
· Indagine accurata sia sotto l’aspetto urbanistico che edilizio locale
· Documentazione urbanistica
· Documentazione catastale
· Documentazione toponomastica
· Documentazione fotografica
· Realizzazione di elaborati tecnici descrittivi della situazione originaria e di progetto
· Relazioni di descrizione delle opere
· Redazione richiesta di permessi
· E qualunque altra operazione indispensabile per un corretto svolgimento della pratica.

Le pratiche edilizie devono essere redatte da un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra, perito), iscritto ad un ordine/collegio professionale.

PRATICHE EDILIZIE

EDILIZIA LIBERA
Non è una pratica ma una informativa inviata al comune, per una lavorazione, da parte del proprietario.
Se si necessita di assistenza nella compilazione lo studio è disponibile.

CIL, CILA, SCIA, DIA

Sono tutte pratiche edilizie. Queste hanno differenti costi (crescenti dalla CIL alla DIA, fino alla particolare DIA per piano casa) e differenti modalità di stesura. A seconda dei casi sottoposti sapremo dire quale sarà la pratica necessaria (ci sono lavori particolarmente semplici che rientrano nell'edilizia libera; in questo caso basterà una comunicazione di inizio lavori consegnata dal proprietario o da un suo delegato all'ufficio tecnico del proprio comune o municipio; senza spese di tecnici e istruttoria).

PIANO CASA
(elenco di alcune tipologie di lavori che si potrebbero effettuare)
· ampliamento di un appartamento con ingresso autonomo
· cambio destinazione d’uso in zone non possibili da normativa comunale;
· recupero sottotetti o locali tecnici (locale lavatoi, ex locale cassoni, magazzini, cantine) per trasformali in abitazioni o uffici;
· trasformazione di balconi in parte integrante dell’immobile;
· realizzazione di dependance nel proprio giardino;
· realizzazione di nuova unità immobiliare sul terrazzo;
· realizzazione di soppalchi abitabili fino al 20% o 70 mq dell’immobile, in zone dove non è consentito.
· realizzazione di locali accessori come garage, tettoie, pensiline

Anche se è il piano casa si presenta come una DIA, non bisogna confondere le due pratiche. Il piano casa è infatti dotato di una notevole normativa a se stante e deroghe in diversi campi. Per questo motivo i tecnici hanno enorme difficoltà a presentarlo e spesso le pratiche possono subire rallentamenti o addirittura interruzioni. La ricerca e l’analisi preliminare sono il momento più importante e eviteranno inutili inizi di lavori che non potranno essere mai completati. a volte questa fase può richiedere anche diverse settimane ( i diversi uffici tecnici sono aperti una due volte a settimana per poche ore e questo rallenta ulteriormente).

CAMBIO DESTINAZIONE D’USO
In urbanistica si definisce destinazione d’uso di un immobile l’insieme delle modalità e delle finalità di utilizzo del manufatto edilizio. Tra le diverse destinazioni d’uso, vi sono quella residenziale, quella commerciale o quella industriale.
E’ frequente trovarsi di fronte alla possibilità, o alla necessità, di dover mutare la destinazione d’uso per la quale un’unità immobiliare è stata progettata, realizzata ed utilizzata per lungo tempo. Per poter effettuare un cambio destinazione d’uso per un immobile, è indispensabile richiedere i necessari titoli autorizzativi, in mancanza dei quali si configurerebbe un abuso edilizio.
Per prima cosa, è necessario verificare che il locale Piano Regolatore consenta il cambio di destinazione d’uso nella zona oggetto dell’intervento. In secondo luogo, bisogna distinguere il caso in cui, per cambiare l’uso dell’immobile, sarà necessario effettuare delle opere edilizie da quello in cui ciò non occorrerà. In generale è necessario produrre una DIA, in alcuni casi detta onerosa, poiché bisogna aggiungere un contributo per gli oneri di urbanizzazione e costruzione.
Successivamente all'ottenimento del titolo autorizzativo e alla esecuzione di eventuali lavori, bisognerà presentare una dichiarazione di variazione d’uso catastale, all'Ufficio dell’Agenzia del Territorio competente, in quanto, modificando la categoria edilizia, cambieranno anche la rendita catastale e i relativi parametri per il calcolo dell’imposta.
Ad oggi, inoltre, è possibile eseguire un cambio destinazione d’uso anche in zona dove non era precedentemente possibile, utilizzando lo strumento normativo del Piano Casa.

