Studio Beta

Studio Beta Studio e società di consulenza in ambito economico, societario, tributario e del lavoro, con sedi a

Dal 1976 STUDIO BETA SRL accompagna le imprese in tutte le fasi della loro vita, fornendo una vasta gamma di servizi nell’ambito della consulenza contabile, tributaria, societaria, aziendale e del lavoro. Dal 2001, al fine di fornire ai clienti un’assistenza sempre più completa e specifica, a STUDIO BETA SRL si è affiancato BETA COMMERCIALISTI ASSOCIATI, uno studio professionale in grado di svolge

re tutte le più complesse operazioni aziendali di natura straordinaria, di contenzioso tributario e di ristrutturazione dell’indebitamento. Il gruppo di lavoro dello studio si compone attualmente di oltre venti membri, tra cui otto dottori commercialisti e un consulente del lavoro. STUDIO BETA SRL e BETA COMMERCIALISTI ASSOCIATI sono in grado di offrire al cliente un’assistenza globale in tutti gli ambiti della materia aziendale. Tra le varie specializzazioni, lo studio è dotato di un ufficio interno per la consulenza giuslavoristica, oltre che di professionisti esperti nel contenzioso tributario. Da alcuni anni, inoltre, lo studio ha predisposto un team di lavoro specializzato nelle procedure concorsuali e nella gestione della crisi d’impresa. STUDIO BETA SRL e BETA COMMERCIALISTI ASSOCIATI ricevono i clienti presso la sede principale di Fiorano Modenese (MO), con vista sulla celebre pista prove della Ferrari, e presso la sede di rappresentanza di Modena centro, con affaccio sulla centralissima Piazza Roma.

Si segnala l’applicazione della “flat tax incrementale”, ossia l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizio...
20/07/2023

Si segnala l’applicazione della “flat tax incrementale”, ossia l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 15%, da applicare sulla quota di reddito d’impresa o di lavoro autonomo maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente.
La misura interessa le persone fisiche che esercitano in forma individuale:
un’attività d’impresa, incluse le imprese familiari non gestite in forma societaria
gli imprenditori agricoli individuali, limitatamente ai redditi d’impresa prodotti;
un’arte o una professione.

La misura agevolativa è preclusa se la persona fisica applica per l’anno 2023 il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014.
L’aver applicato il regime forfetario o il regime di vantaggio nel triennio 2020-2022, invece, non ostacola il ricorso alla “flat tax incrementale”.
La possibilità di applicare l’imposta sostitutiva del 15% sul reddito incrementale prevede il limite massimo di 40.000,00 euro.
La misura agevolativa non trova applicazione nei confronti dei contribuenti che hanno iniziato l’attività dal 2023, ma può essere applicata da coloro che hanno svolto l’attività per almeno un’intera annualità tra quelle del triennio di riferimento.
È quindi sufficiente verificare l’esistenza dell’incremento reddituale rispetto ad almeno un periodo d’imposta tra le annualità 2020, 2021 e 2022.

Per ulteriori approfondimenti Studio Beta rimane a disposizione.

Le principali scadenze del mese di Luglio.Scorri il carosello per approfondire!
14/07/2023

Le principali scadenze del mese di Luglio.

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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con comunicato stampa n.98 del 14/6, ha reso noto che è prorogato dal 30 giu...
06/07/2023

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con comunicato stampa n.98 del 14/6, ha reso noto che è prorogato dal 30 giugno al 20 luglio 2023 il termine per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA.

La proroga si applica ai professionisti e alle imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.

Rimane ferma la scadenza del 31 luglio 2023, per il versamento con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

In particolare, si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni: -esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA

-dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per l’applicazione degli ISA (pari a 5.164.569 euro).

Si precisa che possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che: -applicano il regime forfetario; -applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (c.d. “contribuenti minimi”); -presentano cause di esclusione dagli ISA.

Sono esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari.

La proroga riguarda i versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, nel dettaglio: -il saldo 2022 e primo acconto 2023 dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP; -il saldo 2022 e acconto 2023 dell’addizionale comunale IRPEF; -il saldo 2022 e primo acconto 2023 della cedolare secca sulle locazioni, dell’imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti forfettari e dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai c.d. “contribuenti minimi”; -il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’IVIE e/o dell’IVAFE; -l’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.

Studio Beta rimane a disposizione per approfondimenti.

