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Per chi ha effettuato il 730/2023 in queste date o nelle date seguenti indicate il rimborso sarà da Ottobre 2023 sino ai...
10/08/2023

Per chi ha effettuato il 730/2023 in queste date o nelle date seguenti indicate il rimborso sarà da Ottobre 2023 sino ai sei mesi dall'ultima data -Marzo/Aprile 2024

Per chi ha effettuato il 730/2023 in queste date il rimborso sarà a Settembre 2023
10/08/2023

Per chi ha effettuato il 730/2023 in queste date il rimborso sarà a Settembre 2023

Per chi ha effettuato il 730/2023 in queste date il rimborso sarà ad Agosto 2023
10/08/2023

Per chi ha effettuato il 730/2023 in queste date il rimborso sarà ad Agosto 2023

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01/04/2021

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...se vuoi... verifica gratuita su diritto... e se mi lasci la mail inoltro un file in Excel o OpenOffice o LibreOffice ...
31/03/2021

...se vuoi... verifica gratuita su diritto... e se mi lasci la mail inoltro un file in Excel o OpenOffice o LibreOffice gratuito per farlo in autonomia...

26/05/2020

Bonus INPS 600 euro mese di "Aprile" arrivato a tutte le aziende gestite !!! 🤙

22/05/2020

*Safety*
l’ordinanza n. 547 del 18 maggio u.s. di Regione Lombardia prevede, per il comparto della somministrazione di alimenti e bevande (Ristorazione in senso ampio), di “mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato per un periodo di 14 giorni espongo alcune riflessioni, per non incorrere in violazioni della vigente normativa sulla privacy.
In attesa di futuri pronunciamenti da parte del Garante della Privacy, penso che sia sufficiente, per assolvere all’obbligo previsto dall’ordinanza, raccogliere i dati strettamente necessari alla, prenotazione; ad esempio un numero di telefono e/o un semplice nominativo, non necessariamente associato al cognome.
Importante sarà la relativa informativa che andrà ad integrare il sistema di gestione della privacy adottato dal locale.
Inoltre anche l’adeguamento al GDPR Privacy per il necessario aggiornamento.... insomma da cosa nasce cosa {BUROCRATICA}

Bell’idea !!
22/05/2020

Bell’idea !!

21/05/2020

COVID-19 VADEMECUM SANZIONI
Art. 4 Sanzioni e controlli 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanita', di cui all'articolo 3, comma 3.
Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. 2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si applica altresi' la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni. 3. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta.
Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle autorita' che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. 4.
All'atto dell'accertamento delle violazioni ci cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorita' procedente puo' disporre la chiusura provvisoria dell'attivita' o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e' scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. 5. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa e' raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella misura massima. 6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque piu' grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), e' punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7. 7.
Al comma 1 dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000». 8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla meta'. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507. 9.
Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 e' attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

20/05/2020

-Servizio GRATUITO INVCIV/RED Informiamo che a seguito delle difficoltà conseguenti l’emergenza COVID-19 l’INPS ha disposto una ulteriore finestra per la trasmissione telematica dei modelli RED 2019 e solleciti 2018, e per i modelli INVCIV 2019 e sollecito 2018.
Pertanto il nuovo termine di chiusura della trasmissione telematica è previsto fino alle 24.00 del 3 giugno 2020.
I termini e gli orari di cui sopra non sono soggetti a deroghe e pertanto chiediamo la massima collaborazione e rispetto di quanto indicato.

Lo studio è pronto per accogliere i clienti , con sanificazione effettuata, regola "mascherina e guanti" Organizzazione ...
17/05/2020

Lo studio è pronto per accogliere i clienti , con sanificazione effettuata, regola "mascherina e guanti" Organizzazione : su appuntamento.

Indirizzo

Via G. Verdi 7
Dorno
27020

Orario di apertura

Lunedì 06:07 - 08:25
17:01 - 19:11
Mercoledì 14:30 - 18:30
Venerdì 17:01 - 19:11

Telefono

3333990399

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