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Disallineamenti tra POS e corrispettivi: le criticità applicative della nuova franchigia15 Settembre 2026di Alessandro B...
17/09/2026

Disallineamenti tra POS e corrispettivi: le criticità applicative della nuova franchigia

15 Settembre 2026
di Alessandro Bonuzzi


L’abbinamento tra registratori telematici e POS mira a rafforzare il controllo sui corrispettivi incassati con pagamenti elettronici, ma può generare disallineamenti anche per errori o situazioni fisiologiche. L’art. 33, D.Lgs. n. 148/2026 introduce una franchigia sanzionatoria, escludendo le sanzioni quando la differenza tra operazioni elettroniche memorizzate e pagamenti POS non supera il 5%. Il correttivo attenua il rischio per gli esercenti, pur lasciando aperte alcune criticità operative.

L’onere di abbinare i RT con i POS, introdotto con decorrenza 2026, collegato all’obbligo di memorizzazione e trasmettere unitamente ai dati dei corrispettivi anche i dati dei pagamenti elettronici, ha come obiettivo quello di contrastare l’evasione fiscale, inducendo gli esercenti a certificare il 100% delle operazioni attive incassate con strumenti tracciati.

In linea teorica, ciascun operatore dotato di RT dovrebbe ottenere il completo allineamento tra l’ammontare dei corrispettivi certificati con documento commerciale dotato della dicitura “pagamento elettronico” e l’ammontare degli incassi POS, inviati telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, nella pratica il perfetto allineamento dei 2 dati non è così scontato che si verifichi, vuoi per ragioni fisiologiche, come l’incasso di fatture a mezzo POS, vuoi per piccoli errori che può commettere nel quotidiano chi lavora a stretto contatto con la clientela.

Il problema è che un’eventuale discrepanza può avere effetti negativi in termini sanzionatori. Infatti, è punito con la sanzione amministrativa pari a 100 euro per trasmissione, entro un massimo di 1.000 euro per trimestre, l’omesso, tardivo o infedele invio, oltre che dei dati dei corrispettivi, anche dei dati dei pagamenti elettronici che non abbia inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA.

Perdipiù, a tale sanzione pecuniaria si sommano le sanzioni accessorie, in caso di contestazione di 4 distinte violazioni commesse in giorni diversi nell’arco di un quinquennio.

La non corretta indicazione della modalità di pagamento (contanti anziché POS) sul documento commerciale, dunque, rappresenta una violazione sanzionabile, peraltro, già dal 1° gennaio 2026, e perfino se l’errore è dovuto a un cambio di volontà del cliente (interrogazione parlamentare n. 5-04808 del 16 dicembre 2025 in Commissione Finanze alla Camera). Nelle ipotesi in cui l’errore sia tempestivamente riscontrato è comunque possibile procedere all’annullamento del documento commerciale, con l’indicazione errata della modalità di pagamento, e alla riemissione del documento commerciale corretto.

L’assenza di una soglia di tolleranza minima degli sbagli ha destato non poche critiche e preoccupato gli esercenti coinvolti.

Senonché, il Legislatore è intervenuto sulla materia con il Decreto correttivo Omnibus (art. 33, D.Lgs. n. 148/2026), introducendo una specifica franchigia al fine di disapplicare l’impianto sanzionatorio per i piccoli errori.

Nello specifico, viene previsto che per le violazioni relative ai corrispettivi e ai pagamenti elettronici, le sanzioni non trovano applicazione quando tra:

il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei corrispettivi giornalieri; e
il numero dei pagamenti elettronici accettati,
sussiste una discrepanza non superiore al 5%.

Si noti che, sulla base del tenore letterale della novella normativa, contrariamente a quello che si sarebbe potuto immaginare, il parametro di confronto è il numero (e non l’ammontare) delle operazioni e dei pagamenti.

Quindi, ad esempio, laddove:

il numero giornaliero di scontrini con dicitura “pagamento elettronico” sia pari a 95;
il numero degli incassi POS giornalieri sia pari a 100,
non trova applicazione alcuna sanzione. Nell’esempio, gli scontrini “sbagliati” (ossia gli scontrini in cui è stata erroneamente indicata come modalità di pagamento “contanti” anziché “pagamento elettronico”) sarebbero 5.

L’introduzione di una soglia di tolleranza deve essere certamente accolta con assoluto favore; tuttavia, già a una prima lettura della norma, il meccanismo di funzionamento della franchigia offre il fianco a complicazioni sul piano pratico.