PRATICHE EDILIZIE IN SANATORIA
Il permesso di costruire in sanatoria è quella pratica edilizia necessaria per “regolarizzare” opere eseguite senza le necessarie comunicazioni/autorizzazioni/concessioni comunali. Tale attività non può però sanare abusi edilizi , ove per abusi si intendono quelle opere realizzate ma che secondo gli strumenti urbanistici non sarebbero state autorizzabili.
In sostanza la procedura in sanatoria consente di regolarizzare quelle opere che sarebbero state autorizzate se la pratica edilizia fosse stata presentata. Pertanto è possibile “godere” della sanatoria in seguito al pagamento di una penale calcolata dal comune.

APE E DIAGNOSI ENERGETICAATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (A.P.E.)L' A.P.E. (prima delle modifiche del decreto 63/201...
29/03/2014

APE E DIAGNOSI ENERGETICA

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (A.P.E.)

L' A.P.E. (prima delle modifiche del decreto 63/2013 veniva chiamato A.C.E.) è un documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di un abitazione o di un appartamento. E' uno strumento di controllo che sintetizza con una scala da A a G le prestazioni energetiche degli edifici.Al momento dell' acquisto o della locazione di un immobile, oltre ad essere obbligatorio, è utile per informare sul consumo energetico e aumentare il valore degli edifici ad alto risparmio energetico. L' Attestato di Prestazione Energetica (APE) non va confuso con l' Attestato di Qualificazione Energetica (AQE).

Quanto è valido l’A.P.E.?

Il decreto stabilisce per l'Ape una durata massima di 10 anni e l'obbligo di aggiornarlo in caso di interventi di ristrutturazione e di riqualificazione che modifichino la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. Se, però, non saranno rispettati gli obblighi di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici, comprese le necessità di adeguamento previste dal decreto 16 aprile 2013, l'attestato decadrà il 31 dicembre dell'anno successivo rispetto alla data della scadenza non rispettata

Quando va fatto l’attestato?

Secondo la normativa vigente, in particolare nel D.M. 26/06/2009(Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) in conformità alla direttiva 2002/91/CE, l'APE va realizzato dal 1° Luglio 2009 in caso di compravendita di immobili e dal 1° Luglio 2010 in caso di locazione onerosa. Dal Gennaio 2012 negli annunci immobiliari vanno inseriti gli indici di prestazione energetica(valore in kwh/mq anno).

Con il decreto 63/2013 è stato ulteriormente chiarito quando è obbligatorio redigere l'Attestato, approfondisci su questa pagina:quando fare l'attestato energetico.

LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE E INTERVENTI SULL'ESISTENTE
Il futuro attestato dovrà essere prodotto per gli edifici ed unità immobiliari di nuova costruzione ed in caso di interventi importanti sull'esistente. Rientrano in quest'ultima categoria i lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, di ristrutturazione e di risanamento conservativo che insistono su oltre il 25% della superficie dell'involucro dell'intero edificio. Vi rientrano ad esempio: il rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, di tetti o l'impermeabilizzazione delle coperture.

VENDITA O NUOVA LOCAZIONE
Il proprietario di un edificio o di un'unità immobiliare dovrà mettere a disposizione dell'acquirente o del locatario l'Ape già in sede di trattativa e poi consegnarlo al termine della stessa. Inoltre nei contratti di vendita o di nuova locazione sarà obbligatorio inserire una clausola in cui l'acquirente o il conduttore dichiarino di aver ricevuto le informazioni e la documentazione sulla prestazione energetica, compreso l'Ape.

ANNUNCI IMMOBILIARI
Tutti gli annunci di vendita e di locazione devono riportare l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare. Devono anche indicare la classe energetica corrispondente.

GESTIONE DI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE
Anche il rinnovamento o la stipula di nuovi contratti per la gestione degli impianti termici e di climatizzazione degli edifici pubblici (o nel caso in cui il committente sia un soggetto pubblico), dovrà prevedere la predisposizione di un Ape.

SE C’E’ GIA’ UN ACE IN CORSO DI VALIDITÀ’
L'obbligo di redigere un Ape viene meno quando è già disponibile un attesto in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/Ce.

Chi redige l'APE?

L'APE viene redatto da un "soggetto accreditato" chiamato certificatore energetico. La formazione, la supervisione e l'accreditamento dei professionisti viene gestita dalle Regioni con apposite leggi locali. Circa la metà delle Regioni italiane ancora non hanno adottato delle normative proprie, in questo caso la legge vigente è quella nazionale (DLgs. 192/05).

Il certificatore energetico è solitamente un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti come l'architetto, l'ingegnere ed il geometra.

Come viene redatto?

