LPB - Amministratore di condomini

LPB - Amministratore di condomini Consulenze condominiali

01/03/2015

Voglio affrontare in questo nostro cammino un punto molto "dolente", ma sottovalutato da molti: la copertura assicurativa sul fabbricato.
La riforma in tal caso non ha messo chiarezza sull'obbligo o meno di tale stipula, e per di più non è chiaro se l'Amministratore sia obbligato a sottoscriverne una anche senza il consenso dell'assemblea condominiale. Il consiglio che porgo è quello di richiedere la sottoscrizione, se manca, inserendola tra i vari punti da affrontare in 'assemblea. Ricordo che tale polizza serve a coprire vari danni subiti a cose e persone derivanti da incendi, fughe di gas, rotture degli impianti idrici etc. nonché la responsabilità civile del condominio verso terzi ( danni causati da impianti della proprietà comune verso i stessi condomini, dipendenti del condominio e visitatori ). L'Amministratore in tale situazione non è supportato in modo chiaro dal C.C, infatti le opinioni in tal merito sono contrastanti, una corrente spinge sul potere dell'Amministratore di poter stipulare tal contratto senza una preventiva delibera condominiale ( avvalendosi dell'art. 1130 c.c. sostiene che l'Amministratore è obbligato a compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio ), all'opposto l'altra corrente sostiene che tale contratto non rientra negli atti conservativi del condominio.
Inoltre la giurisprudenza sostiene che l'Amministratore può sottoscrivere tal contratto senza sottoporlo ad assemblea, ma per una gestione più adeguata questi dovrà sottoporre all'assemblea il contratto per dar modo ai condomini di confrontarlo con eventuali altri preventivi presentati, per dar modo di stipulare il contratto più idoneo alle richieste dei vari condomini.
La spesa di assicurazione costituisce un atto di ordinaria amministrazione e dovrà essere deliberata in assemblea con i vari quorum del caso. Tenendo presente che la ripartizione di tali spese saranno ripartite in proporzione al valore di proprietà.
Questo punto che ho voluto affrontare con Voi sarà probabilmente poco interessante e già affrontato e risolto nei propri condomini, ma avere una visione completa dell'assicurazione stipulata per il Vs. edificio vi farà stare più sereni, e consiglio di controllare i massimali del contratto, poiché non è nuovo sentire di condomini che a loro insaputa hanno una copertura assicurativa molto bassa e che l'hanno avvallata dal premio assicurativo più basso rispetto ad altri.
Per chi abbia dubbi o domande da porgere sono a Vs. disposizione. Alla prossima.

15/02/2015

Iniziamo il nostro percorso, e sottolineo nostro poiché la figura dell'Amministratore non ha senso se non esiste il Condomino. Detto ciò dal 2013 la figura di entrambi ha ricevuto delle modifiche non insignificanti nella riforma del codice civile. Si passa dalle qualifiche richieste all'Amministratore, alle responsabilità e diritti dei Condomini, passando per esempio dalle innovazioni al conto-corrente. proprio su quest'ultimo voglio iniziare a intraprendere tale cammino.
La riforma impone all’Amministratore del condominio l’uso di tale conto come recita l’articolo 1129 al comma 7 “L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio”, ma è nel comma 12 dello stesso articolo 1129 al punto 3 “costituiscono, tra le altre gravi irregolarità: la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma” che il Riformatore sottolinea l’importanza di tale situazione a carico dell’Amministratore avvisandolo che tra le gravi irregolarità che portano alla revoca del mandato è presente la mancata apertura ed utilizzo del conto-corrente.
Questa riforma oltre a rendere la figura dell'Amministratore "allegro" suscettibile di revoca ( giustificata a pieno titolo dal sottoscritto ), deve far aprire gli occhi ai Condomini che per comodità continuano a pagare le varie spese condominiali in contanti, tale abitudine deve terminare al più presto. I giornali ci riportano articoli di fondi condominiali svuotati e di Condomini in difficoltà, ebbene tale problema è più comune di quanto si pensi e i giornali ne portano a conoscenza una parte molto piccola, perciò raccomando di diffidare colleghi che accettano senza problemi tale uso.
L'apertura del conto-corrente condominiale ( dove non è presente ), non deve essere vista come una spesa, ma come una garanzia che eviterà brutte sorprese a lunga scadenza ( perché lo si scopre quando il danno è ingente e mai prima ) e solo ciò deve bastare per indurre a tutti a evitare restio verso tale situazione.
Non vado oltre perché spero che abbiate delle domande da pormi su ciò che accade nella Vostra vita condominiale in tale ambito. Sono qui per questo. E sappiate meglio una domanda ora e una risposta dal sottoscritto che una risposta ricevuta dai fatti.....
A breve altri consigli.

06/02/2015

informo che a breve verranno inserite inserzioni sulle novità dell'ultima riforma che ha modificato in alcuni aspetti la figura dell'amministratore, e di seguito del condominio. Tali inserzioni serviranno a ognuno per risolvere dubbi esistenti nella convivenza nel proprio condominio. Saranno sicuramente utili per tutti. Invito ad ognuno ad esporre i propri problemi condominiali per ottenere una risposta a riguardo. Sicuro di esservi utile, porgo distinti saluti.

Indirizzo

Foggia
71100

Telefono

320 9478649

Sito Web

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando LPB - Amministratore di condomini pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Condividi

Digitare