Ad esempio, nelle farmacie, talvolta, il cliente paga più scontrini con una sola transazione POS; può capitare, infatti, che il genitore acquisti farmaci oltre che per sé stesso anche per il figlio con relativo documento commerciale recante il codice fiscale di quest’ultimo. Ancora, a più di qualcuno sarà capitato di saldare il conto della cena del ristorante “alla romana”, per cui il corrispettivo certificato con un unico scontrino viene suddiviso in parti uguali tra i compagni di tavola e pagato con più transazioni POS.

Viene quindi da chiedersi se sia opportuno far sì che a ogni scontrino corrisponda necessariamente una sola transazione POS e viceversa; di certo, una tale corrispondenza è priva di fondamento normativo e non sarebbe nemmeno sufficiente. Infatti, ci saranno sempre i casi di disallineamento fisiologico, come la fattura pagata con POS per cui manca lo scontrino corrispondente alla transazione elettronica di pagamento.

Da ultimo, si rileva come la franchigia sanzionatoria dovrebbe avere efficacia fin dal 1° gennaio 2026, in applicazione del principio del favor rei. Ma anche su questo aspetto si attendono gli opportuni chiarimenti.

16/09/2026

Contributi INPS soci Srl: utili non distribuiti esclusi secondo il Tribunale di Catania

Una recente sentenza del Tribunale di Catania riapre una questione che interessa molti soci lavoratori di società a responsabilità limitata: i contributi INPS eccedenti il minimale possono essere calcolati anche sulla quota di utile della Srl che non è stata distribuita, ma è rimasta accantonata a riserva?

Con la sentenza n. 3447 del 23 luglio 2026, il giudice ha escluso dalla base imponibile previdenziale gli utili non distribuiti di una Srl non trasparente. La decisione è importante, ma deve essere letta con prudenza: è una pronuncia di merito riferita a un caso concreto e non modifica automaticamente la normativa né la prassi dell’INPS.

Per capire la portata della sentenza bisogna tenere distinti tre piani: l’obbligo di iscrizione alla Gestione Artigiani o Commercianti, la determinazione della base contributiva e il trattamento fiscale degli utili della Srl.

Il caso deciso dal Tribunale di Catania

La controversia riguardava un socio titolare del 50% di una Srl, che lavorava nella società ed era iscritto alla relativa gestione previdenziale. Per il 2020 la società aveva dichiarato un reddito d’impresa di 98.138 euro. L’INPS aveva attribuito al socio la quota di 49.069 euro e richiesto contributi eccedenti il minimale, oltre alle sanzioni.

Il socio ha contestato la richiesta evidenziando che gli utili erano stati integralmente destinati a riserva, che non aveva percepito alcun dividendo e che la società non aveva esercitato l’opzione per la trasparenza fiscale.

Il Tribunale ha accolto il ricorso e annullato la comunicazione di debito. Secondo la ricostruzione accolta dal giudice, il reddito rimasto nella sfera giuridica della società non può essere considerato automaticamente reddito personale del socio soltanto in proporzione alla partecipazione posseduta.

La posizione dell’INPS sugli utili dei soci lavoratori di Srl

La circolare INPS n. 102 del 12 giugno 2003 ha sostenuto che, per i soci lavoratori di Srl iscritti alle Gestioni Artigiani o Commercianti, la quota del reddito d’impresa dichiarato dalla società costituisce base imponibile contributiva, nel rispetto del minimale e del massimale, anche se l’utile non viene materialmente distribuito.

Questa impostazione nasce dalla lettura dell’articolo 3-bis del decreto-legge n. 384/1992, secondo cui la contribuzione dovuta dagli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti è rapportata alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF.

Nel 2021, dopo alcune pronunce della Corte di cassazione, l’Istituto ha distinto la posizione del socio che apporta soltanto capitale da quella del socio che partecipa personalmente al lavoro aziendale. La circolare INPS n. 84 del 10 giugno 2021 ha recepito l’esclusione dei redditi di capitale dalla base contributiva nei casi esaminati dalla giurisprudenza, senza però abbandonare in modo generale la posizione adottata per il socio lavoratore della Srl.

Il punto da ricordare
La sentenza di Catania contrasta l’impostazione previdenziale nel caso del socio lavoratore, ma non equivale a una circolare INPS di segno opposto né a una decisione vincolante per tutti. Prima di ridurre l’imponibile o contestare una richiesta occorre verificare la posizione concreta e i documenti.
Perché la Srl è diversa da una società di persone

Nelle società di persone il reddito viene imputato fiscalmente ai soci per trasparenza, in proporzione alla quota di partecipazione, indipendentemente dalla percezione. La regola è contenuta nell’articolo 5 del TUIR.