Viene effettuata una diagnosi energetica dell'immobile, analizzate le caratteristiche termoigrometriche, i consumi, la produzione di acqua calda, il raffrescamento ed il riscaldamento degli ambienti, il tipo di impianto, eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile. In seguito il Certificatore compila il documento e rilascia la A.P.E. che sintetizza le caratteristiche energetiche dell'immobile. L' APE va conservato con il libretto della caldaia e consegnato al nuovo proprietario od al locatario.

Quanto costa?

Il costo di un certificato, come le altre tariffe professionali, non è soggetto a tariffazione minima decisa dagli Ordini o dagli Enti. Il prezzo di una certificazione energetica per un appartamento varia in media tra i 150€ ed i 300€ a seconda della metratura, e dell’eventuale documentazione da reperire che il proprietario dell’immobile può non avere.

Se hai bisogno di un APE puoi contattarci direttamente tramite la pagina Contatti. La nostra offerta è limpida, semplice e senza sorprese: abbiamo un metodo standardizzato, senza intermediari e con una tassazione agevolata che ci permette di offrire un servizio efficace ed economico.

Perché fare il certificato energetico?

L'APE è, come detto precedentemente, obbligatorio per legge. Nonostante, per le costruzioni esistenti possa sembrare una mera pratica burocratica, l' APE è un documento che comporterà notevoli vantaggi nei prossimi anni. In particolare ci sarà:

Aumento del valore di un immobile con consumi energetici bassi al momento della vendita o dell'affitto. Risparmio sulla bolletta e maggior comfort di una casa realizzata con i dettami dell' edilizia ad alto risparmio energetico.

Incentivazione alla costruzione di edifici ad alto rendimento energetico e ristrutturazioni energetiche con evidenti miglioramenti del livello di inquinamento da CO2

Differenza tra APE (attestato di prestazione energetica) e AQE (attestato di qualificazione energetica)

Una prima importante differenza sta nel soggetto che redige il documento: L' AQE può essere redatto dal progettista o dal direttore dei lavori, quindi da un tecnico abilitato che ha già avuto un ruolo nei lavori. Viene rilasciato dal costruttore e consegnato al comune insieme alle documentazioni per il rilascio della dichiarazione di fine lavori. L' APE invece va redatto da un Certificatore Abilitato ed indipendente.

Seconda differenza sta nel fatto che nell' AQE non è specificata la classe energetica dell'edifico. E' un documento che secondo il dlgs 311/06 deve sostituire temporaneamente l' APE, in attesa che le regioni emettano i decreti attuativi specifici. L' AQE ha validità 12 mesi dopo l'entrata in vigore delle Linee guida nazionali.

In generale oggi l' AQE è un documento superato, nonostante questo riceviamo numerose telefonate di cittadini a cui il notaio, al momento del rogito, ha richiesto ancora questo documento. Contattateci per maggiori informazioni.

Quali sanzioni sono previste?

Il decreto prevede dure sanzioni per i proprietari degli immobili, che se non rispettano l'obbligo di redazione dell'Ape in caso di vendita, di nuova locazione o di ristrutturazioni importanti, dovranno pagare un'ammenda da 3mila a 18mila euro. Non meno severe le sanzioni per il professionista, tenuto a pagare una somma compresa tra 700 e 4200 euro nel caso in cui l'attestato di prestazione energetica non rispetterà i criteri che saranno stabiliti dalla legge.

ACCESSO ATTIPer chi non ha tempo o non sa come fare, si effettuano accessi atti tramite delega. Il costo è determinanto ...
29/03/2014

ACCESSO ATTI

Per chi non ha tempo o non sa come fare, si effettuano accessi atti tramite delega.

Il costo è determinanto dai costi di diritti di segreteria da versare più il compenso da definire con il tecnico.

Per informazioni e preventivo dettagliato contattami.

Accesso agli atti (Legge 241/90)

Come accedere agli atti amministrativi
La trasparenza amministrativa consiste, nella sua accezione più ampia, nell’assicurare la massima circolazione possibile delle informazioni sia all’interno del sistema amministrativo, sia fra questo ultimo ed il mondo esterno.
’’L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e ditrasparenza, secondo le modalità previste dalla Legge nonchè dai principi dell’ordinamento comunitario’’ ART. 1 legge 241/90 (modificata e integrata dalla Legge 15/2005)

E’ evidente come questa legge apporti importanti modifiche nei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e i diritti dei cittadini.
Infatti non solo è previsto il diritto di prendere visione degli atti di un procedimento, ma anche che l’attività amministrativa deve ispirarsi al principio di trasparenza, inteso come accessibilità alla documentazione dell’amministrazione o ai riferimenti da quest’ultima utilizzati nell’assumere una determinata posizione.

