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Scontrini, nel I semestre medie in lieve calo, ma cresce il valore unitario. L’incognita inflazioneCalano gli scontrini ...
18/09/2025

Scontrini, nel I semestre medie in lieve calo, ma cresce il valore unitario. L’incognita inflazione
Calano gli scontrini anche se lievemente (-1,3%), cresce invece del 3,4% il loro valore medio, che sfiora i 50 euro a ricevuta. Sono i due numeri che fotografano l’andamento degli ingressi in farmacia nel primo semestre di quest’anno così come arrivano dal report realizzato da Iqvia. Nel periodo che va da gennaio a giugno, dice l’analisi, ogni farmacia ha battuto in media 27.725 scontrini, appena 300 in meno rispetto ai 28.090 emessi nei primi sei mesi del 2024.

Scontrini, media-mese per farmacia e valore unitario medio
Un confronto esteso a un periodo di osservazione più lungo, tuttavia, rivela che nel tempo gli ingressi restano sostanzialmente stabili: nel primo semestre del 2023, per esempio, la media complessiva ammontava a 28.020 scontrini per farmacia, nel secondo semestre del 2023 si fermava a 27.641, negli stessi sei mesi del 2024 risaliva a 28.090. In altre parole, almeno in apparenza nuovi servizi (come la telemedicina) e prime riclassificazioni (le gliptine) non sembrano avere ancora inciso sul flusso complessivo degli ingressi. Oppure – considerato che al giro di boa del primo semestre l’area commerciale della farmacia perdeva in volumi quasi l’1% rispetto al 2024 – grazie a servizi e riclassificazioni la farmacia ha potuto compensare il calo di ingressi legato alla contrazione dei consumi out of pocket. La stagione autunnale dovrebbe aiutare a capire qualcosa di più.

Media mensile farmacia, I semestre 2025 vs 2024
Se gli scontrini sono in calo, come detto, si muove invece in controtendenza il loro valore: 28,8 euro la media per ricevuta nei primi sei mesi di quest’anno, un euro in più rispetto allo stesso periodo del 2024. Le ragioni che spiegano il fenomeno sono note e le aveva citate anche Assosalute una settimana fa nel suo rapporto annuale Numeri e indici dell’automedicazione: l’incremento del valore medio dello scontrino a fronte di volumi in calo è da ascrivere all’aumento dei prezzi, che è a sua volta conseguenza dei nuovi lanci e dell’inflazione.

Valore medio scontrono, I semestre 2025 vs 2024
Il ruolo di questi due fattori sul valore degli scontrini è evidente nel primo grafico in alto: per quanto frastagliate, le due curve (colore arancione) che vanno da ottobre 2023 a luglio 2024 e da ottobre 2024 a giugno 2025 evidenziano un’indiscutibile tendenza a crescere. Una tendenza che, rafforntata al lieve decremento degli ingressi, costringerà la filiera forse già da quest’autunno a una riflessione sulla sostenibilità di certi rincari.

Marchio: ogni azienda ha un’anima                                 ECONOMIA                                              ...
09/11/2024