Nella Srl soggetta al regime ordinario, invece, il reddito è prodotto e dichiarato dalla società. Il socio dichiara gli utili secondo le regole dei redditi di capitale quando vengono distribuiti. L’imputazione per trasparenza opera soltanto se ricorrono i requisiti e viene esercitata l’opzione prevista dagli articoli 115 o 116 del TUIR.

È proprio questa separazione tra società e socio a sostenere la tesi accolta dal Tribunale: in assenza di trasparenza fiscale, l’utile destinato a riserva resta nel patrimonio della Srl e non diventa, per ciò solo, un reddito fiscalmente attribuito al socio.

Iscrizione alla Gestione INPS e base imponibile non sono la stessa cosa

La decisione non afferma che ogni socio di Srl sia esonerato dai contributi. L’obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti dipende, tra gli altri elementi, dalla partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, secondo l’articolo 1, comma 203, della legge n. 662/1996. Per gli artigiani devono essere verificati i presupposti della relativa disciplina.

Di conseguenza, un socio lavoratore può rimanere regolarmente iscritto e continuare a dovere la contribuzione minimale. La questione affrontata dalla sentenza riguarda soprattutto il calcolo dei contributi sul reddito eccedente il minimale, non l’eliminazione automatica dell’iscrizione previdenziale.

Socio amministratore e doppia contribuzione

Un ulteriore controllo riguarda il ruolo di amministratore. Il compenso per l’attività amministrativa può comportare l’iscrizione alla Gestione Separata. Se la stessa persona svolge anche attività operativa abituale e prevalente nell’impresa, può ricorrere una doppia posizione previdenziale, ciascuna riferita alla propria attività e alla relativa base imponibile.

Essere amministratore, essere socio e lavorare materialmente nell’azienda sono circostanze differenti. Visura camerale, statuto, verbali, compensi, mansioni effettive e organizzazione della società devono essere letti insieme.

Quali documenti controllare prima di contestare i contributi

avviso bonario, comunicazione di debito, avviso di addebito o cartella ricevuta;
dichiarazioni dei redditi della Srl e del socio per gli anni contestati;
bilanci depositati e verbali che destinano l’utile a riserva;
prova dell’assenza o dell’ammontare delle distribuzioni di dividendi;
eventuale opzione per la trasparenza fiscale;
visura camerale, statuto e percentuale di partecipazione;
documenti che descrivono l’attività effettivamente svolta dal socio;
posizione previdenziale, versamenti F24 e imponibili già dichiarati;
compensi da amministratore e contribuzione alla Gestione Separata.

Cosa fare se è già arrivato un avviso INPS

Il primo passaggio non è applicare la sentenza in modo automatico, ma ricostruire il calcolo effettuato dall’Istituto. Occorre individuare l’annualità, l’imponibile attribuito al socio, la percentuale di partecipazione e la natura dell’atto.

Un avviso bonario, un avviso di addebito e una cartella non hanno lo stesso regime. Cambiano i termini, le modalità di contestazione e le conseguenze dell’inerzia. La verifica deve quindi iniziare dalla data di notifica e dal contenuto completo del documento, non dalla sola descrizione presente nel Cassetto previdenziale.

Se hai ricevuto un avviso relativo alle rate fisse, puoi consultare anche la guida sugli avvisi bonari INPS per artigiani e commercianti. Nel caso degli utili della Srl, invece, la verifica riguarda normalmente il reddito eccedente il minimale e richiede l’esame congiunto di bilancio e dichiarazioni.

Cosa cambia davvero dopo la sentenza n. 3447/2026

Non cambia la legge: la pronuncia interpreta le norme in un caso concreto.
Non decade automaticamente la prassi INPS: l’Istituto potrebbe continuare ad applicare le proprie istruzioni.
Si rafforza un argomento difensivo: la distinzione tra reddito della Srl e reddito del socio può essere utilizzata nei casi con caratteristiche analoghe.
La documentazione diventa decisiva: destinazione dell’utile, assenza di trasparenza e posizione effettiva del socio devono essere provate.
Non viene meno il minimale: se l’iscrizione è dovuta, la sentenza non elimina automaticamente la contribuzione fissa.
Domande frequenti

Il socio lavoratore di Srl non paga più contributi sugli utili non distribuiti?

Non si può affermarlo in modo generale. Il Tribunale di Catania ha escluso tali utili nel caso esaminato, ma la decisione è di merito e non ha cancellato la prassi INPS. La posizione deve essere valutata in concreto.

La sentenza vale per tutte le Srl?

No. La pronuncia riguarda una Srl che non aveva optato per la trasparenza fiscale e i cui utili erano stati accantonati a riserva. Situazioni differenti possono condurre a conclusioni diverse.

