08/09/2025
Al rientro dalla pausa estiva, lo Studio riprende le attività con una notizia che ci riempie di soddisfazione e nuova energia!
Il dott. Giovanni Landi ha conseguito un significativo risultato in un giudizio tributario, ottenendo l’accoglimento del ricorso proposto avverso il diniego alla definizione agevolata di una lite pendente.
Con la sentenza n. 3367/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno ha stabilito che:
✅ L’avviso di accertamento e l’atto di contestazione, già definiti ai sensi della L. 197/2022, sono atti prodromici e inscindibilmente collegati all’avviso di irrogazione sanzioni oggetto di diniego; pertanto, la definizione positiva dei primi comporta automaticamente lo stralcio delle sanzioni collegate.
✅ L’Amministrazione non poteva respingere la domanda di definizione agevolata richiamando il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado: la cessazione della materia del contendere discende dalla definizione degli atti prodromici.
✅ Ne consegue la soccombenza virtuale dell’Agenzia delle Entrate, condannata altresì al pagamento delle spese di lite in favore del difensore antistatario.
Una decisione che valorizza il principio di coerenza e unitarietà nell’applicazione della definizione agevolata, a tutela effettiva del contribuente, e che per noi rappresenta il miglior modo per riprendere con rinnovata determinazione e impegno professionale le attività dopo la pausa estiva.
Al rientro dalla pausa estiva, lo Studio riprende le attività con una notizia che ci riempie di soddisfazione e nuova energia! Il dott. Giovanni Landi ha conseguito un significativo risultato in un giudizio tributario, ottenendo l’accoglimento del ricorso proposto avverso il diniego alla definizi...