Marchio: ogni azienda ha un’anima ECONOMIA

Il marchio è indubbiamente tra i segni distintivi il più importante e apposto sul prodotto o sulla confezione dello stesso diventa un collettore di clientela in grado di attirare l’attenzione del consumatore e distinguere il prodotto messo sul mercato. La progettazione di un marchio se coerente con i valori dell’azienda renderà lo stesso più riconoscibile tra la moltitudine di immagini che ci subissano ogni giorno. Quanto più il marchio sarà portavoce degli ideali aziendali tanto più il consumatore si immedesimerà diventando un sostenitore del brand.
Ogni azienda ha un’anima che il marchio deve far visualizzare e comunicare ai clienti.
Il Marchio è un segno distintivo ovvero può esserlo sotto forma di cifra, disegno, suono, parola o forma del prodotto stesso, della sua confezione o può essere una combinazione cromatica. Ha una validità di 10 anni dalla data di deposito della domanda e successivamente può essere rinnovato pena la decadenza.
Esistono diversi tipi di marchio, circa 30, e vanno dal marchio collettivo, al marchio denominativo o verbale, al marchio di fatto, al marchio patronimico, al marchio sonoro. Una divagazione sul tema, non inserita nelle classi di marchio, può essere rappresentata dal marchio di “lusso” meglio identificato come “luxury brand” oppure ancora dalla “brand image” o la “brand identity” che potremo, eventualmente, vedere più avanti o in un altro momento.
Un marchio, per essere valido, deve soddisfare almeno tre requisiti basilari; la novità, la capacità distintiva e la liceità e deve rispondere ai requisiti di verità e originalità. Non può conte-nere segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume, stemmi o altri segni pro-tetti da convenzioni internazionali. Ogni giorno vediamo persone indossare magliette griffate, nomi che si ripetono sui cartelloni pubblicitari o negli spot televisivi. Questi messaggi hanno un significato ben preciso e ciascuno di loro è essenziale a veicolare dei valori, una visione e uno stile dell’azienda a cui si riconduce. Tutto ciò è racchiuso in un solo elemento: il marchio.
Il marchio è l’identità dell’azienda esternato attraverso i suoi prodotti o la comunicazione che l’azienda sceglie di fare. Questo, per lo meno, nella percezione del quotidiano. Ma dal punto di vista della legge, il marchio è qualcosa di molto preciso, alla base di una materia complessa.
Vediamo ad esempio la capacità distintiva come caratteristica essenziale del marchio in quanto si parla comunemente di “marca” per riferirsi a quel segno impresso su un prodotto che lo distingue da un altro proveniente da altra impresa. Possiamo asserire quindi che il marchio rientra nella più ampia categoria dei segni distintivi proprio in virtù della sua “funzione distintiva”
Definiamo pertanto che con la funzione distintiva il marchio è idoneo a distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Questo il concetto base riscontrabile nel codice civile e nel codice della proprietà industriale oltre le derivazioni contemplate in altri articoli, dei rispettivi codici, che ne specificano i molteplici aspetti normativi.

L’art. 13 del codice della proprietà industriale “capacità distintiva” in alcuni punti ne evidenzia le funzioni che il marchio esplica e sempre parlando di funzione è il legislatore stesso che attribuisce al marchio funzione distintiva specifica attraverso la struttura del diritto sul marchio.
La distintività o identificazione di un prodotto rispetto ad altri prodotti dello stesso genere consente di collegare il marchio a determinate caratteristiche ormai consolidate nel pubblico di riferimento.
La funzione distintiva deve essere assicurata da dispositivi di legge al fine di garantire una tutela che permetta un rapporto produttore-mercato ove da un lato salvaguarda gli investimenti delle aziende e dall’altro la tranquillità di scelta del prodotto come consumo abituale da parte del pubblico di riferimento.
Mantenendo la funzione di distintività, anche nel tempo, il marchio mantiene il messaggio distintivo che comunica al riguardo.
Si prenda spunto da un esempio di messaggio riferito alla “FIAT Punto” dove Fiat sta ad indi-care la casa costruttrice mentre Punto è il modello della vettura che presenta determinate caratteristiche tecniche ed estetiche.
Dall’esempio appena evidenziato, la comunicazione che il messaggio trasmette è relativa alla distintività del marchio e all’origine del prodotto con la finalità che il pubblico di riferimento, conoscendo l’impresa confida nel fatto che i prodotti provenienti da quella stessa impresa sono dotati e mantengono la qualità già conosciuta.
In base a quanto appena esposto possiamo dire che in termini di distintività può esserci una ulteriore classificazione del marchio ossia il marchio generale e il marchio speciale e questo scaturisce dall’uso che l’imprenditore fa del marchio ovvero un solo marchio per tutti i prodotti quindi marchio generale, oppure più marchi per differenziare i diversi prodotti della propria impresa e quindi marchio speciale.
Il marchio evidenziato nel paragrafo precedente è catalogato come marchio speciale in quanto differenzia il prodotto del marchio generale “FIAT”.
È evidente che la comunicazione trasmessa, nei confronti del pubblico, attraverso il messaggio è diversa secondo se si tratti di marchio generale o speciale ed è pur vero che la rispettiva disciplina diverge in alcuni casi.
Riassumendo è possibile dire che la funzione distintiva che si specifica nel marchio generale è l’indicazione di provenienza o di origine mentre nel marchio speciale è essenzialmente relativa alle specifiche caratteristiche del singolo prodotto e il concetto è strettamente connesso con la sostenibilità qualitativa del prodotto che potrebbe trasparire dal fatto che continui a recare nel tempo lo stesso marchio speciale il che fa presumere che esso continui a provenire dalla stessa impresa.
La funzione distintiva del marchio può venir meno qualora questo fosse usato da più soggetti, come previsto in caso specifico nell’articolo 23 del cpi, in quanto il segno perderebbe la sua peculiarità essenziale e pertanto non sarebbe più distintivo. In questo caso, qualora il marchio venga usato da terzi senza l’autorizzazione del titolare, si incorrerà nella violazione dell’uso del marchio tutelato dal sistema di prevenzione e di sanzioni che la legge dispone.
La funzione distintiva riferita al marchio è tutelata anche in funzione del fatto che l’uso di terzi può determinare il rischio di confusione nel pubblico.
Dott. Toni Molinari
Dottore in Economia e Project Manager