Il socio di solo capitale deve iscriversi alla Gestione Commercianti?

La sola titolarità di una quota non basta. Per l’iscrizione rileva lo svolgimento personale del lavoro aziendale con i requisiti richiesti dalla legge. Devono però essere esaminati attività effettiva, organizzazione e ruolo ricoperto.

Gli utili accantonati a riserva coincidono con i dividendi?

No. L’utile destinato a riserva rimane nel patrimonio della società. Il dividendo nasce dalla decisione di distribuire l’utile ai soci secondo le regole societarie.

La sentenza elimina anche i contributi minimi?

No. Se sussistono i requisiti per l’iscrizione alla Gestione Artigiani o Commercianti, la contribuzione sul minimale resta un tema distinto dal calcolo sul reddito eccedente.

Che cosa devo fare se ho ricevuto un avviso di addebito?

Occorre verificare immediatamente data di notifica, annualità, imponibile, stato della riscossione e termini di tutela. Bilanci, verbali, dichiarazioni e documenti sulla posizione del socio devono essere raccolti prima di scegliere come procedere.

da Fisco Imprese

Fonti e riferimenti

Tribunale di Catania, sentenza n. 3447 del 23 luglio 2026 — decisione di merito.
INPS, circolare n. 102 del 12 giugno 2003.
INPS, circolare n. 84 del 10 giugno 2021.
Decreto-legge n. 384/1992, articolo 3-bis.
Legge n. 662/1996, articolo 1, comma 203.
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), articoli 5, 44, 47, 115 e 116.

da fiscoimprese

12/08/2026

Decreto Omnibus in Gazzetta Ufficiale: novità su IVA, accertamenti e concordato preventivo

Il decreto legislativo n. 148/2026 interviene su redditi di lavoro, determinazione del reddito d’impresa, detrazione IVA, controlli e CPB. Per i soggetti che rinnovano l’accordo per il 2026-2027 arriva anche un nuovo ravvedimento speciale

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.185 dell’11 agosto 2026, Supplemento Ordinario n.30, il cosiddetto “Decreto Omnibus” (D.lgs n.148 del 7 agosto 2026) contenente disposizioni integrative e correttive della riforma fiscale.

Il provvedimento articolato in 37 disposizioni, entra in vigore il 12 agosto 2026 e interessa numerosi ambiti: redditi di lavoro dipendente e autonomo, reddito d’impresa, IVA, accertamento, concordato preventivo biennale, Terzo settore, accise e sanzioni tributarie.

Auto aziendali e familiari fiscalmente a carico

Sul versante del lavoro dipendente, viene precisata la disciplina dei familiari fiscalmente a carico, con effetto dal periodo d’imposta in corso al 20 dicembre 2025. I requisiti della convivenza o della percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti giudiziari restano richiesti, in particolare, per le altre persone indicate nell’articolo 433 del Codice civile.

Più articolato l’intervento sulle auto aziendali concesse in uso promiscuo. Dal periodo d’imposta 2026, il fringe benefit viene generalmente determinato applicando il 50% all’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base dei costi ACI. La percentuale scende al 10% per i veicoli esclusivamente elettrici e al 20% per gli ibridi plug-in.

Dopo il quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, il valore così determinato è incrementato del 50%. Per gli accessori e gli allestimenti non compresi nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore è previsto, invece, un incremento del 5%. Il decreto disciplina anche il passaggio dal precedente regime per i veicoli concessi o ordinati entro il 31 dicembre 2024.

Crediti d’imposta acquistati dai professionisti

Per gli esercenti arti e professioni, i differenziali positivi derivanti dalla cessione o dall’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta acquistati, compresi quelli relativi agli interventi edilizi, assumono natura reddituale e vengono assoggettati a un’imposta sostitutiva.

La nuova disciplina si applica ai crediti acquistati dal 12 agosto 2026. Il professionista può, tuttavia, scegliere di applicarla anche ai crediti acquistati dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, presentando eventualmente una dichiarazione integrativa. Restano esclusi i crediti ricevuti come corrispettivo di una prestazione professionale, che continuano a concorrere ordinariamente alla formazione del reddito.

Più tempo per esercitare la detrazione IVA

Una delle novità di maggiore interesse operativo riguarda il termine per l’esercizio della detrazione IVA. Modificando gli articoli 19 e 25 del DPR. n. 633/1972, il decreto consente di esercitare il diritto entro il secondo anno successivo a quello in cui è sorto e di registrare la fattura entro il secondo anno successivo a quello della sua ricezione.

