Studio Fiscale Dott. Roberto Lascialfari

Studio Fiscale Dott. Roberto Lascialfari Dott. Roberto Lascialfari

Genova - Corso Torino 1/17
Rapallo (GE)
Pelago (FI)

contatto: [email protected] Bilanci e Dichiarazioni fiscali.

Servizi contabili.fiscali,tributari amministrativi ed aziendali. Tenuta contabilità semplificate ed ordinarie. Centro CAF. Ristrutturazione e risanamento aziendale. Contenzioso tributario. Tributarista ex legge 4/2013

DEFINIZIONE AGEVOLATA CARICHI ADER 2025/2026Sintetizziamo il quadro generale della procedura in corso di approvazione: M...
23/11/2025

DEFINIZIONE AGEVOLATA CARICHI ADER 2025/2026

Sintetizziamo il quadro generale della procedura in corso di approvazione:
Misura prevista nella bozza della Legge di Bilancio 2026.
Obiettivo: consentire ai contribuenti di regolarizzare i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione con riduzione di sanzioni e interessi di mora.
Carichi interessati: ruoli 2000–2023 derivanti da omessi versamenti dichiarati o controlli automatizzati.
Modalità: dichiarazione di adesione → ricalcolo degli importi → pagamento in unica soluzione o rate fino a 9 anni.
Scadenze:
Domanda: 30 aprile 2026
Pagamento unica soluzione: 31 luglio 2026
Rate fino a 54 rate bimestrali al tasso del 4% annuo.
Effetti: sospensione esecutività, inibizione fermi/ipoteche, riduzione automatica delle sanzioni
In questo contesto il nostro Studio può supportarLa nell'analisi precisa e puntuale dei carichi affidati all'agente per la riscossione, il perimetro di applicabilità e verifica dell'ammissibilità, la predisposizione, compilazione e invio telematico della dichiarazione di adesione e monitoraggio dell'iter fino alla comunicazione dell'esito (e delle somme dovute) da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. contatti [email protected]

SECONDO ACCONTO IMPOSTE DEL 30 NOVEMBRE 2023Non andrà in scadenza il prossimo 30 novembre 2023 il versamento del secondo...
04/11/2023

SECONDO ACCONTO IMPOSTE DEL 30 NOVEMBRE 2023

Non andrà in scadenza il prossimo 30 novembre 2023 il versamento del secondo acconto derivante dalla dichiarazione dei redditi: l’articolo 4 del decreto Anticipi, di accompagnamento alla legge di Bilancio del 2024, ha portato il nuovo termine al 16 gennaio.
Tale rinvio riguarda i contribuenti in possesso di partita Iva che pertanto potranno optare, per effettuare il versamento del secondo acconto Irpef 2 023, per la scadenza del 16 gennaio 2024.
Sarà inoltre possibile versare quanto eventualmente dovuto in cinque rate di eguale importo anziché in un’unica rata.
Ad oggi dovrebbe essere una novità circoscritta al solo anno 2023, acconti dovuti in base al modello Redditi 2023.
L’ambito applicativo della novità è limitato ai soli acconti dovuti per il periodo di imposta 2023 e alla seconda rata dovuta dalle persone fisiche titolari di partita Iva con alcuni ulteriori limiti.
L’articolo 4 al comma 1 infatti si rivolge esclusivamente alle sole PERSONE FISICHE titolari di partita Iva che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 €.
Restano pertanto esclusi tutti i soggetti che non rientrano nel dettato della norma per i quali il versamento della seconda rata di acconto rimane fermo al 30 novembre 2023.
Il rinvio dovrebbe avere riguardo anche per i contribuenti forfetari i cui tributi autoliquidati risultano dalla dichiarazione dei redditi 2023.
Dovranno invece rispettare la scadenza ordinaria i seguenti soggetti:

le persone fisiche titolari di partita Iva che nell’anno 2022 hanno però dichiarato compensi o ricavi superiori a 170mila euro;

• le persone fisiche che non sono titolari di partita Iva indipendentemente dal tipo di reddito prodotto;