NORMATIVA
La disciplina che regola l’uso del marchio è prevista in varie fonti di diritto sia nazionale che dell’unione europea che internazionali.
In ambito nazionale l’uso del marchio è disciplinato dal codice civile. Nei sei articoli, relativi alla materia, il codice spazia dal diritto di esclusività, alle leggi speciali relative al marchio ovvero quali le condizioni di registrazione, gli effetti nonché gli atti di trasferimento del marchio passando per i marchi collettivi, il preuso e i divieti di soppressione. Oltre al codice civile l’utilizzo del marchio è disciplinato dal codice della proprietà industriale.
Per l’Unione Europea, in merito alla registrazione, l’EUIPO è l’Ufficio di riferimento per la proprietà intellettuale incaricato di gestire i marchi, i disegni e i modelli comunitari mentre a livello internazionale si fa riferimento alla Convenzione di Parigi per la tutela della Proprietà Industriale, volta a stabilire le protezioni in tema di marchi, brevetti e modelli industriali.
A partire dal 17 aprile 2000 il titolare di un marchio italiano può estendere il proprio segno distintivo italiano o le registrazioni internazionali già esistenti, ottenute ai sensi dell’Accordo di Madrid, anche agli Stati aderenti al Protocollo. Ovviamente la condizione relativa alla registrazione internazionale di un marchio, per quanto al Protocollo di Madrid, richiede che lo stesso sia depositato e/o registrato nel Paese di origine.

La proprietà intellettuale e il Copyright. Una Unità di Apprendimento per l’InfanziaIl 26 aprile, il mondo celebra la “G...
29/04/2022

