Fpi Investigazioni Palumbo Fausto

Fpi Investigazioni Palumbo Fausto Libero professionista
INVESTIGATORE PRIVATO
Istituto investigativo, con autorizzazioni PrefettizieN.Prot.09/2011/Ist.Inv./Area 1^Bis.

Libero professionista
INVESTIGATORE PRIVATO
Istituto investigativo, con autorizzazioni prefettizieN.Prot.09/2011/Ist.Inv./Area 1^Bis, a svolgere indagini in ambito Aziendale, Assicurativo, Commerciale, Privato, Security, Addetti ai servizi di controllo nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento.

Foto dei minori sui social: serve il consenso di entrambi i genitoriIl Garante ammonisce una madre Per pubblicare sui so...
19/06/2026

Foto dei minori sui social:
serve il consenso di entrambi i genitori
Il Garante ammonisce una madre

Per pubblicare sui social network immagini che ritraggono minori di 14 anni è necessario il consenso preventivo di entrambi i genitori. Al compimento dei 14 anni, invece, la normativa italiana riconosce al minore la facoltà di decidere autonomamente sulla diffusione online delle proprie immagini.

È il principio ribadito dal Garante per la protezione dei dati personali, che ha dichiarato illecito il trattamento di immagini di figli minori pubblicate sui social da una madre senza il consenso dell’altro genitore.

Il caso nasce dal reclamo presentato da un padre, che aveva segnalato la pubblicazione di fotografie dei figli infraquattordicenni sui profili social dell’ex moglie, in particolare su Facebook.

Secondo il reclamante, la diffusione ripetuta delle immagini configurava una forma di sharenting che avrebbe potuto esporre i minori a rischi di abuso e compromettere la loro futura autodeterminazione digitale.

L’Autorità ha ricordato che i minori meritano una tutela rafforzata e la pubblicazione delle loro immagini sui social costituisce un trattamento di dati personali, per il quale è richiesta un’idonea base giuridica.

Non rilevano, ha precisato il Garante, la finalità affettiva della condivisione, il numero limitato delle fotografie o l’eventuale impostazione privata del profilo, poiché i contenuti online possono essere ulteriormente diffusi e resi visibili a terzi.

Accertata l’assenza del consenso del padre, il Garante ha imposto alla madre il divieto di pubblicazione delle immagini dei figli minori sui social network senza il consenso di entrambi i genitori e ha disposto nei suoi confronti un provvedimento di ammonimento per violazione della normativa privacy.

Fpi Investigazioni Palumbo Fausto   Luca Toni & Cristian Vieri ⚽️
18/06/2026

Fpi Investigazioni Palumbo Fausto

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03/06/2026

Garante privacy ad albergatori: no alla conservazione di copia dei documenti degli ospiti. Dopo la comunicazione alle au...
01/06/2026

Garante privacy ad albergatori:
no alla conservazione di copia dei documenti degli ospiti.
Dopo la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza i dati vanno distrutti o cancellati

'); newWin.document.close(); newWin.addEventListener("load", function(){ // .... this.focus(); this.print(); this.close(); }); //newWin.print(); //newWin.close(); //newWin.document.close(); //setTimeout(function(){newWin.close();},10); }

Garante privacy ad albergatori: no alla conservazione di copia dei documenti degli ospitiDopo la comunicazione alle auto...
12/05/2026

Garante privacy ad albergatori:
no alla conservazione di copia dei documenti degli ospiti
Dopo la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza i dati vanno distrutti o cancellati

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https://fpiinvestigazioni.it/gardacon-marzo-2026/Servizio di sicurezza e investigazioni a Gardacon – 21/22 marzo 2026,  ...
17/04/2026

https://fpiinvestigazioni.it/gardacon-marzo-2026/

Servizio di sicurezza e investigazioni a Gardacon – 21/22 marzo 2026, Centro Fiera Montichiari (BS)
L’istituto Fpi Investigazioni Palumbo Fausto ha curato i servizi di sicurezza, tutela e controllo durante Gardacon 2026,
uno degli eventi italiani più rilevanti dedicati a fumetto,
gaming e cultura pop.

Cristina D'Avena
Ivana Spagna
Giorgio Vanni

Servizio di sicurezza e investigazioni a Gardacon – 21/22 marzo 2026, Centro Fiera Montichiari (BS)L’istituto F.P.I. Investigazioni di Fausto Palumbo ha curato i servizi di sicurezza, tutela e controllo durante Gardacon 2026, uno degli eventi italiani più rilevanti dedicati a fumetto, gaming e ...