• i soggetti diversi dalle persone fisiche, quindi le società di capitali, le società di persone e gli enti commerciali o non commerciali. Si ritiene che dovrebbero restare esclusi anche i soci/associati di società e associazioni i cui redditi sono tassati per trasparenza ai sensi del Tuir se non fossero titolari di una posizione personale.
Considerando che la norma fa espresso riferimento al concetto di “ricavi o compensi”, al fine di valutare se è stata superata o meno la soglia dei 170mila euro, i professionisti dovrebbero analizzare l’ammontare dei compensi indicati in dichiarazione nel rigo RE2 “Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica”.
Dal punto di vista oggettivo la norma richiama espressamente il “versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi Inail”.
La norma che ha introdotto la proroga riguarda l’Irpef ma anche le imposte sostitutive del regime sui redditi, quali a titolo esemplificativo il regime forfetario o regime di vantaggio, cedolare secca per gli immobili concessi in locazione, Ivie, Ivafe.
Pertanto, posto il riferimento all’acconto dovuto “in base alla dichiarazione dei redditi”, una volta sussistente il requisito soggettivo il rinvio dovrebbe riguardare la seconda rata di acconto relativa a tutti i tributi liquidati nella dichiarazione dei redditi.
Non vi rientrano invece, come espressamente previsto dalla norma, i contributi previdenziali e i versamenti contributivi Inps e neanche i premi assicurativi Inail che dovranno essere versati integralmente secondo le misure attualmente in vigore.
I soggetti che possono usufruire del rinvio possono valutare due differenti opportunità per il versamento del dovuto.
In primo luogo possono procedere al versamento dell’intero acconto in un’unica soluzione entro il 16 gennaio 2024 usufruendo pertanto di una proroga di un mese e mezzo della seconda rata di acconto senza pagare alcun interesse.
Possono altresì decidere di rateizzare l’importo in cinque rate uguali mensili che vanno sempre a scadere il giorno 16 di ogni mese (16 gennaio, 16 febbraio, 16 marzo, 16 aprile e 16 maggio). In tale seconda evenienza sarà altresì necessario applicare sulle rate successive alla prima gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del Dlgs 241/1997.
Ad oggi sono pari al 4% annuo in quanto l’articolo 5 del Dm 21 maggio 2009 ha previsto che «gli interessi per i pagamenti rateali, previsti dal citato articolo 20 “sono dovuti nella misura del 4 per cento annuo».

PARTITE IVA – ACCONTI A RATE PER AUTONOMI CON VOLUME DI AFFARI < 170 MILA EUROAcconti a rate delle partite Iva, si parte...
17/10/2023

PARTITE IVA – ACCONTI A RATE PER AUTONOMI CON VOLUME DI AFFARI < 170 MILA EURO

Acconti a rate delle partite Iva, si parte subito. Autonomi e professionisti con volume d’affari fino a 170mila euro (questa sarebbe l’ultima asticella fissata dai tecnici del Mef per delimitare la platea), potranno scegliere di non versare gli acconti Irpef, Ires o Irap entro il prossimo 30 novembre, ma optare per un pagamento in unica soluzione entro gennaio 2024 o al contrario dilazionare in cinque rate il versamento degli acconti d’imposta.
La novità, spinta dalla Lega e soprattutto dal presidente della commissione Attività produttive della Camera Alberto Gusmeroli, dovrebbe entrare nel decreto anticipi atteso lunedì con la manovra. Avrà un impatto di cassa (fabbisogno, e non deficit) di circa 2,5 miliardi, e consentirà alle partite Iva di non dover più chiedere finanziamenti per anticipare allo Stato le imposte, e metterebbe fine alla possibilità di andare a credito d’imposta avendo comunque anticipato le imposte.
Si tratta comunque del primo passo. Come più volte sottolineato da Gusmeroli, nel 2024 gli acconti a saranno affinati e messi a regime per consentire ai contribuenti di dilazionare i versamenti su 12 mesi. Il monitoraggio sul funzionamento del primo step della misura, che riguarderà oltre la metà delle partite Iva, sarà a fine marzo quando il ministero dell’Economia potrà assicurare a Istat ed Eurostat la corretta contabilizzazione di almeno tre dei cinque versamenti rateizzati. Se tutto andrà bene la rivoluzione per autonomi, imprese e professionisti si completerà con l’addio definitivo alla ritenuta d’acconto e la possibilità di optare per gli acconti a rate anche per dipendenti e pensionati.