L’ampliamento riduce il rischio di perdita della detrazione in presenza di fatture registrate tardivamente, fermo restando il rispetto delle condizioni sostanziali richieste dalla disciplina IVA.

Nuovi limiti per gli accertamenti

Il correttivo interviene anche sui controlli delle società di capitali a ristretta base partecipativa. La distribuzione ai soci degli utili extracontabili può essere presunta soltanto quando siano accertati, sulla base di elementi certi e precisi, componenti positivi imponibili non contabilizzati oppure componenti negativi indeducibili perché inesistenti.

Viene inoltre circoscritto l’accertamento fondato sull’antieconomicità. Lo scostamento tra il corrispettivo pattuito e il valore di mercato non è sufficiente, da solo, a dimostrare maggiori ricavi o costi non inerenti, salvo che la difformità sia manifesta e rilevante. Negli altri casi sono necessari ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti.

Dal periodo d’imposta 2026 viene, invece, eliminata per i contribuenti forfetari la riduzione di un anno dei termini di accertamento precedentemente riconosciuta in presenza di fatturazione elettronica.

Concordato preventivo e nuovo ravvedimento speciale

Il decreto chiarisce che l’adesione al concordato in assenza dei requisiti o in presenza di una causa di esclusione è priva di effetti. Per chi rinnova il CPB vengono confermati specifici benefici, tra cui l’esonero dal visto per le compensazioni fino a 100.000 euro per l’IVA e fino a 70.000 euro per imposte dirette e IRAP. Per il biennio 2026-2027, inoltre, non sono dovuti interessi sui versamenti rateali delle imposte.

I soggetti ISA che rinnovano l’adesione per il 2026-2027 possono regolarizzare i periodi d’imposta dal 2020 al 2023 mediante un’imposta sostitutiva, determinata in funzione del punteggio ISA. Il versamento potrà essere effettuato tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027, in unica soluzione oppure in un massimo di dieci rate mensili. Per ogni annualità, l’imposta sostitutiva relativa alle imposte sui redditi non può essere inferiore a 1.000 euro.

Per i periodi oggetto di ravvedimento i termini di accertamento sono prorogati al 31 dicembre 2029; per gli altri soggetti ISA che rinnovano il concordato, i termini in scadenza alla fine del 2026 slittano al 31 dicembre 2027.

Autore: Redazione Fiscal Focus

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29/06/2026

Cassetto fiscale societario: guida per la gestione fai da te digitale e per l'accesso ai dati in autonomia

20/06/2026

✅✅ROTTAMAZIONE-QUINQUIES: IN ARRIVO LE COMUNICAZIONI DELL’ADER

- Entro il 30 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione inizierà a trasmettere ai contribuenti che hanno aderito alla rottamazione-quinquies la comunicazione con l’esito della domanda e gli importi da versare.

- Le comunicazioni saranno disponibili:

* nell’area riservata del portale AdER per chi ha presentato la domanda online;
* tramite PEC o raccomandata per chi ha utilizzato le modalità ordinarie di presentazione.

——Nella comunicazione saranno indicati:
✅ l’accoglimento dell’istanza;
✅ il dettaglio delle somme dovute;
✅ il piano di pagamento e i relativi bollettini.

——La prima scadenza resta fissata al 31 luglio 2026:

* chi ha scelto il pagamento in un’unica soluzione dovrà versare l’intero importo entro tale data (con i consueti 5 giorni di tolleranza);
* chi ha optato per la rateizzazione dovrà versare la prima rata, pena la decadenza dai benefici della definizione agevolata.

📌 La misura riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, consentendo il pagamento del solo capitale e delle spese di riscossione, con l’abbattimento di sanzioni e interessi nei casi previsti dalla normativa.

🛑 È quindi opportuno monitorare la propria area riservata AdER, la PEC o la corrispondenza postale per verificare tempestivamente l’arrivo della comunicazione e programmare i pagamenti nei termini previsti.

17/06/2026

**Pignoramento delle fatture elettroniche: i nuovi poteri dell’Agenzia Entrate - Riscossione**

17 Giugno 2026
di Francesca Benini

La Legge di bilancio 2026 rafforza la riscossione coattiva consentendo l’utilizzo dei dati delle fatture elettroniche per individuare più rapidamente i terzi pignorabili. La misura amplia gli strumenti dell’agente della riscossione, con particolare impatto su imprese e professionisti che concentrano il fatturato su pochi clienti.
La Legge di bilancio 2026 ha introdotto un’importante novità in materia di riscossione coattiva, consentendo un utilizzo più incisivo dei dati della fatturazione elettronica ai fini del pignoramento presso terzi. Si tratta di una misura che rafforza sensibilmente gli strumenti a disposizione di Agenzia delle Entrate-Riscossione per il recupero dei crediti tributari e della quale, in data 22 maggio 2026, sono state le prime indicazioni operative da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Il presente articolo si pone l’obiettivo di analizzare il meccanismo operativo del pignoramento presso terzi alla luce delle modifiche introdotte, soffermandosi sugli impatti pratici verso i contribuenti e su possibili profili di tutela e strategie difensive.