La proprietà intellettuale e il Copyright. Una Unità di Apprendimento per l’Infanzia
Il 26 aprile, il mondo celebra la “Giornata mondiale della proprietà intellettuale” per aumentare la consapevolezza del ruolo svolto dai diritti di proprietà intellettuale nella promozione dell’innovazione e della creatività. In genere si parla di proprietà intellettuale per designare tutte le opere della mente, siano esse invenzioni, opere letterarie o artistiche, design, simboli, nomi di marchi (o nomi di dominio nel mondo di Internet!), loghi. Incominciare a parlarne a scuola, in ogni ordine e grado, è fondamentale e prioritario.
Perché una giornata
L’evento è stato creato dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO) nel 2000 per sensibilizzare il pubblico in generale sull’impatto di brevetti, copyright, marchi sulla vita quotidiana e per celebrare la creatività e il contributo di creatori e innovatori allo sviluppo delle società in tutto il mondo. Gli Stati dell’WIPO hanno deciso di stabilire il 26 aprile come giornata celebrativa della Convenzione dell’OMPI, firmata nel 1970, istitutiva proprio della Giornata della proprietà. Da allora, la Giornata della Proprietà Intellettuale ha fornito ogni anno un’opportunità unica per riflettere, con altri attori, la scuola tra questi, in tutto il mondo, sul ruolo della proprietà intellettuale nello sviluppo della musica, delle arti e dell’innovazione tecnologica che contribuiscono a plasmare, a modellare il nostro mondo.
Che cos’è la proprietà intellettuale?
La proprietà intellettuale se presente in debita forma e la proprietà industriale da un lato, con invenzioni (brevetto), marchi, design e modelli industriali rappresentano la scommessa vincente per le industrie e le imprese. Il copyright, invece, che comprende le opere letterarie e artistiche (romanzo, teatro, film, musica, disegni, dipinti, foto, sculture). Anche queste determinanti la vita dell’arte in ogni sua espressione e manifestazione. Insegnare ciò a scuola, ad alunni (ma non solo) che utilizzano internet per “scopiazzare” ogni cosa, ritenendo di potersene appropriare in maniera indiscriminata, è, non solo fondamentale, ma anche determinante.
Tutela dell’innovazione e lotta alla contraffazione
La proprietà intellettuale svolge un importante ruolo nel miglioramento della qualità della nostra vita. È implementato in tutti i tipi di campi: dalla sanità ai trasporti, passando per le comunicazioni e l’industria. Consente a creatori e innovatori di proteggere il lavoro proprio e di raccogliere i frutti delle proprie innovazioni. Al contrario, è un mezzo potente di lotta alla pirateria e alla contraffazione. Questo miracolo mondiale attirerà in particolare l’attenzione del grande pubblico sulla proprietà intellettuale, l’innovazione e la protezione. Ogni anno viene scelto un tema diverso.
La parola agli esperti
La Giornata mondiale della proprietà intellettuale sottolinea il ruolo essenziale dei diritti di proprietà intellettuale nel consenso alle piccole e media imprese di ventare più forti e più competitive. Scrive Gabriella Coleman, Professore Associato, Dipartimento di Storia dell’Arte e Studi della Comunicazione: “La Giornata mondiale della proprietà intellettuale offre un momento opportuno per riflettere sui pro e contro dei sistemi di proprietà intellettuale nazionali e internazionali. Mentre i brevetti, ad esempio, stimolano l’innovazione, la proprietà intellettuale e le licenze obbligatorie, meglio se trattate come un’opzione tra le tante, presentano vantaggi pratici e morali che superano i tradizionali monopoli conferiti dai brevetti”.
L’open source
In questi decenni di schemi alternativi, in gran parte nell’open source, nella scienza aperta Gabriella Coleman, Professore Associato presso il Dipartimento di Storia dell’Arte e Studi della Comunicazione, è titolare della Cattedra Wolfe di Scienze e Tecnologie dell’Alfabetizzazione, scrive: “La pandemia di COVID-19 ha dato origine a due storie di proprietà intellettuale (IP) interconnesse. È utilizzando la proprietà intellettuale che le aziende come Moderna e BioNTech hanno sviluppato la piattaforma su cui hanno creato i loro vaccini. Dobbiamo, però, riconoscere due aspetti della PI e trovare modi per ridurre gli svantaggi sfruttando i vantaggi. Una maggiore condivisione tra le agenzie di ricerca, anche nei Paesi in via di sviluppo, della Proprietà Intellettuale più mirate ad una collaborazione più profonda che diventano parte della soluzione per permettere a tutto il mondo uno sviluppo equo e solidale”.
L’UdA “Società 2.0: luci ed ombre” e la proprietà intellettuale
La scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo Statale di Mercogliano, diretto con competenza dal dirigente scolastico professoressa Alessandra Tarantino, con l’Unità di Apprendimento “Società 2.0: luci ed ombre”, e una più dettagliata denominazione “A scuola con un pc” ripropone una famosa espressione di Umberto Eco “Se si insegna ad un bambino a programmare in qualche linguaggio informatico, questo esercizio logico lo renderà padrone e non schiavo del computer” e, congiuntamente, uno schema semplice ed efficace per parlare di “proprietà intellettuale. Scrivo i bravissimi docenti operanti nella scuola ed estensori dell’Uda “Il rafforzamento e l’arricchimento dell’identità del bambino, attraverso l’uso di un linguaggio multimediale, contribuisce alla crescita nella sua totalità; un primo approccio alla multimedialità di tipo ludico-creativo, favorisce la familiarizzazione con il computer attraverso una sperimentazione diretta ed attiva”