LOCAZIONI COMMERCIALI - ADEGUAMENTO ISTAT SOLO SU RICHIESTA E SE PRESENTE NEL CONTRATTOIn un contesto di elevata inflazi...
22/09/2023

LOCAZIONI COMMERCIALI - ADEGUAMENTO ISTAT SOLO SU RICHIESTA E SE PRESENTE NEL CONTRATTO

In un contesto di elevata inflazione come quello attuale la scadenza annua dei contratti di locazione rappresenta un appuntamento particolarmente importante in quanto fa scattare, ove previsto, il meccanismo di adeguamento Istat dei canoni pattuiti.
Per i contratti ad uso commerciale, disciplinati dagli articoli 27-42 della legge 392/1978, la rivalutazione Istat si può applicare nella misura massima del 75% in base alla previsione di cui all’articolo 32; è infatti nulla la clausola contrattuale che prevede l’adeguamento al 100% (Cassazione ordinanza 4656 del 2015).
Non sono soggette a tale regola e possono quindi applicare anche l’adeguamento Istat nella misura del 100% le seguenti tipologie di contratti:
a) i contratti che hanno una durata superiore a quella minima (6+6) prevista dall’articolo 27, ad esempio un contratto di durata 8+6;
b) le cosiddette “grandi locazioni”, ovvero i contratti a canone annuo superiore a 250mila euro introdotti dall’articolo 18, Dl 133/2014.

Adeguamento su richiesta
In base alla formulazione del citato articolo 32, l’adeguamento Istat deve essere espressamente previsto nel contratto e deve essere richiesto di volta in volta dal locatore, essendo peraltro nulla (ex articolo 79) l’eventuale clausola che preveda l’aggiornamento annuale automatico del canone, ovvero senza che occorra specifica richiesta da parte del locatore.
A tale proposito, in assenza di una prescrizione normativa che preveda una forma particolare si ritiene che tale richiesta possa essere validamente formulata non solo verbalmente, ma anche implicitamente per facta concludentia (Cassazione, sezione III, 21 settembre 2012, n. 16068). È per esempio valida a tal fine la semplice fattura, inviata con canone aggiornato al conduttore e da quest’ultimo regolarmente pagata.

Al proprietario che si è dimenticato di chiedere l’aggiornamento, seppure sia preclusa la possibilità di richiedere gli arretrati (Cassazione, sentenze 11675/2014 e 14673/2003) resta comunque la possibilità di rimediare, almeno per il futuro.

Il calcolo
Per fare un esempio di calcolo, consideriamo un contratto con scadenza 31 luglio e canone annuo di 12mila euro, con una percentuale di rivalutazione del 75%. L’indice Istat di luglio 2023 registra un incremento annuale di 5,7%, di cui il 75% è 4,275%: l’importo della rivalutazione annuale è di 513 euro e, quindi, il canone mensile che il conduttore dovrà corrispondere aumenta a euro 1.042,75.

L’aggiornamento del canone, che avrà effetti a partire dal mese successivo alla richiesta, deve infatti essere calcolato «con il criterio della variazione assoluta del canone iniziale dall’inizio del contratto fino alla data della richiesta» (Cassazione, sentenza 15034 del 2004). In pratica un proprietario che, ad esempio, per il 2021 e il 2022 non ha inviato la sua richiesta di adeguamento può farlo adesso pretendendo, a partire da ottobre, un affitto rivisto sulla base dell’aumento che si è registrato dal 2021 ad oggi; quello che non può pretendere, invece, è il pagamento degli arretrati.

L’imposta di registro
È bene ricordare, ai fini del pagamento dell’imposta di registro che, nel caso di versamento annuale, se il contratto prevede un adeguamento Istat, l’imposta deve essere ricalcolata tenendo conto del canone aggiornato. Viceversa, nel caso di pagamento in un’unica soluzione, e solo in questo caso, non si tiene conto della rivalutazione annuale.

In dichiarazione
Se il proprietario dell’immobile locato è persona fisica, i dati relativi ai redditi da locazione presenti nella dichiarazione precompilata recano l’importo del canone annuo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente; pertanto, nel caso in cui il canone di locazione annuo dovesse essere aumentato per via dell’adeguamento Istat, è necessario modificare la precompilata aggiornando l'importo.
Si ricorda infine che in base all’articolo 1, comma 59 della legge 145/2018 è stato possibile da parte delle persone fisiche, per il solo anno 2019, optare per il regime della cedolare secca al 21% in riferimento ai nuovi contratti di locazione commerciale di unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 di superficie fino a 600 mq. La cedolare secca continua ad applicarsi in questo caso per la durata del contratto ma, come per gli immobili abitativi, il locatore non può applicare l’adeguamento Istat.