Volendo soffermarsi, anzitutto, sulla portata della modifica, la novità apportata dalla finanziaria si inserisce nel più ampio quadro dell’art. 1, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 127/2015, che disciplina lo scambio di dati derivanti dalla fatturazione elettronica. All’interno di tale disposizione, l’art. 1, comma 117, Legge n. 199/2025, ha inserito la lett. b-ter), la quale estende esplicitamente l’utilizzo di tali informazioni anche alle attività di riscossione coattiva.

In sostanza, tale nuova norma autorizza l’Agenzia delle Entrate a mettere a disposizione dell’agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture elettroniche emesse, nei 6 mesi precedenti, da parte di debitori iscritti a ruolo e dei loro coobbligati, nei confronti di uno stesso soggetto terzo “pignorabile”.

In esecuzione alla disposizione in commento, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 153611/2026 del 22 maggio 2026 ha definito le modalità attuative, fornendo i primi chiarimenti operativi.

In primo luogo, vengono definiti come “terzi pignorabili” i soggetti cessionari o committenti titolari di partita IVA, siano essi persone fisiche o soggetti diversi dalle persone fisiche, nei confronti dei quali i debitori o i coobbligati hanno emesso fattura.

Circa i dati messi a disposizione, è stato precisato che questi riguarderanno la somma dei corrispettivi delle fatture elettroniche emesse, il numero delle fatture, i dati identificativi dei terzi pignorabili (codice fiscale, partita IVA, denominazione o ragione sociale e domicilio fiscale).

La trasmissione degli stessi avverrà con cadenza periodica e attraverso canali telematici sicuri nel rispetto delle misure tecniche e organizzative definite dagli Enti fiscali, in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica.

Sono, poi, previste due fasi relativamente alla consegna dei dati: una prima fase di avvio, dove la messa a disposizione dei dati avverrà mediante trasmissione tramite PEC con file protetti da password; a regime, invece è prevista l’attivazione di uno scambio automatizzato.

Sotto il profilo operativo, sulla base dei dati ottenuti delle fatture elettroniche, l’agente della riscossione potrà effettuare analisi mirate e avviare con maggiore tempestività le procedure di pignoramento presso terzi ai sensi dell’art. 72-bis, D.P.R. 602/1973.

È evidente che, a fronte della novità oggetto di esame, i soggetti maggiormente esposti alla presente forma di aggressione esecutiva sono le imprese e i professionisti che presentano una significativa concentrazione del fatturato su un numero limitato di clienti (tipicamente studi professionali, fornitori di servizi B2B, subappaltatori e consulenti).

Contro la nuova forma di procedura esecutiva, si fa presente che il contribuente, in ogni caso, potrà attivare le ordinarie forme di tutela. In particolare, il contribuente potrà proporre opposizione all’esecuzione davanti al giudice ordinario ovvero al giudice tributario, a seconda della doglianza sollevata dal contribuente (come riconosciuto dalle Sezioni Unite della Cassazione con ordinanza n. 9498/2024, per cui il giudice tributario ha giurisdizione ogni volta che l’atto esecutivo viene contestato per vizi che incidono sulla pretesa fiscale originaria, mentre il giudice ordinario rimane competente per le sole opposizioni esecutive classiche).

In conclusione, si può affermare che l’introduzione del pignoramento sulle fatture elettroniche rappresenta un significativo rafforzamento degli strumenti di riscossione coattiva. La fatturazione elettronica, originariamente concepita come strumento di contrasto all’evasione, assume ora una funzione rilevante anche nella fase di recupero dei crediti iscritti a ruolo.

Se da un lato la misura accresce l’efficacia dell’azione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, dall’altro impone agli operatori professionali un maggiore impegno nella gestione preventiva della posizione debitoria dei clienti. La tempestività nell’individuazione delle criticità e nell’attivazione delle soluzioni deflative consentirà di mitigare gli impatti sulla continuità aziendale di imprese e professionisti.

