26/03/2020
L’APERTURA DEGLI STUDI DI AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALI AI SENSI DEL DPCM 22 MARZO 2020
(Introduzione) Gli amministratori di condominio possono aprire gli studi e se affermativo, con quali limitazioni? La vicenda è delicata, dunque le righe che seguono, sono solo considerazioni e sforzo interpretativo che non costituiscono parere legale pertanto suscettibili di altre valutazioni.
Il testo del decreto
Il decreto del 22 marzo 2020, stabilisce quali sono le attività che possono continuare ad esercitare, sempre rispettando i protocolli di sicurezza. Non tutto però è chiaro soprattutto per l’attività di amministrazione condominiale.
Art. 1 – LETT. A) “SONO SOSPESE TUTTE LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI AD ECCEZIONE DI QUELLE INDICATE NELL’ALLEGATO N. 1 SALVO QUANTO DI SEGUITO ESPOSTO”. Il periodo termina qui e dunque sembra che l’allegato sia da riferirsi solo a queste attività. Nel periodo successivo si afferma “LE ATTIVITA’ PROFESSIONALI NON SONO SOSPESE”, quindi secondo una prima interpretazione sembrerebbe che l’allegato 1 sia volto ad eliminare qualche equivoco ma non sia esaustivo vista la specifica sulle professioni, dunque se il provvedimento avesse voluto dare valenza all’allegato n. 1 anche per le attività professionali, si sarebbe dovuto scrivere “ …..SONO SOSPESE TUTTE LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE INDUSTRIALI, COMMERCIALI E PROFESSIONALI AD ECCEZIONE DI QUELLE INDICATE NELL’ART. 1” evitando ogni altra specifica.
L’attività professionale.
Cosa s’intende per attività professionale? Il codice civile ci fornisce una definizione di professione intellettuale all’art. 2229 c.c. che recita: “La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi”. Lo scrivente ritiene che il decreto in esame non regoli le professioni intellettuali propriamente dette ma le attività professionali nell’accezione più ampia del termine.
Il concetto di professionalità è legato a quello di abitualità e prevalenza ed alla presenza di requisiti abilitanti. La legge 220/12 ed il D.M. 140/14 hanno stabilito dei requisiti “professionalizzanti” quali titoli di studio, corsi di formazione, attestati di formazione periodica. La stessa Legge 4/13 nella quale rientrano gli amministratori di condominio, usa il termine professionisti sia nel titolo “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” che all’interno del testo: “Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale,o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attivita' riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie (e relative attivita' tipiche o riservate per legge)) e delle attivita' e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.”
Dunque sembrerebbe che gli amministratori possano esercitare l’attività anche se non è espressamente citato il codice ateco relativo ad essa. D’altronde sarebbe un controsenso permettere ad altri professionisti che si occupano di altre materie (es. legali, commercialisti) di poter svolgere l’attività di amministratore. Così come sarebbe un controsenso prevedere il servizio di portierato condominiale e di pulizia come attività necessarie e non abilitare l’amministratore a poterle coordinare.
http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa
Le misure anticontagio.
Restano ferme le previsioni del DPCM 11 marzo 2020 e dell’ordinanza del 20 marzo 2020 senza dimenticare di DPCM 8 marzo 2020. E’ dunque vietato l’assembramento e dunque l’impossibilità di svolgere assemblee e riunioni anche informali. Il quesito ulteriore è se lo studio possa ricevere il pubblico per esempio per permettere il pagamento in contanti. La scelta diventa di raziocinio. I provvedimenti emanati prevedono l’incentivo su larga scala, del lavoro agile o smartworking. L’attività di amministrazione di condomìni ben si concilia con questo invito per caratteristiche lavorative. Il pagamento degli oneri condominiali deve infatti transitare in ogni caso attraverso il conto condominiale anche se dovesse esserci un incasso in contanti, pertanto a questo punto è preferibile utilizzare esclusivamente le forme di versamento diretto sul conto condominiale attraverso bonifici per cassa oppure on line. L’esigenza di limitare i contatti diretti è dettata anche dalla difficoltà di reperire i dispositivi di protezione individuale certificati sia per gli operatori che per i fruitori. Tutto questo non può costituire una giustificazione ai condomini per sottrarsi dall’obbligazione del pagamento, visto che essi dovrebbero aver ricevuto informazioni sia sull’importo delle rate da versare mensilmente (qualora siano fisse e costanti per ogni mese) sia in ordine al codice iban ed in generale sui dati del conto condominiale su cui versare le somme. Altra considerazione che lascia propendere per il pagamento diretto sul conto è la difficoltà di spostamento dei condomini verso lo studio dell’amministratore. L’atto del pagamento del condominio in contanti, potrebbe essere interpretato solo come situazione di necessità ma per le considerazioni di cui sopra in ordine ai mezzi alternativi di pagamento, tale interpretazione pare essere estremamente estensiva.
Conclusioni
Ribadendo le cautele di cui all’introduzione, pur potendo recarsi in studio per svolgere la propria attività di back office e dunque il compimento delle attività che non prevedono contatti con il condomino, è preferibile che venga sospesa o estremamente limitata l’attività di front office che prevede l’interazione con il cliente. Entrambe le attività si possono svolgere a distanza e dunque è preferibile operare con tali forme. Si ritiene di dover escludere al momento, la possibilità di svolgere assemblee.
Attenzione: pagina in aggiornamento in seguito all'entrata in vigore del Dpcm 22 marzo 2020