SANATORIA CRIPTOVALUTE ENTRO 30/11/2023La domanda di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi deve ...
28/08/2023

SANATORIA CRIPTOVALUTE ENTRO 30/11/2023

La domanda di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi deve essere presentata all’Agenzia delle entrate entro il 30 novembre 2023, utilizzando il modello firmato digitalmente, con allegata la quietanza del versamento effettuato mediante modello F24 e la relazione di accompagnamento con la relativa documentazione probatoria. E’ quanto previsto dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 7 agosto 2023, con cui ha fornito una esemplificazione non tassativa sulla documentazione probatoria per dimostrare l’irrilevanza penale della provenienza delle somme investite.

Tutto pronto per la la regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi. Con provvedimento del 7 agosto 2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato, relativamente alla procedura prevista dalla Legge di Bilancio 2023, il modello di domanda unitamente alle relative istruzioni e ad uno schema per la redazione della relazione di accompagnamento e per la predisposizione della relativa documentazione probatoria.

Come regolarizzare le cripto-attività
La procedura di regolarizzazione riguarda le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia che detengono cripto-attività entro la data del 31 dicembre 2021 in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale e/o hanno omesso di indicare i relativi redditi nella propria dichiarazione annuale dei redditi.
Attraverso il procedimento di regolarizzazione introdotto dalla Legge di Bilancio 2023, i soggetti appena indicati possono regolarizzare la propria posizione presentando spontaneamente il “Modello per l’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi” e versando un importo commisurato al valore delle cripto-attività e/o dei redditi non dichiarati.

L’oggetto della regolarizzazione
Oggetto della richiesta di regolarizzazione sono le cripto-attività rappresentate da cripto-valute, comprese quelle oggetto e/o derivanti dall’attività di staking, o comunque detenute entro la data del 31 dicembre 2021, che non sono state indicate nel quadro RW del modello Redditi e/o i redditi sulle stesse realizzati entro la medesima data, anche per effetto delle cessioni effettuate nel corso dell’anno, la cui indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi è stata omessa.
In ogni caso resta ferma la possibilità di regolarizzare i redditi derivanti dalle altre cripto-attività, diverse dalle cripto-valute, non indicati in dichiarazione dei redditi realizzati entro la data del 31 dicembre 2021.
La regolarizzazione è ammessa relativamente ai periodi d’imposta fino al 2021 per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono ancora scaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione e quelli ai fini delle imposte sui redditi ed eventuali addizionali.

Il procedimento di regolarizzazione
Secondo quanto previsto dal provvedimento possono essere oggetto di regolarizzazione, per ciascun periodo d’imposta:
-sia le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale;
-sia le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e delle eventuali addizionali relative ai redditi delle cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021.
Quanto all’ambito soggettivo, possono accedere alla procedura di regolarizzazione delle cripto-attività: le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia.
Coloro che hanno omesso, in tutto o in parte, di indicare nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi, le cripto-valute, possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione del modello, indicando il valore delle cripto-valute detenute in ciascun periodo d’imposta e versando la sanzione per l’omessa indicazione nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento del valore delle stesse, detenute al termine di ciascun periodo di imposta e/o alla data della relativa cessione.
Coloro che hanno omesso, in tutto o in parte, di indicare nella propria dichiarazione i redditi derivanti da cripto-attività, incluse le cripto-valute, realizzati nel periodo di riferimento, possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione del modello, indicando il valore delle cripto-attività detenute in ciascun periodo d’imposta e versando l’imposta sostitutiva nella misura del 3,5 per cento del valore delle criptoattività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta e/o al termine del periodo di detenzione cui si riferiscono i redditi omessi.
E’ importante sottolineare che il pagamento della somma nella misura dello 0,5 per cento per l’omessa indicazione nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi delle le cripto-valute comporta la non applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 5, comma 2, del DL n. 167 del 1990.
Il pagamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 3,5 per cento produce effetti esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e delle eventuali addizionali in riferimento ai redditi omessi realizzati entro il 31 dicembre 2021 relativi alle cripto-attività. Tale pagamento comporta la non applicazione di sanzioni e interessi per l’omessa indicazione di tali redditi.