▶️ Indebita compensazione in F24: sanzioni, crediti inesistenti e non spettanti dopo la riforma fiscaleLa compensazione ...
12/06/2026

▶️ Indebita compensazione in F24: sanzioni, crediti inesistenti e non spettanti dopo la riforma fiscale

La compensazione irregolare di crediti tributari in F24 genera sanzioni diverse a seconda che il credito sia “inesistente” (70%) o “non spettante” (25%): una distinzione che condiziona anche i termini di accertamento e la rilevanza penale.

Quando Google (Google Earth e da Google Street View ) diventa un testimone del Fisco5 Giugno 2026di Fabio Sartori L’ordi...
06/06/2026

Quando Google (Google Earth e da Google Street View ) diventa un testimone del Fisco

5 Giugno 2026
di Fabio Sartori


L’ordinanza Cass. n. 15487/2026 affronta il tema dell’utilizzabilità delle immagini digitali, come Google Earth e Street View, nel processo tributario. Tali strumenti possono essere prodotti in giudizio per documentare fatti fiscalmente rilevanti, come la presenza o le dimensioni di insegne pubblicitarie, ma non hanno valore automatico o assoluto.
La prova tributaria sta cambiando fisionomia. Non perché il processo fiscale abbia abbandonato i suoi criteri tradizionali, ma perché il fatto fiscalmente rilevante viene oggi osservato anche attraverso tracce digitali. Fotografie disponibili online, immagini satellitari, riproduzioni tratte da applicazioni cartografiche e archivi visuali non sostituiscono l’attività istruttoria, ma possono alimentarla. Il fatto materiale non vive più soltanto nel luogo in cui si manifesta. Spesso lascia una proiezione digitale che può essere recuperata, prodotta e valutata nel procedimento di accertamento o nel giudizio.

In questo contesto si colloca l’ordinanza n. 15487 del 21 maggio 2026, della Cassazione, Sezione Trib., che affronta in modo diretto il tema dell’utilizzabilità delle immagini digitali nel processo fiscale. Il caso trae origine da alcuni avvisi di accertamento emessi in materia di imposta sulla pubblicità con riferimento a stazioni di servizio, avvisi che la società interessata aveva impugnato contestando la presenza stessa, nonché le caratteristiche dimensionali, delle insegne considerate imponibili. Per sostenere la legittimità della pretesa impositiva locale, la società concessionaria della riscossione del Comune aveva depositato fotografie tratte da Google Earth e da Google Street View, utilizzandole per documentare l’esistenza e le dimensioni delle insegne oggetto di contestazione. Il punto affrontato dalla Corte riguarda, dunque, la possibilità di attribuire a tali rappresentazioni digitali rilevanza probatoria ai fini dell’accertamento del presupposto impositivo. La risposta è positiva, ma non assoluta. La fotografia digitale può entrare nel materiale probatorio del giudizio, senza per questo assumere un valore vincolante o autosufficiente. La sua attendibilità deve essere apprezzata dal giudice nel quadro complessivo delle risultanze processuali, tenendo conto della natura dell’immagine, dell’oggetto della contestazione e degli ulteriori elementi acquisiti.

Sotto un profilo connesso, la decisione ribadisce che la contestazione della parte contribuente non può esaurirsi in una mera opposizione di principio. Se si intende mettere in discussione la corrispondenza tra immagine e realtà, occorre un disconoscimento puntuale, motivato e sorretto da dati concreti, idonei a evidenziare l’inesattezza o la non pertinenza temporale, oggettiva o dimensionale della riproduzione. La portata della pronuncia va, quindi, oltre il singolo contenzioso sull’imposta locale e si inserisce nel più ampio processo di emersione della prova digitale nei procedimenti amministrativi e tributari, nei quali contenuti online, archivi visuali e dati informatici sono sempre più spesso utilizzati per ricostruire i fatti rilevanti.

Strumenti come Street View, le immagini satellitari e le piattaforme cartografiche digitali sono stati utilizzati anche in contesti non tributari, come supporto all’attività investigativa e alla ricostruzione dei fatti. In questa prospettiva, tali strumenti di indagine assumono rilievo non tanto perché offrano una verità automatica, quanto perché consentono di fissare una traccia visiva dello stato dei luoghi in un determinato momento storico. Possono servire a verificare la presenza di insegne, manufatti, occupazioni, accessi, trasformazioni edilizie o altre situazioni materiali suscettibili di assumere rilevanza probatoria. Il loro interesse, dunque, risiede nella capacità di integrare l’accertamento tradizionale, offrendo un supporto documentale che può orientare controlli, verifiche e valutazioni giudiziali. Non sono più soltanto mezzi di orientamento, ma archivi visivi del territorio che, se utilizzati con prudenza e letti criticamente insieme agli altri elementi disponibili, possono concorrere alla formazione del convincimento. Proprio per questo il loro impiego deve essere governato con rigore.