WhatsApp è ormai diventato la scatola nera di ognuno di noi. Lo utilizziamo per comunicazioni lavorative, ludiche, perso...
01/04/2026

WhatsApp è ormai diventato la scatola nera di ognuno di noi.
Lo utilizziamo per comunicazioni lavorative, ludiche, personali, intime, di gruppo.
È parte integrante delle nostre vite, e contiene anche tutti i nostri segreti.
Ragion per cui è al centro di una serie di sentenze scaturite da un suo utilizzo spesso disinvolto o inconsapevole, con serie conseguenze di natura civile e penale. L’applicazione è talmente diffusa che averla è quasi un obbligo.
L’importante è però utilizzarla con giudizio e buon senso.
Facciamo quindi alcune considerazioni, cominciando con il premettere che i messaggi tramite l’app in questione sono corrispondenza a tutti gli effetti (cfr. Corte costituzionale, sentenza 170/2023 e Cassazione SS.UU. civili, sentenza 4009/2026).

Incorre nell’addebito della separazione il coniuge sorpreso a scrivere via chat parole d’amore all’amante, perché la realtà dei fatti si presume essere quella riprodotta nei testi (Cassazione, ordinanza 12794/2021; 8750/2022). Foto, filmati e chat debbono naturalmente essere acquisiti in modo lecito da coniugi ancora sposati tra loro, e che hanno quindi reciproco accesso ai propri telefoni dei quali condividono le password (cfr. Cassazione, ordinanza 4530/2025).

Commette il reato di diffamazione chi posta un messaggio che lede la reputazione professionale di un altro partecipante ad una chat di gruppo (cfr. Cassazione, sentenza 39414/2025 – messaggio nella chat genitori contro un insegnante). Analogo reato commette chi pubblica sul proprio stato messaggi tesi ad offendere altre persone (cfr. Cassazione, sentenza 33219/2021).

Chi accede all’applicazione di messaggistica istantanea del proprio ex, conoscendone la password perché rimasta invariata, commette il reato sia di accesso abusivo a sistema telematico sia di violazione di corrispondenza: quanto al primo, perché l’utilizzo delle credenziali dà un risultato in contrasto con la volontà della persona offesa, anche se la chat è aperta e se l’agente ne utilizza il contenuto esclusivamente nel giudizio di separazione (cfr. Cassazione, sentenza 34141/2019); con riguardo al secondo, il reato si realizza proprio perché trattasi di corrispondenza, ed è ininfluente che la utilizzi in un giudizio civile (cfr. Cassazione, sentenza 3025/2025).

Configura invece il reato di trattamento illecito di dati personali pubblicare sui social la foto profilo WhatsApp altrui senza il consenso dell’interessato, in quanto il danno necessario ad integrare tale delitto ben può avere natura non patrimoniale (cfr. Cassazione, sentenza 29683/2025).
Inviare una serie di messaggi insistenti può invece realizzare il reato di stalking, seppur questi casi si riferiscono ad una mole importante di comunicazioni nell’ambito di rapporti di coppia in corso o terminati (cfr. Cassazione, sentenze 27453/2024; 46834/2022; 33707/2025).

Integra invece il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti inoltrare foto o filmati di tale natura senza il consenso della persona ritratta, anche se sono stati acquistati su una piattaforma a pagamento tipo OnlyFans (cfr. Cassazione, ordinanza 30169/2025). Inviare proprie immagini di questo tipo, tramite Whatsapp, ad un minore di anni 14, realizza invece il reato di corruzione di minorenni (cfr. Cassazione, sentenza 38751/2019).
(Di Andrea P.)

Licenziato per furto il lavoratore addetto al magazzino che ammette di aver prelevato da uno scaffale un prodotto farmac...
01/04/2026

Licenziato per furto il lavoratore addetto al magazzino che ammette di aver prelevato da uno scaffale un prodotto farmaceutico del valore di 50 euro (molto diffuso nel mercato nero), sostenendo però di averlo lasciato su una scrivania, senza quindi appropriarsene, ma che poi sparisce.
Infatti, mentre l’uomo prende la confezione l’obiettivo della telecamera di sicurezza viene coperto dagli scatoloni che il magazziniere porta in spalla.
Secondo il diritto, quando lo strumento di controllo viene neutralizzato è dovere dell’incolpato dimostrare di non aver rubato (in questo caso, quindi, di aver lasciato il prodotto sulla scrivania).
La condotta del dipendente lede in modo irrimediabile il rapporto fiduciario con il datore.
Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza n. 7712 del 30/03/2026.
(Di Andrea P.)

https://fpiinvestigazioni.it/investigazioni-commerciali-2/

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25015

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