Si informa che l’articolo 20, D.L. 48/2023, ha previsto un nuovo limite all’esenzione per quanto riguarda i fringe benef...
22/06/2023

Si informa che l’articolo 20, D.L. 48/2023, ha previsto un nuovo limite all’esenzione per quanto riguarda i fringe benefit. Scendendo nel merito, l’intervento in analisi sancisce l’innalzamento del limite di esenzione annuo di cui all’articolo 51, comma 3, Tuir, con il passaggio da 258,23 a 3.000 euro.
Tale nuova esenzione, tuttavia, non sarà applicabile in via generalizzata, ma sarà concessa unicamente per coloro i quali siano, testualmente:
− lavoratori dipendenti;
− genitori di figli, anche adottivi o affidati, o genitori di figli anche nati fuori dal matrimonio ma a patto che siano stati riconosciuti, fiscalmente a carico ex articolo 12, comma 2, Tuir.
Rientrano, inoltre, nel nuovo limite di esenzione, non solo le erogazioni meramente in natura, ma anche gli importi monetari pagati o rimborsati al lavoratore, riconducibili al pagamento di bollette del servizio idrico, elettrico e del gas, alla stregua di quanto previsto per l’anno 2022 da parte dell’articolo 12, D.L. 115/2022 convertito con modificazioni dalla L. 142/2022 (c.d. “Decreto Aiuti bis”).
L’intervento normativo sancisce alcune specifiche condizioni al fine di poter godere del nuovo esonero, da ricondurre in parte a carico del datore di lavoro, in parte a carico del lavoratore. Nel dettaglio:
a) il datore di lavoro avrà il compito di inviare alla rappresentanza sindacale aziendale, laddove presenti, una comunicazione preventiva di tipo informativo;
b) il lavoratore al fine di godere dell’esenzione fino a 3.000 euro, avrà il compito di dichiarare al proprio datore di lavoro di avere diritto a tale nuovo limite di esenzione, poiché in possesso dei requisiti necessari. A tal proposito, egli dovrà fornire il codice fiscale dei figli che sono ex lege a suo carico.

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Le principali scadenze del mese di giugno.Scorri il carosello per approfondire!
15/06/2023

Le principali scadenze del mese di giugno.

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L'IMU è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.Il ...
25/05/2023

L'IMU è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
Il primo acconto da versare viene calcolato sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l’anno precedente, mentre il conguaglio a saldo sarà determinato su aliquote deliberate per l’anno corrente, se pubblicate entro il termine del 28 ottobre (in caso contrario anche il saldo sarà calcolato sulla base delle aliquote dell’anno precedente).

RIASSUMENDO, QUALI SONO LE SCADENZE?
Per quanto riguarda l’acconto IMU 2023 è consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno, mentre per il saldo la scadenza è invece entro il 18 dicembre.

COME VERSARE?
Il versamento può essere effettuato tramite apposito bollettino, ovvero tramite il modello F24. L’utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente.

27/04/2023

Da Studio Beta ha inizio la predisposizione delle prossime dichiarazioni dei redditi modelli 730 e Redditi Persone Fisiche relative all’anno d’imposta 2022.

Ecco un elenco dei principali documenti necessari:
- ricevute di versamento degli acconti di imposte versati nell’anno 2022;
- ricevute di versamento mod. F24 contributi obbligatori INPS gestioni artigiani e commercianti e di contributi volontari pagati nel 2022 e fino a febbraio 2023;
- indicazione modifiche intervenute nella situazione anagrafica del contribuente;
- certificazioni di borse di studio;
- mod. C.U compensi percepiti nel 2022;
- ricevute per spese veterinarie, spese per assistenza infermieristica e riabilitativa;
- ricevute di versamenti eseguiti nel 2022 a casse di previdenza dei professionisti;
- pagamenti di contributi obbligatori versati per addetti ai servizi domestici e familiari (colf);
- assegni periodici corrisposti al coniuge legalmente separato;
- ricevute/fatture per sostenimento di spese funebri;
- ricevute di pagamento di spese per la frequenza di scuole dell’infanzia (ex asili), del primo ciclo di istruzione (ex elementari ed ex medie) e della scuola secondaria di secondo grado (ex superiori), conservatori e scuole di musica di corsi di istruzione universitaria;
- documentazione inerente a interventi che usufruiscono delle detrazioni di imposta per lavori edili;
- segnalazione di eventuali investimenti effettuati all’estero o di attività (immobiliari,
finanziarie ecc.) detenute all’estero nonché documentazione attestante i redditi prodotti da dette attività all’estero (interessi, dividendi, capital gains, redditi diversi, canoni di locazione ecc.).

Contattateci per informazioni aggiuntive!