La documentazione probatoria per dimostrare l’irrilevanza penale
La regolarizzazione delle cripto-attività avviene a seguito della dimostrazione della irrilevanza penale della provenienza delle somme investite.
A tal fine il contribuente deve allegare al modello una relazione di accompagnamento con relativa documentazione probatoria, unitamente ai dati e alle informazioni utili per la determinazione del valore al termine di ciascun periodo d’imposta e/o al termine del periodo di detenzione delle criptoattività e/o dei relativi redditi omessi, agli effetti delle imposte sostitutive e delle sanzioni.
Secondo quanto chiarito nel provvedimento, a titolo esemplificativo e non tassativo, potrà essere considerata documentazione probatoria: contabili bancarie relative all’acquisto delle cripto-attività indicate nel modello, wallet address, numeri di transactionID e ogni altra eventuale documentazione rilasciata dagli intermediari da cui si evinca con certezza la riconducibilità delle criptoattività al soggetto che presenta l’istanza.

Come presentare il modello: i termini
La domanda di regolarizzazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate entro il 30 novembre 2023, utilizzando il modello firmato digitalmente, con allegata la quietanza del versamento effettuato mediante modello F24 e la relazione di accompagnamento con la relativa documentazione probatoria, eventualmente redatta secondo lo schema allegato al presente provvedimento.
Nel caso in cui l’istanza non sia firmata digitalmente, devono essere allegate anche le copie dei documenti di identità dei firmatari dell’istanza.
Quanto alla trasmissione deve essere effettuata dal contribuente o dal professionista tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata alla Direzione Regionale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente relativo all’ultimo anno d’imposta interessato dalla procedura.
La domanda può essere inviata anche da un professionista. In tal caso lo stesso è tenuto a rilasciare copia al contribuente dell’istanza inviata, unitamente alle ricevute PEC di accettazione e consegna.
Come chiarito nel provvedimento non sono ammesse modalità di presentazione diverse da quelle indicate, neppure mediante servizio postale.
Laddove il contribuente intenda rettificare o integrare una richiesta già presentata, è consentita la sostituzione dell’istanza originaria, presentando, entro il termine sempre del 30 novembre 2023, una nuova richiesta, completa di tutte le sue parti, e barrando la casella “Istanza sostitutiva”.

Come versare le somme
Con modello F24 è effettuato il versamento delle somme. In ogni caso, è esclusa la compensazione.
Il pagamento dell’importo da versare per la regolarizzazione delle criptoattività deve avvenire in un’unica soluzione entro la data di presentazione dell’istanza ovvero il 30 novembre 2023.
Per tale ragione con apposita risoluzione dell’Agenzia delle entrate saranno istituiti i codici tributo per il versamento delle somme relative all’imposta sostitutiva dovuta sui redditi oggetto dell’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e per il versamento della sanzione ridotta per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, da riportare nel modello F24, e saranno indicate le istruzioni per la compilazione del modello stesso.

Come si perfeziona la procedura
In sintesi, la procedura quindi prevede:
- la spontanea, consapevole e autonoma istanza di regolarizzazione del richiedente;
- il pagamento della sanzione per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale nella misura dello 0,5 per cento del valore delle cripto-valute non dichiarate per ciascun anno;
- il pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle eventuali addizionali nella misura del 3,5 per cento del valore delle cripto-attività, incluse le cripto-valute, cui si riferiscono i redditi omessi.
In considerazione di ciò la procedura si perfeziona con il pagamento dell’intera somma da versare e con la presentazione del “Modello per l’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi” entro il 30 novembre 2023.
In caso di mancato perfezionamento della procedura, l’istanza di regolarizzazione non produce effetti e l’ufficio procede con le ordinarie attività istruttorie o di accertamento al recupero delle imposte dovute, interessi e relative sanzioni.

CEDOLARE SECCA ANCHE PER LOCAZIONI IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI ABITATIVI SE IL CONDUTTORE E’ UN’IMPRESA O UN LAVORATORE A...
28/08/2023

CEDOLARE SECCA ANCHE PER LOCAZIONI IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI ABITATIVI SE IL CONDUTTORE E’ UN’IMPRESA O UN LAVORATORE AUTONOMO

