12/04/2024
D.A. 212/2022
Art. 3 Attività funeraria 1. Per attività funeraria si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
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a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti al decesso; b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale; c) trasporto di salma, di ca****re, di resti mortali, di ceneri e di ossa umane; d) eventuale gestione di strutture per il commiato. 2. Le imprese che intendono svolgere l'attività funeraria devono presentare segnalazione certifi-cata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive mo-difiche ed integrazioni, al comune in cui ha sede legale l'impresa. La segnalazione di inizio atti-vità deve essere corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti di cui al comma 3. 3. L'esercizio dell'attività funeraria, da svolgere nel rispetto dei principi di concorrenza e tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e con modalità che assicurino la libertà di scelta delle famiglie del defunto, è subordinato alla sussistenza e permanenza dei seguenti requisiti: a) disponibilità di mezzi, risorse e organizzazione adeguati; b) almeno un carro funebre e un'autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un carro funebre; c) almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove si presenta la segnalazione certificata di inizio attività; d) personale con funzioni di necroforo, in numero adeguato e formato in possesso di adeguate conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte; e) un responsabile della conduzione dell'attività funeraria, specificamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa in possesso di adeguate conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte.