28/08/2023
SANATORIA CRIPTOVALUTE ENTRO 30/11/2023
La domanda di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi deve essere presentata all’Agenzia delle entrate entro il 30 novembre 2023, utilizzando il modello firmato digitalmente, con allegata la quietanza del versamento effettuato mediante modello F24 e la relazione di accompagnamento con la relativa documentazione probatoria. E’ quanto previsto dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 7 agosto 2023, con cui ha fornito una esemplificazione non tassativa sulla documentazione probatoria per dimostrare l’irrilevanza penale della provenienza delle somme investite.
Tutto pronto per la la regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi. Con provvedimento del 7 agosto 2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato, relativamente alla procedura prevista dalla Legge di Bilancio 2023, il modello di domanda unitamente alle relative istruzioni e ad uno schema per la redazione della relazione di accompagnamento e per la predisposizione della relativa documentazione probatoria.
Come regolarizzare le cripto-attività
La procedura di regolarizzazione riguarda le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia che detengono cripto-attività entro la data del 31 dicembre 2021 in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale e/o hanno omesso di indicare i relativi redditi nella propria dichiarazione annuale dei redditi.
Attraverso il procedimento di regolarizzazione introdotto dalla Legge di Bilancio 2023, i soggetti appena indicati possono regolarizzare la propria posizione presentando spontaneamente il “Modello per l’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi” e versando un importo commisurato al valore delle cripto-attività e/o dei redditi non dichiarati.
L’oggetto della regolarizzazione
Oggetto della richiesta di regolarizzazione sono le cripto-attività rappresentate da cripto-valute, comprese quelle oggetto e/o derivanti dall’attività di staking, o comunque detenute entro la data del 31 dicembre 2021, che non sono state indicate nel quadro RW del modello Redditi e/o i redditi sulle stesse realizzati entro la medesima data, anche per effetto delle cessioni effettuate nel corso dell’anno, la cui indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi è stata omessa.
In ogni caso resta ferma la possibilità di regolarizzare i redditi derivanti dalle altre cripto-attività, diverse dalle cripto-valute, non indicati in dichiarazione dei redditi realizzati entro la data del 31 dicembre 2021.
La regolarizzazione è ammessa relativamente ai periodi d’imposta fino al 2021 per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono ancora scaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione e quelli ai fini delle imposte sui redditi ed eventuali addizionali.
Il procedimento di regolarizzazione
Secondo quanto previsto dal provvedimento possono essere oggetto di regolarizzazione, per ciascun periodo d’imposta:
-sia le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale;
-sia le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e delle eventuali addizionali relative ai redditi delle cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021.
Quanto all’ambito soggettivo, possono accedere alla procedura di regolarizzazione delle cripto-attività: le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia.
Coloro che hanno omesso, in tutto o in parte, di indicare nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi, le cripto-valute, possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione del modello, indicando il valore delle cripto-valute detenute in ciascun periodo d’imposta e versando la sanzione per l’omessa indicazione nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento del valore delle stesse, detenute al termine di ciascun periodo di imposta e/o alla data della relativa cessione.
Coloro che hanno omesso, in tutto o in parte, di indicare nella propria dichiarazione i redditi derivanti da cripto-attività, incluse le cripto-valute, realizzati nel periodo di riferimento, possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione del modello, indicando il valore delle cripto-attività detenute in ciascun periodo d’imposta e versando l’imposta sostitutiva nella misura del 3,5 per cento del valore delle criptoattività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta e/o al termine del periodo di detenzione cui si riferiscono i redditi omessi.
E’ importante sottolineare che il pagamento della somma nella misura dello 0,5 per cento per l’omessa indicazione nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi delle le cripto-valute comporta la non applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 5, comma 2, del DL n. 167 del 1990.
Il pagamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 3,5 per cento produce effetti esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e delle eventuali addizionali in riferimento ai redditi omessi realizzati entro il 31 dicembre 2021 relativi alle cripto-attività. Tale pagamento comporta la non applicazione di sanzioni e interessi per l’omessa indicazione di tali redditi.