La cedolare secca è un regime opzionale che consente di tassare i redditi derivanti dalla locazione di immobili per finalità abitative con l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali e delle imposte di bollo e di registro. L’ imposta è determinata con l’applicazione di una aliquota del 21%, ridotta al 10% per i contratti di locazione a canone concordato, per quelli transitori o a favore di studenti universitari. Per poter applicare questo regime è necessario che l’immobile oggetto di locazione sia un fabbricato abitativo.
Nella versione delle legge delega approvata dal Consiglio dei ministri, è stato introdotto quale criterio direttivo per il governo l’estensione di questo regime anche ai fabbricati diversi da quelli abitativi.
Durante l’esame in prima lettura alla Camera, il criterio è stato rivisto aggiunta una condizione, cioè che il conduttore degli immobili diversi da quelli abitativi sia un esercente attività di impresa, di un’arte o una professione.
La legge 145/2018 aveva esteso ai soli contratti stipulati nell’anno 2019, la possibilità di applicare la cedolare secca con l’aliquota del 21% anche ai fabbricati accatastati con categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) e relative pertinenze, se locate congiuntamente.
L’applicazione era riservata alle persone fisiche che agivano al di fuori del regime di impresa e solo con riferimento ai negozi che non superavano una superficie non superiore a 600 metri quadrati.
L’acquisto di immobili
La legge delega prevede, inoltre, l’eliminazione della disparità di trattamento tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione in leasing degli immobili strumentali e di quelli adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente.
Per quanto riguarda gli immobili strumentali di proprietà del lavoratore autonomo, se acquistati dal 2010 in poi, le relative quote di ammortamento non sono deducibili dal reddito; mentre sono deducibili per gli acquisti effettuati fino al 14 giugno 1990 o nella periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009. Se, invece, il fabbricato è acquisito in leasing, i canoni dei contratti stipulati dal 2014 sono deducibili per un periodo non inferiore a dodici anni. Con riferimento ai costi di acquisizione degli immobili a uso promiscuo è possibile dedurre il 50% della rendita catastale sempre che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile dedito esclusivamente all’attività professionale.
Anche per gli immobili in leasing utilizzabili promiscuamente, è possibile dedurre una quota dei canoni che varia secondo l’anno di stipula del contratto; in sintesi, dal 2015 è possibile dedurre il 50% del canone, sempre purché il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile dedito esclusivamente all’attività professionale.

USO PROMISCUO - LA RICARICA DELL'AUTO ELETTIRCA EFFETTUATA A CASA E' REDDITO TASSABILELa ricarica di energia elettrica d...
28/08/2023

USO PROMISCUO - LA RICARICA DELL'AUTO ELETTIRCA EFFETTUATA A CASA E' REDDITO TASSABILE

La ricarica di energia elettrica di un'auto data in uso promiscuo al dipendente, effettuata presso l'utenza domescita, non rientra tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro (fringe benefit), ma costituisce un rimborso di spese sostenuto dal lavoratore. Questo il nucleo della risposta a interpello 421/2023 pubblicata ieri, in cui per la prima volta l'agenzia delle Entrate qualifica tali rimborsi come reddito di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione.

L'Agenzia chiarisce che le modifiche introdotte con la legge di bilancio 2020, in vigore dal 1° gennaio 2020, confermano la tassazione forfettaria dei mezzi concessi in uso promiscuo ai dipendenti, nonostante a seguito delle novità sia graduata in ragione delle emissioni di anidride carbonica dei veicoli assegnati.

L'articolo 51, comma 4, del Tuir, infatti, ai fini dell'imponibilità, prevede un valore forfettario del benefit più basso per i veicoli meno inquinanti, elevandolo gradatamente per quelli con emissioni di anidride carbonica superiore. In sostanza, il costo chilometrico desumibile dalle tabelle Aci deve essere moltiplicato per 15.000 e poi per una percentuale variabile dal 25% al 60%, a seconda del livello di emissioni. Tale determinazione prescinde dagli effettivi costi di utilizzo e percorrenze effettuate.
Inoltre, come chiarito nella circolare 326/1997, ai fini della determinazione del valore del compenso in natura, è irrilevante che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o alcuni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall'Aci. Pertanto, ove il dipendente sostenesse alcuni costi, come quelli di manutenzione ordinaria del veicolo, gli stessi non potrebbero essere dedotti dal valore imponibile del benefit. Di contro, il valore fiscale del benefit rimarrebbe inalterato anche se le spese di manutenzione, da un anno all'altro, aumentassero notevolmente a seguito di un utilizzo più intenso del veicolo.