La proprietà intellettuale e il Copyright. Una Unità di Apprendimento per l’InfanziaIl 26 aprile, il mondo celebra la “G...
29/04/2022

La proprietà intellettuale e il Copyright. Una Unità di Apprendimento per l’Infanzia

Il 26 aprile, il mondo celebra la “Giornata mondiale della proprietà intellettuale” per aumentare la consapevolezza del ruolo svolto dai diritti di proprietà intellettuale nella promozione dell’innovazione e della creatività. In genere si parla di proprietà intellettuale per designare tutte le opere della mente, siano esse invenzioni, opere letterarie o artistiche, design, simboli, nomi di marchi (o nomi di dominio nel mondo di Internet!), loghi. Incominciare a parlarne a scuola, in ogni ordine e grado, è fondamentale e prioritario.

Perché una giornata
L’evento è stato creato dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO) nel 2000 per sensibilizzare il pubblico in generale sull’impatto di brevetti, copyright, marchi sulla vita quotidiana e per celebrare la creatività e il contributo di creatori e innovatori allo sviluppo delle società in tutto il mondo. Gli Stati dell’WIPO hanno deciso di stabilire il 26 aprile come giornata celebrativa della Convenzione dell’OMPI, firmata nel 1970, istitutiva proprio della Giornata della proprietà. Da allora, la Giornata della Proprietà Intellettuale ha fornito ogni anno un’opportunità unica per riflettere, con altri attori, la scuola tra questi, in tutto il mondo, sul ruolo della proprietà intellettuale nello sviluppo della musica, delle arti e dell’innovazione tecnologica che contribuiscono a plasmare, a modellare il nostro mondo.

Che cos’è la proprietà intellettuale?
La proprietà intellettuale se presente in debita forma e la proprietà industriale da un lato, con invenzioni (brevetto), marchi, design e modelli industriali rappresentano la scommessa vincente per le industrie e le imprese. Il copyright, invece, che comprende le opere letterarie e artistiche (romanzo, teatro, film, musica, disegni, dipinti, foto, sculture). Anche queste determinanti la vita dell’arte in ogni sua espressione e manifestazione. Insegnare ciò a scuola, ad alunni (ma non solo) che utilizzano internet per “scopiazzare” ogni cosa, ritenendo di potersene appropriare in maniera indiscriminata, è, non solo fondamentale, ma anche determinante.

Tutela dell’innovazione e lotta alla contraffazione
La proprietà intellettuale svolge un importante ruolo nel miglioramento della qualità della nostra vita. È implementato in tutti i tipi di campi: dalla sanità ai trasporti, passando per le comunicazioni e l’industria. Consente a creatori e innovatori di proteggere il lavoro proprio e di raccogliere i frutti delle proprie innovazioni. Al contrario, è un mezzo potente di lotta alla pirateria e alla contraffazione. Questo miracolo mondiale attirerà in particolare l’attenzione del grande pubblico sulla proprietà intellettuale, l’innovazione e la protezione. Ogni anno viene scelto un tema diverso.

La parola agli esperti
La Giornata mondiale della proprietà intellettuale sottolinea il ruolo essenziale dei diritti di proprietà intellettuale nel consenso alle piccole e media imprese di ventare più forti e più competitive. Scrive Gabriella Coleman, Professore Associato, Dipartimento di Storia dell’Arte e Studi della Comunicazione: “La Giornata mondiale della proprietà intellettuale offre un momento opportuno per riflettere sui pro e contro dei sistemi di proprietà intellettuale nazionali e internazionali. Mentre i brevetti, ad esempio, stimolano l’innovazione, la proprietà intellettuale e le licenze obbligatorie, meglio se trattate come un’opzione tra le tante, presentano vantaggi pratici e morali che superano i tradizionali monopoli conferiti dai brevetti”.

L’open source
In questi decenni di schemi alternativi, in gran parte nell’open source, nella scienza aperta Gabriella Coleman, Professore Associato presso il Dipartimento di Storia dell’Arte e Studi della Comunicazione, è titolare della Cattedra Wolfe di Scienze e Tecnologie dell’Alfabetizzazione, scrive: “La pandemia di COVID-19 ha dato origine a due storie di proprietà intellettuale (IP) interconnesse. È utilizzando la proprietà intellettuale che le aziende come Moderna e BioNTech hanno sviluppato la piattaforma su cui hanno creato i loro vaccini. Dobbiamo, però, riconoscere due aspetti della PI e trovare modi per ridurre gli svantaggi sfruttando i vantaggi. Una maggiore condivisione tra le agenzie di ricerca, anche nei Paesi in via di sviluppo, della Proprietà Intellettuale più mirate ad una collaborazione più profonda che diventano parte della soluzione per permettere a tutto il mondo uno sviluppo equo e solidale”.

L’UdA “Società 2.0: luci ed ombre” e la proprietà intellettuale
La scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo Statale di Mercogliano, diretto con competenza dal dirigente scolastico professoressa Alessandra Tarantino, con l’Unità di Apprendimento “Società 2.0: luci ed ombre”, e una più dettagliata denominazione “A scuola con un pc” ripropone una famosa espressione di Umberto Eco “Se si insegna ad un bambino a programmare in qualche linguaggio informatico, questo esercizio logico lo renderà padrone e non schiavo del computer” e, congiuntamente, uno schema semplice ed efficace per parlare di “proprietà intellettuale. Scrivo i bravissimi docenti operanti nella scuola ed estensori dell’Uda “Il rafforzamento e l’arricchimento dell’identità del bambino, attraverso l’uso di un linguaggio multimediale, contribuisce alla crescita nella sua totalità; un primo approccio alla multimedialità di tipo ludico-creativo, favorisce la familiarizzazione con il computer attraverso una sperimentazione diretta ed attiva”

Chiarimenti del fisco riguardo la sospensione dei termini e l'accertamento con adesione in applicazione degli articoli 6...
24/03/2020

Chiarimenti del fisco riguardo la sospensione dei termini e l'accertamento con adesione in applicazione degli articoli 67 e 83 del DL Cura Italia nella circolare numero 6/E dell'Agenzia delle Entrate.

Quando vuole il fisco sa essere semplice...
Oggi è stata emanata dall’Agenzia delle Entrate la Circolare 6/e che ha come scopo il voler dare i primi chiarimenti riguardo la sospensione dei termini e accertamento con adesione in applicazione degli articoli 67 e 83 del DL numero 18, il cosiddetto DL Cura Italia, ed introdurre una gestione degli atti di facile attuazione per definire da remoto le procedure di adesione attivate.

Le disposizioni normative previste dagli articoli 67 e 83 del decreto determinano la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo degli uffici ed anche di quelli processuali.

Il documento di prassi qui trattato riporta in premessa gli effetti degli articoli sopra citati sulla disciplina inerente alla sospensione dei termini sullo svolgimento dei procedimenti di accertamento con adesione.

Quando vuole il fisco sa essere semplice: circolare numero 6/E dell’Agenzia delle Entrate su sospensione dei termini ed accertamento con adesione

L’articolo 67, comma 1, del DL Cura Italia prevede che:

“sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”.

In conseguenza di questo, disciplina la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento ma in effetti non ferma, sospendendole, le diverse altre attività degli Uffici.

La circolare rileva comunque:
“Tuttavia, in questo periodo emergenziale gli uffici dell’Agenzia delle entrate sono stati destinatari di istruzioni volte ad evitare lo svolgimento delle attività sopra indicate, al fine di non sollecitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti e loro rappresentanti, nonché del personale dipendente”.
Partendo da quanto al comma 2 dell’art. 83 del decreto che dispone:

“Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali [...]. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”

La circolare rammenta che in conseguenza di ciò per gli avvisi notificati nel periodo di sospensione il decorso del termine per il ricorso parte dal 16 aprile mentre per gli avvisi notificati in precedenza ma ancora pendenti alla data del 9 marzo 2020 il termine per ricorrere resta sospeso nel periodo intercorrente la sospensione fino al 15 aprile riprendendo dal successivo giorno 16.

È interessante notare come l’Agenzia voglia sottolineare, quasi a voler tranquillizzare il contribuente, gli effetti anche sul procedimento di accertamento di adesione in corso sottolineando che la sospensione dell’articolo 83 si cumula con il termine di sospensione di 90 giorni previsto da questo secondo istituto e, tenuto conto dei 60 giorni di tempo per proporre il ricorso, è possibile arrivare a contare complessivi 187 giorni di tempo utile per completare la procedura.

Il test riporta l’esempio che segue:
“Nel caso di un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio 2020 e di istanza di accertamento con adesione presentata il 20 febbraio 2020, il termine per la sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione scade il 27 luglio 2020”.

Pur tuttavia l’Agenzia ha stilato un protocollo procedurale da seguire laddove si intravveda il comune interesse, sia per il contribuente che per l’ufficio, di addivenire alla conclusione della procedura, laddove possibile pur in questo periodo emergenziale, evitando contatti fisici e spostamenti per la tutela della salute del personale e dei contribuenti.

La stessa circolare riporta:
“Tali finalità possono essere contemperate attraverso la gestione del procedimento “a distanza” come indicato in termini generali nel seguito (privilegiando, laddove disponibile per il contribuente, l’impiego di posta elettronica certificata di cui al d.P.R. n. 68 del 2005, in luogo della posta elettronica ordinaria)”

Circolare Agenzia delle Entrate numero 6/E del 23 marzo 2020: il processo di adesione in 11 punti
La circolare prosegue elencando in 11 punti il processo di adesione, che potrebbero sembrare molti, ma in effetti mi piace qui rimarcare la volontà dell’Agenzia di semplificare per quanto possibile l’esecuzione prevedendo l’uso di una Pec o di una mail per lo scambio documentale delle scansioni dei verbali firmati, facoltativamente anche a mezzo firma digitale.
La circolare conclude ricordando che questo processo può essere utilizzato anche per i casi di invito all’adesione sia da parte dell’ufficio, comma 5, che su istanza del contribuente, comma 6, come pure nei casi previsti dai commi da 10 a 13 del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n° 218, o caso per caso ove possibile ad altri procedimenti per i quali è necessaria la partecipazione del contribuente.

In ultimo, non meno importate, la circolare conclude rilevando “che non è interessato dalla sospensione in argomento il termine (previsto dall’articolo 8 del d.lgs n. 218 del 1997) di venti giorni dalla redazione dell’atto di cui all’articolo 7 entro cui versare le somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione”.

Voglio concludere sottolineando come questa procedura individuata dall’Agenzia sia di fatto molto semplice da applicare pur dovendo coniugare l’esigenza di rispetto delle norme con la tutela necessaria della salute in questo particolare frangente.
Mi sarebbe piaciuto cogliere questo segnale anche nei dpcm susseguitisi in questo mese, come pure in molti articoli dello stesso decreto Cura Italia non particolarmente eccelsi in chiarezza e semplicità.

LA GUIDA ALLE NOVITA' FISCALI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE "DECRETO CURA ITALIA"
22/03/2020

LA GUIDA ALLE NOVITA' FISCALI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE "DECRETO CURA ITALIA"

Decreto Cura Italia, arriva dall’Agenzia delle Entrate una guida alle novità fiscali previste dal DL n. 18 del 17 marzo 2020. Dalla proroga di (...)

Sospensione mutui prima casa con il DL cura Italia: come presentare domanda? Non è automatica e i beneficiari devono ris...
19/03/2020

Sospensione mutui prima casa con il DL cura Italia: come presentare domanda? Non è automatica e i beneficiari devono rispondere ai requisiti previsti dagli ultimi provvedimenti adottati per l'emergenza coronavirus.

Sospensione mutuo prima casa con il DL Cura Italia: come presentare domanda? Le ultime misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese adottate per far fronte all’emergenza coronavirus introducono alcune novità sulla possibilità di mettere in stand by le rate dovute.
Lo stop temporaneo, regolato dalla legge numero 244 del 2007, non è automatico. Deve essere richiesto dagli interessati seguendo la procedura prevista dal Fondo Consip.
L’emergenza coronavirus apre le porte della sospensione del mutui a due categorie di lavoratori:
• dipendenti che hanno subito la riduzione dell’orario lavorativo o la sospensione dal lavoro;
• lavoratori autonomi e liberi professionisti che presentino una dichiarazione di riduzione del fatturato superiore al 33% in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 rispetto all’ultimo trimestre del 2019.
Sospensione mutuo prima casa con il DL cura Italia: chi sono i beneficiari
Diversamente da altre misure inserite nel DL Cura Italia, per la sospensione dei mutui prima casa non è necessario aspettare un decreto attuativo o comunque un provvedimento che sblocchi la possibilità di accedervi. È possibile presentare domanda da subito.
Il testo interviene sulle regole di accesso al fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa.
Regolato dalla legge numero 244 del 2007, permette di chiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo di 18 mesi.
L’articolo numero 63 del DL numero 18 del 17 marzo 2020, in deroga alla disciplina ordinaria per 9 mesi a partire dall’entrata in vigore, prevede:
• l’estensione del beneficio ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che “autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus”;
• l’accesso al Fondo senza presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Ma in questo periodo di emergenza non è l’unico intervento sul tema, anche l’articolo 26 del Decreto numero 9 del 2 marzo è intervenuto sulla disciplina di riferimento e ha inserito tra i potenziali beneficiari del Fondo di solidarietà anche tutti i lavoratori dipendenti che subiscono “una sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito”.
In questo caso si tratta di una novità, che persiste anche al termine dell’emergenza.
Sospensione mutuo prima casa con il DL cura Italia: come presentare domanda
Coloro che non sono in grado di sostenere il pagamento delle rate del mutuo a causa di un’improvvisa difficoltà economica dovuta all’epidemia in corso devono presentare domanda per la sospensione di mutui tramite il Fondo Consap.
La richiesta di sospensione deve essere inoltrata direttamente alla propria banca presentando:
• modulo di domanda Consap;
• documentazione necessaria a dimostrare di essere nelle condizioni indicate dai due decreti:
o riduzione dell’orario lavorativo o la sospensione dal lavoro per i lavoratori dipendenti;
o riduzione del fatturato per lavoratori autonomi e i liberi professionisti.
Una volta accettata la richiesta, il Fondo provvederà al rimborso del 50% degli interessi del mutuo residuo per il periodo di sospensione.
Nel periodo di sospensione, dunque, non bisogna pagare il mutuo sulla prima casa.
Ma alla ripresa dei pagamenti, oltre alla quota capitale delle rate, l’interessato si troverà la quota del 50% degli interessi che rimangono a suo carico spalmati negli anni sul mutuo residuo. In chiusura, quindi, è necessaria una precisazione: in futuro ci si troverà con una rata più alta.

Indirizzo

Viale Europa, 62
Frosinone
03100

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 19:00

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