26/07/2024
𝗔𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗮𝗴𝗹𝗶 𝗮𝘁𝘁𝗶 𝗲 𝗱𝗶𝗰𝗵𝗶𝗮𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗹𝗲𝗴𝗶𝘁𝘁𝗶𝗺𝗼: 𝗶𝗹 𝗧𝗔𝗥 𝗟𝗮𝘇𝗶𝗼 𝘀𝘂𝗹𝗹'𝗮𝘁𝘁𝗲𝘀𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗶𝗿𝗿𝗲𝗽𝗲𝗿𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀.
Spesso, lo sappiamo, gli Uffici comunali sono restii ad attestare "con tutti i crismi" l'irreperibilità dei titoli abilitativi edilizi (o loro parti) oggetto di accesso.
A Roma, in particolare, sta capitando che talvolta alcuni Uffici esitino l'accesso apponendo clausole che alludono, più o meno espressamente, ad una irreperibilità/indisponibilità "provvisoria".
Chiaramente, formule di questo tipo mettono il Tecnico e, in ultima istanza, il privato, dinnanzi ad un serio e fondato dubbio circa la possibilità di poter considerare il titolo abilitativo "realmente" irreperibile così da potersi avvalere delle forme "alternative" di verifica ed attestazione dello stato legittimo, previste dal penultimo periodo dell'art. 9-bis, comma 1-bis TUEd.
➡ A fronte di una di queste fattispecie, ci siamo quindi rivolti al TAR Lazio che, accogliendo le nostre tesi, ha rilevato come l'obbligo della P.A. di attestare l'irreperibilità "𝙣𝙤𝙣 𝙥𝙤𝙨𝙨𝙖 𝙧𝙞𝙩𝙚𝙣𝙚𝙧𝙨𝙞 𝙖𝙨𝙨𝙤𝙡𝙩o 𝙙𝙖𝙡𝙡𝙖 𝙞𝙣𝙙𝙞𝙘𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙛𝙤𝙧𝙣𝙞𝙩𝙖 𝙙𝙖𝙡𝙡’𝘼𝙢𝙢𝙞𝙣𝙞𝙨𝙩𝙧𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙙𝙞 𝙪𝙣𝙖 “𝙩𝙚𝙢𝙥𝙤𝙧𝙖𝙣𝙚𝙖” 𝙞𝙣𝙖𝙘𝙘𝙚𝙨𝙨𝙞𝙗𝙞𝙡𝙞𝙩𝙖̀ 𝙙𝙚𝙜𝙡𝙞 𝙖𝙧𝙘𝙝𝙞𝙫𝙞 𝙘𝙝𝙚 𝙧𝙚𝙣𝙙𝙖𝙣𝙤 𝙞𝙣𝙙𝙞𝙨𝙥𝙤𝙣𝙞𝙗𝙞𝙡𝙚 𝙡𝙖 𝙙𝙤𝙘𝙪𝙢𝙚𝙣𝙩𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 “𝙖𝙡𝙡𝙤 𝙨𝙩𝙖𝙩𝙤”, 𝙤𝙨𝙨𝙞𝙖 𝙘𝙤𝙣 𝙧𝙞𝙨𝙚𝙧𝙫𝙖 𝙙𝙞 𝙧𝙚𝙥𝙚𝙧𝙞𝙧𝙡𝙖 𝙞𝙣 𝙛𝙪𝙩𝙪𝙧𝙤.
𝘼𝙡𝙘𝙪𝙣𝙖 𝙘𝙚𝙧𝙩𝙚𝙯𝙯𝙖 𝙥𝙤𝙩𝙧𝙚𝙗𝙗𝙚 𝙞𝙣𝙛𝙖𝙩𝙩𝙞 𝙩𝙧𝙖𝙧𝙨𝙞 𝙘𝙞𝙧𝙘𝙖 𝙡𝙤 𝙨𝙩𝙖𝙩𝙤 𝙡𝙚𝙜𝙞𝙩𝙩𝙞𝙢𝙤 𝙙𝙚𝙡𝙡’𝙞𝙢𝙢𝙤𝙗𝙞𝙡𝙚, 𝙚𝙨𝙨𝙚𝙣𝙙𝙤 𝙨𝙚𝙢𝙥𝙧𝙚 𝙥𝙤𝙨𝙨𝙞𝙗𝙞𝙡𝙚 𝙡’𝙚𝙢𝙚𝙧𝙨𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙙𝙞 𝙖𝙩𝙩𝙞 𝙤 𝙙𝙤𝙘𝙪𝙢𝙚𝙣𝙩𝙞 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙖𝙨𝙩𝙖𝙣𝙩𝙞 𝙤 𝙣𝙤𝙣 𝙘𝙤𝙚𝙧𝙚𝙣𝙩𝙞 𝙘𝙤𝙣 𝙧𝙞𝙨𝙪𝙡𝙩𝙖𝙣𝙯𝙚 𝙞𝙣𝙙𝙞𝙧𝙚𝙩𝙩𝙚 𝙦𝙪𝙖𝙡𝙞 𝙦 𝙪𝙚𝙡𝙡𝙚 𝙘𝙝𝙚 𝙨𝙤𝙣𝙤 𝙖𝙢𝙢𝙚𝙨𝙨𝙚 𝙙𝙖𝙡𝙡’𝙖𝙧𝙩. 9 𝙗𝙞𝙨 𝙙𝙚𝙡𝘿𝙋𝙍 380/2001"
Riteniamo che un principio del genere possa valere come utile precedente, se del caso da invocare fin dalla stessa istanza di accesso agli atti, onde evitare defatiganti contraddittori procedimentali ovvero, come capitato nella vicenda risolta dal TAR, contenziosi amministrativi.
Si tratta della sentenza TAR Lazio, Sez. II-bis, 24.7.2024, n. 15126.