20/10/2017
LA NUOVA COMUNICAZIONE DELLA PA
FOIA (FREDOOM OF INFORMATION ACT)
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IL D.lgs 25/05/2016, n. 97, di modifica del decreto legislativo 14/03/2013 n. 33, ha introdotto l'istituto dell'accesso civico generalizzato come “diritto
fondamentale”,con questo nuovo istituto si attribuisce a “chiunque” il “diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle PA.
Si pone così attenzione sulla collaborazione “promuovendo un dibattito pubblico informato ed un controllo diffuso sull'azione amministrativa”(art. 5, c. 2, d.lgs.
n. 33/2013) fra una Pa che rispetti determinati parametri di trasparenza e qualità, ed un cittadino che abbia tutti gli strumenti per essere pienamente attivo e
consapevole.
La differenza sostanziale fra il precedente diritto di accesso agli atti e quello introdotto dal nuovo Istituto è la garanzia della conoscenza che non si limiti ad un
“accesso semplice” delle informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, ma che consenta un “accesso generalizzato” a tutte le informazioni o dati con il solo
limite della tutela di interessi pubblici e privati (giuridicamente rilevanti) espressamente indicati dall'art. 5-bis, c. 1-3.
- Chi può far richiesta di accesso?
Il diritto è attribuito a “chiunque” a prescindere dalla qualità o condizione (residente, cittadino...).
- Come è possibile presentare richiesta di accesso?
L’istanza può essere trasmessa per via telematica. Per agevolare le modalità di presentazione delle domande è stabilito l'obbligo per le Amministrazioni di rendere disponibili sul proprio sito web istituzionale le
informazioni generali sulle procedure (Amministrazione Trasparente), sui referenti/contatti e sui mouduli da seguire per la richiesta dell' accesso generalizzato.
- Cosa deve contenere la richiesta?
In base all’art. 5, c. 3, del d.lgs. n. 33 del 2013, “L’istanza di accesso civico identifica i
dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione”.
- Entro quanto si riceve risposta?
“Dalla presentazione dell’istanza” (art. 5, c. 6, d.lgs. n. 33/2013) il termine previsto e non derogabile per la conclusione (espressa e motivata) del procedimento
di accesso è di trenta giorni. A meno che la presenza di controinteressati non richieda una specifica valutazione.
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/CIR_FOIA_REVe.pdf