Ciò consente ai cittadini di veder garantiti i propri diritti nei confronti dell’amministrazione pubblica: hanno diritto ad una informazione qualificata, ad accedere ai documenti amministrativi e conoscere, nei limiti precisati dalla legge, lo stato dei procedimenti amministrativi che li riguardano, seguendo le fasi attraverso cui l’attività amministrativa si articola.

Cosa si intende per documento ammministrativo
(Ai sensi dell’art. 22 della legge 241/90 con modifica e integrazione della Legge 15/2005) è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse.

Cosa significa accedere ad un documento amministrativo
Il cittadino può esaminare gratuitamente i documenti amministrativi; nel caso in cui si chiedesse il rilascio di una copia dei documenti (o di un estratto di essi), la consegna può essere subordinata soltanto al rimborso del costo di riproduzione, eccetto diverse disposizioni (bolli, diritti di ricerca,).

Quando è possibile/utile utilizzare la Legge 241/90
Per ottenere copia o visionare un atto amministrativo (circolare interna, regolamento, ecc.);
per avere, in generale, un pronunciamento formale da parte di una Pubblica Amministrazione fondamentale per poter conoscere i motivi che hanno indotto l’amministrazione a prendere un provvedimento, verificarli ed eventualmente smentirli;
sollecitare una risposta da parte dell’amministrazione;
acquisire informazioni relative ad un procedimento amministrativo;
conoscere i presupposti, le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione;
conoscere i criteri di gestione delle pratiche. E’ molto importante, ad esempio, per sapere a che punto della lista d’attesa si trovi l’interessato, i criteri utilizzati per la gestione della lista stessa e quando si ritiene potrà essere convocato per l’erogazione della prestazione richiesta.
Che cosa è il diritto di accesso
È il potere/diritto degli interessati di richiedere, di prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi. (Ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90) ’’al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi’’.

Come accedere agli atti amministrativi
Sono previste due modalità di accesso (ex DPR 352/92):
accesso informale
Si esercita mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio dell’amministrazione competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o che lo deterrà stabilmente.
Le pubbliche amministrazioni, al fine di facilitare i rapporti con i cittadini, e quindi l’accesso, hanno istituito un apposito ufficio: l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).La richiesta è esaminata senza formalità ed immediatamente. E’ utile per acquisire quindi informazioni nell’immediato, ma non garantisce la possibilità di poter dimostrare in futuro quanto affermato, quindi è di difficile smentita.
accesso formale
Il cittadino può sempre presentare una richiesta formale - compilando un apposito modulo che l’amministrazione può aver istituito, oppure scrivendo l’istanza autonomamente - inviandola tramite A/R oppure depositandola all’ufficio Protocollo dell’amministrazione.
In ogni caso l’ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta, così come previsto dal DPR 352/92 (art. 4 comma 2).E’ possibile però che sia l’amministrazione stessa a richiedere di presentare formale istanza; ciò si verifica se non è possibile accogliere immediatamente la richiesta in via informale; oppure se ci sono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sull’identità o i poteri rappresentativi.Rispetto all’accesso informale offre una garanzia maggiore, anche se richiede più tempo: si ha nero su bianco l’indicazione richiesta, ha valore di atto pubblico (oppure è più esatto dire che ha valore legale? Chiedere conferma) e può essere utile per rivendicare un diritto disatteso o per controbattere l’affermazione dell’amministrazione.
Nei confronto di chi puo’ essere esercitato il diritto di accesso
Il diritto di accesso si esercita nei confronti di:
- amministrazioni dello Stato;
- aziende autonome;
- enti pubblici;
- concessionari di servizi pubblici.
L’accesso e’ escluso per i documenti coperti da segreto di Stato, nonche’ nei casi di segreto o divieto di divulgazione, secondo quanto previsto dall’ordinamento.
Pertanto, e’ compito delle amministrazioni individuare gli atti conoscibili e quelli che necessitano di essere tutelati.
Da tenere presente che le P.A. possono differire l’accesso ai documenti richiesti fino a quando la conoscenza degli stessi determinasse un impedimento per il regolare svolgimento dell’azione amministrativa.

Chi puo’ esercitare il diritto di accesso
Tutti i soggetti (cittadini, associazioni,imprese, ecc.) che dimostrino di avere un ’’interesse giuridicamente rilevante" nei confronti dell’atto oggetto del diritto di accesso. Ai sensi dell’art. 9 del DPR 352/92, il diritto di accesso è riconosciuto anche "alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi’’.

