Ferradini & Associati

Ferradini & Associati Boutique law firm

La Direttiva (UE) 2023/970 del 10 maggio 2023 non rappresenta un mero affinamento tecnico della disciplina europea sulla...
13/05/2026

La Direttiva (UE) 2023/970 del 10 maggio 2023 non rappresenta un mero affinamento tecnico della disciplina europea sulla parità retributiva, bensì una svolta paradigmatica: l’obbligo negativo di non discriminare — su cui si è retto, con risultati insoddisfacenti, il sistema antidiscriminatorio dal 1957 al 2006 — cede il passo a un obbligo positivo di dimostrare l’equità del sistema retributivo, assistito da un apparato informativo, probatorio e procedurale di notevole ambizione. Il presente contributo ricostruisce l’impianto della Direttiva, con particolare attenzione all’art. 18, par. 2 — che codifica un’inversione probatoria piena per l’inadempimento degli obblighi di trasparenza — e analizza criticamente le sei scelte peculiari del legislatore delegato italiano (Atto Governo n. 379, approvato in via preliminare il 5 febbraio 2026), che disegnano un modello interno non perfettamente sovrapponibile al paradigma unionale.

La Direttiva (UE) 2023/970 del 10 maggio 2023 non rappresenta un mero affinamento tecnico della disciplina europea sulla parità retributiva,

Parlando di Europa, energia e tassazione.
30/04/2026

Parlando di Europa, energia e tassazione.

30/04/2026

Parlando di Europa.

I raider: quale regolamentazione.
06/10/2022

I raider: quale regolamentazione.

2022-10-05 TELEGRAM

15/12/2018

L'intervista a Mariano Corso, Direttore dell'Osservatorio Smart Working, sullo sviluppo dello Smart Working in Italia

I ringraziamenti di Yoram Gutgel ne "Più uguali più ricchi".
23/04/2014

I ringraziamenti di Yoram Gutgel ne "Più uguali più ricchi".

11/03/2014

Con la sentenza n. 22.625 del 3 ottobre 2013 la Corte di Cassazione ha stabilito un interessante principio: “un'impresa non può licenziare un lavoratore che si rifiuti di svolgere le nuove mansioni attribuitegli quando configurano una dequalificazione; anzi l'azienda è tenuta a risarcire il danno a...

Le recenti misure per incremento della produttività Il 23 Gennaio 2013 il Consiglio dei Ministri ha approvato un'importa...
11/04/2013

Le recenti misure per incremento della produttività

Il 23 Gennaio 2013 il Consiglio dei Ministri ha approvato un'importante disposizione diretta alla detassazione del salario di produttività per l'anno 2013 (pubblicata in Gazzetta ufficiale il 29 marzo sotto la rubrica “Modalità' di attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 481, legge 24 dicembre 2012, n. 228”).
Il DPCM sblocca, in sostanza, 250 milioni di euro già stanziati dalla Legge di Stabilità 2013.
In sintesi, il provvedimento prevede la possibilità per le aziende di erogare, per i lavoratori con un reddito annuo lordo inferiore a 40.000 euro, un bonus annuale, nella misura massima di 2.500 euro lordi, quale corrispettivo per l'incremento della produttività aziendale, per gli straordinari e per altre voci comunque riferibili ad un miglioramento dei processi.
Il DPCM 2013 prevede che dette erogazioni siano assoggettate ad all'aliquota agevolata del 10%. Come previsto dalle precedenti disposizione in materia, si tratta di una sorta di “cedolare secca sulla produttività”.
Ma la nuova disciplina introduce anche novità di non poco conto.
Infatti, diversamente da quanto avvenuto in passato, non è più possibile l'erogazione “a pioggia” dei contributi in presenza di una semplice intesa sindacale, ma la norma richiede l'individuazione di parametri di incremento della “redditività”, dell' “efficienza” e dell' “innovazione” nei processi produttivi.
In particolare, detto bonus potrà essere erogato qualora i contratti integrativi aziendali prevedano almeno un intervento nelle aree di seguito specificate:
a) orari di lavoro: possono essere previsti modelli e schemi nella suddivisione dell'orario di lavoro diretti ad assicurare un efficiente utilizzo degli impianti produttivi al fine di raggiungere obiettivi prefissati di programmazione mensile;
b) ferie: è prevista la possibilità di distribuire le medesime secondo un criterio di flessibilità, permettendo anche la “non continuità” del godimento, con la sola esclusione delle due settimane previste per legge;
c) nuove tecnologie: si prevede la possibilità dell'introduzione di sistemi di organizzazione del lavoro compatibili con l'utilizzo di nuove tecnologie, ovvero con sistemi di miglior tutela dei diritti dei lavoratori;
d) mansioni: è permesso individuare modalità di svolgimento del lavoro per consentire la fungibilità delle mansioni e l'integrazione delle competenze.

Si tratta in larga misura dell'esplicitazione - attraverso un provvedimento normativo - di materia già oggetto dell'Accordo Interconfederale del novembre 2012 allorquando le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e delle imprese (con eccezione della CGIL, che ha abbandonato il tavolo delle trattative) convennero nello stabilire alcuni parametri per l'utilizzo della tassazione agevolata, subordinando il beneficio a specifici indici di misurazione del miglioramento della produttività aziendale.
E' senz'altro un piccolo passo (anche tenuto conto delle modeste risorse messe a disposizione), ma che deve essere accolto con indubbia soddisfazione perché diretto ridurre gli effetti del male endemico di cui soffre notoriamente l'impresa italiana, afflitta da bassissimi tassi di produttività, come si evince dalle più recenti statistiche (http://www.linkiesta.it/produttivita).
9.4.2013

