07/10/2015
Se la banca omette di produrre in giudizio la copia degli estratti conto dall’apertura del rapporto bancario, poiché questo non consente di verificare la giustificazione del saldo e la legittimità delle modalità di addebito di interessi, spese e commissioni, questo comporta la necessità di far partire il primo estratto conto con il Saldo pari a zero. Una recente Sentenza della Corte di Cassazione del 2013 stabilisce che occorre dimostrare l’esistenza e l’entità del proprio credito mediante la puntuale applicazione dell’art.2697 cod.civ. La banca è tenuta a produrre gli estratti conto a partire dall’apertura del conto, anche oltre il decennio “perché non si può confondere l’onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito” (Cassazione del 2010). La contestazione relativa all’illegittima capitalizzazione degli interessi determina la necessità di verificare fin dall’inizio del rapporto e nei limiti dell’applicabilità della prescrizione, ove eccepita, l’esistenza e l’applicazione della previsione negoziale invalida. La produzione degli estratti conto relativi ad una frazione temporale unilateralmente individuata dalla banca nella fase più recente di operatività del rapporto è inidonea ad assolvere all’onus probandi posto a carico della banca. Quando la contestazione del debitore riguarda l’intera durata del rapporto, la previsione di conservazione per dieci anni delle scritture contabili non può essere interpretata come una limitazione legale dell’onus probandi posto a carico di chi è tenuto a fornire la prova integrale del proprio credito, non potendo sottrarsi a tale onere. E’ da ricordare che in tema di azione di ripetizione promossa dall’attore nei confronti della banca, la Corte di Cassazione Sez.Unite in una importante sentenza ha affermato il principio secondo il quale “il creditore (in questo caso il correntista) che agisca in giudizio per l’inesatto adempimento del debitore, deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l’inesattezza dell’adempimento costituita dalla violazione dei doveri accessori, dalla mancata osservanza dell’obbligo di diligenza o dalle difformità qualitative o quantitative dei beni, posto che incombe sul debitore convenuto l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento dell’obbligazione”. Infatti, l’esenzione del creditore (in questo caso il correntista) dall’onere di provare il fatto negativo dell’inadempimento, con il correlativo spostamento sul debitore convenuto dell’onere di fornire la prova del fatto positivo dell’avvenuto adempimento, è conforme al principio di riferibilità o di vicinanza della prova. Il seguente principio di basa sul fatto che il creditore (in questo caso il correntista) incontrerebbe difficoltà se dovesse dimostrare di non aver ricevuto la prestazione. Ed è proprio per questo che l’onere della prova viene ripartito tenuto conto della possibilità per l’uno o per l’altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione. Spetta quindi alla banca dare prova diretta e positiva dell’adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione. Riepilogando, il principio dell’onere della prova di cui all’art.2697 c.c. deve essere adeguatamente temperato avendo riguardo al principio della vicinanza alla fonte della prova così come confermato dalla Corte di Cassazione Sez.Unite che ha elevato a criterio principe nella ripartizione dell’onere stesso. Lo stesso dicasi nelle sentenza del Tribunale di Brindisi secondo la quale “nel giudizio di ripetizione d’indebito, anche se la banca non abbia opposto domanda riconvenzionale, se non siano stati depositati gli estratti conto fin dall’inizio del rapporto e il saldo contabile risulti negativo per il correntista, deve assumersi, quale base del riconteggio, un saldo di partenza iniziale pari a zero. Detto principio, trova conferma nell’art.8 Legge n.154 1992 e art.119 Dls n.385 1993 TUB, che attribuisce al cliente il diritto di ottenere la documentazione di singole operazioni registrate sull’estratto conto, sul presupposto dell’esistenza dell’obbligo di conservazione della documentazione nell’arco del decennio gravante solo sulla banca e del dovere di comportamento secondo buona fede.