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OBBLIGO DELL’ORGANO DI CONTROLLO, I NUOVI PARAMETRI Entro la data di approvazione del bilancio d’esercizio 2022, entra i...
23/03/2023

OBBLIGO DELL’ORGANO DI CONTROLLO, I NUOVI PARAMETRI

Entro la data di approvazione del bilancio d’esercizio 2022, entra in vigore la nomina dell’organo di controllo.
I nuovi parametri previsti dalla normativa riguardano soprattutto piccole – medie imprese che superano i limiti dimensionali previsti dal art.2477 del codice civile.
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo scatta nel caso di superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti parametri:
• Attivo patrimoniale: 4 milioni di euro
• Ricavi delle vendite e prestazioni: 4 milioni di euro
• Numero di dipendenti occupati in media: 20 unità
È compito della società rientrante nelle condizioni previste dal nuovo CCII attivarsi per la nomina del nuovo organo di controllo e di apportare le relative modifiche all’atto costitutivo.
Nel caso in cui l’assemblea non provveda alla nomina di tale organo, il Tribunale, su richiesta di qualunque soggetto interessato o su segnalazione del registro delle imprese, provvede alla nomina d’ufficio.
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Attraverso il provvedimento n.55548 del 28 febbraio 2023, l’agenzia delle entrate ha approvato la versione definitiva de...
16/03/2023

Attraverso il provvedimento n.55548 del 28 febbraio 2023, l’agenzia delle entrate ha approvato la versione definitiva del modello IRAP 2023.

Le principali novità sono legate all’esclusione delle imprese individuali come soggetto passivo del tributo.

Si segnala l’eliminazione quadro IQ come conseguenza dell’esclusione delle persone fisiche esercenti di attività commerciali.

In ragione della loro natura di impresa individuale, non sono più soggette a tributo:
- Le imprese familiari (anche nel caso di collaboratori familiari e dipendenti impiegati)
- Le aziende coniugali non gestite in forma societaria.

Rimango soggetti a tassazione gli studi associati e le associazioni tra professionisti, i quali dichiarano il valore della produzione assoggettato a imposizione all’interno del quadro IP.

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La legge di bilancio 2023 ha prorogato per un ulteriore anno l’agevolazione per i giovani under 36 in merito all’acquist...
09/03/2023

La legge di bilancio 2023 ha prorogato per un ulteriore anno l’agevolazione per i giovani under 36 in merito all’acquisto di immobili.
L’agevolazione fiscale prevista permette di acquistare la prima casa SENZA pagare l’imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali.
L’atto deve essere effettivamente stipulato entro la fine dell’anno e i soggetti interessati devono soddisfare le condizioni previste:
1. Alla data del rogito il soggetto acquirente NON deve aver raggiunto l’età di 36 anni (può quindi beneficiarne l’acquirente che alla data del rogito ha 35 anni e 364 giorni)
2. L’acquirente non deve essere in possesso di un ISEE superiore ad euro 40.000

Si precisa che l’agevolazione fiscale in oggetto è prevista solamente per l’acquisto della prima casa.
Un’ulteriore agevolazione è applicabile nel caso in cui l’acquisto sia finanziato con un contratto di mutuo.
In questo caso, è possibile avvalersi dell’esenzione dell’imposta sostitutiva.
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L’art. 15 lettera e) del Tuir e il D.M del 23/12/2022 regolano il trattamento delle spese universitarie relative ad Univ...
02/03/2023

L’art. 15 lettera e) del Tuir e il D.M del 23/12/2022 regolano il trattamento delle spese universitarie relative ad Università Statali e non statali.
Il Ministero dell’Università e della ricerca ha individuato l’importo massimo della spesa relativa alle tasse e contributi di iscrizione ai corsi di laurea triennale e magistrale detraibile dall’imposta lorda sui redditi dell’anno 2022.
La detrazione delle spese universitarie è prevista nella misura del 19%. A beneficiare della detrazione rientrano le seguenti spese più rilevanti:
- Spese per frequenza dei corsi universitari presso università stati e non statali;
- Tasse universitarie per corsi di laurea triennale, magistrale e master;
- Ricongiunzione di carriera;
- Passaggi di corso;
- Iscrizione appello di laurea e rilascio della pergamena.

Rimangono escluse e NON detraibili spese come acquisto di testi scolastici, materiale cancelleria, viaggi ferroviari , vitto e alloggio.
Studio Beta rimane a disposizione per approfondimenti.

Attraverso la ‘’rottamazione-quater’’ al contribuente è consentito di estinguere il debito, SENZA sanzioni, interessi (a...
16/02/2023

Attraverso la ‘’rottamazione-quater’’ al contribuente è consentito di estinguere il debito, SENZA sanzioni, interessi (anche moratori), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, effettuando il pagamento in unica soluzione o rateizzata della quota capitale.
Si evidenzia che la ‘’rottamazione quater’’ è meno onerosa rispetto alla ‘’ rottamazione-ter’’ per la via che non sono dovuti tutti gli interessi e gli aggi.
La definizione agevolata interessa i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agenzia della riscossione nel periodo 1/1/2000 – 30/06/2022.
È possibile presentare la domanda per la ‘’rottamazione-quater’’ delle cartelle sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Per approfondimenti Studio Beta rimane a disposizione.

Indirizzo

Via San Giovanni EVia I Traversa
Fiorano Modenese
41042

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 19:00

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