La documentazione probatoria per dimostrare l’irrilevanza penale
La regolarizzazione delle cripto-attività avviene a seguito della dimostrazione della irrilevanza penale della provenienza delle somme investite.
A tal fine il contribuente deve allegare al modello una relazione di accompagnamento con relativa documentazione probatoria, unitamente ai dati e alle informazioni utili per la determinazione del valore al termine di ciascun periodo d’imposta e/o al termine del periodo di detenzione delle criptoattività e/o dei relativi redditi omessi, agli effetti delle imposte sostitutive e delle sanzioni.
Secondo quanto chiarito nel provvedimento, a titolo esemplificativo e non tassativo, potrà essere considerata documentazione probatoria: contabili bancarie relative all’acquisto delle cripto-attività indicate nel modello, wallet address, numeri di transactionID e ogni altra eventuale documentazione rilasciata dagli intermediari da cui si evinca con certezza la riconducibilità delle criptoattività al soggetto che presenta l’istanza.
Come presentare il modello: i termini
La domanda di regolarizzazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate entro il 30 novembre 2023, utilizzando il modello firmato digitalmente, con allegata la quietanza del versamento effettuato mediante modello F24 e la relazione di accompagnamento con la relativa documentazione probatoria, eventualmente redatta secondo lo schema allegato al presente provvedimento.
Nel caso in cui l’istanza non sia firmata digitalmente, devono essere allegate anche le copie dei documenti di identità dei firmatari dell’istanza.
Quanto alla trasmissione deve essere effettuata dal contribuente o dal professionista tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata alla Direzione Regionale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente relativo all’ultimo anno d’imposta interessato dalla procedura.
La domanda può essere inviata anche da un professionista. In tal caso lo stesso è tenuto a rilasciare copia al contribuente dell’istanza inviata, unitamente alle ricevute PEC di accettazione e consegna.
Come chiarito nel provvedimento non sono ammesse modalità di presentazione diverse da quelle indicate, neppure mediante servizio postale.
Laddove il contribuente intenda rettificare o integrare una richiesta già presentata, è consentita la sostituzione dell’istanza originaria, presentando, entro il termine sempre del 30 novembre 2023, una nuova richiesta, completa di tutte le sue parti, e barrando la casella “Istanza sostitutiva”.
Come versare le somme
Con modello F24 è effettuato il versamento delle somme. In ogni caso, è esclusa la compensazione.
Il pagamento dell’importo da versare per la regolarizzazione delle criptoattività deve avvenire in un’unica soluzione entro la data di presentazione dell’istanza ovvero il 30 novembre 2023.
Per tale ragione con apposita risoluzione dell’Agenzia delle entrate saranno istituiti i codici tributo per il versamento delle somme relative all’imposta sostitutiva dovuta sui redditi oggetto dell’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e per il versamento della sanzione ridotta per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, da riportare nel modello F24, e saranno indicate le istruzioni per la compilazione del modello stesso.
Come si perfeziona la procedura
In sintesi, la procedura quindi prevede:
- la spontanea, consapevole e autonoma istanza di regolarizzazione del richiedente;
- il pagamento della sanzione per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale nella misura dello 0,5 per cento del valore delle cripto-valute non dichiarate per ciascun anno;
- il pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle eventuali addizionali nella misura del 3,5 per cento del valore delle cripto-attività, incluse le cripto-valute, cui si riferiscono i redditi omessi.
In considerazione di ciò la procedura si perfeziona con il pagamento dell’intera somma da versare e con la presentazione del “Modello per l’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi” entro il 30 novembre 2023.
In caso di mancato perfezionamento della procedura, l’istanza di regolarizzazione non produce effetti e l’ufficio procede con le ordinarie attività istruttorie o di accertamento al recupero delle imposte dovute, interessi e relative sanzioni.