E’ possibile interve**re nei seguenti modi:
- presa di visione degli atti del procedimento, salvo che nei casi in cui i documenti siano coperti da segreto di Stato ed in tutti gli altri casi in cui vi sia segreto o divieto di divulgazione (secondo il nostro ordinamento);
- presentazione di documenti e di memorie scritte che dovranno obbligatoriamente ve**re valutate dall’amministrazione

In entrambi i casi l’amministrazione provvederà a:
-fornire l’indicazione di dove poter trovare la pubblicazione delle notizie richieste;
-esibire il/ documento/i richiesti;
-rilasciare copia integrale o estratti significativi.
E’ possibile che l’amministrazione preveda altre modalità di accesso, oltre quelle descritte.

E’ inoltre, fondamentale che la richiesta di accesso debba essere sempre motivata.

Quanto tempo ha l’amministrazione per rispondere
La Legge 241/90 prevede che le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento il termine entro cui esso deve concludersi, con apposita disciplina, e laddove non abbiano provveduto in tal senso, che il termine è di 90 giorni.(Legge 15/2005)
Quindi il termine di 90 giorni è solo indicativo, in quanto l’amministrazione stessa può aver emanato un regolamento che stabilisca termini diversi.
Per avere conferme o informazioni dei termini entro cui dovrà pronunciarsi l’amministrazione, si può far riferimento all’URP, chiedendo, eventualmente, anche di poter visionare la pubblicazione che riporta l’indicazione dei tempi del procedimento.

I termini devono essere calcolati a partire dal momento in cui l’ufficio competente ha ricevuto la domanda (in caso di A/R dal giorno in cui ha firmato per avvenuta ricezione). Qualora il cittadino non avesse individuato ed indirizzato l’istanza all’ufficio competente, sarà questo stesso a dover trasmettere la domanda al soggetto giusto. Di questa trasmissione è data comunque comunicazione all’interessato. (cfr DPR 352/92 art 4 comma 3)

Se non si ottiene risposta
E’ previsto dalla Legge 241/90 che trascorso il termine, la domanda si intende accettata (cosiddetto silenzio-assenso)Legge 15/2005.

Il Responsabile
Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a determinare - per ogni tipo di procedimento di loro competenza - il responsabile dell’istruttoria e di ogni altra fase procedimentale, nonche’ l’ufficio competente ad emettere la disposizione finale. Tali elementi devono ve**re poi comunicati ai soggetti di volta in volta interessati. In particolar modo, l’ufficio ed il nome del responsabile del procedimento devono essere comunicati al cittadino interessato.
Il dirigente di ogni ufficio deve provvedere ad assegnare i vari provvedimenti tra se’ e gli altri componenti della propria unita’ lavorativa. In mancanza di indicazione specifica, l’assegnatario resta il dirigente d’ufficio.
Tra i compiti del responsabile del procedimento ci sono:
- valutare le condizioni di ammissibilita’ della richiesta, la legittimazione dei soggetti interessati ed i presupposti che dovranno determinare l’emanazione del provvedimento;
- accertare d’ufficio i fatti, richiedendo anche perizie, ispezioni e dichiarazioni a soggetti ed Enti coinvolti;
- curare le comunicazioni, pubblicazioni e modifiche previste in merito al fatto in questione;
- emettere l’atto finale, se di sua competenza.

L’avvio del procedimento (Art.8)
Viene comunicato agli interessati tramite comunicazione personale. Che deve essere fatta a tutti i soggetti in qualche modo destinati a subire le conseguenze -ed a ricevere gli effetti- a causa dell’emissione dell’atto finale del procedimento. Informati, devono essere anche i soggetti cui potrebbe derivare un pregiudizio a seguito dell’emissione dell’atto in questione, nonche’ coloro che sono chiamati dalla stessa legge a partecipare all’atto.
Nella comunicazione personale devono essere indicati:
- amministrazione competente;
- oggetto del procedimento promosso;
- ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- ufficio presso il quale e’ possibile la visione degli atti.
Nel caso in cui la comunicazione personale a tutti gli interessati non sia possibile o sia eccessivamente gravosa, l’amministrazione coinvolta dovra’ comunque comunicare gli elementi sopra esposti (di volta in volta secondo i modi piu’ opportuni).

Autocertificazione (Art.18 con modifiche e integrazioni)
Grande importanza viene data anche all’autocertificazione: e’ infatti previsto che - nel caso in cui l’interessato lo dichiari - fatti, stati e qualita’ attestati in documenti gia’ in possesso delle pubbliche amministrazioni, debbano ve**re acquisiti d’ufficio presso le amministrazioni depositarie. La dichiarazione dell’interessato e’ richiesta solo per l’acquisizione di elementi necessari per la ricerca dei documenti.

Indirizzo

Crotone

Telefono

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