13/07/2019
NUOVA CONVIVENZA E ASSEGNO DI MANTENIMENTO
Qualora si iniziasse una nuova convivenza stabile con un'altra persona, anche senza vincoli matrimoniali potrebbe sorgere la c.d. "convivenza di fatto" dalla quale origina un nuovo nucleo familiare.
Il sorgere di una nuova relazione anche senza costituzione di vincoli formali come nel caso della c.d. unione di fatto comporta un evento idoneo a interrompere definitivamente il vincolo matrimoniale.
La formazione di una famiglia di fatto – costituzionalmente tutelata dall’articolo 2 della Costituzione come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo – è espressione di una scelta libera, consapevole e soprattutto esistenziale.
Questa scelta si caratterizza per l’assunzione totale del rischio di una cessazione del rapporto, escludendo quindi ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo.
In merito, la Corte di Cassazione con Sentenza Nr. 32871/2018 ha esposto il seguente principio di diritto : '' Anche nei casi di separazione legale dei coniugi e di formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento, indipendentemente dalla risoluzione del rapporto coniugale, si opera una rottura dal preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la regressa fase di convivenza matrimoniale ed il nuovo asseto fattuale avente rilievo costituzionale, in quanto espressamente creato e voluto dal coniuge beneficiario della solidarietà coniugale, con il conseguente riflesso incisivo dello stesso diritto alla contribuzione periodica, facendola ve**re definitivamente meno.''
https://www.firstnetsecurity.it/public/allegati_news/Sentenza%20Cassazione%20n.%2032871.18.pdf