Gli italiani, nel 2010, hanno lavorato mediamente 359 ore più dei tedeschi. In termini assoluti, significa il 25% in più. Un dato quantitativo elaborato dall’Ufficio statistico del

14/03/2013

ASPI

DISOCCUPAZIONE E MOBILITA'
(EDIZIONI FORNERO)
(Art. 2 Riforma del Lavoro: Legge 28 giugno 2012 n° 92)

SOMMARIO: 1. Introduzione 2. Chi ne beneficia, presupposti, durata 3. Tempi di attuazione 4. Come si calcola 5. La mini Aspi 6. Lavoratori esclusi 7. Osservazioni

1. Varata in un contesto finanziario segnato da una bassa crescita di produttività, la riforma degli ammortizzatori sociali, approvata con Legge n. 92/2012 c.d. “Fornero” - in G.U. 3.7.2012 - è stata introdotta nel tentativo di arginare il fenomeno della sotto occupazione, generato da una crisi economica giunta a livelli preoccupanti nel nostro paese come in altri Stati della Comunità europea.
In vigore già dal 1° gennaio 2013, con essa il legislatore si pone l'obiettivo di garantire a tutti i lavoratori dipendenti, che a partire dalla suddetta data abbiano subito la perdita involontaria del posto di lavoro, una indennità mensile detta Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASPI).
L'Aspi (e la mini Aspi, come vedremo) subentra agli istituti dell'assegno di disoccupazione e gradualmente di mobilità: in precedenza distinti per ambito normativo, ora ricondotti sotto l'egida di un unico testo di legge.
2. L'ASPI è riconosciuta ai lavoratori dipendenti (non agricoli), apprendisti, soci lavoratori di cooperative, artisti e lavoratori a termine della P.A., che abbiano perduto involontariamente il posto di lavoro (cioè, non per dimissioni o risoluzione consensuale) e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a. essere disoccupati ed avere due anni di anzianità assicurativa;
b. avere almeno un anno di contributi versati nei due anni precedenti il periodo di disoccupazione.
3. L'attuazione della L. 92/2012 si articola in due momenti: nella fase transitoria (per un periodo che va dal 2013 al 2016) la durata del sussidio tiene conto dell'anzianità del lavoratore; dal 2017, sarà ottenibile la somma integrale in un'unica soluzione nel caso in cui l'interessato volesse avviare un' attività autonoma.
A partire dal 1° gennaio 2016, la corresponsione sarà estesa come segue:
per 12 mesi ai lavoratori sotto i 55 anni di età;
per 18 mesi ai lavoratori sopra i 55 anni di età.
4. Il calcolo dell'indennità assume quale misura di riferimento una retribuzione mensile pari ad € 1.180,00 e corrisponde:
- al 75% della retribuzione – rivalutato in base all'inflazione stabilita dall'indice Istat – nei casi in cui questa fosse uguale o inferiore a €1.180,00;
- ad un ulteriore 25% (per le retribuzioni di valore superiore) calcolato sulla parte che eccede la somma di € 1.180,00.
L'indennizzo, sarà in ogni caso erogato per una cifra non superiore a € 1.119,32 (c.d. massimale aspi).
Successivamente, trascorsi i primi 6 mesi, l'indennità si riduce del 15%; trascorso un anno la riduzione interverrà di un'ulteriore 15% (ma solo per coloro che hanno diritto al periodo più lungo).
5. Peraltro, a chi non ha ancora raggiunto i requisiti per chiedere l'Aspi, ma che può tuttavia far valere almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi dodici mesi, è riconosciuta la c.d. “Mini Aspi” per un tempo corrispondente alla metà delle settimane lavorate nell'ultimo anno e per una entità pari al 75% della retribuzione mensile.
6. Non possono usufruire dell'Aspi i lavoratori con contratto a progetto (co.co.pro.) ai quali, in compenso, a partire dal 2013 viene aumentata l'una tantum alle seguenti condizioni:
- che siano iscritti alla Gestione separata Inps e che abbiano versato nell'anno precedente almeno 4 mensilità ed in quello di riferimento almeno 1 mensilità;
- che, in regime di monocommittenza, abbiano dichiarato nell'anno precedente un reddito non superiore a € 20.000,00;
- che versino in condizione di disoccupazione ininterrotta per almeno due mesi.
Dal 2017 l'indennità sarà pari all'importo del 5% del minimale annuo di reddito previsto dalla Legge 233/90, art. 1 comma 3, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità versate nell'anno in corso ed in quello precedente.
Se la somma così calcolata è inferiore a € 1.000,00 gli importi saranno corrisposti in un'unica soluzione; diversamente, in rate mensili.
Al momento, e fino al 2016, è in vigore il regime transitorio che eleva l'importo per un valore superiore a € 1.000,00 ma riduce parzialmente i requisiti per accedere alla prestazione: 3 mesi (e non 4) di mensilità versate nell'anno precedente.
7. All'indomani dell'approvazione della legge sui nuovi ammortizzatori sociali, i sindacati non hanno mancato di esprimere delle perplessità su alcuni risvolti pratici della riforma; a loro avviso, infatti, se da un lato la nuova indennità copre un periodo più lungo rispetto alla disoccupazione, dall'altro riduce i tempi della mobilità che il sistema abrogato, invece, consentiva di prorogare fino ad un massimo quattro anni.

Indirizzo

Piazza Santo Stefano N. 2
Florence
50122

Orario di apertura

Lunedì 08:30 - 19:30
Martedì 08:30 - 19:30
Mercoledì 08:30 - 19:30
Giovedì 08:30 - 19:30
Venerdì 08:30 - 19:30

Telefono

+390552398942

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Ferradini & Associati pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Ferradini & Associati:

Condividi