22/06/2023
Si informa che l’articolo 20, D.L. 48/2023, ha previsto un nuovo limite all’esenzione per quanto riguarda i fringe benefit. Scendendo nel merito, l’intervento in analisi sancisce l’innalzamento del limite di esenzione annuo di cui all’articolo 51, comma 3, Tuir, con il passaggio da 258,23 a 3.000 euro.
Tale nuova esenzione, tuttavia, non sarà applicabile in via generalizzata, ma sarà concessa unicamente per coloro i quali siano, testualmente:
− lavoratori dipendenti;
− genitori di figli, anche adottivi o affidati, o genitori di figli anche nati fuori dal matrimonio ma a patto che siano stati riconosciuti, fiscalmente a carico ex articolo 12, comma 2, Tuir.
Rientrano, inoltre, nel nuovo limite di esenzione, non solo le erogazioni meramente in natura, ma anche gli importi monetari pagati o rimborsati al lavoratore, riconducibili al pagamento di bollette del servizio idrico, elettrico e del gas, alla stregua di quanto previsto per l’anno 2022 da parte dell’articolo 12, D.L. 115/2022 convertito con modificazioni dalla L. 142/2022 (c.d. “Decreto Aiuti bis”).
L’intervento normativo sancisce alcune specifiche condizioni al fine di poter godere del nuovo esonero, da ricondurre in parte a carico del datore di lavoro, in parte a carico del lavoratore. Nel dettaglio:
a) il datore di lavoro avrà il compito di inviare alla rappresentanza sindacale aziendale, laddove presenti, una comunicazione preventiva di tipo informativo;
b) il lavoratore al fine di godere dell’esenzione fino a 3.000 euro, avrà il compito di dichiarare al proprio datore di lavoro di avere diritto a tale nuovo limite di esenzione, poiché in possesso dei requisiti necessari. A tal proposito, egli dovrà fornire il codice fiscale dei figli che sono ex lege a suo carico.
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