Tuttavia, secondo le Entrate, il costo di ricarica rimborsato è da assoggettare a tassazione poiché non rientra tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro come fringe benefit, non è sostenuto nell'esclusivo interesse del datore e non rientra neppure nelle specifiche deroghe dei rimborsi analitici delle spese per trasferte (articolo 51, comma 5).
Tale impostazione è contraria a quanto sostenuto a livello locale dalla Dre Lombardia che ha ricondotto i rimborsi di carburante delle auto date in uso promiscuo nell'alveo dell'articolo 51, comma 4, (Protocollo 93679 del 30 ottobre 2000). Peraltro, l'interpello fa sorgere il dubbio sul trattamento fiscale della spesa di ricarica se sostenuta direttamente dal datore di lavoro: in quanto elemento alla base di commisurazione del costo chilometrico fissato dall'Aci, la stessa non dovrebbe essere imponibile.
In linea con la precedente prassi, invece, è stato confermato che l'installazione delle infrastrutture (wallbox, colonnine di ricarica e contatore a defalco) effettuata presso l'abitazione del dipendente rientri tra i beni che formano autonomo fringe benefit e deve essere valutata separatamente, alla stregua, ad esempio, dell'eventuale concessione di un'immobile per custodire il veicolo.

Si rammenta, infine, che nella risposta a interpello 329/2022, l’Agenzia aveva riconosciuto la non imponibilità in capo al dipendente delle ricariche elettriche offerte gratuitamente dal datore di lavoro ai dipendenti con auto elettriche private, ma per il periodo limitato di 6 mesi. E proprio l'elemento temporale aveva indotto le Entrate a porre l'accento sulle finalità di educazione ambientale di tale iniziativa e ricondurla alle fattispecie indicate all'articolo 51, comma 2, lettera f), del Tuir.

FONDO INDIGENTI E SUPERBONUS – ISTANZE ENTRO IL 31/10/2023Arriva in Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero dell’Eco...
26/08/2023

FONDO INDIGENTI E SUPERBONUS – ISTANZE ENTRO IL 31/10/2023

Arriva in Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero dell’Economia del 31 luglio 2023 sul Fondi indigenti, il plafond da 20 milioni di euro che supporterà chi non riesce a finanziare la quota di lavori di ristrutturazione non coperta da incentivi fiscali. Confermato il perimetro limitato della misura, che coprirà il periodo che va dal primo gennaio al 31 ottobre del 2023. Proprio entro la fine di ottobre bisognerà presentare alle Entrate un’istanza per richiedere il contributo. A questo punto mancano solo le istruzioni operative che l’Agenzia dovrà fissare con un suo provvedimento.

Il fondo indigenti - va ricordato - era stato disegnato alla fine del 2022 per dare sostegno a quei soggetti che, con il taglio del superbonus dal 110% al 90%, rischiavano di bloccare le operazioni condominiali di ristrutturazione, non avendo a disposizione le risorse per coprire la quota non oggetto di agevolazioni. Il fondo, da 20 milioni, servirà proprio a garantire questi soggetti.

Come detto, il fondo coprirà solo le spese con bonifici sostenuti dal 1° gennaio al 31 ottobre 2023. La domanda telematica andrà presentata all’agenzia delle Entrate entro la fine di ottobre, ma non è detto che venga incassato il contributo pieno. La quota effettivamente spettante, infatti, sarà determinata mettendo in rapporto le disponibilità con le istanze.

I requisiti indicati dal decreto sono tre: reddito di riferimento determinato attraverso i coefficienti del quoziente familiare non superiore a 15mila euro; titolarità del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento «sull’unità immobiliare oggetto dell’intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condòmini, sull’unità immobiliare facente parte del condominio»; l’unità immobiliare oggetto dell'intervento deve essere adibita ad abitazione del richiedente. Inoltre non potrà essere presentata più di una domanda da ciascun richiedente.

L’importo spettante sarà accreditato direttamente sul conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al richiedente, che andrà indicato nell’istanza telematica. Il decreto prevede anche meccanismi di controllo: qualora l’Agenzia dovesse accertare che il contributo sarà in tutto o in parte non spettante, procederà al recupero.

Indirizzo

Corso Torino 1/17
Genova
16129

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 17:00
Martedì 09:00 - 17:00
Mercoledì 09:00 - 17:00
Giovedì 09:00 - 17:00
Venerdì 09:00 - 17:00

Telefono

+390105451386

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