Il riferimento normativo centrale resta l’art. 2712, c.c.. Le riproduzioni fotografiche, informatiche (es. screenshot, chat WhatsApp) e meccaniche formano prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità. La regola è antica nella struttura, ma modernissima negli effetti. Una fotografia non è vera perché proviene da Google. Nemmeno è falsa perché viene dal web. È una rappresentazione che entra nel processo e che deve essere valutata. Se la parte intende contestarla, non può fermarsi a una negazione generica. Deve indicare perché quella immagine non corrisponde alla realtà rilevante per il giudizio.

Qui si colloca il punto operativo più delicato. Il contribuente che riceve un accertamento fondato anche su immagini digitali non può limitarsi a eccepire che la fotografia è stata acquisita da Internet. Una simile difesa rischia di restare sterile. Il disconoscimento deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito. Occorre allegare elementi contrari. Fotografie datate del luogo, documenti di rimozione dell’insegna, contratti di installazione, autorizzazioni comunali, planimetrie, rilievi metrici, comunicazioni con il gestore dell’impianto, prove della diversa collocazione o della diversa dimensione. La prova digitale si contesta con una difesa documentale altrettanto concreta.

La Cassazione non afferma una regola di onnipotenza tecnologica. Non dice che Google prova sempre tutto. Dice, più sobriamente, che il giudice non può escludere quelle immagini solo perché tratte dal web. Deve valutarle insieme agli altri elementi acquisiti, considerando natura, oggetto e specificità delle contestazioni. L’immagine può avere valore pienamente probatorio, può costituire mero indizio, oppure può rivelarsi inidonea nel caso concreto. Il diritto non abdica davanti alla tecnologia. La interroga.

La linea difensiva non può essere confinata a una contestazione meramente assertiva della fonte digitale, né risolversi nella formula, giuridicamente debole, secondo cui l’immagine tratta da Google sarebbe di per sé priva di valore probatorio. Deve, invece, tradursi in un disconoscimento specifico, circostanziato e documentato della conformità tra la rappresentazione fotografica prodotta in giudizio e la realtà fattuale fiscalmente rilevante e articolarsi per punti. Anzitutto, occorre verificare se l’immagine si riferisca effettivamente all’anno oggetto di accertamento. In secondo luogo, va contestata la misurazione quando sia frutto di una stima e non di un rilievo diretto. Inoltre, è necessario distinguere i messaggi pubblicitari dalle indicazioni meramente funzionali al servizio. Infine, devono essere prodotti documenti idonei a dimostrare eventuali modifiche, rimozioni o diverse dimensioni. In questo modo, il giudice potrà ritenere provata, ad esempio, l’esistenza dell’insegna principale ma non la sua luminosità, oppure qualificare il cartello “self” come indicazione di servizio e non come mezzo pubblicitario. La decisione corretta, spesso, nasce proprio da questa analisi distinta dei singoli profili.

L’immagine mostra qualcosa. Il diritto deve stabilire se quel qualcosa sia fiscalmente rilevante, in quale periodo, con quale misura e a carico di quale soggetto.

La ricaduta aziendale è evidente. L’impresa che opera con punti vendita, insegne, immobili produttivi, cantieri o aree esterne dovrebbe dotarsi di una procedura minima di archiviazione visuale. Ogni installazione, rimozione o modifica rilevante dovrebbe essere fotografata, datata e collegata a un documento autorizzativo o contrattuale. La fotografia aziendale ordinata può sembrare un dettaglio amministrativo, ma nel contenzioso è spesso il dettaglio che decide.

L’ordinanza n. 15487 del 2026 non consegna al Fisco un potere illimitato. Veicola, semmai, un messaggio più sottile. Le immagini digitali sono entrate stabilmente nel linguaggio della prova. Non decidono da sole, ma possono orientare il giudizio. Per l’amministrazione rappresentano un supporto istruttorio da utilizzare con metodo. Per il contribuente costituiscono un rischio probatorio da non sottovalutare. Per il giudice sono un materiale da apprezzare criticamente, senza entusiasmo tecnologico e senza pregiudizio analogico.

La conclusione è di metodo. Il contribuente non deve temere Google in sé. Deve verificare la propria mancanza di documentazione, quando Google mostra una realtà che egli non è in grado di spiegare. Nell’epoca in cui anche una insegna può restare impressa nello sguardo remoto di una piattaforma, la migliore tutela non è nascondersi dall’immagine. È saperla leggere prima che lo faccia il Fisco.

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